Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 16/01/2026, n. 501
CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Errata valutazione del ricorso di primo grado

    La Corte ha ritenuto che il contribuente avesse impugnato esclusivamente l'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti, con conseguente prescrizione della pretesa. Ha altresì precisato che l'impugnazione dell'avviso di accertamento era ininfluente in quanto già annullato con sentenza definitiva e che la cartella non risultava impugnata per vizi propri nel ricorso originario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 16/01/2026, n. 501
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 501
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo