TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/12/2024, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 3354/2022 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n° 3354/2022 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo, dall'avv. Franca D'Amario
Ricorrente
CONTRO
. Controparte_1
Resistente-contumace CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dal Procuratore di parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del 25/09/2024, ex art. 127 ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/11/2022, - premesso di Parte_1
avere contratto matrimonio concordatario a Penna Sant'Andrea in data
12/07/2003 con , da cui era nata la figlia (il 12/10/2005) Controparte_1 Per_1
e che, con decreto di questo Tribunale in data 22/01/2009, era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi - ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando le condizioni della separazione ( affidamento condiviso della figlia , con collocazione prevalente presso Per_1
di sé nella casa coniugale ed ampia facoltà per il padre di frequentarla, previo accordo;
corresponsione da parte di quest'ultimo dell'assegno mensile di €
300,00 a titolo di mantenimento della figlia , oltre al rimborso del 50% Per_1
delle spese straordinarie) .
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto che , dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Teramo, i coniugi erano rimasti ininterrottamente separati, senza alcuna possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale di vita.
All'esito dell'udienza di comparizione, celebrata nella contumacia del resistente, il Presidente, sentita la ricorrente - la quale ha ribadito la volontà di non riconciliarsi -, con ordinanza in data 24/02/2023, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori:
- Conferma le condizioni di cui alla separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Teramo. Passato il procedimento alla fase contenziosa, in cui il resistente è rimasto contumace, senza necessità di attività istruttoria, all'udienza del 25/09/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla deliberazione del Collegio, senza i termini di cui all'art 190
c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono infatti le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia, dato che - innanzitutto - è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione (termine che la legge n. 55/2015, applicabile anche ai giudizi in corso, ha fissato in mesi dodici per le separazioni dichiarate con sentenza ed in mesi sei per quelle consensuali).
Inoltre, è certa la mancanza di volontà dei coniugi di ricostituire la convivenza matrimoniale, intesa come comunione materiale e spirituale, come confermato dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza di comparizione e dalla mancata comparizione del resistente, rimasto contumace sia nella fase presidenziale, tanto che non è stato possibile di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, sia nella successiva fase contenziosa.
Tale comportamento del resistente conferma sostanzialmente l'assunto di cui in domanda e la conseguente impossibilità della ricostruzione dell'unione coniugale.
Sussistendo dunque il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.2 lett. b della legge n.
898/1970 e successive modificazioni.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge. Passando alle condizioni del divorzio, va evidenziato, innanzitutto, che nelle more la figlia ha raggiunto la maggiore età, sicché non deve essere regolato il Per_1
relativo affidamento, per essere la ragazza libera di autodeterminarsi nel rapporto con i genitori.
Passando alla richiesta relativa al mantenimento della figlia, economicamente non indipendente e convivente con la madre, appare adeguato e proporzionale l'assegno mensile di mantenimento di € 300 , concordato nella fase separativa, in assenza di prospettazione di significative circostanze sopravvenute.
Le spese straordinarie necessarie per la prole vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e regolate, in mancanza di diverso accordo, come da vigente Protocollo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo in data 5/12/2018.
Per quanto concerne, infine, il regime delle spese processuali, tenuto conto della natura della controversia e della mancata opposizione della resistente, sussistono i presupposti per dichiararle integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Penna Sant'Andrea in data 12/07/2003 da Parte_1
e Controparte_1
2) conferma, in ordine al mantenimento della figlia , le condizioni Per_1
della separazione, sopra riportate;
3) pone le spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% , da regolare, in mancanza di diverso accordo, come da vigente Protocollo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Teramo in data 5/12/2018. 4) dichiara interamente compensate le spese processuali;
5) dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 16 ottobre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo )
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n° 3354/2022 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo, dall'avv. Franca D'Amario
Ricorrente
CONTRO
. Controparte_1
Resistente-contumace CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dal Procuratore di parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del 25/09/2024, ex art. 127 ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/11/2022, - premesso di Parte_1
avere contratto matrimonio concordatario a Penna Sant'Andrea in data
12/07/2003 con , da cui era nata la figlia (il 12/10/2005) Controparte_1 Per_1
e che, con decreto di questo Tribunale in data 22/01/2009, era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi - ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando le condizioni della separazione ( affidamento condiviso della figlia , con collocazione prevalente presso Per_1
di sé nella casa coniugale ed ampia facoltà per il padre di frequentarla, previo accordo;
corresponsione da parte di quest'ultimo dell'assegno mensile di €
300,00 a titolo di mantenimento della figlia , oltre al rimborso del 50% Per_1
delle spese straordinarie) .
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto che , dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Teramo, i coniugi erano rimasti ininterrottamente separati, senza alcuna possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale di vita.
All'esito dell'udienza di comparizione, celebrata nella contumacia del resistente, il Presidente, sentita la ricorrente - la quale ha ribadito la volontà di non riconciliarsi -, con ordinanza in data 24/02/2023, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori:
- Conferma le condizioni di cui alla separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Teramo. Passato il procedimento alla fase contenziosa, in cui il resistente è rimasto contumace, senza necessità di attività istruttoria, all'udienza del 25/09/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla deliberazione del Collegio, senza i termini di cui all'art 190
c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono infatti le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia, dato che - innanzitutto - è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione (termine che la legge n. 55/2015, applicabile anche ai giudizi in corso, ha fissato in mesi dodici per le separazioni dichiarate con sentenza ed in mesi sei per quelle consensuali).
Inoltre, è certa la mancanza di volontà dei coniugi di ricostituire la convivenza matrimoniale, intesa come comunione materiale e spirituale, come confermato dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza di comparizione e dalla mancata comparizione del resistente, rimasto contumace sia nella fase presidenziale, tanto che non è stato possibile di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, sia nella successiva fase contenziosa.
Tale comportamento del resistente conferma sostanzialmente l'assunto di cui in domanda e la conseguente impossibilità della ricostruzione dell'unione coniugale.
Sussistendo dunque il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.2 lett. b della legge n.
898/1970 e successive modificazioni.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge. Passando alle condizioni del divorzio, va evidenziato, innanzitutto, che nelle more la figlia ha raggiunto la maggiore età, sicché non deve essere regolato il Per_1
relativo affidamento, per essere la ragazza libera di autodeterminarsi nel rapporto con i genitori.
Passando alla richiesta relativa al mantenimento della figlia, economicamente non indipendente e convivente con la madre, appare adeguato e proporzionale l'assegno mensile di mantenimento di € 300 , concordato nella fase separativa, in assenza di prospettazione di significative circostanze sopravvenute.
Le spese straordinarie necessarie per la prole vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e regolate, in mancanza di diverso accordo, come da vigente Protocollo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo in data 5/12/2018.
Per quanto concerne, infine, il regime delle spese processuali, tenuto conto della natura della controversia e della mancata opposizione della resistente, sussistono i presupposti per dichiararle integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Penna Sant'Andrea in data 12/07/2003 da Parte_1
e Controparte_1
2) conferma, in ordine al mantenimento della figlia , le condizioni Per_1
della separazione, sopra riportate;
3) pone le spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% , da regolare, in mancanza di diverso accordo, come da vigente Protocollo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Teramo in data 5/12/2018. 4) dichiara interamente compensate le spese processuali;
5) dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 16 ottobre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo )