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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 361/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EO SA CE NI, Presidente MAIONE CE MARIA, Relatore LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2980/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi Snc 88100 Catanzaro CZ
Email_1 elettivamente domiciliata presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 PIVA_Resistente_1 -
elettivamente domiciliata presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 567/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 1 e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 030209229003230692 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T100090/2017 IRES-ALTRO 2015
1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T100090/2017 IRAP 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 247/2026 depositato il 19/02/2026 Richieste della parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.567/2024, depositata il 12/03/2024. la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro accoglieva parzialmente il ricorso della Resistente_1
, in persona della l.r.p.t. Nominativo_1, proposto avverso avviso di intimazione e sottese nove cartelle di pagamento per tributi vari, limitatamente e in relazione alla verificata omessa notifica dell'avviso di accertamento n. TDY03T100012/2018, riguardante crediti erariali annualità 2015 e, per l'effetto, annullava in parte qua l'avviso di intimazione predetto n. 03020229003230692, rigettando nel resto il ricorso introduttivo in questione.
Avverso la predetta sentenza proponeva gravame l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catanzaro che, producendo per la prima volta in appello documentazione riguardante la asserita notifica del sopra indicato avviso di accertamento, chiedeva che si volesse riformare parzialmente la sentenza appellata, dichiarando la legittimità ed efficacia dell'avviso di intimazione impugnato, anche in relazione al ridetto avviso di accertamento n. TDY03T100012/2018, con compensazione delle spese del giudizio.
Nessuno si costituiva per la contribuente.
All'udienza del 19 febbraio 2026, l'appello viene deciso sulle sopra riportate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preliminarmente rileva che nel caso trattato era consentita la nuova produzione documentale in appello, effettuata da appellante Agenzia delle Entrate, in quanto il giudizio di primo grado era stato incardinato nell'anno 2022, prima della entrata in vigore. in data 4 gennaio 2024, del divieto di ammettere nuovi mezzi di prova o documenti in appello, di cui al novellato art.58 del D.Lgs.n.546/92.
Infatti, giusto quanto precisato dalla Corte Costituzione con la sentenza n.36 del 27 marzo 2025 “la disciplina delle prove in appello dettata dall'art.58 D.Lgs. 546/92, come novellato, si applica ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente al 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del D.Lgs 220/2023.
2 Tanto chiarito, dall'esame della documentazione prodotta in questo grado del giudizio dalla appellante ADE, è agevole rilevare la irregolarità del procedimento notificatorio del predetto avviso di accertamento.
Infatti, trattandosi di irreperibilità momentanea del destinatario dell'atto, seppure nella relata di notifica fosse stato indicato dall'Agente postale il numero della accomandata informativa del deposito dell'atto presso l'Ufficio postale, tuttavia “non era stata prodotta dal notificante l'avviso di ricevimento della predetta raccomandata (c.d.CAD) con cui si comunicava l'avvenuto deposito presso l'Ufficio Postale dell'atto notificando, non essendo a tal fine sufficiente la prova della avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (v.Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n.10012/2021).
Stando così le cose, l'appello non merita essere accolto e, attesa la mancata costituzione della contribuente, nulla si dispone in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza appellata. Nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, addì 19 febbraio 2026
3
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EO SA CE NI, Presidente MAIONE CE MARIA, Relatore LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2980/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi Snc 88100 Catanzaro CZ
Email_1 elettivamente domiciliata presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 PIVA_Resistente_1 -
elettivamente domiciliata presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 567/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 1 e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 030209229003230692 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T100090/2017 IRES-ALTRO 2015
1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T100090/2017 IRAP 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 247/2026 depositato il 19/02/2026 Richieste della parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.567/2024, depositata il 12/03/2024. la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro accoglieva parzialmente il ricorso della Resistente_1
, in persona della l.r.p.t. Nominativo_1, proposto avverso avviso di intimazione e sottese nove cartelle di pagamento per tributi vari, limitatamente e in relazione alla verificata omessa notifica dell'avviso di accertamento n. TDY03T100012/2018, riguardante crediti erariali annualità 2015 e, per l'effetto, annullava in parte qua l'avviso di intimazione predetto n. 03020229003230692, rigettando nel resto il ricorso introduttivo in questione.
Avverso la predetta sentenza proponeva gravame l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catanzaro che, producendo per la prima volta in appello documentazione riguardante la asserita notifica del sopra indicato avviso di accertamento, chiedeva che si volesse riformare parzialmente la sentenza appellata, dichiarando la legittimità ed efficacia dell'avviso di intimazione impugnato, anche in relazione al ridetto avviso di accertamento n. TDY03T100012/2018, con compensazione delle spese del giudizio.
Nessuno si costituiva per la contribuente.
All'udienza del 19 febbraio 2026, l'appello viene deciso sulle sopra riportate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preliminarmente rileva che nel caso trattato era consentita la nuova produzione documentale in appello, effettuata da appellante Agenzia delle Entrate, in quanto il giudizio di primo grado era stato incardinato nell'anno 2022, prima della entrata in vigore. in data 4 gennaio 2024, del divieto di ammettere nuovi mezzi di prova o documenti in appello, di cui al novellato art.58 del D.Lgs.n.546/92.
Infatti, giusto quanto precisato dalla Corte Costituzione con la sentenza n.36 del 27 marzo 2025 “la disciplina delle prove in appello dettata dall'art.58 D.Lgs. 546/92, come novellato, si applica ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente al 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del D.Lgs 220/2023.
2 Tanto chiarito, dall'esame della documentazione prodotta in questo grado del giudizio dalla appellante ADE, è agevole rilevare la irregolarità del procedimento notificatorio del predetto avviso di accertamento.
Infatti, trattandosi di irreperibilità momentanea del destinatario dell'atto, seppure nella relata di notifica fosse stato indicato dall'Agente postale il numero della accomandata informativa del deposito dell'atto presso l'Ufficio postale, tuttavia “non era stata prodotta dal notificante l'avviso di ricevimento della predetta raccomandata (c.d.CAD) con cui si comunicava l'avvenuto deposito presso l'Ufficio Postale dell'atto notificando, non essendo a tal fine sufficiente la prova della avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (v.Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n.10012/2021).
Stando così le cose, l'appello non merita essere accolto e, attesa la mancata costituzione della contribuente, nulla si dispone in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza appellata. Nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, addì 19 febbraio 2026
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