Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
RG 21850/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PO – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21850 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. RUGGIERO FABIO presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, C.F._2 dall'avv. BORGESE CONCETTA presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di PO il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.12.2024, e esponevano di CP_1 Controparte_2
aver contratto in data 14.09.1988 in PO (Atto n.447, P.II, S.A, Sez. A, Reg. Atti di
Matrimonio Anno 1988); che dalla loro unione erano nate due figlie, il 2.4.1998 e Per_1
NT il 17.11.1990, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che tra i coniugi era intervenuta separazione personale in virtù decreto di omologa del 31.1.2013, emesso dal Tribunale di PO nel procedimento recante n. 27499/2012 R.G., alle
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condizioni stabilite dalle parti;
che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale, i coniugi non si erano più riconciliati né la convivenza era ripresa;
pertanto, ricorrendone i presupposti di legge, chiedevano congiuntamente al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ai sensi dell'art.3,
Legge n.898/70 e ss..
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“…- i coniugi continueranno a vivere separatamente, come hanno fatto sino ad ora, nelle loro attuali abitazioni;
- le modalità di frequentazione del padre con le figlie, entrambe maggiorenni, sono lasciate alla libera determinazione delle parti;
- in ragione dell'autosufficienza economica oramai raggiunta da entrambe le figlie, non vi
è più luogo al versamento dell'assegno di mantenimento da parte del sig. Controparte_2
nei confronti delle medesime…”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai ricorrenti in PO in data 14.09.1988 (Atto n.447, P.II, S.A, Sez. A, Reg. Atti di Matrimonio Anno 1988);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
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• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in PO in camera di consiglio il 07.03.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott. Raffaele Sdino
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