Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 2421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2421 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 3556/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
prima sezione civile
Il tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice
Dott.ssa Gabriella Ferrara Giudice rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3556 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv. ti C.F._1
VOTO GIANCARLO e FEDERICO AMATO presso i quali elettivamente domicilia in Salerno al C.so Giuseppe Garibaldi n.164
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. RUSSO
VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia in Recale (CE) alla Via Gibuti n.2
RESISTENTE
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.02.2025 le parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi recependo gli accordi intervenuti tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.02.2023 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in Napoli il 22.12.2012 e che dalla loro CP_1
relazione era nato un figlio, , il 12.04.2013, rappresentava di essersi separata di fatto dal Per_1
da circa sette anni e che la prosecuzione della vita matrimoniale con il resistente era CP_1
divenuta intollerabile a causa delle condotte reiterate di maltrattamenti tenute da quest'ultimo in suo danno. La ricorrente lamentava che tali maltrattamenti si erano concretizzati anche sul paino lavorativo dal momento che il resistente gestiva diverse imprese artigianali di produzione di articoli di bijotteria che erano intestate a lei ma i cui proventi erano incassati esclusivamente dal resistente. La ricorrente dubitava altresì delle competenze genitoriali del resistente e alla luce dei fatti illustrati chiedeva:
1)dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. per CP_1
violazione degli obblighi coniugali, con affido esclusivo del figlio alla sig.ra Per_1
ove il Tribunale valuti l'incapacità genitoriale del sig. Parte_1 CP_1
ovvero congiunta con coabitazione prevalente e privilegiata presso la residenza della madre.
2)Che attesa l'esistenza documentata dei maltrattamenti e delle minacce subite dalla madre, anche alla presenza del figlio , che sia valutata la capacità genitoriale del sig. Per_1 [...] ed all'esito sia disposto l'affidamento del figlio in via esclusiva alla madre, ovvero in CP_1
via congiunta ad entrambi i genitori, e che sia collocato, in via preferenziale e prevalente presso la sig.ra nell'attuale residenza della madre;
Parte_1
3)Che il padre qualora il Tribunale lo ritenga opportuno a seguito di CP_1
compiuta istruttoria, durante la settimana e nei weekend, abbia diritto di visita del figlio solo alla presenza degli assistenti sociali e previo consenso del minore stesso, senza Per_1 che lo stesso possa allontanarsi dal Comune di residenza del minore, con il minore stesso, in assenza di un'autorizzazione scritta della madre e/o del Tribunale ed in assenza di supervisione di persone autorizzate dalla madre e/o dal Tribunale.
3)che il sig. versi alla sig.ra un assegno mensile a titolo CP_1 Parte_1
di mantenimento ordinario del figlio per euro 1.200,00 rivalutato secondo gli indici Per_1
ISTAT, tenuto conto della capacità reddituale di fatto dello stesso, dello stile di vita della famiglia - ; Parte_1 CP_1
4) che le spese di natura straordinarie siano divise tra i genitori nella misura del 50% e che siano rimborsate al genitore anticipatario entro trenta giorni dalla richiesta, individuate dalle
Linee Guida del C.N.F. del 29 novembre 2017 che si richiamano integralmente.
5)Sia riconosciuto un assegno a favore della sig.ra nella misura che Parte_1
riterrà più equa, a fronte delle doglianze di cui al presente atto, tenuto conto che la stessa ha rinunciato ad intraprendere una propria attività lavorativa ed ottenere anche una relativa crescita economica, sotto espressa richiesta del sig. il quale ha sempre CP_1
provveduto alla vita familiare, versandole durante la vita coniugale anche un mensile di
1.000,00 euro per consentirle di ottenere un minimo di autonomia, ed avendo il CP_1
integrato, mensilmente, tale importo con altri tramite acquisti diretti, consentendo alla di ottenere un elevato tenore di vita alla famiglia Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M.
n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14),
c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
Si costituiva il quale aderiva alla domanda di separazione contestando CP_1
tutto quanto dedotto dalla ricorrente posto che evidenziava che la fine della intesa matrimoniale con la ricorrente era scaturita da una relazione extraconiugale intessuta da quest'ultima con un altro uomo a seguito della quale entrambi avevano deciso di vivere separati. Contestava le condotte maltrattanti addebitategli dalla ricorrente ed evidenziava di avere rapporti sereni e costanti con il figlio . Concludeva chiedendo la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1)il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori i quali provvederanno direttamente nei periodi di permanenza con lui alle necessità quotidiane. Le spese straordinarie saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate. Sul punto non ci si discosta da quanto richiesto dal ricorrente, essendo l'affido condiviso la soluzione favorita dal legislatore e non sussistendo gli estremi di cui all'art. 155-bis c.p.c.; 2)la casa coniugale sarà assegnata alla madre e con lei sarà collocato;
Per_1
3)il sig. corrisponderà alla moglie un assegno di mantenimento per il minore CP_1
di euro 350,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, soggetti a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
4) il diritto di visita si eserciterà nelle modalità indicate nel corpo della memoria difensiva che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
All'udienza presidenziale celebrata in data 19.04.2023, fallito il tentativo inizialmente prospettato di convertire la separazione da giudiziale in consensuale, a seguito delle dichiarazioni rese dalle parti, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti e rimetteva le parti innanzi al G.I. per l'espletamento dell'istruttoria.
Concessi i termini richiesti per l'articolazione delle memorie istruttorie, rigettate le richieste di prova , la causa veniva rinviata in prosieguo per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.11.2024 celebrata in modalità cartolare le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui rappresentavano da aver raggiunto un accordo a tacitazione del contenzioso in essere e chiedevano rimettersi la causa in decisione per la dichiarazione di separazione in conformità agli accordi tra di loro intervenuti.
Dopo un rinvio reso necessario onde consentire alle parti di produrre il certificato di matrimonio del luogo in cui il matrimonio era stato celebrato, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, già interrotta da diversi anni. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione va emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., avendo la ricorrente rinunciato alla domanda di addebito inizialmente formulata.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive: 1) affidare la casa familiare, sita in Napoli, via Bartolo Longo, 75, a , che Parte_1
vi risiederà con il figlio minore;
Persona_2
2)disporre l'affido condiviso del minore in capo ai genitori , con collocamento Persona_2
prevalente presso la madre, ;entrambi i genitori eserciteranno la Parte_1
responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, ; prenderanno le decisioni Persona_2
di maggiore interesse per lo stesso, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute. Queste ultime verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
Per_1
i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione;
4) il padre potrà e dovrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo il seguente calendario: due giorni a settimana (che si indicano nel martedì e giovedì salvo diverse intese tra i coniugi) a partire dal pomeriggio e con pernottamento presso il padre sino alla mattina successiva;
un fine settimana ogni due, dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica;
durante le festività natalizie ad anni alterni i giorni della Vigilia e di Natale, così come sempre alternativamente il giorno del 31 dicembre e quello del primo gennaio;
durante le festività pasquali, alternativamente di anno in anno la Domenica di Pasqua ed il Lunedì in albis;
parimenti secondo il criterio dell'alternanza le festività civili (25 aprile, 1 maggio e 2 giugno); durante il periodo estivo, due settimane consecutive durante il mese di luglio o di agosto, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
ogni anno, il giorno della festa del papà, del compleanno ed onomastico del padre anche laddove tali festività dovessero ricadere nei giorni di spettanza della madre;
analogamente il minore trascorrerà ogni anno con la madre il giorno della festa della mamma, nonché del compleanno ed onomastico della madre anche laddove tali festività dovessero ricadere nei giorni di spettanza del padre;
il minore trascorrerà possibilmente ogni anno con entrambi i genitori il giorno del suo compleanno e del suo onomastico;
qualora ciò non fosse possibile, il minore trascorrerà i propri compleanni ed onomastici ad anni alterni con ciascun genitore;
5)il sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno mensile di € CP_1 Parte_1
500,00, a titolo di contributo al mantenimento per il solo figlio , somma da versare entro il Per_1
giorno 5 di ciascun mese e da rivalutare di anno in anno secondo gli indici Istat F.O.I.; , previo bonifico bancario sul c/c ad ella intestato avente le seguenti coordinate
[...];il sig. parteciperà nella misura del 50% alle CP_1 spese straordinarie per il minore , come da Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale Per_1
e COA del 7/03/2018. Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1
contro così provvede:
[...] CP_1
• pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CERCOLA (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.3 , parte II, Serie C, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21.02.2025 .
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Valeria Rosetti