TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
RG 542/2023
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to LUIGI FRAIA, elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio del difensore in VIA PAPA URBANO VIII n. 9, CORIGLIANO ROSSANO, giusta procura a margine del ricorso
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti UMBERTO CP_1
FERRATO e MARCELLO CARNOVALE, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in CASTROVILLARI, presso gli uffici dell' CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 15/02/2023, Pt_1
ha convenuto in giudizio articolando le seguenti conclusioni: “Affinché il Giudice del lavoro
[...] CP_1 del Tribunale di Castrovillari in diversa composizione e ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni reiette, così provveda a seguito di rinvio;
1) alla uniformità del provvedimento di rinvio della Corte di Cassazione indicato sopra, riliquidando le spese del giudizio della sentenza n. 1633/2021 emessa inter partes dal Giudice del lavoro del Tribunale di Castrovillari (CS) dott. Funari Francesco, in data 12/10/2021 e pubblicata in pari data, in relazione al giudizio iscritto al n. 2871/2020 R.G., anche per le spese del procedimento in Cassazione, che ha statuito che per liquidare le spese, il giudice del merito avrebbe dovuto individuare prima il valore della causa (nel caso di specie: da 52.000,01 a 260.000,00) e lo scaglione applicabile sulla base delle annualità della prestazione previdenziale richiesta e, successivamente, provvedere alla determinazione computando le fasi sia del procedimento di istruzione preventiva che quelle del procedimento di opposizione, in relazione alle predette singole fasi processuali come da tabelle n. 4 e 9 allegate ai Decreti Ministeriali richiamati e applicabili al caso di specie, e senza violare i minimi tariffari;
ossia in pratica nel liquidare le spese del giudizio da un massimo di € 15.290,00 a un minimo inderogabile non inferiore a € 7.450,00 (50% di € 15.290,00), per il valore della causa come individuato sopra;
e quindi: Condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alle spese, diritti ed onorari, per il processo CP_1 innanzi al Tribunale di Castrovillari terminato con sentenza 1633/2021, rideterminando le stesse nel senso indicato dalla Corte di Cassazione, con distrazione ex art, 93 cpc
2) Condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alle spese, diritti ed onorari, per il processo CP_1 innanzi alla Corte di Cassazione, con distrazione ex art. 93 cpc;
3) Condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alle spese, diritti ed onorari, per il presente CP_1 giudizio di riassunzione, con distrazione ex art. 93 cpc.”.
L' convenuto si è costituito in giudizio chiedendo, secondo i principi espressi dalla Suprema CP_2
Corte ed in conseguente riforma della sentenza n. 1633/2021 resa dal Tribunale di Castrovillari, di liquidare le spese e competenze di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va accolto, sulla base delle seguenti motivazioni.
I. Nel presente giudizio di rinvio, a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 37214/2022 pubblicata in data 20/12/2022, il Tribunale deve adottare la statuizione sulle spese in relazione al giudizio concluso con sentenza n. 1633/2021 del Tribunale di Castrovillari, cassata limitatamente al capo sulle spese, dovendo liquidare altresì le spese del giudizio di legittimità, in ottemperanza a quanto statuito dalla Corte.
II. Dunque, con riferimento al giudizio concluso con sentenza n. 1633/2021, in applicazione dello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00, va condannato al pagamento alla parte ricorrente di CP_1 euro 7.450,00, minimo inderogabile individuato dalla Corte, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
2 III. Per quanto attiene alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, applicandosi i parametri vigenti al momento dell'adozione della presente pronuncia, le stesse si liquidano in euro 4.000,00, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge, tenendo conto del valore della causa come sopra individuato.
IV. Per quanto attiene alla presente causa, le spese seguono la soccombenza e, sempre nel rispetto del medesimo scaglione, sono liquidate in euro 6.200,00, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Le spese così come sopra liquidate, tenuto conto con riferimento ai punti III e IV dell'attività processuale svolta e delle questioni giuridiche complessivamente affrontate, andranno inoltre distratte in favore del difensore ex art. 93 c.p.c., come dallo stesso richiesto.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Condanna a rimborsare all'Avv.to LUIGI FRAIA, dichiaratosi procuratore antistatario, le CP_1 spese di lite per il giudizio concluso con sentenza n. 1633/2021, che liquida in complessivi € 7.450,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge;
le spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge;
le spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 6.200,00, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Castrovillari, 07/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
3
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to LUIGI FRAIA, elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio del difensore in VIA PAPA URBANO VIII n. 9, CORIGLIANO ROSSANO, giusta procura a margine del ricorso
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti UMBERTO CP_1
FERRATO e MARCELLO CARNOVALE, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in CASTROVILLARI, presso gli uffici dell' CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 15/02/2023, Pt_1
ha convenuto in giudizio articolando le seguenti conclusioni: “Affinché il Giudice del lavoro
[...] CP_1 del Tribunale di Castrovillari in diversa composizione e ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni reiette, così provveda a seguito di rinvio;
1) alla uniformità del provvedimento di rinvio della Corte di Cassazione indicato sopra, riliquidando le spese del giudizio della sentenza n. 1633/2021 emessa inter partes dal Giudice del lavoro del Tribunale di Castrovillari (CS) dott. Funari Francesco, in data 12/10/2021 e pubblicata in pari data, in relazione al giudizio iscritto al n. 2871/2020 R.G., anche per le spese del procedimento in Cassazione, che ha statuito che per liquidare le spese, il giudice del merito avrebbe dovuto individuare prima il valore della causa (nel caso di specie: da 52.000,01 a 260.000,00) e lo scaglione applicabile sulla base delle annualità della prestazione previdenziale richiesta e, successivamente, provvedere alla determinazione computando le fasi sia del procedimento di istruzione preventiva che quelle del procedimento di opposizione, in relazione alle predette singole fasi processuali come da tabelle n. 4 e 9 allegate ai Decreti Ministeriali richiamati e applicabili al caso di specie, e senza violare i minimi tariffari;
ossia in pratica nel liquidare le spese del giudizio da un massimo di € 15.290,00 a un minimo inderogabile non inferiore a € 7.450,00 (50% di € 15.290,00), per il valore della causa come individuato sopra;
e quindi: Condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alle spese, diritti ed onorari, per il processo CP_1 innanzi al Tribunale di Castrovillari terminato con sentenza 1633/2021, rideterminando le stesse nel senso indicato dalla Corte di Cassazione, con distrazione ex art, 93 cpc
2) Condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alle spese, diritti ed onorari, per il processo CP_1 innanzi alla Corte di Cassazione, con distrazione ex art. 93 cpc;
3) Condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alle spese, diritti ed onorari, per il presente CP_1 giudizio di riassunzione, con distrazione ex art. 93 cpc.”.
L' convenuto si è costituito in giudizio chiedendo, secondo i principi espressi dalla Suprema CP_2
Corte ed in conseguente riforma della sentenza n. 1633/2021 resa dal Tribunale di Castrovillari, di liquidare le spese e competenze di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va accolto, sulla base delle seguenti motivazioni.
I. Nel presente giudizio di rinvio, a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 37214/2022 pubblicata in data 20/12/2022, il Tribunale deve adottare la statuizione sulle spese in relazione al giudizio concluso con sentenza n. 1633/2021 del Tribunale di Castrovillari, cassata limitatamente al capo sulle spese, dovendo liquidare altresì le spese del giudizio di legittimità, in ottemperanza a quanto statuito dalla Corte.
II. Dunque, con riferimento al giudizio concluso con sentenza n. 1633/2021, in applicazione dello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00, va condannato al pagamento alla parte ricorrente di CP_1 euro 7.450,00, minimo inderogabile individuato dalla Corte, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
2 III. Per quanto attiene alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, applicandosi i parametri vigenti al momento dell'adozione della presente pronuncia, le stesse si liquidano in euro 4.000,00, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge, tenendo conto del valore della causa come sopra individuato.
IV. Per quanto attiene alla presente causa, le spese seguono la soccombenza e, sempre nel rispetto del medesimo scaglione, sono liquidate in euro 6.200,00, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Le spese così come sopra liquidate, tenuto conto con riferimento ai punti III e IV dell'attività processuale svolta e delle questioni giuridiche complessivamente affrontate, andranno inoltre distratte in favore del difensore ex art. 93 c.p.c., come dallo stesso richiesto.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Condanna a rimborsare all'Avv.to LUIGI FRAIA, dichiaratosi procuratore antistatario, le CP_1 spese di lite per il giudizio concluso con sentenza n. 1633/2021, che liquida in complessivi € 7.450,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge;
le spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge;
le spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 6.200,00, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Castrovillari, 07/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
3