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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/05/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 127/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) OT. Riccardo MELE -Presidente
2) OT. Maurizio PETRELLI - Consigliere rel.
3) OT. SS Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.127/2022 R.G, trattata e paSSta in decisione all'udienza collegiale del 17.04.2024, promoSS da (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco C.F._1
Galluccio Mezio;
-
APPELLANTE-
Contro
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicole Petrucci;
-
APPELLATA-
e contro ( C.F.: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Stefano Gallo;
-
APPELLATA-
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 17.04.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati espressi dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con decreto ingiuntivo n. 3285/2017 del 21.11.2017 il Tribunale di Lecce ingiungeva a il pagamento della somma di € 30.000,00 oltre Controparte_1
interessi, spese e competenze della procedura monitoria in favore del ricorrente
, il quale aveva richiesto alla l'emissione di un Parte_1 CP_2
assegno circolare del predetto importo, con addebito presso la Filiale di Maglie, all'ordine , per l'acquisto di una autovettura marca BMW Parte_2
mod. X5 Drive 25D reperita su un sito online di auto usate.
Era però accaduto che l'assegno, contrassegnato dal n. 74018824338-02, non venisse materialmente consegnato dal al , poiché l'incontro fra i Pt_1 Pt_2
due, concordato in Piacenza in data 07.09.2017 presso la locale concessionaria
BMW, veniva annullato dal venditore.
Successivamente, in data 11.09.2017, il si era recato presso la Filiale della Pt_1 in Maglie per annullare l'assegno circolare ma in quella sede aveva CP_2
appreso che lo stesso – rectius una copia fotostatica dello stesso – era stato negoziato presso la Filiale di Monselice di in data 04.09.2017. CP_2
Ciò si era reso possibile a causa dell'avvenuto invio, in data 31.08.2017, da parte del di un meSSggio tramite l'applicazione Whatsapp sull'utenza Pt_1
telefonica del contenente una riproduzione fotografica del predetto Pt_2 assegno circolare n. 74018824338-02, che quindi era stato duplicato e portato all'incasso da quest'ultimo.
Conseguentemente, il aveva sporto formale denuncia-querela per truffa Pt_1
nei confronti del e successivamente ottenuto dal Tribunale Civile di Pt_2
Lecce il decreto ingiuntivo n. 3285/2017 notificato ad in data CP_1
07.12.2017.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione CP_1 chiedendo, in via principale, che il Tribunale adito voglia dichiarare l'illegittimità
e la conseguente revoca del decreto opposto, in quanto la circostanza della clonazione dell'assegno è imputabile in via esclusiva o quantomeno a titolo di concorso colposo ex art. 1227 c.c. al comportamento negligente del posto Pt_1
in essere in violazione dei doveri di cui agli artt. 1175 e 1176 c.c. per non aver avuto la dovuta negligenza nella custodia dell'assegno circolare emesso da
CP_1
L'istituto di credito ingiunto ha chiesto inoltre di essere autorizzato a chiamare in causa quale istituto negoziatore dell'assegno contraffatto, al fine CP_2
di vederne accertata e dichiarata, in via subordinata ed in caso di accoglimento anche parziale della domanda del l'esclusiva responsabilità con Pt_1 condanna della steSS al pagamento diretto in favore di quest'ultimo di quanto sarà ritenuto allo stesso dovuto e/o a garantirla e manlevarla di tutto quanto fosse tenuta a pagare al ricorrente. CP_1
All'udienza del 28.06.2018¸ previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione conclusosi con esito negativo, si costituiva quindi in giudizio CP_2
chiedendo il rigetto dell'atto di citazione in opposizione a decreto
[...]
ingiuntivo, in quanto manifestamente inveritiero, oltre che infondato sia in fatto che in diritto.
All'udienza del 31.10.2018, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art.
183, comma 6 c.p.c., sicchè le stesse provvedevano al deposito delle memorie istruttorie.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.03.2019, il Giudice ha autorizzato a depositare l'assegno circolare contraffatto e Controparte_1
successivamente, con ordinanza del 11.10.2019, accogliendo la richiesta di ammissione di C.T.U. da parte del predetto istituto di credito, conferisse incarico al perito calligrafo la OT.SS , cui assegnava il seguente Persona_1 unico quesito: «verificare, previo confronto tra i due titoli, se l'assegno falso è stampato su carta non filigranata, di diversa consistenza e di diversi colori sbiaditi».
La TU , a seguito di esame tecnico strumentale comparativo dei due Per_1
assegni, concludeva la propria relazione peritale rispondendo affermativamente
e con certezza tecnica al predetto quesito.
Alla successiva udienza del 5.03.2020, in sede di esame della consulenza, la difesa di chiedeva richiamarsi la per chiarire se le alterazioni CP_2 Per_1 riscontrate sull'assegno contraffatto fossero rilevabili iTU oculi con la diligenza richiesta al banchiere medio.
All'udienza del 18.09.2020 il perito chiariva che «la difformità della superficie cartacea tra il fronte e il retro dell'assegno contraffatto fosse percepibile già al solo tatto» e che, visualizzando gli assegni in controluce, alcuni loghi presenti sulla superficie «appaiono netti e distinti nel falso, mentre appena percepibili nell'originale e ciò in quanto sull'assegno falso sono stati apposti in un secondo momento, mentre nell'originale fanno parte della filigrana e quindi delle fibre che compongono quello specifico tessuto». Concludeva quindi che «tali dati erano pertanto rilevabili con la diligenza del bancario medio nel normale svolgimento della propria attività professionale, senza l'utilizzo di strumentazione sofisticata, ovvero con il normale buon senso» e che «erano idonei a suscitare dubbi sull'autenticità dell'assegno in questione e meritevoli di ulteriori approfondimenti».
Infine, all'udienza per la precisazione delle conclusioni del 14.01.2021, il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
04.06.2021, concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive”
All'udienza del 10 novembre del 2021 la causa è stata decisa con sentenza n.3069 con la quale il Tribunale ha revocato il Decreto Ingiuntivo n. 3285/17 emesso dal
Tribunale di Lecce in data 21.11.17, ha accertato la responsabilità di
[...]
e di per il danno patrimoniale subito dal Parte_1 Controparte_2
primo in misura paritaria;
di conseguenza ha condannato al Controparte_2
pagamento in favore di di euro 15.000,00, oltre a Parte_1
rivalutazione secondo gli indici istat dal 4.9. 2017 alla pronuncia e a interessi legali sulla somma rivalutata dalla pronuncia al saldo;
ha condannato Controparte_2
al pagamento in favore di di un mezzo delle spese di Parte_1 lite, ha compensato tra le parti e il restante mezzo delle spese Pt_1 CP_2
di lite;
ha condannato e in solido Parte_1 Controparte_2
fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di lasciando le Controparte_1
spese di CTU a carico delle parti in solido tra loro.
In particolare, il giudice di primo grado ha escluso la responsabilità della banca emittente ed ha di conseguenza revocato il d.i. opposto, in quanto l'istituto di credito aveva autorizzato il pagamento dell'assegno circolare dopo aver riscontrato la coincidenza tra i dati comunicati dal negoziatore (data di emissione, importo, beneficiario, numero identificativo dell'assegno) e quelli dell'assegno circolare emesso dal in conformità alla disciplina vigente nel luglio del Pt_1
2017 (artt. 7 e 8 Regolamento 22 marzo 2016 della Banca d'Italia).
Il Tribunale ha al contrario ritenuto sussistente la responsabilità per colpa della banca negoziatrice, rilevando, sulla base delle risultanze della CTU, come la falsificazione dell'assegno risultasse piuttosto grossolana e pertanto percepibile senza ricorrere a particolari competenze e senza l'utilizzo di specifici strumenti meccanici o chimici.
Il giudice di prime cure ha infine ravvisato il concorso di colpa in capo al danneggiato ex art.1227 c.o. I c.c., nella misura del 50%, ritenendo che la condotta dell'invio della foto dell'assegno tramite whatsapp si sia posta come antecedente causale neceSSrio rispetto alla successiva clonazione del titolo da parte del sedicente . Parte_2
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il sig. instando acchè, Pt_1
in parziale riforma della pronuncia gravata, fosse rigettata la opposizione proposta avvero il decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto e diritto;
e, comunque ed in ogni caso, fossero condannate e in solido al Controparte_2 Controparte_1
pagamento in suo favore della somma di € 30.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
in subordine, fosse affermata la responsabilità esclusiva di
[...]
e per l'effetto la steSS fosse condannata al risarcimento integrale del CP_2
danno; il tutto con vittoria delle spese e delle competenze di lite del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si sono costituite in giudizio con distinte comparse di costituzione e risposta e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'avverso gravame, con conseguente conferma della sentenza di prime cure, con vittoria delle spese di lite. All'udienza del 17.04.2024 svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello si censura la sentenza gravata laddove ha affermato la sussistenza di un concorso di colpa del ex art. 1227 c.c. nella misura del Pt_1
50%, per aver con marcata imprudenza inviato una fotografia dell'assegno circolare, attraverso l'applicazione whatsapp, ad uno sconosciuto.
In particolare, secondo l'appellante, il Tribunale gli avrebbe attribuito una responsabilità colposa, in concorso con , senza prova alcuna della sua CP_2
colpa e del nesso di causalità tra clonazione dell'assegno e trasmissione della foto e senza considerare le indagini da lui svolte nei confronti del . Pt_2
Con il secondo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto esclusiva la responsabilità di conseguente alla Controparte_3
violazione del dovere di diligenza ex art.1176 c.c.
In particolare, secondo il indurrebbero ad escludere il suo concorso di Pt_1
colpa le seguenti circostanze: la grossolanità della falsificazione dell'assegno ed il fatto che il avrebbe provveduto all'apertura di un conto corrente con solo Pt_2
€ 100,00 e alla sua chiusura immediatamente dopo il versamento dell'assegno e prima ancora che provvedesse al pagamento con l'incasso del CP_1
controvalore dello stesso.
Con il terzo motivo di gravame si censura la sentenza di primo grado laddove ha escluso la responsabilità della banca emittente sul mero presupposto che il pagamento da parte della steSS fosse avvento attraverso la lecita procedura del
“check truncation”.
Sostiene l'appellante che sia responsabile per non aver Controparte_1
correttamente applicato le norme che disciplinano questa procedura e, segnatamente, l'art. 31 RD 1736/1933, l'art.8, comma 7, lettere d) ed e) del D.L.
13.05.2011, n. 70 e l'art. 66 RD. 1736/1933 che impongono, in assenza della presentazione dell'originale in formato cartaceo, la presentazione in formato elettronico dell'assegno da parte della banca negoziatrice con l'attestazione di conformità all'originale effettuata con firma digitale Nel dettaglio, secondo il avrebbe ammesso di aver effettuato il Pt_1 CP_1
pagamento a seguito della mera trasmissione di un meSSggio elettronico contenente i dati contabili dell'assegno e quindi in mancanza di presentazione dello stesso né in formato cartaceo né in formato digitale e pertanto andrebbe ritenuta responsabile.
I motivi primo e secondo, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi sul piano logico-giuridico, sono fondati nei termini e nei limiti di seguito espressi.
Deve preliminarmente rilevarsi che secondo consolidato orientamento della
Suprema Corte “il pagamento eseguito in favore di un soggetto diverso dal beneficiario dell'assegno, ma apparentemente legittimato in base alle indicazioni risultanti dal titolo, non comporta automaticamente l'affermazione della responsabilità della banca, a tal fine occorrendo invece una valutazione in concreto del comportamento della steSS, da condursi secondo il parametro della diligenza professionale, con la conseguenza che la banca può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l'alterazione sia rilevabile iTU oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo”(cfr. Corte di CaSSzione, sez. I,
21.06.2016; Cass., Sez. III, 4 ottobre 2011, n. 20292; Cass., Sez. 1, 15 luglio 2005,
n. 15066).
Orbene dalle risultanze della CTU in atti si evince che la falsificazione dell'assegno presentato al negoziatore dal sig. era piuttosto grossolana e Pt_2
rilevabile iTU oculi in base alle conoscenze del bancario medio, senza ricorrere a particolari competenze e senza l'utilizzo di specifici strumenti meccanici o chimici.
Ed invero risulta accertato che la copia dell'assegno consegnata per l'incasso a era stampata su carta non filigranata, di diversa consistenza Controparte_4 rispetto all'originale, con colori diversi e sbiaditi.
Inoltre il perito ha chiarito che «la difformità della superficie cartacea tra il fronte
e il retro dell'assegno contraffatto fosse percepibile già al solo tatto» e che, visualizzando gli assegni in controluce, alcuni loghi presenti sulla superficie
«appaiono netti e distinti nel falso, mentre appena percepibili nell'originale e ciò in quanto sull'assegno falso sono stati apposti in un secondo momento, mentre nell'originale fanno parte della filigrana e quindi delle fibre che compongono quello specifico tessuto».
Ha quindi concluso che «tali dati erano pertanto rilevabili con la diligenza del bancario medio nel normale svolgimento della propria attività professionale, senza l'utilizzo di strumentazione sofisticata, ovvero con il normale buon senso»
e che «erano idonei a suscitare dubbi sull'autenticità dell'assegno in questione e meritevoli di ulteriori approfondimenti».
Alle descritte anomalie di natura materiale si aggiungono, poi, ulteriori elementi che avrebbero dovuto suggerire una maggiore prudenza all'ente negoziatore, all'atto dell'incasso dell'assegno.
Ed invero anzitutto il prenditore aveva acceso presso la filiale di Pt_2
Monselice di il conto corrente sul quale ha richiesto l'accredito CP_2
dell'assegno solo il 24 agosto, cioè pochi giorni prima della negoziazione dell'assegno circolare, con il versamento di 100 euro e non risulta che sul predetto conto fossero state eseguite altre operazioni diverse da quella truffaldina per la quale è causa.
In secondo luogo, la steSS diversità e lontananza fra il luogo in cui è stato emesso il titolo (Maglie) e il luogo in cui è stato presentato all'incasso Monselice (PD) avrebbero dovuto destare sospetto.
La condotta del era dunque connotata da modalità operative al di fuori Pt_2
dall'ordinario, molto ricorrenti nei casi di falsificazione di titoli e dunque meritevole di maggiore approfondimento.
Tutti gli elementi citati quindi, per la loro gravità e concordanza, avrebbero dovuto indurre l'operatore bancario ad effettuare ulteriori approfondimenti sulla genuinità del titolo, ad esempio inviando alla emittente una copia per immagine dell'assegno posto all'incasso - come espreSSmente consentito dalla procedura di “check truncation”- azione quest'ultima che avrebbe sicuramente scongiurato il compimento della frode in atto.
Alla luce dei rilievi espressi deve senz'altro affermarsi la responsabilità per colpa grave della banca negoziatrice, attesa la condotta marcatamente negligente dalla steSS tenuta nella verifica materiale del titolo posto all'incasso.
Cionondimeno la Corte ritiene di non escludere il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. ma di rideterminarne la misura. Ed invero va anzitutto ritenuto sussistente il nesso eziologico tra evento dannoso e condotta del danneggiato, concretizzatasi nell'inviare una foto dell'assegno, mediante WhatsApp, al . Pt_2
In proposito va rammentato che l'art. 1227, c. 1 c.c. si applica “non solo in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo” (Cass. civ., SSUU n. 9679/2020).
Nel caso in esame, la condotta del costituisce un antecedente che ha Pt_1 favorito le condizioni per la clonazione dell'assegno e risulta connotata da negligenza, perché posta in essere in violazione di un dovere generale di prudenza nella custodia del titolo, oltretutto in un'epoca in cui sono molto frequenti le frodi realizzate proprio attraverso la rete telefonica, l'applicazione whats app, le mail e la rete internet in generale.
Tenuto conto degli obblighi incombenti sulla banca negoziatrice, volti ad assicurare la sicurezza della circolazione dei titoli a protezione dei clienti e del sistema bancario, nonché della condotta gravemente negligente dalla steSS tenuta nella verifica materiale del titolo posto all'incasso per quanto innanzi rilevato, avuto riguardo alla colpa ravvisabile nella condotta tenuta dall'odierno attore, appare equo stimare l'incidenza causale del concorso colposo del in misura Pt_1
pari al 20% ed attribuire il restante 80% della responsabilità a Controparte_2
Il terzo motivo di appello è infondato.
Va preliminarmente rammentato che la procedura di check truncation, o troncamento degli assegni, prevede che la banca negoziatrice - che trattiene l'assegno presentato all'incasso tagliandone un angolo - richieda alla banca emittente l'invio di alcune informazioni (quali, ad esempio, il numero di serie e il beneficiario) e provveda al pagamento solo una volta ottenuta dall'emittente la conferma della corrispondenza tra i dati contenuti nel titolo ad eSS presentato e quelli dell'assegno emesso.
Tale procedura risulta disciplinata mediante Regolamento 22 marzo 2016 della
Banca d'Italia, che dispone all'art.
7 - rubricato «presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno» - che la presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno da parte del negoziatore avvenga con la trasmissione in via telematica al trattario o all'emittente dell'immagine dell'assegno unitamente ai dati di cui all'art. 8 del Regolamento per gli assegni bancari e postali di ammontare superiore a quello indicato nell'Allegato tecnico al Regolamento medesimo;
con la trasmissione dei soli dati di cui all'art. 8 del Regolamento per gli assegni bancari e postali di ammontare pari o inferiore a quello indicato nell'Allegato tecnico, nonché per gli assegni circolari.
Il successivo art. 8 prevede, inoltre, che «Il negoziatore trasmette in via telematica al trattario o all'emittente almeno i seguenti dati relativi all'assegno negoziato: a) identificativo del negoziatore (codice ABI e CAB); b) identificativo del trattario o dell'emittente (codice ABI e CAB); c) importo;
d) data di emissione;
e) numero identificativo dell'assegno; f) nome del beneficiario per i soli assegni circolari, di traenza, vidimati, vaglia postali e titoli speciali della Banca d'Italia».
Orbene nel caso di specie – al quale si applica la disciplina dei predetti provvedimenti, in quanto ha ad oggetto un assegno negoziato nel settembre del
2017 – come ha correttamente rilevato il Tribunale la responsabilità della banca emittente va esclusa, in quanto questa ha autorizzato il pagamento dell'assegno circolare sulla base della verifica della coincidenza tra i dati comunicati dal negoziatore (data di emissione, importo, beneficiario, numero identificativo dell'assegno) e quelli dell'assegno circolare emesso dal Pt_1
Del resto la banca emittente non avrebbe potuto avere contezza della falsità dell'assegno consegnato a da , posto che il Controparte_2 Parte_2 titolo di credito si trovava nell'esclusiva disponibilità del negoziatore, tenuto appunto a verificare la regolarità formale e materiale (ed in particolare la non contraffazione) dello stesso.
Alla luce dei rilievi espressi va confermata la statuizione del primo giudice laddove esclude la responsabilità della banca emittente e va pertanto rigettata la richiesta di conferma del d.i. opposto.
Le spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno determinate in applicazione del principio della soccombenza, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, 1) In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, ritenuto un concorso di colpa dell'appellante in misura pari al 20%, ridetermina la somma dovuta da a in euro 24.000, oltre Controparte_2 Parte_1
interessi legali dalla pronuncia al saldo;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali Controparte_2
in favore di nella misura dei 4/5, spese Parte_1
liquidate nell'intero, per il primo grado, in € 4.835,00 per compensi, oltre IVA e CPA come dovuti per legge, e, per il presente grado, in €
5.000,00 per compensi ed € 777,00 per spese, oltre IVA e CPA come dovuti per legge, compensando fra le parti il restante quinto;
pone le spese di CTU a carico di nella misura dei 4/5 ed a carico CP_2
del nella misura di 1/5; Pt_1
3) Condanna il al pagamento, in favore di delle Pt_1 CP_1
spese processuali del presente grado, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.
Lecce, 8.05.2025
Il Consigliere Relatore Il
Presidente
(OT. Maurizio Petrelli) (OT.
Riccardo Mele)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) OT. Riccardo MELE -Presidente
2) OT. Maurizio PETRELLI - Consigliere rel.
3) OT. SS Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.127/2022 R.G, trattata e paSSta in decisione all'udienza collegiale del 17.04.2024, promoSS da (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco C.F._1
Galluccio Mezio;
-
APPELLANTE-
Contro
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicole Petrucci;
-
APPELLATA-
e contro ( C.F.: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Stefano Gallo;
-
APPELLATA-
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 17.04.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati espressi dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con decreto ingiuntivo n. 3285/2017 del 21.11.2017 il Tribunale di Lecce ingiungeva a il pagamento della somma di € 30.000,00 oltre Controparte_1
interessi, spese e competenze della procedura monitoria in favore del ricorrente
, il quale aveva richiesto alla l'emissione di un Parte_1 CP_2
assegno circolare del predetto importo, con addebito presso la Filiale di Maglie, all'ordine , per l'acquisto di una autovettura marca BMW Parte_2
mod. X5 Drive 25D reperita su un sito online di auto usate.
Era però accaduto che l'assegno, contrassegnato dal n. 74018824338-02, non venisse materialmente consegnato dal al , poiché l'incontro fra i Pt_1 Pt_2
due, concordato in Piacenza in data 07.09.2017 presso la locale concessionaria
BMW, veniva annullato dal venditore.
Successivamente, in data 11.09.2017, il si era recato presso la Filiale della Pt_1 in Maglie per annullare l'assegno circolare ma in quella sede aveva CP_2
appreso che lo stesso – rectius una copia fotostatica dello stesso – era stato negoziato presso la Filiale di Monselice di in data 04.09.2017. CP_2
Ciò si era reso possibile a causa dell'avvenuto invio, in data 31.08.2017, da parte del di un meSSggio tramite l'applicazione Whatsapp sull'utenza Pt_1
telefonica del contenente una riproduzione fotografica del predetto Pt_2 assegno circolare n. 74018824338-02, che quindi era stato duplicato e portato all'incasso da quest'ultimo.
Conseguentemente, il aveva sporto formale denuncia-querela per truffa Pt_1
nei confronti del e successivamente ottenuto dal Tribunale Civile di Pt_2
Lecce il decreto ingiuntivo n. 3285/2017 notificato ad in data CP_1
07.12.2017.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione CP_1 chiedendo, in via principale, che il Tribunale adito voglia dichiarare l'illegittimità
e la conseguente revoca del decreto opposto, in quanto la circostanza della clonazione dell'assegno è imputabile in via esclusiva o quantomeno a titolo di concorso colposo ex art. 1227 c.c. al comportamento negligente del posto Pt_1
in essere in violazione dei doveri di cui agli artt. 1175 e 1176 c.c. per non aver avuto la dovuta negligenza nella custodia dell'assegno circolare emesso da
CP_1
L'istituto di credito ingiunto ha chiesto inoltre di essere autorizzato a chiamare in causa quale istituto negoziatore dell'assegno contraffatto, al fine CP_2
di vederne accertata e dichiarata, in via subordinata ed in caso di accoglimento anche parziale della domanda del l'esclusiva responsabilità con Pt_1 condanna della steSS al pagamento diretto in favore di quest'ultimo di quanto sarà ritenuto allo stesso dovuto e/o a garantirla e manlevarla di tutto quanto fosse tenuta a pagare al ricorrente. CP_1
All'udienza del 28.06.2018¸ previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione conclusosi con esito negativo, si costituiva quindi in giudizio CP_2
chiedendo il rigetto dell'atto di citazione in opposizione a decreto
[...]
ingiuntivo, in quanto manifestamente inveritiero, oltre che infondato sia in fatto che in diritto.
All'udienza del 31.10.2018, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art.
183, comma 6 c.p.c., sicchè le stesse provvedevano al deposito delle memorie istruttorie.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.03.2019, il Giudice ha autorizzato a depositare l'assegno circolare contraffatto e Controparte_1
successivamente, con ordinanza del 11.10.2019, accogliendo la richiesta di ammissione di C.T.U. da parte del predetto istituto di credito, conferisse incarico al perito calligrafo la OT.SS , cui assegnava il seguente Persona_1 unico quesito: «verificare, previo confronto tra i due titoli, se l'assegno falso è stampato su carta non filigranata, di diversa consistenza e di diversi colori sbiaditi».
La TU , a seguito di esame tecnico strumentale comparativo dei due Per_1
assegni, concludeva la propria relazione peritale rispondendo affermativamente
e con certezza tecnica al predetto quesito.
Alla successiva udienza del 5.03.2020, in sede di esame della consulenza, la difesa di chiedeva richiamarsi la per chiarire se le alterazioni CP_2 Per_1 riscontrate sull'assegno contraffatto fossero rilevabili iTU oculi con la diligenza richiesta al banchiere medio.
All'udienza del 18.09.2020 il perito chiariva che «la difformità della superficie cartacea tra il fronte e il retro dell'assegno contraffatto fosse percepibile già al solo tatto» e che, visualizzando gli assegni in controluce, alcuni loghi presenti sulla superficie «appaiono netti e distinti nel falso, mentre appena percepibili nell'originale e ciò in quanto sull'assegno falso sono stati apposti in un secondo momento, mentre nell'originale fanno parte della filigrana e quindi delle fibre che compongono quello specifico tessuto». Concludeva quindi che «tali dati erano pertanto rilevabili con la diligenza del bancario medio nel normale svolgimento della propria attività professionale, senza l'utilizzo di strumentazione sofisticata, ovvero con il normale buon senso» e che «erano idonei a suscitare dubbi sull'autenticità dell'assegno in questione e meritevoli di ulteriori approfondimenti».
Infine, all'udienza per la precisazione delle conclusioni del 14.01.2021, il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
04.06.2021, concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive”
All'udienza del 10 novembre del 2021 la causa è stata decisa con sentenza n.3069 con la quale il Tribunale ha revocato il Decreto Ingiuntivo n. 3285/17 emesso dal
Tribunale di Lecce in data 21.11.17, ha accertato la responsabilità di
[...]
e di per il danno patrimoniale subito dal Parte_1 Controparte_2
primo in misura paritaria;
di conseguenza ha condannato al Controparte_2
pagamento in favore di di euro 15.000,00, oltre a Parte_1
rivalutazione secondo gli indici istat dal 4.9. 2017 alla pronuncia e a interessi legali sulla somma rivalutata dalla pronuncia al saldo;
ha condannato Controparte_2
al pagamento in favore di di un mezzo delle spese di Parte_1 lite, ha compensato tra le parti e il restante mezzo delle spese Pt_1 CP_2
di lite;
ha condannato e in solido Parte_1 Controparte_2
fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di lasciando le Controparte_1
spese di CTU a carico delle parti in solido tra loro.
In particolare, il giudice di primo grado ha escluso la responsabilità della banca emittente ed ha di conseguenza revocato il d.i. opposto, in quanto l'istituto di credito aveva autorizzato il pagamento dell'assegno circolare dopo aver riscontrato la coincidenza tra i dati comunicati dal negoziatore (data di emissione, importo, beneficiario, numero identificativo dell'assegno) e quelli dell'assegno circolare emesso dal in conformità alla disciplina vigente nel luglio del Pt_1
2017 (artt. 7 e 8 Regolamento 22 marzo 2016 della Banca d'Italia).
Il Tribunale ha al contrario ritenuto sussistente la responsabilità per colpa della banca negoziatrice, rilevando, sulla base delle risultanze della CTU, come la falsificazione dell'assegno risultasse piuttosto grossolana e pertanto percepibile senza ricorrere a particolari competenze e senza l'utilizzo di specifici strumenti meccanici o chimici.
Il giudice di prime cure ha infine ravvisato il concorso di colpa in capo al danneggiato ex art.1227 c.o. I c.c., nella misura del 50%, ritenendo che la condotta dell'invio della foto dell'assegno tramite whatsapp si sia posta come antecedente causale neceSSrio rispetto alla successiva clonazione del titolo da parte del sedicente . Parte_2
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il sig. instando acchè, Pt_1
in parziale riforma della pronuncia gravata, fosse rigettata la opposizione proposta avvero il decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto e diritto;
e, comunque ed in ogni caso, fossero condannate e in solido al Controparte_2 Controparte_1
pagamento in suo favore della somma di € 30.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
in subordine, fosse affermata la responsabilità esclusiva di
[...]
e per l'effetto la steSS fosse condannata al risarcimento integrale del CP_2
danno; il tutto con vittoria delle spese e delle competenze di lite del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si sono costituite in giudizio con distinte comparse di costituzione e risposta e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'avverso gravame, con conseguente conferma della sentenza di prime cure, con vittoria delle spese di lite. All'udienza del 17.04.2024 svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello si censura la sentenza gravata laddove ha affermato la sussistenza di un concorso di colpa del ex art. 1227 c.c. nella misura del Pt_1
50%, per aver con marcata imprudenza inviato una fotografia dell'assegno circolare, attraverso l'applicazione whatsapp, ad uno sconosciuto.
In particolare, secondo l'appellante, il Tribunale gli avrebbe attribuito una responsabilità colposa, in concorso con , senza prova alcuna della sua CP_2
colpa e del nesso di causalità tra clonazione dell'assegno e trasmissione della foto e senza considerare le indagini da lui svolte nei confronti del . Pt_2
Con il secondo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto esclusiva la responsabilità di conseguente alla Controparte_3
violazione del dovere di diligenza ex art.1176 c.c.
In particolare, secondo il indurrebbero ad escludere il suo concorso di Pt_1
colpa le seguenti circostanze: la grossolanità della falsificazione dell'assegno ed il fatto che il avrebbe provveduto all'apertura di un conto corrente con solo Pt_2
€ 100,00 e alla sua chiusura immediatamente dopo il versamento dell'assegno e prima ancora che provvedesse al pagamento con l'incasso del CP_1
controvalore dello stesso.
Con il terzo motivo di gravame si censura la sentenza di primo grado laddove ha escluso la responsabilità della banca emittente sul mero presupposto che il pagamento da parte della steSS fosse avvento attraverso la lecita procedura del
“check truncation”.
Sostiene l'appellante che sia responsabile per non aver Controparte_1
correttamente applicato le norme che disciplinano questa procedura e, segnatamente, l'art. 31 RD 1736/1933, l'art.8, comma 7, lettere d) ed e) del D.L.
13.05.2011, n. 70 e l'art. 66 RD. 1736/1933 che impongono, in assenza della presentazione dell'originale in formato cartaceo, la presentazione in formato elettronico dell'assegno da parte della banca negoziatrice con l'attestazione di conformità all'originale effettuata con firma digitale Nel dettaglio, secondo il avrebbe ammesso di aver effettuato il Pt_1 CP_1
pagamento a seguito della mera trasmissione di un meSSggio elettronico contenente i dati contabili dell'assegno e quindi in mancanza di presentazione dello stesso né in formato cartaceo né in formato digitale e pertanto andrebbe ritenuta responsabile.
I motivi primo e secondo, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi sul piano logico-giuridico, sono fondati nei termini e nei limiti di seguito espressi.
Deve preliminarmente rilevarsi che secondo consolidato orientamento della
Suprema Corte “il pagamento eseguito in favore di un soggetto diverso dal beneficiario dell'assegno, ma apparentemente legittimato in base alle indicazioni risultanti dal titolo, non comporta automaticamente l'affermazione della responsabilità della banca, a tal fine occorrendo invece una valutazione in concreto del comportamento della steSS, da condursi secondo il parametro della diligenza professionale, con la conseguenza che la banca può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l'alterazione sia rilevabile iTU oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo”(cfr. Corte di CaSSzione, sez. I,
21.06.2016; Cass., Sez. III, 4 ottobre 2011, n. 20292; Cass., Sez. 1, 15 luglio 2005,
n. 15066).
Orbene dalle risultanze della CTU in atti si evince che la falsificazione dell'assegno presentato al negoziatore dal sig. era piuttosto grossolana e Pt_2
rilevabile iTU oculi in base alle conoscenze del bancario medio, senza ricorrere a particolari competenze e senza l'utilizzo di specifici strumenti meccanici o chimici.
Ed invero risulta accertato che la copia dell'assegno consegnata per l'incasso a era stampata su carta non filigranata, di diversa consistenza Controparte_4 rispetto all'originale, con colori diversi e sbiaditi.
Inoltre il perito ha chiarito che «la difformità della superficie cartacea tra il fronte
e il retro dell'assegno contraffatto fosse percepibile già al solo tatto» e che, visualizzando gli assegni in controluce, alcuni loghi presenti sulla superficie
«appaiono netti e distinti nel falso, mentre appena percepibili nell'originale e ciò in quanto sull'assegno falso sono stati apposti in un secondo momento, mentre nell'originale fanno parte della filigrana e quindi delle fibre che compongono quello specifico tessuto».
Ha quindi concluso che «tali dati erano pertanto rilevabili con la diligenza del bancario medio nel normale svolgimento della propria attività professionale, senza l'utilizzo di strumentazione sofisticata, ovvero con il normale buon senso»
e che «erano idonei a suscitare dubbi sull'autenticità dell'assegno in questione e meritevoli di ulteriori approfondimenti».
Alle descritte anomalie di natura materiale si aggiungono, poi, ulteriori elementi che avrebbero dovuto suggerire una maggiore prudenza all'ente negoziatore, all'atto dell'incasso dell'assegno.
Ed invero anzitutto il prenditore aveva acceso presso la filiale di Pt_2
Monselice di il conto corrente sul quale ha richiesto l'accredito CP_2
dell'assegno solo il 24 agosto, cioè pochi giorni prima della negoziazione dell'assegno circolare, con il versamento di 100 euro e non risulta che sul predetto conto fossero state eseguite altre operazioni diverse da quella truffaldina per la quale è causa.
In secondo luogo, la steSS diversità e lontananza fra il luogo in cui è stato emesso il titolo (Maglie) e il luogo in cui è stato presentato all'incasso Monselice (PD) avrebbero dovuto destare sospetto.
La condotta del era dunque connotata da modalità operative al di fuori Pt_2
dall'ordinario, molto ricorrenti nei casi di falsificazione di titoli e dunque meritevole di maggiore approfondimento.
Tutti gli elementi citati quindi, per la loro gravità e concordanza, avrebbero dovuto indurre l'operatore bancario ad effettuare ulteriori approfondimenti sulla genuinità del titolo, ad esempio inviando alla emittente una copia per immagine dell'assegno posto all'incasso - come espreSSmente consentito dalla procedura di “check truncation”- azione quest'ultima che avrebbe sicuramente scongiurato il compimento della frode in atto.
Alla luce dei rilievi espressi deve senz'altro affermarsi la responsabilità per colpa grave della banca negoziatrice, attesa la condotta marcatamente negligente dalla steSS tenuta nella verifica materiale del titolo posto all'incasso.
Cionondimeno la Corte ritiene di non escludere il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. ma di rideterminarne la misura. Ed invero va anzitutto ritenuto sussistente il nesso eziologico tra evento dannoso e condotta del danneggiato, concretizzatasi nell'inviare una foto dell'assegno, mediante WhatsApp, al . Pt_2
In proposito va rammentato che l'art. 1227, c. 1 c.c. si applica “non solo in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo” (Cass. civ., SSUU n. 9679/2020).
Nel caso in esame, la condotta del costituisce un antecedente che ha Pt_1 favorito le condizioni per la clonazione dell'assegno e risulta connotata da negligenza, perché posta in essere in violazione di un dovere generale di prudenza nella custodia del titolo, oltretutto in un'epoca in cui sono molto frequenti le frodi realizzate proprio attraverso la rete telefonica, l'applicazione whats app, le mail e la rete internet in generale.
Tenuto conto degli obblighi incombenti sulla banca negoziatrice, volti ad assicurare la sicurezza della circolazione dei titoli a protezione dei clienti e del sistema bancario, nonché della condotta gravemente negligente dalla steSS tenuta nella verifica materiale del titolo posto all'incasso per quanto innanzi rilevato, avuto riguardo alla colpa ravvisabile nella condotta tenuta dall'odierno attore, appare equo stimare l'incidenza causale del concorso colposo del in misura Pt_1
pari al 20% ed attribuire il restante 80% della responsabilità a Controparte_2
Il terzo motivo di appello è infondato.
Va preliminarmente rammentato che la procedura di check truncation, o troncamento degli assegni, prevede che la banca negoziatrice - che trattiene l'assegno presentato all'incasso tagliandone un angolo - richieda alla banca emittente l'invio di alcune informazioni (quali, ad esempio, il numero di serie e il beneficiario) e provveda al pagamento solo una volta ottenuta dall'emittente la conferma della corrispondenza tra i dati contenuti nel titolo ad eSS presentato e quelli dell'assegno emesso.
Tale procedura risulta disciplinata mediante Regolamento 22 marzo 2016 della
Banca d'Italia, che dispone all'art.
7 - rubricato «presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno» - che la presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno da parte del negoziatore avvenga con la trasmissione in via telematica al trattario o all'emittente dell'immagine dell'assegno unitamente ai dati di cui all'art. 8 del Regolamento per gli assegni bancari e postali di ammontare superiore a quello indicato nell'Allegato tecnico al Regolamento medesimo;
con la trasmissione dei soli dati di cui all'art. 8 del Regolamento per gli assegni bancari e postali di ammontare pari o inferiore a quello indicato nell'Allegato tecnico, nonché per gli assegni circolari.
Il successivo art. 8 prevede, inoltre, che «Il negoziatore trasmette in via telematica al trattario o all'emittente almeno i seguenti dati relativi all'assegno negoziato: a) identificativo del negoziatore (codice ABI e CAB); b) identificativo del trattario o dell'emittente (codice ABI e CAB); c) importo;
d) data di emissione;
e) numero identificativo dell'assegno; f) nome del beneficiario per i soli assegni circolari, di traenza, vidimati, vaglia postali e titoli speciali della Banca d'Italia».
Orbene nel caso di specie – al quale si applica la disciplina dei predetti provvedimenti, in quanto ha ad oggetto un assegno negoziato nel settembre del
2017 – come ha correttamente rilevato il Tribunale la responsabilità della banca emittente va esclusa, in quanto questa ha autorizzato il pagamento dell'assegno circolare sulla base della verifica della coincidenza tra i dati comunicati dal negoziatore (data di emissione, importo, beneficiario, numero identificativo dell'assegno) e quelli dell'assegno circolare emesso dal Pt_1
Del resto la banca emittente non avrebbe potuto avere contezza della falsità dell'assegno consegnato a da , posto che il Controparte_2 Parte_2 titolo di credito si trovava nell'esclusiva disponibilità del negoziatore, tenuto appunto a verificare la regolarità formale e materiale (ed in particolare la non contraffazione) dello stesso.
Alla luce dei rilievi espressi va confermata la statuizione del primo giudice laddove esclude la responsabilità della banca emittente e va pertanto rigettata la richiesta di conferma del d.i. opposto.
Le spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno determinate in applicazione del principio della soccombenza, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, 1) In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, ritenuto un concorso di colpa dell'appellante in misura pari al 20%, ridetermina la somma dovuta da a in euro 24.000, oltre Controparte_2 Parte_1
interessi legali dalla pronuncia al saldo;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali Controparte_2
in favore di nella misura dei 4/5, spese Parte_1
liquidate nell'intero, per il primo grado, in € 4.835,00 per compensi, oltre IVA e CPA come dovuti per legge, e, per il presente grado, in €
5.000,00 per compensi ed € 777,00 per spese, oltre IVA e CPA come dovuti per legge, compensando fra le parti il restante quinto;
pone le spese di CTU a carico di nella misura dei 4/5 ed a carico CP_2
del nella misura di 1/5; Pt_1
3) Condanna il al pagamento, in favore di delle Pt_1 CP_1
spese processuali del presente grado, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.
Lecce, 8.05.2025
Il Consigliere Relatore Il
Presidente
(OT. Maurizio Petrelli) (OT.
Riccardo Mele)