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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/05/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 58/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Antonio
Peluso,
Visto il provvedimento con il quale lo Scrivente ha assunto le funzioni giudiziarie presso Questo Tribunale in data 5.04.2019;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 58/2018 R.G. promossa da:
nato a [...]_1
l'11-10-1996 (C.F. ), rappresentato e difeso, C.F._1
come da procura in atti, dall'avv. Anna Maria Celi, presso il cui studio sito in Sant'Agata di IT (ME), via Respighi n. 2, è elettivamente domiciliato;
Attore;
1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1
sede legale in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, (C.F. e
P.IVA ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, P.IVA_1
dall'avv. Maurizio Giaconia ed elettivamente domiciliata in Patti
(ME), Piazza del Tribunale n. 4 presso lo studio dell'avv. Lidia Di
Blasi;
Convenuta;
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), residente in [...]C.F._2
Sant'Agata di IT (ME), via Etnea n. 56;
Terzo non costituito;
Conclusioni: come da note scritte congiunte depositate per l'udienza del 24-03-2025, svoltasi, giusta decreto del 25-02-2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118
disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
2 1. All'udienza del 24 marzo 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come da decreto del 25-02-2025, le parti costituite depositavano le note congiunte nelle quali precisavano le seguenti conclusioni: “I procuratori delle parti rassegnano e precisano le seguenti ISTANZE E CONCLUSIONI L'Avv. Anna Maria Celi e l'Avv.
Maurizio Giaconia, congiuntamente, dichiarano che i propri assistiti non hanno più interesse alla prosecuzione della causa, avendo definito la controversia transattivamente. I procuratori, pertanto, chiedono al giudice di voler porre in decisione la causa e di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere del procedimento de quo, con integrale compensazione delle spese di lite. I procuratori dichiarano di rinunciare al vincolo di solidarietà. A tal fine, l'Avv. Celi allega procura speciale, l'Avv.
Giaconia precisa di essere munito dei relativi poteri in forza della procura già in atti” e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini ridotti (20 + 20) previsti dall'art. 190 comma II c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di CP_2
che, ancorché ritualmente evocato in giudizio (cfr.
[...]
produzione di parte attrice del 19-1-2023) giusta ordinanza del 27-
05-2022, non si è costituito.
3. Ora, in considerazione di quanto sopra esposto, deve dichiararsi la c.d. “cessazione della materia del contendere”.
3 Invero, secondo condivisibile orientamento della giurisprudenza:
“la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso” (cfr. Tribunale di Torino, Sez. III civile,
n. 3165/2013).
Nel caso di specie, l'accordo transattivo stipulato delle parti sulla base della proposta conciliativa del Giudice formalizzata nell'ordinanza del 24-09-2024 che quivi si trascrive:
“1. Rilevato che, con ordinanza del 18 marzo 2023, il G.I. “Ritenuto che, alla luce della copiosa documentazione in atti, delle dichiarazioni rese dall'interpellato all'udienza del 12-11-2021, della pregressa interlocuzione intercorsa fra le parti,
nonché della corresponsione, da parte della compagnia convenuta, della somma di €
14.712,78, (tuttavia non ritenuta pienamente satisfattiva dall'attore), appare,
anzitutto, opportuno disporre la chiesta consulenza tecnica d'ufficio, atteso che l'esito degli accertamenti peritali potrebbero avere incidenza sia in ordine alla rilevanza delle prove testimoniali chieste dalle parti (la cui valutazione va, pertanto, differita) sia in merito all'evenienza dell'esperimento di un tentativo di conciliazione della lite”;
4 Rilevata, altresì, la manifestata “disponibilità di ad addivenire a una CP_1
definizione bonaria della controversia, ed anche a valutare una eventuale proposta conciliativa del Giudice…” (cfr. note del 13-09-2024);
Ritenuto, allora, che, in considerazione degli esiti delle operazioni peritali e di quanto sopra già indicato ovvero “…copiosa documentazione in atti, delle dichiarazioni rese dall'interpellato all'udienza del 12-11-2021, della pregressa interlocuzione intercorsa fra le parti, nonché della corresponsione, da parte della compagnia convenuta, della somma di € 14.712,78, (tuttavia non ritenuta pienamente satisfattiva dall'attore)”, al fine di evitare un consistente allungamento dei tempi del procedimento e favorire una composizione bonaria della lite, appare opportuno procedere ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. - stante la manifesta funzione di deflazione del carico di procedimenti pendenti
– alla formulazione di una proposta transattivo-conciliativa la quale viene formulata allo stato degli atti;
Rammentato che, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la proposta di conciliazione non può
costituire motivo di ricusazione o astensione del Giudice e che, inoltre, il Giudice
possa riservarsi di valutare l'eventuale rifiuto delle parti di aderire alla proposta in sede di statuizione sulle spese di lite, fermo restando – ben si intende – che la superiore proposta potrebbe anche costituire un punto di partenza per eventuali successive modifiche purché concordate tra le parti;
2. Premesso quanto sopra, la presente proposta conciliativa è –come accennato -
formulata allo stato degli atti del procedimento e che occorre valutare la produzione documentale in atti, le risposte rese dall'attore in sede di interpello e, in particolar modo, le risultanze della CTU;
5 Ne deriva, quindi, che, nella formulazione della proposta, occorre tener conto di quanto accertato dal CTU e delle conclusioni da questi formulate dopo aver risposto ai rilievi delle parti ovvero “1. Portate a termine le indagini del caso, concludo il mandato assegnatomi dando risposta ai quesiti come segue: in data 18/01/2016 il periziato terzo trasportato di una autovettura, rimaneva Persona_1
infortunato a causa del ribaltamento del mezzo e riportava lesioni consistenti in
“Frattura del soma di D8 e frattura intraspongiosa di D9, ferita lacero-contusa alla regione parieto-occipitale destra con escoriazioni sulla regione retroauricolare destra ed occipitale”;
2. in rapporto alla criteriologia medico-legale il trauma è compatibile con il dinamismo del sinistro stradale e riconducibile all'evento dedotto in citazione,
allo stato attuale i postumi residuati sono del tutto stabilizzati e non suscettibili di miglioramento o aggravamento;
3. in considerazione della tipologia della patologia traumatica riportata, fino alla guarigione clinica l'infortunato è stato costretto ad un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni venti, facevano seguito per il recupero funzionale ed i trattamenti riabilitativi giorni trenta di inabilità temporanea relativa al 75 % e giorni trenta di inabilità temporanea relativa al 50%;
4. all'attuale esame medico-legale di CTU il periziato è stato riscontrato clinicamente guarito con residuati postumi permanenti invalidanti stabilizzati consistenti in “esiti di frattura somatica in D8 e frattura intraspongiosa in D9 a lieve incidenza funzionale, esito cicatriziale da ferita lacero-contusa sulla regione parieto-occipitale destra” che, in rapporto al barème di riferimento (Decreto Ministero della Salute del 03/07/2003) si quantizzano in una percentuale di invalidità permanente del 8%; il buon recupero funzionale consente di valutare una lieve incidenza dei postumi sulle attività sportive
6 e non riduce la capacità lavorativa generica del periziato;
5. come richiesto da parte convenuta, verifichi non sono emersi elementi per ritenere le patologie riscontrate di natura congenita, esse dipendono eziologicamente dall'evento lesivo del 18.01.2016,
le lesioni riportate dall'attore in occasione del sinistro per cui è causa sono compatibili con l'utilizzo della cintura di sicurezza;
il mancato immediato intervento di un'ambulanza, il trasporto all'ospedale a bordo di una normale autovettura e il rifiuto del ricovero non hanno inciso nella determinazione e/o nell'aggravamento delle lesioni riscontrate sull'attore e dei postumi invalidanti (temporanei e permanenti)
residuati.
6. in relazione alla tipologia delle lesioni traumatiche subite ed ai tempi medi necessari per la guarigione clinica, si riconoscono congrue spese sanitarie documentate per complessive € 2.648,12; non sono previste ulteriori spese sanitarie”
(pgg. 24-26).
3. Di talché la proposta conciliativa prevede il pagamento da parte della compagnia convenuta – detratto l'acconto già corrisposto - della somma discendente dall'applicazione dei criteri indicati dal CTU ovvero: A. danno biologico pari all'8%
(otto per cento) con ITA di gg. 20, ITP al 75% di gg. 30, ITP al 50% di gg. 30,
tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca del sinistro nonché delle attuali condizioni di salute come descritte. B. escludendosi la liquidazione del danno morale, che va ritenuto già ricompreso nella superiore liquidazione, la proposta prevede la corresponsione dell'ulteriore somma di € 5.000,00 a titolo di danno da perdita di chance in considerazione dell'incidenza dell'evento traumatico sull'attività sportiva svolta dall'attore; somma così determinata per via equitativa (vedi ad es. Tribunale
Teramo sez. I, 09/10/2023, n.913) C. la compagnia sarà anche tenuta a rimborsare le spese mediche ritenute congrue dal CTU. D. Sul piano delle spese di lite, la proposta
7 prevede il pagamento degli onorari pari ai medi tariffari in relazione al valore del decisum (ossia del quantum da corrispondere a ad eccezione Persona_1
della fase decisoria, per la quale vanno applicati i minimi tariffari, oltre alla rifusione del contributo unificato e delle spese di notifica documentate in atti e infine delle spese di CTU.
4. La soluzione conciliativa della controversia eviterebbe alle parti convenute l'ulteriore aggravamento delle spese del processo, dovendosi ora tenere conto anche della presente proposta conciliativa, oltre che, per tutte le parti, delle spese relative all'eventuale fase di impugnazione della sentenza, mentre per parte attrice avrebbe anche il vantaggio di un più celere ristoro e infine gli eventuali vantaggi di natura fiscale normativamente previsti”, determina la cessazione della materia del contendere, poiché
“la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, posto che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (Tribunale Palermo sez. V, 03/05/2019,
n.2194).
E ancora “La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. Si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del
8 sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti. L'istituto non è regolato dal codice di rito (a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), ma, attraverso una compiuta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, esso si è inserito, ormai, nell'impianto istituzionale del processo civile. La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla fisiologica definizione del giudizio stesso” (Tribunale Bari sez. I, 07/08/2020,
n.2529).
E inoltre “La cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del processo di elaborazione giurisprudenziale. La relativa decisione può essere resa in ogni fase e grado di giudizio, con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. In particolare, si tratta di una definizione 'atipica' della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga in corso di causa una situazione che elimini la ragione del contrasto tra le parti, facendo venire meno
9 l'interesse ad agire ed a contraddire” (Tribunale Imperia sez. I,
07/02/2022, n.77)
4. Va, quindi, dichiarata la cessazione materia del contendere con conseguente assorbimento di ogni altra questione e integrale compensazione delle spese di lite, come richiesto dalle parti, mentre, per quanto riguarda la liquidazione del CTU, va confermato il decreto di liquidazione del 19-07-2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in persona del G.U., dott. Gianluca Antonio
Peluso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
58/2018 R.G. ogni contraria istanza disattesa;
- Previa dichiarazione di contumacia di;
Controparte_2
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
3. Conferma il decreto di liquidazione del CTU del 19-07-2024.
Patti, 6 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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