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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/03/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA DICHIARATIVA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ART. 49 CCII
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici: Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est. Dott. Valentina Prudente Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 14/03/2025, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE EX ART. 49 D. LGS. 14/2019
NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. 100-1/ DELL'ANNO 2024 R.G.P.U.
CONTRO
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE -
avente ad oggetto: dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale di
[...]
P. IV ), titolare dell'omonima impresa individuale con CP_1 C.F._1 sede in Carrara via Nuova di Bergiola n. 1, in persona dell'omonimo titolare, cancellata dal Registro delle Imprese in data 16/05/2024.
Con le conclusioni così precisate: PER PARTE RICORRENTE: come da verbale di udienza del 14/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Con ricorso formulato, ex art. 38 e 49 commi 1 e 2 CCII, in data 17/01/2025, il PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE chiedeva che questo Tribunale dichiarasse la apertura della liquidazione giudiziale di P. IV ), titolare Controparte_1 C.F._1 dell'omonima impresa individuale con sede in Carrara via Nuova di Bergiola n. 1, in persona dell'omonimo titolare, cancellata dal Registro delle Imprese in data 16/05/2024 (cfr. visura storica
– doc. 2 ricorrente), potendosi desumere la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, come risultanti dagli accertamenti compiuti sullo stato di insolvenza della impresa resistente compiuti dal Gruppo della Guardia di Finanza di Massa con una relazione datata 06/11/2024, contenenti l'accertamento dei parametri qualitativi e quantitativi posseduti dalla società richiesti dall'art. 121 D.Lgs. 12.01.2019 n. 14, nonché della sussistenza dello stato di insolvenza e relativi allegati (cfr. relazione Guardia di Finanza nota del 06/11/2024 – doc. 1 ricorrente). Evidenziava, dunque, come tale situazione dimostrasse un grave stato di insolvenza della società debitrice. Chiariva, a fondamento della domanda, che l'impresa individuale resistente: i) era stata cancellata dal Registro delle imprese in data 16/05/2024; ii) aveva accumulato debiti iscritti a ruolo per un ammontare pari ad 688.310,25, per i quali non erano state presentate domande di rateizzazione o di rottamazione;
iii) aveva cessato l'attività; iv) non era titolare di beni immobile;
v) era titolare di beni mobili registrati - tre dei quali nella sola Provincia di Massa Carrara gravati da fermo amministrativo. Nonostante la regolarità della notificazione, nessuno si costituiva per la resistente
[...]
P. IV ), titolare dell'omonima impresa individuale, e ne CP_1 C.F._1 deve, pertanto, essere dichiarata la contumacia. Veniva disposta l'acquisizione, secondo il disposto del comma 2 dell'art. 42 CCII, dei dati e dei documenti relativi alla parte debitrice da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia Entrate- Riscossione, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese. All'udienza del 14/03/2025, la parte ricorrente insisteva per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
1. CONTRADDITTORIO E DIRITTO DI DIFESA. In primis, deve darsi atto che la disciplina speciale semplificata di notificazione ex art. 41 CCII è stata correttamente seguita. In data 03/12/2024 il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, unitamente all'ordinanza pronunciata dal Tribunale, con la quale era stato concesso un nuovo termine per rinnovare la notificazione ai sensi dell'art. 41 CCII, sono stati notificati, con istanza a cura del ricorrente, mediante deposito nella casa comunale di Carrara, non essendo andata a buon fine la comunicazione a mezzo pec, a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal registro delle imprese ovvero dall'INI.PEC.), non essendo poi stato possibile procedere alla notificazione degli atti mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal , Controparte_2 all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario, e nemmeno essendosi perfezionata la notificazione, a cura del creditore istante, di persona a norma dell'art. 107, comma 1, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. A tale proposito, si ricorda che l'art. 41 commi 6-7-8 CCII, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale e del correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la notifica a mezzo pec non sia andata a buon fine, così come nemmeno l'inserimento nel portale dei servizi telematici (così come
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previsto dalla recente novella del D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136), che l'Ufficiale giudiziario che si è recato personalmente presso la sede dell'impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche onde accertare l'irreperibilità del destinatario;
pertanto, una volta che l'ufficiale giudiziario abbia attestato l'impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell'atto presso la casa comunale (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7258 del 04/03/2022; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5311 del 27/02/2020, principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa speciale procedura di notificazione nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Orbene, l'art. 40 CCII, ricalcando l'art. 15 L. Fall., dunque, ha introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo: va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c. (a seconda che l'impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società (Sez. 1, Sentenza n. 602 del 2017). Peraltro, come sottolineato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 146 del 2016, il legislatore della novella del 2012 si è proposto di "coniugare le finalità del diritto di difesa dell'imprenditore con le esigente di specialità e di spedite cui deve essere improntato il procedimento concorsuale", prevedendo che "il tribunale sia esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all'imprenditore medesimo": l'introdotta semplificazione del procedimento notificatorio in ambito concorsuale trova, perciò, la sua ragion d'essere nella specialità e nella complessità degli interessi che esso è volto a tutelare, che ne segnano l'innegabile diversità rispetto a quello ordinario di notifica;
il diritto di difesa del debitore - da declinare nella prospettiva della conoscibilità, da parte di questi, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico - è, d'altro canto, adeguatamente garantito dal predisposto, duplice meccanismo di ricerca, tenuto conto che l'imprenditore è obbligato a dotarsi di un indirizzo PEC, e che anche la sede legale dell'impresa deve essere obbligatoriamente indicata nell'apposito registro, la cui funzione è proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, così da rendere conoscibili ai terzi, nell'interesse dello stesso titolare, i dati e le principali vicende che riguardano l'impresa medesima (sez. VI, Sentenza 07/09/2020, n. 18544; Corte appello L'Aquila, 11/10/2019, n. 1647; cfr. sull'obbligatorietà per ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al Registro delle Imprese, della dotazione di indirizzo di posta elettronica certificata Cass. n. 31 del 2017; Cass. n. 16864 del 2018; Cass. n. 28803 del 2018, in motivazione). Non appare inutile, poi, ricordare che ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, ex art. 16 del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 (come novellata dalla legge n. 35 del 2012; e che per gli imprenditori individuali analogo obbligo è stato introdotto dall'art. 5 del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012), e che, come già chiarito dalla Suprema Corte, tale indirizzo costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" che i predetti hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese (per il periodo successivo alla entrata in vigore delle disposizioni da ultimo citate), - e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso - la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale (cfr. Cass. n. 31 del 2017; Cass. n. 16864 del 2018) (Sez. 1, Ordinanza n. 28803 del 2018).
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Orbene, la parte resistente è stata, quindi, posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio nel rispetto dei termini e delle forme dell'art. 41 comma 2 CCII (quindici giorni anteriori rispetto alla successiva udienza fissata in data 14/03/2025 dinanzi al giudice delegato), in quanto la notifica si è perfezionata, mediante deposito nella casa comunale, in data 03/12/2024.
2. DICHIARAZIONE DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI IMPRENDITORE INDIVIDUALE. IMPRENDITORE CANCELLATO. PRESUPPOSTI. A seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sono dal punto di vista oggettivo l'insolvenza e dal punto di vista soggettivo l'essere il debitore un imprenditore che eserciti una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto di tre stabiliti requisiti dimensionali stabiliti dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, rubricato “impresa minore” (e cioè:
1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, 2. aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, 3. avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila). E' onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di una impresa minore, di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019 (Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548, principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disciplina sui requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Sulla base, inoltre, della formulazione attuale dell'art. 49 comma 5 CCII, non si può far luogo a dichiarazione di liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia complessivamente inferiore ad € 30.000,00: ciò all'evidente fine di evitare l'apertura di procedure di liquidazione giudiziale nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i costi della procedura superino i ricavi distribuibili tra i creditori. E' pacifico, comunque, che per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale prevista dall'art. 49 comma 5 CCII, non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad € 30.000,00 (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26926 del 14/11/2017 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). La valutazione, inoltre, va riferita al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa (Sez. 1 - , Ordinanza n. 16683 del 25/06/2018 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Quanto, invece, all'insolvenza, essa deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019). In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della legge fallimentare, lo stato di insolvenza va inteso come non transitoria situazione di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che
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prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374) e da stimarsi con riferimento alla attuale situazione economico patrimoniale della società debitrice, indipendentemente dal momento in cui il debito è sorto o il ricorso è stato presentato (tra le tante, cfr. Cass. 15 marzo 1994, n. 2470).
1.1. CONCLUSIONI. Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda, osservando quanto segue. COMPETENZA. Questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. 14/2019, in quanto la sede principiale dell'imprenditore individuale, che coincide con la sede legale, si trova nel Circondario, in particolare in Carrara. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI. I limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 D.Lgs. 14/2019 sono stati rispettati, in quanto l'impresa è stata cancellata in data 16/05/2024, come risulta dalle iscrizioni riportate nella visura camerale pubblicata al Registro delle Imprese. Si ricorda che, in base all'art. 33 D.Lgs. 14/2019, ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale può essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di un'impresa svolta in forma societaria, occorre fare riferimento alla data della sua effettiva cancellazione dal registro delle imprese, perché solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente (Sez. I Ord., 13/07/2018, n. 18731; Sez. VI - 1 Ord., 07/03/2016, n. 4409 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). L'imprenditore individuale rientra pacificamente nel novero degli imprenditori soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale sulla scorta della documentazione acquisita agli atti: in particolare, per quanto si ricava dal certificato camerale e dalla natura dell'attività svolta. Invero, l'imprenditore individuale resistente ha come oggetto sociale “lavori di carpenteria e demolizione strutture in ferro […]” (cfr. visura storica resistente aggiornata – Registro imprese), dimostrando, così, di esercitare un'attività commerciale. Si ricorda che l'imprenditore individuale costituito nelle forme previste dal codice civile ed avente ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili alla richiamata procedura liquidatoria indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile per l'impresa non collettiva stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale (Sez. 1 - , Sentenza n. 25730 del 14/12/2016). Nessuna rilevanza assume, ai fini della assoggettabilità dell'impresa alla disciplina della liquidazione giudiziale, l'essere iscritto con la qualifica di piccolo imprenditore. L'art. 2 CCII, chiaramente privilegiando il criterio quantitativo rispetto a quello per categorie, come anche il previgente art. 1 L. Fall., ha confermato l'eliminazione di qualsiasi spazio di applicabilità al sistema concorsuale della figura del piccolo imprenditore attraverso la fissazione di limiti quantitativi entro i quali l'attività dell'imprenditore - nozione correttamente preferita a quella oggettiva dell'impresa,
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pur valorizzata dall'intero impianto della riforma, che, come rileva la dottrina, non rappresenta un soggetto ma qualifica l'attività esercitata dal soggetto che opera professionalmente in campo economico
- deve rientrare per essere sottratta al fallimento, nell'ottica della fissazione di un limite di utilità economica dell'apertura della procedura. Ciò addebitando nel contempo al debitore l'onere di provare di essere esente dalla liquidazione giudiziale, ma senza più la possibilità di ricorrere al criterio sancito nella norma sostanziale contenuta nell'art. 2083 c.c. il cui richiamo nel disposto dell'art. 2221 c.c. che consacra l'immanenza dello statuto dell'imprenditore commerciale al sistema dell'insolvenza salvo le esenzioni ivi previste, non spiega alcuna rilevanza in quanto il regime concorsuale ha tratteggiato la figura dell'"imprenditore soggetto alla liquidazione giudiziale" (prima come imprenditore fallibile), affidandola in via esclusiva agli introdotti - prestabiliti ed univoci - parametri soggettivi, i quali prescindono del tutto dal parametro della prevalenza del lavoro personale rispetto all'organizzazione aziendale fondata sul capitale e l'altrui lavoro, canonizzato nel regime civilistico. Il riscontro, a mò di corollario, è dato non tanto dal fatto che la società commerciale, che per sua stessa definizione non può qualificarsi piccolo imprenditore ai sensi dell'art. 2083 c.c. può essere esente dal fallimento (oggi liquidazione giudiziale) se non raggiunge i parametri dimensionali indicati nell'art. 2 comma 1 lett. d) CCII., quanto piuttosto dalla circostanza che, in senso speculare ma inverso, l'imprenditore individuale che esercita l'attività commerciale nelle condizioni postulate dall'art. 2083 c.c. nondimeno non si giova di tale condizione, che pur ha efficacia scriminante secondo il disposto dell'art. 2221 c.c. poiché sarà comunque dichiarate fallito se non dimostra di non aver superato i limiti dimensionali anzidetti (Sez. 1, Sentenza n. 13086 del 28/05/2010 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). L'imprenditore individuale rientra nei parametri dimensionali prescritti, a contrario, dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei suddetti requisiti, secondo il disposto dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019. Nessun bilancio risulta essere stato mai approvato e depositato presso il Registro delle imprese (cfr. visura storica aggiornata – Registro imprese), ed inoltre la parte resistente, chiamata ritualmente in giudizio a seguito di un'istanza di liquidazione giudiziale, ha omesso di depositare, nel presente procedimento, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, come anche le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti che l'imprenditore è tenuto a tenere, le dichiarazioni fiscali presentate, o documenti dallo stesso l'imprenditore persona fisica redatti che abbiano struttura e caratteristiche assimilabili a quelle dei bilanci delle società di capitali, con particolare riferimento all'osservanza dei principi generali dettati dagli artt. 2423 e 2423-bis c.c. (Sez. 1, Ordinanza n. 33594 del 2021) e la documentazione aggiornata attestante la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, come richiesto con il decreto di fissazione dell'udienza per la discussione in contraddittorio del ricorso: circostanza quest'ultima, in particolare, che incide negativamente sulla valutazione circa la sussistenza dei requisiti di “impresa minore”, la cui prova va desunta innanzi tutto dai bilanci o, anche, da documenti altrettanto significativi (Sez. I, 22/04/2015, n. 8226; Sez. VI - 1 Ord., 22/05/2020, n. 9507). Inoltre, la parte resistente ha omesso di dimostrare la sua non esclusione dall'ambito di operatività della procedura di liquidazione giudiziale con strumenti probatori alternativi (Sez. VI
- 1 Ord., 22/12/2021, n. 41285 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, formatosi
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nella vigenza della abrogata legge fallimentare, applicabile anche alla nuova disciplina del codice della crisi d'impresa e d'insolvenza, stante il medesimo tenore letterale della disposizione sulla prova di rientrare nell'alveo delle imprese minori, aderendo al principio di "prossimità della prova", è posto a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dalla liquidazione giudiziale, gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti (Sez. VI - 1 Ord., 22/05/2020, n. 9507 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Non osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento di apertura di liquidazione giudiziale, che impone al Tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame. In questo senso i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicché, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l'imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti di esclusione dall'ambito di operatività della procedura di liquidazione giudiziale. Deriva da quanto precede, pertanto, che né il giudice del reclamo, né prima di lui il tribunale è tenuto a svolgere d'ufficio una specifica attività finalizzata ad accertare l'inesistenza di requisiti per la dichiarazione apertura di liquidazione giudiziale (Sez. 1 - , Sentenza n. 24548 del 01/12/2016; Corte App. Genova sent. 73/2017 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Merita sottolineare come la parte resistente non abbia assolto all'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalla apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 1 lett. d) e dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019. Dunque, il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 D.Lgs. 14/2019. INDEBITAMENTO COMPLESSIVO. Inoltre, all'esito dell'istruttoria compiuta d'ufficio, secondo il disposto dell'art. 42 CCII, è emerso un ammontare dei debiti scaduti superiore ad € 500.000,00, derivante per € 702.180,61 presso AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (cfr. dichiarazione resa da AGENZIA ENTRATE CP_3
RISCOSSIONE aggiornata in data 18/02/2025). Si ricorda che il requisito di impresa soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale, di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) n. 3 D. Lgs. 14/2019, costituito da un indebitamento complessivo almeno pari ad € 500.000,00, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, confrontato con quello delle lettere a) e b) dello stesso comma, con riferimento al tempo di presentazione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore) ed al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, non anche con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3158 del 08/02/2018; Sez. 1 - , Ordinanza n. 21188 del 23/07/2021 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). I requisiti dimensionali per l'esonero dalla procedura di liquidazione giudiziale della società commerciale ritenuta non minore, previsti dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 14/2019, hanno, difatti, il compito di esprimere
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una caratteristica sostanzialmente stabile dell'impresa, senza che abbia rilievo il fatto che, per l'esercizio in corso, non sia ancora depositato il bilancio, potendo l'imprenditore avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla sua impresa, come pure di qualunque altra documentazione, formata anche da terzi, che possa nel concreto risultare utile. La verifica della sussistenza dei requisiti di «impresa minore» di cui all'art. 2, comma 1, D. Lgs. 14/2019 offre all'interprete un campo di indagine particolarmente aperto e disponibile, che ha come suo termine naturale di riferimento - di sicuro non esclusivo - quello delle scritture contabili dell'impresa, in cui leggere e da cui poter ricavare appunto la presenza/assenza dei requisiti in questione: con piena utilizzabilità dell'intero corredo contabile di questa, nel quale rientrano il libro giornale, le denunce dei redditi (Cass., n. 13643/2013), nonché, secondo l'ampia nozione di scritture contabili che risulta assunta dal sistema vigente, la “corrispondenza di impresa” (sintomatici, al riguardo, appaiono i riferimenti di cui agli artt. 2220 e 2214 comma 2, seconda parte, c.c.). Nella valutazione della documentazione offerta al fine di provare la sussistenza dei requisiti di impresa minore per l'esenzione dalla procedura di liquidazione giudiziale, non rileva la provenienza dei documenti dall'impresa interessata, quanto piuttosto la rappresentazione storica dei fatti e dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, così che rilievo cruciale assume il punto rappresentato dalla valutazione dell'attendibilità ex art. 116 c.p.c. del materiale disponibile, del grado di fedeltà del dato rappresentatovi con l'effettiva realtà dell'impresa che viene considerata. Non appare necessario esaminare il superamento delle altre soglie. Risulta congruamente dimostrata la sussistenza dello stato di insolvenza, all'esito dell'istruttoria svolta, secondo la definizione offerta dal legislatore all'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 14/2019. PRESUPPOSTI OGGETTIVI. IMPRESA CANCELLATA. STATO DI INSOLVENZA. Risulta congruamente dimostrata la sussistenza dello stato di insolvenza, all'esito dell'istruttoria svolta, secondo la definizione offerta dal legislatore all'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 14/2019. Orbene, l'art. 33 CCII prevede che la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. Risulta congruamente dimostrata la sussistenza dello stato di insolvenza, all'esito dell'istruttoria svolta, secondo la definizione offerta dal legislatore all'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 14/2019. Va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti oggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Dunque, tale stato di insolvenza delle società (o degli imprenditori individuali) che non siano in liquidazione va desunto, non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti oggettivi nel
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nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Nel dettaglio, può essere desunto, ad esempio, sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo. Di contro, resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale. Ne consegue che del tutto legittimamente l'autorità giudiziaria ordinaria adita per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale dell'imprenditore insolvente a fronte di un ingente debito tributario provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive e senza, pertanto, violare alcun principio in tema di riparto di giurisdizione tra Commissioni tributarie CP_4
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 5856 del 22/02/2022 - - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti oggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). La verifica che si richiede al giudice della apertura della liquidazione giudiziale non comporta, quindi, l'accertamento definitivo dell'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti. Sennonché, è emerso all'esito dell'istruttoria svolta: i) la esistenza dei debiti erariali iscritti a ruolo (comprensivi anche di quelli di natura assistenziale- previdenziale) per € 702.180,61, con l'assenza di intraprese procedure di rateizzazione concesse ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 e di definizione agevolata quali ad esempio “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE” (cfr. dichiarazione scritta resa da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE aggiornata in data 18/02/2025); ii) l'omesso deposito delle ultime tre dichiarazioni, riferite agli anni di imposta 2022/2023/2024 (cfr. dichiarazione scritta resa da AGENZIA DELLE ENTRATE in data 10/03/2025); iii) l'assenza di titolarità di beni immobili;
iv) la titolarità di n. 15 beni mobili registrati, di cui tre oggetto di provvedimento di fermo amministrativo. In conclusione, non può che affermarsi come si sia manifestato, entro l'anno dalla cancellazione, lo stato di insolvenza dell'imprenditore individuale cancellato, così come previsto dall'art. 2 comma 1 lett. b) e dall'art. 33 D.Lgs. 14/2019, emergendo uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. SOGLIA INDEBITAMENTO SCADUTO. L'ammontare dei debiti erariale iscritti a ruolo, scaduti e non pagati per € 702.180,61 (cfr. estratto aggiornato del concessionario per la riscossione AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE datato 18/02/2025) comporta ampiamente il superamento del limite di € 30.000,00, quale ammontare dei debiti scaduti e non pagati onde dar luogo alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale (art. 49 comma 5 D.Lgs. 14/2019).
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di apertura di liquidazione giudiziale n. 100-1 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
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Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 D.Lgs. 14/2019, 1. DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
(P. IV ), titolare dell'omonima impresa CP_1 C.F._1 individuale con sede in Carrara via Nuova di Bergiola n. 1, in persona dell'omonimo titolare, cancellata dal Registro delle Imprese in data 16/05/2024;
2. NOMINA il dott. Elisa Pinna Giudice Delegato per la procedura;
3. NOMINA Curatore DOTT. iscritto all'Albo dei dottori Persona_1 commercialisti ed esperti contabili di Massa-Carrara, nonché all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (istituito presso il Ministero della giustizia), il quale dichiarerà, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche ai sensi degli artt. 356 e 358 D.Lgs. 14/2019;
4. ORDINA all'imprenditore individuale sottoposto a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili fiscali obbligatorie, concernenti i tre esercizi precedenti ovvero dalla costituzione dell'impresa se questa ha avuto una minore durata,
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D.Lgs. 14/2019, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo di cui sorge il diritto;
5. DISPONE che il Curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dell'imprenditore individuale in liquidazione giudiziale, ovunque essi si trovino, secondo gli artt. 752 ss. c.p.c. e 193 D.Lgs. 14/2019 e che provveda senza indugio all'inventario;
6. FISSA per il giorno 16/07/2025 alle ore 11:00, dinanzi al giudice delegato presso i locali del Tribunale, in Massa, piazza Alcide De Gasperi, primo piano, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, avvertendo l'imprenditore individuale posto in liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 D.Lgs. 14/2019 e che può intervenire nella predetta udienza, per essere sentito del pari sulle domande di ammissione al passivo;
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di 30 giorni prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione e la documentazione allegata, nelle forme di cui agli artt. 201 D. Lgs. 14/2019, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti degli artt. 208 e 226 D. Lgs. 14/2019;
8. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in
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mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.Lgs. 14/2019;
9. SEGNALA al Curatore di comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione giudiziale;
10. AUTORIZZA il Curatore, ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c. a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
11. ORDINA che la presente sentenza venga pubblicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 49 comma 4 D.Lgs. 14/2019, notificata per intero sia al debitore soggetto a liquidazione giudiziale sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Curatore ed ai creditori ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione; 12. DISPONE la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di consiglio.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Elisa Pinna Dott. Giuntoli Giulio Lino Maria
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici: Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est. Dott. Valentina Prudente Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 14/03/2025, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE EX ART. 49 D. LGS. 14/2019
NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. 100-1/ DELL'ANNO 2024 R.G.P.U.
CONTRO
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE -
avente ad oggetto: dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale di
[...]
P. IV ), titolare dell'omonima impresa individuale con CP_1 C.F._1 sede in Carrara via Nuova di Bergiola n. 1, in persona dell'omonimo titolare, cancellata dal Registro delle Imprese in data 16/05/2024.
Con le conclusioni così precisate: PER PARTE RICORRENTE: come da verbale di udienza del 14/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Con ricorso formulato, ex art. 38 e 49 commi 1 e 2 CCII, in data 17/01/2025, il PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE chiedeva che questo Tribunale dichiarasse la apertura della liquidazione giudiziale di P. IV ), titolare Controparte_1 C.F._1 dell'omonima impresa individuale con sede in Carrara via Nuova di Bergiola n. 1, in persona dell'omonimo titolare, cancellata dal Registro delle Imprese in data 16/05/2024 (cfr. visura storica
– doc. 2 ricorrente), potendosi desumere la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, come risultanti dagli accertamenti compiuti sullo stato di insolvenza della impresa resistente compiuti dal Gruppo della Guardia di Finanza di Massa con una relazione datata 06/11/2024, contenenti l'accertamento dei parametri qualitativi e quantitativi posseduti dalla società richiesti dall'art. 121 D.Lgs. 12.01.2019 n. 14, nonché della sussistenza dello stato di insolvenza e relativi allegati (cfr. relazione Guardia di Finanza nota del 06/11/2024 – doc. 1 ricorrente). Evidenziava, dunque, come tale situazione dimostrasse un grave stato di insolvenza della società debitrice. Chiariva, a fondamento della domanda, che l'impresa individuale resistente: i) era stata cancellata dal Registro delle imprese in data 16/05/2024; ii) aveva accumulato debiti iscritti a ruolo per un ammontare pari ad 688.310,25, per i quali non erano state presentate domande di rateizzazione o di rottamazione;
iii) aveva cessato l'attività; iv) non era titolare di beni immobile;
v) era titolare di beni mobili registrati - tre dei quali nella sola Provincia di Massa Carrara gravati da fermo amministrativo. Nonostante la regolarità della notificazione, nessuno si costituiva per la resistente
[...]
P. IV ), titolare dell'omonima impresa individuale, e ne CP_1 C.F._1 deve, pertanto, essere dichiarata la contumacia. Veniva disposta l'acquisizione, secondo il disposto del comma 2 dell'art. 42 CCII, dei dati e dei documenti relativi alla parte debitrice da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia Entrate- Riscossione, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese. All'udienza del 14/03/2025, la parte ricorrente insisteva per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
1. CONTRADDITTORIO E DIRITTO DI DIFESA. In primis, deve darsi atto che la disciplina speciale semplificata di notificazione ex art. 41 CCII è stata correttamente seguita. In data 03/12/2024 il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, unitamente all'ordinanza pronunciata dal Tribunale, con la quale era stato concesso un nuovo termine per rinnovare la notificazione ai sensi dell'art. 41 CCII, sono stati notificati, con istanza a cura del ricorrente, mediante deposito nella casa comunale di Carrara, non essendo andata a buon fine la comunicazione a mezzo pec, a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal registro delle imprese ovvero dall'INI.PEC.), non essendo poi stato possibile procedere alla notificazione degli atti mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal , Controparte_2 all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario, e nemmeno essendosi perfezionata la notificazione, a cura del creditore istante, di persona a norma dell'art. 107, comma 1, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. A tale proposito, si ricorda che l'art. 41 commi 6-7-8 CCII, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale e del correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la notifica a mezzo pec non sia andata a buon fine, così come nemmeno l'inserimento nel portale dei servizi telematici (così come
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previsto dalla recente novella del D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136), che l'Ufficiale giudiziario che si è recato personalmente presso la sede dell'impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche onde accertare l'irreperibilità del destinatario;
pertanto, una volta che l'ufficiale giudiziario abbia attestato l'impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell'atto presso la casa comunale (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7258 del 04/03/2022; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5311 del 27/02/2020, principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa speciale procedura di notificazione nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Orbene, l'art. 40 CCII, ricalcando l'art. 15 L. Fall., dunque, ha introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo: va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c. (a seconda che l'impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società (Sez. 1, Sentenza n. 602 del 2017). Peraltro, come sottolineato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 146 del 2016, il legislatore della novella del 2012 si è proposto di "coniugare le finalità del diritto di difesa dell'imprenditore con le esigente di specialità e di spedite cui deve essere improntato il procedimento concorsuale", prevedendo che "il tribunale sia esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all'imprenditore medesimo": l'introdotta semplificazione del procedimento notificatorio in ambito concorsuale trova, perciò, la sua ragion d'essere nella specialità e nella complessità degli interessi che esso è volto a tutelare, che ne segnano l'innegabile diversità rispetto a quello ordinario di notifica;
il diritto di difesa del debitore - da declinare nella prospettiva della conoscibilità, da parte di questi, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico - è, d'altro canto, adeguatamente garantito dal predisposto, duplice meccanismo di ricerca, tenuto conto che l'imprenditore è obbligato a dotarsi di un indirizzo PEC, e che anche la sede legale dell'impresa deve essere obbligatoriamente indicata nell'apposito registro, la cui funzione è proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, così da rendere conoscibili ai terzi, nell'interesse dello stesso titolare, i dati e le principali vicende che riguardano l'impresa medesima (sez. VI, Sentenza 07/09/2020, n. 18544; Corte appello L'Aquila, 11/10/2019, n. 1647; cfr. sull'obbligatorietà per ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al Registro delle Imprese, della dotazione di indirizzo di posta elettronica certificata Cass. n. 31 del 2017; Cass. n. 16864 del 2018; Cass. n. 28803 del 2018, in motivazione). Non appare inutile, poi, ricordare che ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, ex art. 16 del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 (come novellata dalla legge n. 35 del 2012; e che per gli imprenditori individuali analogo obbligo è stato introdotto dall'art. 5 del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012), e che, come già chiarito dalla Suprema Corte, tale indirizzo costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" che i predetti hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese (per il periodo successivo alla entrata in vigore delle disposizioni da ultimo citate), - e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso - la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale (cfr. Cass. n. 31 del 2017; Cass. n. 16864 del 2018) (Sez. 1, Ordinanza n. 28803 del 2018).
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Orbene, la parte resistente è stata, quindi, posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio nel rispetto dei termini e delle forme dell'art. 41 comma 2 CCII (quindici giorni anteriori rispetto alla successiva udienza fissata in data 14/03/2025 dinanzi al giudice delegato), in quanto la notifica si è perfezionata, mediante deposito nella casa comunale, in data 03/12/2024.
2. DICHIARAZIONE DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI IMPRENDITORE INDIVIDUALE. IMPRENDITORE CANCELLATO. PRESUPPOSTI. A seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sono dal punto di vista oggettivo l'insolvenza e dal punto di vista soggettivo l'essere il debitore un imprenditore che eserciti una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto di tre stabiliti requisiti dimensionali stabiliti dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, rubricato “impresa minore” (e cioè:
1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, 2. aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, 3. avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila). E' onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di una impresa minore, di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019 (Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548, principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disciplina sui requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Sulla base, inoltre, della formulazione attuale dell'art. 49 comma 5 CCII, non si può far luogo a dichiarazione di liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia complessivamente inferiore ad € 30.000,00: ciò all'evidente fine di evitare l'apertura di procedure di liquidazione giudiziale nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i costi della procedura superino i ricavi distribuibili tra i creditori. E' pacifico, comunque, che per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale prevista dall'art. 49 comma 5 CCII, non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad € 30.000,00 (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26926 del 14/11/2017 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). La valutazione, inoltre, va riferita al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa (Sez. 1 - , Ordinanza n. 16683 del 25/06/2018 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Quanto, invece, all'insolvenza, essa deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019). In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della legge fallimentare, lo stato di insolvenza va inteso come non transitoria situazione di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che
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prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374) e da stimarsi con riferimento alla attuale situazione economico patrimoniale della società debitrice, indipendentemente dal momento in cui il debito è sorto o il ricorso è stato presentato (tra le tante, cfr. Cass. 15 marzo 1994, n. 2470).
1.1. CONCLUSIONI. Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda, osservando quanto segue. COMPETENZA. Questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. 14/2019, in quanto la sede principiale dell'imprenditore individuale, che coincide con la sede legale, si trova nel Circondario, in particolare in Carrara. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI. I limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 D.Lgs. 14/2019 sono stati rispettati, in quanto l'impresa è stata cancellata in data 16/05/2024, come risulta dalle iscrizioni riportate nella visura camerale pubblicata al Registro delle Imprese. Si ricorda che, in base all'art. 33 D.Lgs. 14/2019, ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale può essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di un'impresa svolta in forma societaria, occorre fare riferimento alla data della sua effettiva cancellazione dal registro delle imprese, perché solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente (Sez. I Ord., 13/07/2018, n. 18731; Sez. VI - 1 Ord., 07/03/2016, n. 4409 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). L'imprenditore individuale rientra pacificamente nel novero degli imprenditori soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale sulla scorta della documentazione acquisita agli atti: in particolare, per quanto si ricava dal certificato camerale e dalla natura dell'attività svolta. Invero, l'imprenditore individuale resistente ha come oggetto sociale “lavori di carpenteria e demolizione strutture in ferro […]” (cfr. visura storica resistente aggiornata – Registro imprese), dimostrando, così, di esercitare un'attività commerciale. Si ricorda che l'imprenditore individuale costituito nelle forme previste dal codice civile ed avente ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili alla richiamata procedura liquidatoria indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile per l'impresa non collettiva stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale (Sez. 1 - , Sentenza n. 25730 del 14/12/2016). Nessuna rilevanza assume, ai fini della assoggettabilità dell'impresa alla disciplina della liquidazione giudiziale, l'essere iscritto con la qualifica di piccolo imprenditore. L'art. 2 CCII, chiaramente privilegiando il criterio quantitativo rispetto a quello per categorie, come anche il previgente art. 1 L. Fall., ha confermato l'eliminazione di qualsiasi spazio di applicabilità al sistema concorsuale della figura del piccolo imprenditore attraverso la fissazione di limiti quantitativi entro i quali l'attività dell'imprenditore - nozione correttamente preferita a quella oggettiva dell'impresa,
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pur valorizzata dall'intero impianto della riforma, che, come rileva la dottrina, non rappresenta un soggetto ma qualifica l'attività esercitata dal soggetto che opera professionalmente in campo economico
- deve rientrare per essere sottratta al fallimento, nell'ottica della fissazione di un limite di utilità economica dell'apertura della procedura. Ciò addebitando nel contempo al debitore l'onere di provare di essere esente dalla liquidazione giudiziale, ma senza più la possibilità di ricorrere al criterio sancito nella norma sostanziale contenuta nell'art. 2083 c.c. il cui richiamo nel disposto dell'art. 2221 c.c. che consacra l'immanenza dello statuto dell'imprenditore commerciale al sistema dell'insolvenza salvo le esenzioni ivi previste, non spiega alcuna rilevanza in quanto il regime concorsuale ha tratteggiato la figura dell'"imprenditore soggetto alla liquidazione giudiziale" (prima come imprenditore fallibile), affidandola in via esclusiva agli introdotti - prestabiliti ed univoci - parametri soggettivi, i quali prescindono del tutto dal parametro della prevalenza del lavoro personale rispetto all'organizzazione aziendale fondata sul capitale e l'altrui lavoro, canonizzato nel regime civilistico. Il riscontro, a mò di corollario, è dato non tanto dal fatto che la società commerciale, che per sua stessa definizione non può qualificarsi piccolo imprenditore ai sensi dell'art. 2083 c.c. può essere esente dal fallimento (oggi liquidazione giudiziale) se non raggiunge i parametri dimensionali indicati nell'art. 2 comma 1 lett. d) CCII., quanto piuttosto dalla circostanza che, in senso speculare ma inverso, l'imprenditore individuale che esercita l'attività commerciale nelle condizioni postulate dall'art. 2083 c.c. nondimeno non si giova di tale condizione, che pur ha efficacia scriminante secondo il disposto dell'art. 2221 c.c. poiché sarà comunque dichiarate fallito se non dimostra di non aver superato i limiti dimensionali anzidetti (Sez. 1, Sentenza n. 13086 del 28/05/2010 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). L'imprenditore individuale rientra nei parametri dimensionali prescritti, a contrario, dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei suddetti requisiti, secondo il disposto dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019. Nessun bilancio risulta essere stato mai approvato e depositato presso il Registro delle imprese (cfr. visura storica aggiornata – Registro imprese), ed inoltre la parte resistente, chiamata ritualmente in giudizio a seguito di un'istanza di liquidazione giudiziale, ha omesso di depositare, nel presente procedimento, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, come anche le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti che l'imprenditore è tenuto a tenere, le dichiarazioni fiscali presentate, o documenti dallo stesso l'imprenditore persona fisica redatti che abbiano struttura e caratteristiche assimilabili a quelle dei bilanci delle società di capitali, con particolare riferimento all'osservanza dei principi generali dettati dagli artt. 2423 e 2423-bis c.c. (Sez. 1, Ordinanza n. 33594 del 2021) e la documentazione aggiornata attestante la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, come richiesto con il decreto di fissazione dell'udienza per la discussione in contraddittorio del ricorso: circostanza quest'ultima, in particolare, che incide negativamente sulla valutazione circa la sussistenza dei requisiti di “impresa minore”, la cui prova va desunta innanzi tutto dai bilanci o, anche, da documenti altrettanto significativi (Sez. I, 22/04/2015, n. 8226; Sez. VI - 1 Ord., 22/05/2020, n. 9507). Inoltre, la parte resistente ha omesso di dimostrare la sua non esclusione dall'ambito di operatività della procedura di liquidazione giudiziale con strumenti probatori alternativi (Sez. VI
- 1 Ord., 22/12/2021, n. 41285 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, formatosi
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nella vigenza della abrogata legge fallimentare, applicabile anche alla nuova disciplina del codice della crisi d'impresa e d'insolvenza, stante il medesimo tenore letterale della disposizione sulla prova di rientrare nell'alveo delle imprese minori, aderendo al principio di "prossimità della prova", è posto a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dalla liquidazione giudiziale, gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti (Sez. VI - 1 Ord., 22/05/2020, n. 9507 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Non osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento di apertura di liquidazione giudiziale, che impone al Tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame. In questo senso i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicché, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l'imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti di esclusione dall'ambito di operatività della procedura di liquidazione giudiziale. Deriva da quanto precede, pertanto, che né il giudice del reclamo, né prima di lui il tribunale è tenuto a svolgere d'ufficio una specifica attività finalizzata ad accertare l'inesistenza di requisiti per la dichiarazione apertura di liquidazione giudiziale (Sez. 1 - , Sentenza n. 24548 del 01/12/2016; Corte App. Genova sent. 73/2017 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Merita sottolineare come la parte resistente non abbia assolto all'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalla apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 1 lett. d) e dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019. Dunque, il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 D.Lgs. 14/2019. INDEBITAMENTO COMPLESSIVO. Inoltre, all'esito dell'istruttoria compiuta d'ufficio, secondo il disposto dell'art. 42 CCII, è emerso un ammontare dei debiti scaduti superiore ad € 500.000,00, derivante per € 702.180,61 presso AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (cfr. dichiarazione resa da AGENZIA ENTRATE CP_3
RISCOSSIONE aggiornata in data 18/02/2025). Si ricorda che il requisito di impresa soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale, di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) n. 3 D. Lgs. 14/2019, costituito da un indebitamento complessivo almeno pari ad € 500.000,00, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, confrontato con quello delle lettere a) e b) dello stesso comma, con riferimento al tempo di presentazione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore) ed al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, non anche con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3158 del 08/02/2018; Sez. 1 - , Ordinanza n. 21188 del 23/07/2021 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). I requisiti dimensionali per l'esonero dalla procedura di liquidazione giudiziale della società commerciale ritenuta non minore, previsti dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 14/2019, hanno, difatti, il compito di esprimere
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una caratteristica sostanzialmente stabile dell'impresa, senza che abbia rilievo il fatto che, per l'esercizio in corso, non sia ancora depositato il bilancio, potendo l'imprenditore avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla sua impresa, come pure di qualunque altra documentazione, formata anche da terzi, che possa nel concreto risultare utile. La verifica della sussistenza dei requisiti di «impresa minore» di cui all'art. 2, comma 1, D. Lgs. 14/2019 offre all'interprete un campo di indagine particolarmente aperto e disponibile, che ha come suo termine naturale di riferimento - di sicuro non esclusivo - quello delle scritture contabili dell'impresa, in cui leggere e da cui poter ricavare appunto la presenza/assenza dei requisiti in questione: con piena utilizzabilità dell'intero corredo contabile di questa, nel quale rientrano il libro giornale, le denunce dei redditi (Cass., n. 13643/2013), nonché, secondo l'ampia nozione di scritture contabili che risulta assunta dal sistema vigente, la “corrispondenza di impresa” (sintomatici, al riguardo, appaiono i riferimenti di cui agli artt. 2220 e 2214 comma 2, seconda parte, c.c.). Nella valutazione della documentazione offerta al fine di provare la sussistenza dei requisiti di impresa minore per l'esenzione dalla procedura di liquidazione giudiziale, non rileva la provenienza dei documenti dall'impresa interessata, quanto piuttosto la rappresentazione storica dei fatti e dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, così che rilievo cruciale assume il punto rappresentato dalla valutazione dell'attendibilità ex art. 116 c.p.c. del materiale disponibile, del grado di fedeltà del dato rappresentatovi con l'effettiva realtà dell'impresa che viene considerata. Non appare necessario esaminare il superamento delle altre soglie. Risulta congruamente dimostrata la sussistenza dello stato di insolvenza, all'esito dell'istruttoria svolta, secondo la definizione offerta dal legislatore all'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 14/2019. PRESUPPOSTI OGGETTIVI. IMPRESA CANCELLATA. STATO DI INSOLVENZA. Risulta congruamente dimostrata la sussistenza dello stato di insolvenza, all'esito dell'istruttoria svolta, secondo la definizione offerta dal legislatore all'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 14/2019. Orbene, l'art. 33 CCII prevede che la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. Risulta congruamente dimostrata la sussistenza dello stato di insolvenza, all'esito dell'istruttoria svolta, secondo la definizione offerta dal legislatore all'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 14/2019. Va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti oggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Dunque, tale stato di insolvenza delle società (o degli imprenditori individuali) che non siano in liquidazione va desunto, non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti oggettivi nel
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nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Nel dettaglio, può essere desunto, ad esempio, sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo. Di contro, resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale. Ne consegue che del tutto legittimamente l'autorità giudiziaria ordinaria adita per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale dell'imprenditore insolvente a fronte di un ingente debito tributario provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive e senza, pertanto, violare alcun principio in tema di riparto di giurisdizione tra Commissioni tributarie CP_4
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 5856 del 22/02/2022 - - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti oggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). La verifica che si richiede al giudice della apertura della liquidazione giudiziale non comporta, quindi, l'accertamento definitivo dell'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti. Sennonché, è emerso all'esito dell'istruttoria svolta: i) la esistenza dei debiti erariali iscritti a ruolo (comprensivi anche di quelli di natura assistenziale- previdenziale) per € 702.180,61, con l'assenza di intraprese procedure di rateizzazione concesse ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 e di definizione agevolata quali ad esempio “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE” (cfr. dichiarazione scritta resa da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE aggiornata in data 18/02/2025); ii) l'omesso deposito delle ultime tre dichiarazioni, riferite agli anni di imposta 2022/2023/2024 (cfr. dichiarazione scritta resa da AGENZIA DELLE ENTRATE in data 10/03/2025); iii) l'assenza di titolarità di beni immobili;
iv) la titolarità di n. 15 beni mobili registrati, di cui tre oggetto di provvedimento di fermo amministrativo. In conclusione, non può che affermarsi come si sia manifestato, entro l'anno dalla cancellazione, lo stato di insolvenza dell'imprenditore individuale cancellato, così come previsto dall'art. 2 comma 1 lett. b) e dall'art. 33 D.Lgs. 14/2019, emergendo uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. SOGLIA INDEBITAMENTO SCADUTO. L'ammontare dei debiti erariale iscritti a ruolo, scaduti e non pagati per € 702.180,61 (cfr. estratto aggiornato del concessionario per la riscossione AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE datato 18/02/2025) comporta ampiamente il superamento del limite di € 30.000,00, quale ammontare dei debiti scaduti e non pagati onde dar luogo alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale (art. 49 comma 5 D.Lgs. 14/2019).
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di apertura di liquidazione giudiziale n. 100-1 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
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Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 D.Lgs. 14/2019, 1. DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
(P. IV ), titolare dell'omonima impresa CP_1 C.F._1 individuale con sede in Carrara via Nuova di Bergiola n. 1, in persona dell'omonimo titolare, cancellata dal Registro delle Imprese in data 16/05/2024;
2. NOMINA il dott. Elisa Pinna Giudice Delegato per la procedura;
3. NOMINA Curatore DOTT. iscritto all'Albo dei dottori Persona_1 commercialisti ed esperti contabili di Massa-Carrara, nonché all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (istituito presso il Ministero della giustizia), il quale dichiarerà, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche ai sensi degli artt. 356 e 358 D.Lgs. 14/2019;
4. ORDINA all'imprenditore individuale sottoposto a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili fiscali obbligatorie, concernenti i tre esercizi precedenti ovvero dalla costituzione dell'impresa se questa ha avuto una minore durata,
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D.Lgs. 14/2019, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo di cui sorge il diritto;
5. DISPONE che il Curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dell'imprenditore individuale in liquidazione giudiziale, ovunque essi si trovino, secondo gli artt. 752 ss. c.p.c. e 193 D.Lgs. 14/2019 e che provveda senza indugio all'inventario;
6. FISSA per il giorno 16/07/2025 alle ore 11:00, dinanzi al giudice delegato presso i locali del Tribunale, in Massa, piazza Alcide De Gasperi, primo piano, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, avvertendo l'imprenditore individuale posto in liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 D.Lgs. 14/2019 e che può intervenire nella predetta udienza, per essere sentito del pari sulle domande di ammissione al passivo;
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di 30 giorni prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione e la documentazione allegata, nelle forme di cui agli artt. 201 D. Lgs. 14/2019, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti degli artt. 208 e 226 D. Lgs. 14/2019;
8. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in
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mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.Lgs. 14/2019;
9. SEGNALA al Curatore di comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione giudiziale;
10. AUTORIZZA il Curatore, ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c. a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
11. ORDINA che la presente sentenza venga pubblicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 49 comma 4 D.Lgs. 14/2019, notificata per intero sia al debitore soggetto a liquidazione giudiziale sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Curatore ed ai creditori ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione; 12. DISPONE la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di consiglio.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Elisa Pinna Dott. Giuntoli Giulio Lino Maria
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