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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/11/2025, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA RI UA RE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 10-11-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 5356 dell'anno 2024
OGGETTO
Differenze retributive
TRA
- CF: - rapp.to e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico, dall'avv. Loredana Caduto C.F. ed elett.te dom.to presso il C.F._2 suo studio. ricorrente
E
(C.F. e P.I. in persona del Direttore ONroparte_1 P.IVA_1
Generale quale legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall' avv. Agnese Grassia (C.F.
giusta procura alle liti agli atti ed elettivamente domiciliati C.F._3 presso la sede dell'ente in alla Via Unità Italiana n.28. CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 17-07-2024, il ricorrente in epigrafe indicato, dirigente veterinario alle dipendenze dell' con CP_2 un'anzianità di servizio di oltre trent'anni anni (assunto il 2/11/1993) fino al 31 12.
2019, data del proprio pensionamento, esponeva: che con lettera del 13/03/2002 Prot. n.
1337/i gli veniva conferito l'incarico di Direzione Struttura Semplice “Servizi Latte e
Derivati” presso il Dipartimento di Prevenzione Serv. Ig. Alim. O.A.; di aver prestato 1 servizio con incarico di responsabile veterinario “Settore latte e derivati”, presso la struttura Complessa Servizio Veterinario, fino a Marzo 2018 data in cui, con delibera n.
290 del 09.03.2018, l' revocava tutti gli incarichi e, illegittimamente, anche CP_2
l'incarico di UOSD al ricorrente che, però, continuava a svolgere la medesima attività; che con parziale riforma della pronuncia di I grado resa da questo Tribunale, la Corte di
Appello gli aveva riconosciuto il diritto al pagamento della retribuzione di posizione unificata, quale dirigente di struttura semplice, per il periodo dall'aprile - maggio 2018 al dicembre 2018 nella misura di €. 2.713,27; che la sentenza di Appello non era stata oggetto di ricorso per Cassazione, sicchè essa era passata in cosa giudicata.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiarare valido ed efficace l'incarico conferito dalla in data 13/03/2002 con conseguente disapplicazione della CP_2
Delibera n. 290 del 09.03 2018 avente ad oggetto la revoca degli incarichi dirigenziali per le causali esposte innanzi;
previo accertamento dei diritti rivendicati, condannare CP_ l' resistente al pagamento della somma complessiva di €.5.134,22, di cui
€.5.038,93 per retribuzione di posizione + 95,29 per variabile aziendale, decurtata in busta paga dal gennaio 2019 al dicembre 2019; in subordine, nella denegata ipotesi di conferma di conferimento di diverso incarico, anche inferiore sotto il profilo professionale, chiedeva dichiarare il proprio diritto al mantenimento della medesima retribuzione e/o trattamento economico di quello rivestito in precedenza in applicazione dell'art 39 CCNL del 08.06.2000 e per le altre motivazioni espresse in ricorso, con conseguente condanna dell' resistente al pagamento della somma complessiva di CP_1
€.5.134,22, decurtata in busta paga dal Gennaio 2019 al Dicembre 2019. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo che il giudicato di cui CP_4 alla sentenza della Corte di Appello n. 3116/2023 aveva statuito solo sul diritto alle spettanze nell'anno 2018, avendo escluso qualsiasi riconoscimento per l'anno 2019; che quindi l'indicata sentenza aveva negato il riconoscimento del diritto retributivo per l'anno 2019; eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione del diritto, per l'anno 2'019, avendo il ricorrente notificato l'atto introduttivo del giudizio in data 16-12-2024.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda per mancata allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto vantato. Concludeva quindi l'Ente resistente per il rigetto della domanda.
Concesso il solo termine per il deposito di note, all'odierna udienza di discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al
2 suo deposito nel fascicolo telematico.
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda, ON formulata dalla difesa dell' er violazione del principio del dedotto e deducibile.
Nel giudizio conclusosi con la sentenza di gravame n.3116/2023, il ricorrente ON (unitamente ad altri) aveva chiesto la condanna dell' alla corresponsione della retribuzione di posizione sino alla cessazione dell'incarico ovvero per il periodo dal
Gennaio 2019: la Corte aveva dichiarato inammissibile il capo di domanda di riconoscimento dell'emolumento per l'anno 2019, non essendo consentita la pronuncia di condanna in futuro, essendosi limitata a riconoscere la retribuzione per il periodo da
Aprile-Maggio 2018 sino al Dicembre 2018 (cfr. sent. Appello prodotta in atti), id est sino al momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di I grado.
Tanto premesso, sul punto questo Giudice aderisce all'orientamento consolidato della
S.C. secondo cui la declaratoria di inammissibilità della domanda non forma giudicato e non preclude alla parte di riproporla in separato giudizio (Cass. 24-07-2024,
n.20636; Cass., Sez. 3, 16/12/2014, n. 26377; Cass, Sez. lav., 16/04/2019, n. 10641;
Cass., Sez. 1, 22/10/2020, n. 23130; Cass., Sez. 3, 19/05/2021, n. 13603; Cass., Sez.
Un., 17/11/2021, n. 35110).
Pertanto, poiché nello specifico la Corte di Appello non ha espresso una delibazione nel merito relativa al capo di domanda di riconoscimento della retribuzione di posizione per l'anno 2019, la domanda è ammissibile in rito e va esaminata ai fini della delibazione in ordine alla sua fondatezza.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
L'art. 35 del CCNL 8.6.2000, quadriennio 1998-2001 dell'Area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale, dedicato alla «Struttura della retribuzione dei dirigenti», prevede quanto segue:
“1. La struttura della retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti voci:
A. TRATTAMENTO FONDAMENTALE
1. stipendio tabellare;
2. indennità integrativa speciale, confermata nella misura attualmente percepita;
3. retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
4. retribuzione di posizione minima - parte fissa e variabile - prevista dalla tabella
1 allegata al CCNL del 5.12.1996, secondo biennio economico 1996-1997;
5. assegno personale ove spettante ai sensi del presente contratto.
3 Ai dirigenti, ove spettante, è corrisposto anche l'assegno per il nucleo familiare, ai sensi della legge 13.05.1988, n. 153 e successive modificazioni.
B. TRATTAMENTO ACCESSORIO
1. retribuzione di posizione parte variabile eccedente il minimo contrattuale previsto dalla tabella citata al punto 4 lett. A), sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante;
2. retribuzione di risultato, ai sensi dell' art. 62, comma 4 del CCNL 5.12.1996;
3. retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante;
4. specifico trattamento economico, ove spettante quale assegno personale, ai sensi dell' art. 39, comma 2;
5. indennità di incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell' art. 4.
Quindi, la retribuzione di posizione minima, divenuta dal 31 dicembre 2003 retribuzione di posizione minima contrattuale unificata, ai sensi dell'art.33 del CCNL per l'Area della Dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale 2002-
2005, costituisce una componente del trattamento fondamentale del dirigente del SSN,
e ciò a differenza della retribuzione di posizione parte variabile aziendale, che è una componente del trattamento accessorio dei dirigenti, per il riconoscimento della quale
è indispensabile l'emissione di un atto aziendale di graduazione delle funzioni dirigenziali.
In tema, questo Giudice ritiene di far proprie le argomentazioni espresse dalla S.C. secondo cui l'assegnazione di fatto a mansioni dirigenziali da diritto alla retribuzione di posizione, anche in assenza di atti formali, in quanto collegata «al livello di responsabilità conseguente alla natura dell'incarico, all'impegno richiesto, al grado di rilevanza, alla collocazione istituzionale dell'ufficio» (Cass. 24-06-2019, n.16845; 10-
6-2014 n. 13062 che richiama in motivazione, Cass. S.U. n. 3814/2011).
I Giudici di legittimità hanno rilevato che l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della qualità del lavoro effettivamente prestato prescinda dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione formale a mansioni superiori ed altresì che il mantenere, da parte della pubblica amministrazione,
l'impiegato a mansioni superiori, oltre i limiti prefissati per legge, determini una mera illegalità, che però non priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto – ai sensi dell'art. 2126 c.c. e, tramite detta disposizione, dell'art. 36 Cost. – perché non può ravvisarsi nella violazione della mera legalità quella illiceità che si riscontra, invece, nel contrasto “con norme fondamentali e generali e con i principi basilari
4 pubblicistici dell'ordinamento”, e che, alla stregua della citata norma codicistica, porta alla negazione di ogni tutela del lavoratore (cfr. Cass. n.22470/2016, che richiama
Cass. S.U. 11.12 2007 n. 25837).
Questo giudicante non ignora che – come è pacifico tra le parti in causa - la struttura organizzativa di cui era responsabile la ricorrente non è stata confermata nel nuovo organigramma aziendale delineato con DCA n. 64 del 13.12.2017 e, pertanto, con successiva delibera del direttore generale dell' n. 290 del 9.3.2018, è stata CP_2 disposta l'interruzione della retribuzione accessoria in favore dei dirigenti responsabili delle strutture non confermate.
Cionondimeno, ai sensi dell'art 39 comma 8 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica nelle ipotesi di revoca anticipata dell'incarico per riorganizzazione aziendale, “nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito un incarico di pari valore economico. La norma contrattuale esprima la ratio di tutelare il diritto del dirigente, che abbia avuto una valutazione positiva del proprio incarico svolto, di mantenere intatta la propria retribuzione anche nel caso di assegnazione di un incarico corrispondente ad un profilo professionale inferiore.
Nel caso di specie, risulta documentato che il ricorrente, in esecuzione dell'incarico di direttore di struttura complessa, abbia redatto una programmazione di attività aggiuntive, comunicazione regione Campania, un progetto recupero prestazioni aggiuntive svolgimento di attività di Responsabile del GdA, richiesta listex, comunicazioni valutazione incarichi, richiesta comunicazione plus orario (Cfr all 15 prod. ricorrente), nonché il monitoraggio dei risultati raggiunti al 30 settembre 2019 per gli obiettivi operativi assegnati con il 2019, la pianificazione dei controlli CP_5 ufficiali per la categorizzazione delle imprese riconosciute ai sensi del reg. CE
853/2004, la conduzione di un AUDIT per la Valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), buone prassi igieniche (GHP),tenendo conto delle linee guida a tal fine stabilite in conformità della normativa comunitaria in materia di mangimi e d'alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
Dalla documentazione versata in atti risulta altresì che anche nell'anno 2019, abbia svolto attività di dirigente e che all'esito dell'espletamento delle relative funzioni, abbia ottenuto una valutazione positiva con riguardo all'incarico di dirigente di struttura semplice “Latte e derivati c/o dipartimento di prevenzione – Servizio igiene
Alimenti O.A.” (cfr. all.9 in prod. ricorrente).
5 La documentazione prodotta consente quindi di ritenere espletato con esito positivo l'attività di dirigente di struttura semplice anche nell'anno 2019, conseguendo quindi il diritto alla retribuzione di posizione nella sua parte fissa. ON Va poi disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dall' atteso che il termine prescrizionale risulta interrotto dalla notifica del ricorso introduttivo di I grado del giudizio svoltosi dinanzi a questo Tribunale n.r.g. 1940/2019, interruzione protrattasi per tutto il corso del giudizio, nonché a seguito della notifica dell'atto di appello e con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, sicchè non si è maturata la prescrizione quinquennale.
I conteggi risultano correttamente formulati ed articolati né sono stati oggetto di specifica contestazione da parte dell'Ente.
Pertanto l' deve essere condannata al pagamento in favore di CP_4 [...] di complessivi €.5.038,93 pari alla parte quota di fissa Parte_1 maturata e non percepita della retribuzione di posizione, oltre agli interessi legali dalla rispettiva maturazione al saldo.
Il parziale accoglimento della domanda, comporta la declaratoria di compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di ¼ ponendo la quota residua a carico ON dell' liquidando quest'ultima come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 ONroparte_1
, così provvede:
[...]
• In parziale accoglimento della domanda, condanna l' al CP_4 pagamento in favore di di €.5.038,93 pari Parte_1 alla parte quota di fissa maturata e non percepita della retribuzione di posizione, oltre agli interessi legali dalla rispettiva maturazione al saldo;
• Dichiara compensate le spese processuali tra le parti nella misura di ¼ ponendo la quota residua a carico dell' e liquidando quest'ultima in CP_2 complessivi €.1.430,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere 10-11-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA RI UA RE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 10-11-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 5356 dell'anno 2024
OGGETTO
Differenze retributive
TRA
- CF: - rapp.to e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico, dall'avv. Loredana Caduto C.F. ed elett.te dom.to presso il C.F._2 suo studio. ricorrente
E
(C.F. e P.I. in persona del Direttore ONroparte_1 P.IVA_1
Generale quale legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall' avv. Agnese Grassia (C.F.
giusta procura alle liti agli atti ed elettivamente domiciliati C.F._3 presso la sede dell'ente in alla Via Unità Italiana n.28. CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 17-07-2024, il ricorrente in epigrafe indicato, dirigente veterinario alle dipendenze dell' con CP_2 un'anzianità di servizio di oltre trent'anni anni (assunto il 2/11/1993) fino al 31 12.
2019, data del proprio pensionamento, esponeva: che con lettera del 13/03/2002 Prot. n.
1337/i gli veniva conferito l'incarico di Direzione Struttura Semplice “Servizi Latte e
Derivati” presso il Dipartimento di Prevenzione Serv. Ig. Alim. O.A.; di aver prestato 1 servizio con incarico di responsabile veterinario “Settore latte e derivati”, presso la struttura Complessa Servizio Veterinario, fino a Marzo 2018 data in cui, con delibera n.
290 del 09.03.2018, l' revocava tutti gli incarichi e, illegittimamente, anche CP_2
l'incarico di UOSD al ricorrente che, però, continuava a svolgere la medesima attività; che con parziale riforma della pronuncia di I grado resa da questo Tribunale, la Corte di
Appello gli aveva riconosciuto il diritto al pagamento della retribuzione di posizione unificata, quale dirigente di struttura semplice, per il periodo dall'aprile - maggio 2018 al dicembre 2018 nella misura di €. 2.713,27; che la sentenza di Appello non era stata oggetto di ricorso per Cassazione, sicchè essa era passata in cosa giudicata.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiarare valido ed efficace l'incarico conferito dalla in data 13/03/2002 con conseguente disapplicazione della CP_2
Delibera n. 290 del 09.03 2018 avente ad oggetto la revoca degli incarichi dirigenziali per le causali esposte innanzi;
previo accertamento dei diritti rivendicati, condannare CP_ l' resistente al pagamento della somma complessiva di €.5.134,22, di cui
€.5.038,93 per retribuzione di posizione + 95,29 per variabile aziendale, decurtata in busta paga dal gennaio 2019 al dicembre 2019; in subordine, nella denegata ipotesi di conferma di conferimento di diverso incarico, anche inferiore sotto il profilo professionale, chiedeva dichiarare il proprio diritto al mantenimento della medesima retribuzione e/o trattamento economico di quello rivestito in precedenza in applicazione dell'art 39 CCNL del 08.06.2000 e per le altre motivazioni espresse in ricorso, con conseguente condanna dell' resistente al pagamento della somma complessiva di CP_1
€.5.134,22, decurtata in busta paga dal Gennaio 2019 al Dicembre 2019. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo che il giudicato di cui CP_4 alla sentenza della Corte di Appello n. 3116/2023 aveva statuito solo sul diritto alle spettanze nell'anno 2018, avendo escluso qualsiasi riconoscimento per l'anno 2019; che quindi l'indicata sentenza aveva negato il riconoscimento del diritto retributivo per l'anno 2019; eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione del diritto, per l'anno 2'019, avendo il ricorrente notificato l'atto introduttivo del giudizio in data 16-12-2024.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda per mancata allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto vantato. Concludeva quindi l'Ente resistente per il rigetto della domanda.
Concesso il solo termine per il deposito di note, all'odierna udienza di discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al
2 suo deposito nel fascicolo telematico.
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda, ON formulata dalla difesa dell' er violazione del principio del dedotto e deducibile.
Nel giudizio conclusosi con la sentenza di gravame n.3116/2023, il ricorrente ON (unitamente ad altri) aveva chiesto la condanna dell' alla corresponsione della retribuzione di posizione sino alla cessazione dell'incarico ovvero per il periodo dal
Gennaio 2019: la Corte aveva dichiarato inammissibile il capo di domanda di riconoscimento dell'emolumento per l'anno 2019, non essendo consentita la pronuncia di condanna in futuro, essendosi limitata a riconoscere la retribuzione per il periodo da
Aprile-Maggio 2018 sino al Dicembre 2018 (cfr. sent. Appello prodotta in atti), id est sino al momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di I grado.
Tanto premesso, sul punto questo Giudice aderisce all'orientamento consolidato della
S.C. secondo cui la declaratoria di inammissibilità della domanda non forma giudicato e non preclude alla parte di riproporla in separato giudizio (Cass. 24-07-2024,
n.20636; Cass., Sez. 3, 16/12/2014, n. 26377; Cass, Sez. lav., 16/04/2019, n. 10641;
Cass., Sez. 1, 22/10/2020, n. 23130; Cass., Sez. 3, 19/05/2021, n. 13603; Cass., Sez.
Un., 17/11/2021, n. 35110).
Pertanto, poiché nello specifico la Corte di Appello non ha espresso una delibazione nel merito relativa al capo di domanda di riconoscimento della retribuzione di posizione per l'anno 2019, la domanda è ammissibile in rito e va esaminata ai fini della delibazione in ordine alla sua fondatezza.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
L'art. 35 del CCNL 8.6.2000, quadriennio 1998-2001 dell'Area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale, dedicato alla «Struttura della retribuzione dei dirigenti», prevede quanto segue:
“1. La struttura della retribuzione dei dirigenti si compone delle seguenti voci:
A. TRATTAMENTO FONDAMENTALE
1. stipendio tabellare;
2. indennità integrativa speciale, confermata nella misura attualmente percepita;
3. retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
4. retribuzione di posizione minima - parte fissa e variabile - prevista dalla tabella
1 allegata al CCNL del 5.12.1996, secondo biennio economico 1996-1997;
5. assegno personale ove spettante ai sensi del presente contratto.
3 Ai dirigenti, ove spettante, è corrisposto anche l'assegno per il nucleo familiare, ai sensi della legge 13.05.1988, n. 153 e successive modificazioni.
B. TRATTAMENTO ACCESSORIO
1. retribuzione di posizione parte variabile eccedente il minimo contrattuale previsto dalla tabella citata al punto 4 lett. A), sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante;
2. retribuzione di risultato, ai sensi dell' art. 62, comma 4 del CCNL 5.12.1996;
3. retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante;
4. specifico trattamento economico, ove spettante quale assegno personale, ai sensi dell' art. 39, comma 2;
5. indennità di incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell' art. 4.
Quindi, la retribuzione di posizione minima, divenuta dal 31 dicembre 2003 retribuzione di posizione minima contrattuale unificata, ai sensi dell'art.33 del CCNL per l'Area della Dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale 2002-
2005, costituisce una componente del trattamento fondamentale del dirigente del SSN,
e ciò a differenza della retribuzione di posizione parte variabile aziendale, che è una componente del trattamento accessorio dei dirigenti, per il riconoscimento della quale
è indispensabile l'emissione di un atto aziendale di graduazione delle funzioni dirigenziali.
In tema, questo Giudice ritiene di far proprie le argomentazioni espresse dalla S.C. secondo cui l'assegnazione di fatto a mansioni dirigenziali da diritto alla retribuzione di posizione, anche in assenza di atti formali, in quanto collegata «al livello di responsabilità conseguente alla natura dell'incarico, all'impegno richiesto, al grado di rilevanza, alla collocazione istituzionale dell'ufficio» (Cass. 24-06-2019, n.16845; 10-
6-2014 n. 13062 che richiama in motivazione, Cass. S.U. n. 3814/2011).
I Giudici di legittimità hanno rilevato che l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della qualità del lavoro effettivamente prestato prescinda dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione formale a mansioni superiori ed altresì che il mantenere, da parte della pubblica amministrazione,
l'impiegato a mansioni superiori, oltre i limiti prefissati per legge, determini una mera illegalità, che però non priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto – ai sensi dell'art. 2126 c.c. e, tramite detta disposizione, dell'art. 36 Cost. – perché non può ravvisarsi nella violazione della mera legalità quella illiceità che si riscontra, invece, nel contrasto “con norme fondamentali e generali e con i principi basilari
4 pubblicistici dell'ordinamento”, e che, alla stregua della citata norma codicistica, porta alla negazione di ogni tutela del lavoratore (cfr. Cass. n.22470/2016, che richiama
Cass. S.U. 11.12 2007 n. 25837).
Questo giudicante non ignora che – come è pacifico tra le parti in causa - la struttura organizzativa di cui era responsabile la ricorrente non è stata confermata nel nuovo organigramma aziendale delineato con DCA n. 64 del 13.12.2017 e, pertanto, con successiva delibera del direttore generale dell' n. 290 del 9.3.2018, è stata CP_2 disposta l'interruzione della retribuzione accessoria in favore dei dirigenti responsabili delle strutture non confermate.
Cionondimeno, ai sensi dell'art 39 comma 8 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica nelle ipotesi di revoca anticipata dell'incarico per riorganizzazione aziendale, “nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito un incarico di pari valore economico. La norma contrattuale esprima la ratio di tutelare il diritto del dirigente, che abbia avuto una valutazione positiva del proprio incarico svolto, di mantenere intatta la propria retribuzione anche nel caso di assegnazione di un incarico corrispondente ad un profilo professionale inferiore.
Nel caso di specie, risulta documentato che il ricorrente, in esecuzione dell'incarico di direttore di struttura complessa, abbia redatto una programmazione di attività aggiuntive, comunicazione regione Campania, un progetto recupero prestazioni aggiuntive svolgimento di attività di Responsabile del GdA, richiesta listex, comunicazioni valutazione incarichi, richiesta comunicazione plus orario (Cfr all 15 prod. ricorrente), nonché il monitoraggio dei risultati raggiunti al 30 settembre 2019 per gli obiettivi operativi assegnati con il 2019, la pianificazione dei controlli CP_5 ufficiali per la categorizzazione delle imprese riconosciute ai sensi del reg. CE
853/2004, la conduzione di un AUDIT per la Valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), buone prassi igieniche (GHP),tenendo conto delle linee guida a tal fine stabilite in conformità della normativa comunitaria in materia di mangimi e d'alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
Dalla documentazione versata in atti risulta altresì che anche nell'anno 2019, abbia svolto attività di dirigente e che all'esito dell'espletamento delle relative funzioni, abbia ottenuto una valutazione positiva con riguardo all'incarico di dirigente di struttura semplice “Latte e derivati c/o dipartimento di prevenzione – Servizio igiene
Alimenti O.A.” (cfr. all.9 in prod. ricorrente).
5 La documentazione prodotta consente quindi di ritenere espletato con esito positivo l'attività di dirigente di struttura semplice anche nell'anno 2019, conseguendo quindi il diritto alla retribuzione di posizione nella sua parte fissa. ON Va poi disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dall' atteso che il termine prescrizionale risulta interrotto dalla notifica del ricorso introduttivo di I grado del giudizio svoltosi dinanzi a questo Tribunale n.r.g. 1940/2019, interruzione protrattasi per tutto il corso del giudizio, nonché a seguito della notifica dell'atto di appello e con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, sicchè non si è maturata la prescrizione quinquennale.
I conteggi risultano correttamente formulati ed articolati né sono stati oggetto di specifica contestazione da parte dell'Ente.
Pertanto l' deve essere condannata al pagamento in favore di CP_4 [...] di complessivi €.5.038,93 pari alla parte quota di fissa Parte_1 maturata e non percepita della retribuzione di posizione, oltre agli interessi legali dalla rispettiva maturazione al saldo.
Il parziale accoglimento della domanda, comporta la declaratoria di compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di ¼ ponendo la quota residua a carico ON dell' liquidando quest'ultima come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 ONroparte_1
, così provvede:
[...]
• In parziale accoglimento della domanda, condanna l' al CP_4 pagamento in favore di di €.5.038,93 pari Parte_1 alla parte quota di fissa maturata e non percepita della retribuzione di posizione, oltre agli interessi legali dalla rispettiva maturazione al saldo;
• Dichiara compensate le spese processuali tra le parti nella misura di ¼ ponendo la quota residua a carico dell' e liquidando quest'ultima in CP_2 complessivi €.1.430,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere 10-11-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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