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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VILLA FULVIO, Presidente
LU SE, AT
OCONE EP, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1527/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1107620250001225800 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 16/01/2026
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI L'avv. Ricorrente_1 ha proposto, in proprio, ricorso per l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 11076202500012258000, notificata a mezzo p.e.c. in data 18.09.2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione, Agente della riscossione per la provincia di Torino, portante un credito complessivo di Euro 56.839,05. I motivi sottesi al richiesto annullamento della comunicazione preventiva sono i seguenti: - Inesistenza della notifica per mancata presenza dell'indirizzo di provenienza nei registri dei pubblici elenchi;
in via preliminare, ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, il ricorrente ha formulato istanza di mediazione, chiedendo l'annullamento totale o parziale della comunicazione di iscrizione ipotecaria e delle cartelle ad essa sottostanti, ovvero la rideterminazione dell'importo; Difetto di motivazione ed indeterminatezza dell'importo per carenza di specificazione delle modalità di calcolo di sanzioni e interessi;
Mancata imputazione di pagamenti per effetto di precedenti rateizzazioni. In particolare, il ricorrente lamenta come non sia stata comunicata tempestivamente la decadenza dai piani di rateizzazione e nello specifico in relazione ad una serie di cartelle;
Violazione del diritto al contraddittorio e violazione delle comunicazioni da parte dell'agente della riscossione circa le modalità di impugnazione in relazione alle cartelle oggetto di contributi previdenziali nei confronti della Cassa Nazionale previdenza Forense;
Sproporzione della misura cautelare applicata. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione
s.p.a. la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza di mediazione;
il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento a n.3 cartelle sottese alla comunicazione preventiva impugnata, ossia alle cartelle n. 11020220049359555000, 11020230034025555000 E 11020240039514154000 e l'infondatezza di tutti gli altri motivi di ricorso chiedendone il rigetto. Per l'udienza del 15.01.2026, chiamata per la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, il ricorrente ha depositato, il giorno antecedente all'udienza, un'istanza di rinvio motivandola con un contemporaneo impegno professionale. La Corte, considerato che il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo la sussistenza del danno grave ed irreparabile che sarebbe conseguito alla mancata sospensiva e che, pertanto, tale omissione probatoria non avrebbe potuto essere colmata dalla presenza del ricorrente;
considerata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.47 ter del D.lgs. n.546/92 per la definizione del giudizio in forma semplificata, non avendo il ricorrente neppure dichiarato nell'istanza di rinvio, che era sua intenzione di depositare motivi aggiunti (il cui termine sarebbe scaduto il 18.01.2026 in quanto la Riscossione si è costituita il 19.11.2025) considerato, all'udienza del 15.01.2026 ha deciso nel merito.
L'istanza di mediazione chiesta dal ricorrente è inammissibile in quanto il Decreto legislativo n 220/2023 sulla riforma del Contenzioso Tributario ha previsto, con l'art 2, comma 3, lettera a), l'abrogazione dell'art
17-bis del D. Lgs. 546/92 a partire dal 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto stesso. L'eccezione di nullità della notifica del preavviso impugnato perché eseguita da un indirizzo PEC dell'ente di riscossione non presente nei pubblici registri/elenchi è del tutto infondata. L'eccezione di nullità di detta notifica perché proveniente da un indirizzo non riferito all'ente notificatore è, pacificamente, infondata. A questo proposito la Corte richiama quanto già affermato da numerosa giurisprudenza al riguardo - tra le quali, tra le tante, la
CTR Piemonte sent. n 644/2022, n. 581/22, n.251/22 - ossia che l'art 26 del dpr 602/73 in combinato disposto con l'art. 50 del medesimo dpr, richiama, ai fini della notifica pec degli atti della riscossione, l'indirizzo pec come rubricato nell'INI-PEC, ma tale disposizione è volta al mittente affinché individui nell'INI-PEC, o in altri pubblici registri, l'indirizzo del destinatario, e non che la mail di provenienza attribuibile all'ente di esazione debba essere registrata nell'INI-PEC. Tant'è che la norma afferma testualmente che la notifica a mezzo posta elettronica certificata si invia all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e non che l'indirizzo del mittente debba essere quello dell'INI PEC.
In materia, si è anche pronunciata la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 982 del 09 11 2022 pubblicata il 16 01 2023: tale pronuncia riconosce la validità dell'indirizzo pec di provenienza relativo ad un atto dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione rigettando il ricorso di parte avversa nei confronti della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado regionale- secondo le seguenti argomentazioni
“…omissis…La sentenza impugnata si è conformata ai suddetti principi laddove ha ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC (Email_3 ) dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri (protocollo@pec. agenziariscosone.gov.it ), circostanza - questa della diversità degli indirizzi PEC - peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa.
In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n.
29879 del 2021)…..”. In ogni caso, qualora il destinatario di una e-mail certificata nutrisse dei sospetti circa il soggetto mittente, e quindi volesse verificare il titolare del dominio di posta elettronica dal quale gli è stato notificato il messaggio, potrebbe consultare la c.d. “Anagrafe dei domini internet” rappresentata, per quelli con estensione - come nel caso di specie - “.it”, da “Registro.it”, accessibile attraverso il link “http://nic.it/”.
Detto registro, offre il servizio “who is” che permette, per ciascun dominio, di verificare alcuni dati, quali, ad esempio, il nominativo del soggetto registrante, il relativo indirizzo e recapiti telefonici/mail, la data di creazione del dominio e quella di scadenza, nonché i riferimenti del c.d. “contatto amministrativo”. Nel caso concreto, inserendo negli applicativi sopra, nell'apposito campo di ricerca, il dominio “agenziariscossione. gov.it” si otterrebbero le relative conferme di identità. In tale sito è pubblicato, tra l'altro, anche il “Regolamento per la assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD.it” che, nella sezione dedicata alla registrazione, specifica, al punto n. 7, che “un nome a dominio è assegnato al Registrante soltanto dopo che il richiedente abbia indicato i propri dati, accettato le condizioni e le responsabilità stabilite per la registrazione di un nome a dominio (…) e abbia preso conoscenza degli oneri a suo carico”. Tra le dichiarazioni che il registrante è tenuto a rendere compare, in particolare, anche quella di “avere titolo all'uso e/o disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere, con tale richiesta di registrazione, diritti di terzi”.
È, inoltre, principio consolidato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella propria sfera di conoscenza. Ed invero, come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione “La censura relativa alla nullità della notifica della cartella a mezzo PEC in quanto proveniente da indirizzo PEC dell'Amministrazione non risultante da registri ufficiali, è stata proposta per la prima volta in appello. In ogni caso, la censura è infondata, in conformità all'indirizzo di recente espresso dalla Corte di Cassazione (sent. n. 23620 del 2018) in tema di notificazione in via telematica, inteso a privilegiare la funzione della stessa, con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata, priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale, ove l'erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione o incertezza sul soggetto da cui l'atto promana (Cass. Sez. U, 18 aprile 2016, n. 7665; n. 19814/2016)”. Ebbene, nel caso di specie si riscontra che la notificazione ha comunque raggiunto lo scopo, avendola il destinatario ricevuto ed avendo mostrato di averne ben compreso sia il contenuto, sia la provenienza, al punto da avere articolato un ricorso estremamente motivato, che dimostra l'assenza di lesione del principio del contradditorio” (cfr. sent. n.1827/2021 del 18/04/2021, Sez.
VII). Anche nel caso che ci occupa, il ricorrente ha indiscutibilmente ricevuto l'avviso impugnato. Il giudizio di infondatezza colpisce anche l'eccezione di nullità dell'avviso per difetto di motivazione e quello di indeterminatezza dell'importo e di mancata imputazione dei pagamenti effettuati. Al contrario, la comunicazione impugnata contiene la puntuale indicazione delle cartelle di pagamento presupposte e notificate al contribuente, il carico iscritto a ruolo, notificato e non pagato e ciò costituisce proprio la motivazione dell'adozione da parte dell'ente della riscossione della misura cautelare di che trattasi. Oltre alle suindicate informazioni la comunicazione reca, altresì, l'indicazione del debito scaduto e della sua composizione, le causali dello stesso, la descrizione degli importi inevasi, le modalità di estinzione della posizione debitoria. Altrettanto priva di pregio è la doglianza del ricorrente in ordine al fatto che non gli sia stato notificato il provvedimento di decadenza dalla rateizzazione di cui beneficiava. Tale comunicazione non è assolutamente prevista atteso che l'art. 19 DPR 602/1973 dispone al terzo comma che: “ In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può più essere rateizzato.” La decadenza consegue automaticamente, per legge, al mancato pagamento di otto rate – non necessariamente consecutive - e pertanto la sua comunicazione non è dovuta. Sull'eccezione di mancata imputazione dei pagamenti, la Corte , innanzitutto rileva che l'esame deve essere limitato a sole n.5 cartelle che contengono debiti tributari giacché per le restanti tre cartelle non sussiste la giurisdizione del giudice tributario. Ciò precisato, ADER ha provato che dette cinque cartelle sono state oggetto di due provvedimenti di rateazione e segnatamente: la rateazione prot. 554937 del 23/04/2024 ha riguardato, tra le altre, le cartt.
11020230011589713000, 11020240015768325000 e 11020240032150574000; nel contesto del piano di ammortamento sono stati effettuati versamenti in data 07/05/2024, 01/10/2024, 05/12/2024 e 09/06/2025.
La rateazione prot. 642851 del 19/09/2025 ha riguardato, tra le altre, le cartt. 11020240056724717000 e
11020240068260656000; nel contesto del piano di ammortamento è stato effettuato un solo versamento in data 01/10/2025. Ebbene, poiché l'atto impugnato è stato predisposto il 12 settembre 2025, ADER non poteva tenere conto dei pagamenti che sarebbero stati operati sulle cartelle 11020240056724717000 e
11020240068260656000, mentre riporta correttamente il residuo risultante sulle cartelle
11020230011589713000, 11020240015768325000 e 11020240032150574000, su cui, come dimostrato (si veda all. 4 di ADER) erano state versate alcune rate;
però, tra aprile 2024 e settembre 2025 avrebbero dovute essere pagate 16 rate, mentre nel periodo ne risultano versate soltanto quattro, da ciò la decadenza dalla rateazione, e l'inserimento dei carichi decaduti nell'atto impugnato. Il ricorrente si duole, altresì, della ritenuta sproporzione tra provvedimento cautelare preavvisato (ipoteca) ed il debito tributario. Peraltro,
l'eccezione è solo formale atteso che, siccome l'ipoteca non risulta ancora iscritta, non è dato sapere – neppure al ricorrente – su quali beni immobili e per quale valore la stessa sarà iscritta.
Per i suddetti motivi il ricorso viene respinto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese processuali sostenute dall'Ufficio costituito che liquida in €.3.000,00
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VILLA FULVIO, Presidente
LU SE, AT
OCONE EP, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1527/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 1107620250001225800 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 16/01/2026
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI L'avv. Ricorrente_1 ha proposto, in proprio, ricorso per l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 11076202500012258000, notificata a mezzo p.e.c. in data 18.09.2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione, Agente della riscossione per la provincia di Torino, portante un credito complessivo di Euro 56.839,05. I motivi sottesi al richiesto annullamento della comunicazione preventiva sono i seguenti: - Inesistenza della notifica per mancata presenza dell'indirizzo di provenienza nei registri dei pubblici elenchi;
in via preliminare, ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, il ricorrente ha formulato istanza di mediazione, chiedendo l'annullamento totale o parziale della comunicazione di iscrizione ipotecaria e delle cartelle ad essa sottostanti, ovvero la rideterminazione dell'importo; Difetto di motivazione ed indeterminatezza dell'importo per carenza di specificazione delle modalità di calcolo di sanzioni e interessi;
Mancata imputazione di pagamenti per effetto di precedenti rateizzazioni. In particolare, il ricorrente lamenta come non sia stata comunicata tempestivamente la decadenza dai piani di rateizzazione e nello specifico in relazione ad una serie di cartelle;
Violazione del diritto al contraddittorio e violazione delle comunicazioni da parte dell'agente della riscossione circa le modalità di impugnazione in relazione alle cartelle oggetto di contributi previdenziali nei confronti della Cassa Nazionale previdenza Forense;
Sproporzione della misura cautelare applicata. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione
s.p.a. la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza di mediazione;
il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento a n.3 cartelle sottese alla comunicazione preventiva impugnata, ossia alle cartelle n. 11020220049359555000, 11020230034025555000 E 11020240039514154000 e l'infondatezza di tutti gli altri motivi di ricorso chiedendone il rigetto. Per l'udienza del 15.01.2026, chiamata per la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, il ricorrente ha depositato, il giorno antecedente all'udienza, un'istanza di rinvio motivandola con un contemporaneo impegno professionale. La Corte, considerato che il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo la sussistenza del danno grave ed irreparabile che sarebbe conseguito alla mancata sospensiva e che, pertanto, tale omissione probatoria non avrebbe potuto essere colmata dalla presenza del ricorrente;
considerata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.47 ter del D.lgs. n.546/92 per la definizione del giudizio in forma semplificata, non avendo il ricorrente neppure dichiarato nell'istanza di rinvio, che era sua intenzione di depositare motivi aggiunti (il cui termine sarebbe scaduto il 18.01.2026 in quanto la Riscossione si è costituita il 19.11.2025) considerato, all'udienza del 15.01.2026 ha deciso nel merito.
L'istanza di mediazione chiesta dal ricorrente è inammissibile in quanto il Decreto legislativo n 220/2023 sulla riforma del Contenzioso Tributario ha previsto, con l'art 2, comma 3, lettera a), l'abrogazione dell'art
17-bis del D. Lgs. 546/92 a partire dal 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto stesso. L'eccezione di nullità della notifica del preavviso impugnato perché eseguita da un indirizzo PEC dell'ente di riscossione non presente nei pubblici registri/elenchi è del tutto infondata. L'eccezione di nullità di detta notifica perché proveniente da un indirizzo non riferito all'ente notificatore è, pacificamente, infondata. A questo proposito la Corte richiama quanto già affermato da numerosa giurisprudenza al riguardo - tra le quali, tra le tante, la
CTR Piemonte sent. n 644/2022, n. 581/22, n.251/22 - ossia che l'art 26 del dpr 602/73 in combinato disposto con l'art. 50 del medesimo dpr, richiama, ai fini della notifica pec degli atti della riscossione, l'indirizzo pec come rubricato nell'INI-PEC, ma tale disposizione è volta al mittente affinché individui nell'INI-PEC, o in altri pubblici registri, l'indirizzo del destinatario, e non che la mail di provenienza attribuibile all'ente di esazione debba essere registrata nell'INI-PEC. Tant'è che la norma afferma testualmente che la notifica a mezzo posta elettronica certificata si invia all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e non che l'indirizzo del mittente debba essere quello dell'INI PEC.
In materia, si è anche pronunciata la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 982 del 09 11 2022 pubblicata il 16 01 2023: tale pronuncia riconosce la validità dell'indirizzo pec di provenienza relativo ad un atto dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione rigettando il ricorso di parte avversa nei confronti della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado regionale- secondo le seguenti argomentazioni
“…omissis…La sentenza impugnata si è conformata ai suddetti principi laddove ha ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC (Email_3 ) dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri (protocollo@pec. agenziariscosone.gov.it ), circostanza - questa della diversità degli indirizzi PEC - peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa.
In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n.
29879 del 2021)…..”. In ogni caso, qualora il destinatario di una e-mail certificata nutrisse dei sospetti circa il soggetto mittente, e quindi volesse verificare il titolare del dominio di posta elettronica dal quale gli è stato notificato il messaggio, potrebbe consultare la c.d. “Anagrafe dei domini internet” rappresentata, per quelli con estensione - come nel caso di specie - “.it”, da “Registro.it”, accessibile attraverso il link “http://nic.it/”.
Detto registro, offre il servizio “who is” che permette, per ciascun dominio, di verificare alcuni dati, quali, ad esempio, il nominativo del soggetto registrante, il relativo indirizzo e recapiti telefonici/mail, la data di creazione del dominio e quella di scadenza, nonché i riferimenti del c.d. “contatto amministrativo”. Nel caso concreto, inserendo negli applicativi sopra, nell'apposito campo di ricerca, il dominio “agenziariscossione. gov.it” si otterrebbero le relative conferme di identità. In tale sito è pubblicato, tra l'altro, anche il “Regolamento per la assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD.it” che, nella sezione dedicata alla registrazione, specifica, al punto n. 7, che “un nome a dominio è assegnato al Registrante soltanto dopo che il richiedente abbia indicato i propri dati, accettato le condizioni e le responsabilità stabilite per la registrazione di un nome a dominio (…) e abbia preso conoscenza degli oneri a suo carico”. Tra le dichiarazioni che il registrante è tenuto a rendere compare, in particolare, anche quella di “avere titolo all'uso e/o disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere, con tale richiesta di registrazione, diritti di terzi”.
È, inoltre, principio consolidato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione stessa è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella propria sfera di conoscenza. Ed invero, come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione “La censura relativa alla nullità della notifica della cartella a mezzo PEC in quanto proveniente da indirizzo PEC dell'Amministrazione non risultante da registri ufficiali, è stata proposta per la prima volta in appello. In ogni caso, la censura è infondata, in conformità all'indirizzo di recente espresso dalla Corte di Cassazione (sent. n. 23620 del 2018) in tema di notificazione in via telematica, inteso a privilegiare la funzione della stessa, con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata, priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale, ove l'erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione o incertezza sul soggetto da cui l'atto promana (Cass. Sez. U, 18 aprile 2016, n. 7665; n. 19814/2016)”. Ebbene, nel caso di specie si riscontra che la notificazione ha comunque raggiunto lo scopo, avendola il destinatario ricevuto ed avendo mostrato di averne ben compreso sia il contenuto, sia la provenienza, al punto da avere articolato un ricorso estremamente motivato, che dimostra l'assenza di lesione del principio del contradditorio” (cfr. sent. n.1827/2021 del 18/04/2021, Sez.
VII). Anche nel caso che ci occupa, il ricorrente ha indiscutibilmente ricevuto l'avviso impugnato. Il giudizio di infondatezza colpisce anche l'eccezione di nullità dell'avviso per difetto di motivazione e quello di indeterminatezza dell'importo e di mancata imputazione dei pagamenti effettuati. Al contrario, la comunicazione impugnata contiene la puntuale indicazione delle cartelle di pagamento presupposte e notificate al contribuente, il carico iscritto a ruolo, notificato e non pagato e ciò costituisce proprio la motivazione dell'adozione da parte dell'ente della riscossione della misura cautelare di che trattasi. Oltre alle suindicate informazioni la comunicazione reca, altresì, l'indicazione del debito scaduto e della sua composizione, le causali dello stesso, la descrizione degli importi inevasi, le modalità di estinzione della posizione debitoria. Altrettanto priva di pregio è la doglianza del ricorrente in ordine al fatto che non gli sia stato notificato il provvedimento di decadenza dalla rateizzazione di cui beneficiava. Tale comunicazione non è assolutamente prevista atteso che l'art. 19 DPR 602/1973 dispone al terzo comma che: “ In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può più essere rateizzato.” La decadenza consegue automaticamente, per legge, al mancato pagamento di otto rate – non necessariamente consecutive - e pertanto la sua comunicazione non è dovuta. Sull'eccezione di mancata imputazione dei pagamenti, la Corte , innanzitutto rileva che l'esame deve essere limitato a sole n.5 cartelle che contengono debiti tributari giacché per le restanti tre cartelle non sussiste la giurisdizione del giudice tributario. Ciò precisato, ADER ha provato che dette cinque cartelle sono state oggetto di due provvedimenti di rateazione e segnatamente: la rateazione prot. 554937 del 23/04/2024 ha riguardato, tra le altre, le cartt.
11020230011589713000, 11020240015768325000 e 11020240032150574000; nel contesto del piano di ammortamento sono stati effettuati versamenti in data 07/05/2024, 01/10/2024, 05/12/2024 e 09/06/2025.
La rateazione prot. 642851 del 19/09/2025 ha riguardato, tra le altre, le cartt. 11020240056724717000 e
11020240068260656000; nel contesto del piano di ammortamento è stato effettuato un solo versamento in data 01/10/2025. Ebbene, poiché l'atto impugnato è stato predisposto il 12 settembre 2025, ADER non poteva tenere conto dei pagamenti che sarebbero stati operati sulle cartelle 11020240056724717000 e
11020240068260656000, mentre riporta correttamente il residuo risultante sulle cartelle
11020230011589713000, 11020240015768325000 e 11020240032150574000, su cui, come dimostrato (si veda all. 4 di ADER) erano state versate alcune rate;
però, tra aprile 2024 e settembre 2025 avrebbero dovute essere pagate 16 rate, mentre nel periodo ne risultano versate soltanto quattro, da ciò la decadenza dalla rateazione, e l'inserimento dei carichi decaduti nell'atto impugnato. Il ricorrente si duole, altresì, della ritenuta sproporzione tra provvedimento cautelare preavvisato (ipoteca) ed il debito tributario. Peraltro,
l'eccezione è solo formale atteso che, siccome l'ipoteca non risulta ancora iscritta, non è dato sapere – neppure al ricorrente – su quali beni immobili e per quale valore la stessa sarà iscritta.
Per i suddetti motivi il ricorso viene respinto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese processuali sostenute dall'Ufficio costituito che liquida in €.3.000,00