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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 01/12/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa DI RO, in sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art.1 27 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3544/2024 r.g. e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BI ZU per procura in atti,
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Angela Maria Laganà e Dario
Adornato per procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via Parte_1
amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva in capo all'istante i requisiti sanitari necessari per la prestazione richiesta. La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 11 dicembre 2024 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale, viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2-. La domanda attorea è infondata per quanto di ragione.
Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' ad avviare la contestazione. CP_2
Nel merito, sia la CTU esperita in sede di ATPO che in tale giudizio hanno escluso la necessità di un'assistenza continua.
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente e merita condivisione.
Nella specie, il consulente ha rilevato che l'istante è affetta da “Obesità di 3^ classe;
spondiloartrosi e discopatia di C6-C7 e di L2-L3, Boulging annulus al passaggio L5-S1 e protrusione discale intraforaminale sn al passaggio di L2-L3; cardiopatia ipertensiva,
DM2T, pregresso intervento di perforazione intestinale con confezionamento di stomia;
vasculopatia cerebrale cronica;
noduli tiroidei Asma allergico, incontinenza urinaria stabilizzata, sindrome depressiva”.
Ha chiarito che “la ricorrente signora , per le patologie da cui è Parte_2
affetta, presenta una difficoltà deambulatoria infatti fa uso di bastone, presenta difficoltà allo svolgimento delle attività quotidiane, ma allo stato attuale non si trova nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né nell'impossibilità di svolgere le attività quotidiane;
pertanto non ha diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
In risposta ai rilievi critici sollevati dal procuratore dell'istante, ha specificato che “dal punto di vista medico-legale, il termine “difficoltà”, pur indicando una condizione di sofferenza funzionale, non equivale a “impossibilità” e la sottoscritta ha pertanto valutato che la paziente, pur presentando una compromissione fisica, non è in stato di dipendenza assoluta da terzi, condizione imprescindibile per il riconoscimento del beneficio richiesto”. La domanda va quindi respinta.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' le spese di c.t.u., liquidate separatamente. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e compensa le spese del giudizio.
Palmi, 1/12/2025
Il Giudice del lavoro
DI RO