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Decreto 17 marzo 2025
Decreto 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 279/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Sezione Seconda Civile
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott.ssa Flaminia D'Angelo, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
(C.F. ), P.IVA_1
ritenuta la propria competenza;
ritenuto che in base ai documenti prodotti il credito risulti certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
dato atto che l'ingiunto è qualificabile quale consumatore a norma dell'art. 33 Codice del Consumo;
dato atto che sono state esaminate le seguenti clausole del contratto posto a fondamento del ricorso rilevanti in considerazione dell'oggetto della domanda: condizioni economiche del contratto di finanziamento, art.
3.f (decadenza dal beneficio del termine) e art.
3.g (sanzioni, interessi moratori, penali, spese) delle Condizioni generali di contratto;
dato atto che il citato art.
3.g pare avere carattere abusivo in danno del consumatore laddove prevede il cumulo di una penale per decadenza dal beneficio del termine del 10% sul capitale residuo dovuto e di interessi moratori annui pari al 9,25%; ritenuto che, a fronte della rilevata vessatorietà della predetta clausola, sia necessario rideterminare il credito escludendo le somme addebitate a titolo di penale per decadenza dal beneficio del termine nonché a titolo di interessi moratori al tasso convenzionale e procedere, pertanto, ad un accoglimento parziale del ricorso;
dato atto che, in base agli elementi di fatto e di diritto emergenti dagli atti, non appaiono esservi altre clausole contrattuali abusive ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005 suscettibili di incidere sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria (cfr. Cass. civ., SS.UU., Sent. n. 9479/2023); visti gli artt. 633 e ss. c.p.c.,
INGIUNGE A
C.F. di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al Controparte_1 C.F._1 ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 9.200,48 (di cui € 8652,97 per sorte capitale ed € 547,51 per spese);
2. gli interessi al tasso legale sulla sola sorte capitale dal presente decreto al saldo;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 800,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, oltre spese generali 15% e accessori come per legge ed oltre successive occorrende.
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo. Con l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore- consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Varese, 14 marzo 2025
Il Giudice
Flaminia D'Angelo
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Sezione Seconda Civile
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott.ssa Flaminia D'Angelo, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
(C.F. ), P.IVA_1
ritenuta la propria competenza;
ritenuto che in base ai documenti prodotti il credito risulti certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
dato atto che l'ingiunto è qualificabile quale consumatore a norma dell'art. 33 Codice del Consumo;
dato atto che sono state esaminate le seguenti clausole del contratto posto a fondamento del ricorso rilevanti in considerazione dell'oggetto della domanda: condizioni economiche del contratto di finanziamento, art.
3.f (decadenza dal beneficio del termine) e art.
3.g (sanzioni, interessi moratori, penali, spese) delle Condizioni generali di contratto;
dato atto che il citato art.
3.g pare avere carattere abusivo in danno del consumatore laddove prevede il cumulo di una penale per decadenza dal beneficio del termine del 10% sul capitale residuo dovuto e di interessi moratori annui pari al 9,25%; ritenuto che, a fronte della rilevata vessatorietà della predetta clausola, sia necessario rideterminare il credito escludendo le somme addebitate a titolo di penale per decadenza dal beneficio del termine nonché a titolo di interessi moratori al tasso convenzionale e procedere, pertanto, ad un accoglimento parziale del ricorso;
dato atto che, in base agli elementi di fatto e di diritto emergenti dagli atti, non appaiono esservi altre clausole contrattuali abusive ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005 suscettibili di incidere sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria (cfr. Cass. civ., SS.UU., Sent. n. 9479/2023); visti gli artt. 633 e ss. c.p.c.,
INGIUNGE A
C.F. di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al Controparte_1 C.F._1 ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 9.200,48 (di cui € 8652,97 per sorte capitale ed € 547,51 per spese);
2. gli interessi al tasso legale sulla sola sorte capitale dal presente decreto al saldo;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 800,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, oltre spese generali 15% e accessori come per legge ed oltre successive occorrende.
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo. Con l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore- consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Varese, 14 marzo 2025
Il Giudice
Flaminia D'Angelo