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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 16/01/2026, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 501/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RA NS, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6052/2025 depositato il 21/08/2025
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Benevento - Via Foschini N. 1 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 Srl - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2-CF_Difensore_2
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 274/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 3 e pubblicata il 25/02/2025
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. V0820230002892839 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 08/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.274/2025, depositata il 25-2-2025, la Corte di Giustizia di I grado di Benevento -in composizione monocratica- aveva accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 s.r.l. avverso l'invito al pagamento indicato in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato l'invito a regolarizzare il pagamento del contributo unificato relativo al ricorso RGR n. 703/2023, dell'importo di € 150 euro, oltre spese, notificatole il 23.8.2023 dalla CGT di I grado di Benevento, rappresentando di aver presentato ricorso solo contro l'intimazione di pagamento, e di aver effettuato il pagamento del relativo CUT, ai sensi dell'art. 13, comma 6-quater, del DPR
115/2002; aveva eccepito, altresì, la carenza di motivazione dell'atto impugnato;
l'irregolarità della sottoscrizione perché apposta da soggetto non abilitato;
il mancato invito al contraddittorio prima di emettere l'atto impugnato.
Il giudicante aveva ritenuto fondato il ricorso rilevando che con l'originaria impugnazione il ricorrente aveva censurato esclusivamente l'intimazione di pagamento, con la conseguenza che riguardando la doglianza un solo atto, l'intimazione di pagamento, era dovuto un unico contributo unificato;
il fatto che alcuni motivi di impugnazione fossero riferiti a vizi della prodromica cartella di pagamento e della sua notifica non aveva comportato, di per sé, l'impugnazione della cartella;
la società ricorrente, infatti, non aveva chiesto l'annullamento della cartella, sicché gli accertamenti relativi alla validità di tale atto prodromico e della sua notifica andavano condotti soltanto "incidenter tantum", ai fini della decisione sulla validità dell'intimazione di pagamento, e non con efficacia di giudicato. Aveva compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il MEF -CGT di I grado di Benevento-, lamentandone l'erroneità nella parte in cui non aveva tenuto conto che la ricorrente nel procedimento principale aveva impugnato sia l'intimazione di pagamento n. 01720239000273930000, sia la sottesa cartella di pagamento n. 01720190000655009001 e l'avviso di accertamento n. 20169/2012, come si evinceva sia dal tenore letterale che sostanziale del ricorso, atteso che le eccezioni formulate erano dirette anche all'annullamento degli atti prodromici (in ricorso la Resistente_1 aveva lamentato espressamente "che l'intimazione di pagamento, così come gli atti esattivi in essa indicati, non era stata notificata nei modi e termini di legge", doglianza che era stata ripresa subito dopo nell'esposizione dei fatti facendo rilevare che "La seguente cartella di pagamento non è stata mai notificata nei modi e termini di legge e i crediti in essa indicate si riferiscono all'anno 2015
e quindi deve intendersi prescritta". Ed ancora con riferimento all'illegittimità dell'ulteriore atto sotteso, ovvero all'avviso di accertamento n.TFM030400858/2012, per l'anno di imposta 2007 – IRES Associazione_1 - rilevava che "Contro tale atto illegittimo in fatto ed in diritto la ricorrente ha proposto ricorso per SA (RG
13620/2015), che è stato accolto". Aveva concluso per la conferma dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari.
Si era costituita la parte appellata Resistente_1 s.r.l. chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari da attribuirsi ai difensori, anticipatari.
All'odierna udienza è comparso il rappresentante dell'Ufficio appellante che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere rigettato.
Ritiene il Collegio che nel caso di specie non trattasi di ricorso cumulativo.
La cartella di pagamento, infatti, era stata "impugnata" esclusivamente per omessa notifica con conseguente prescrizione della pretesa di cui all'opposta intimazione di pagamento.
Quanto sopra, risulta evidente già solo considerando che il contribuente è atto-re formalmente. Nella sostanza, egli resta un convenuto col diritto di difendersi, paralizzando la pretesa con fatti impeditivi, modificativi o estintivi della stessa. La mancata notifica di un atto presupposto, con la conseguenziale prescrizione della pretesa per la quale è causa, rientra, per l'appunto, tra questi ultimi.
La soluzione alla vexata quaestio (trattasi o meno di ricorso cumulativo), del re-sto, viene fornita dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in materia di riscossione delle imposte ... l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli ... facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto ... non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass.
Sez. 5, Ordinanza n. 1144 del 18/01/2018; Cass., S.U., n. 5791/2008, ripresa da ultimo, da Cass. S.U. n.
10012/21)" (Cfr. Cass. n. 7746/2022; in senso conforme, Cass. n. 565/2020)".
Orbene, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, il contribuente ha chiesto esclusivamente verificarsi la prescrizione della pretesa tributaria di cui all'opposta intimazione stante l'omessa notifica di qualsivoglia atto prodromico allo stesso.
L'intimazione impugnata faceva riferimento a un avviso di accertamento esecutivo e a una cartella di pagamento: l'impugnazione dell'avviso di accertamento per vizi propri non avrebbe avuto alcun senso essendo stato l'atto già annullato con sentenza definitiva;
analogamente, non risultava dal ricorso originario che la cartella fosse stata impugnata per vizi propri.
In conclusione, la sentenza impugnata si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere confermata.
La complessità e la novità dele questioni oggetto dell'impugnazione giustificano la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RA NS, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6052/2025 depositato il 21/08/2025
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Benevento - Via Foschini N. 1 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 Srl - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2-CF_Difensore_2
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 274/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 3 e pubblicata il 25/02/2025
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. V0820230002892839 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 08/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.274/2025, depositata il 25-2-2025, la Corte di Giustizia di I grado di Benevento -in composizione monocratica- aveva accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 s.r.l. avverso l'invito al pagamento indicato in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato l'invito a regolarizzare il pagamento del contributo unificato relativo al ricorso RGR n. 703/2023, dell'importo di € 150 euro, oltre spese, notificatole il 23.8.2023 dalla CGT di I grado di Benevento, rappresentando di aver presentato ricorso solo contro l'intimazione di pagamento, e di aver effettuato il pagamento del relativo CUT, ai sensi dell'art. 13, comma 6-quater, del DPR
115/2002; aveva eccepito, altresì, la carenza di motivazione dell'atto impugnato;
l'irregolarità della sottoscrizione perché apposta da soggetto non abilitato;
il mancato invito al contraddittorio prima di emettere l'atto impugnato.
Il giudicante aveva ritenuto fondato il ricorso rilevando che con l'originaria impugnazione il ricorrente aveva censurato esclusivamente l'intimazione di pagamento, con la conseguenza che riguardando la doglianza un solo atto, l'intimazione di pagamento, era dovuto un unico contributo unificato;
il fatto che alcuni motivi di impugnazione fossero riferiti a vizi della prodromica cartella di pagamento e della sua notifica non aveva comportato, di per sé, l'impugnazione della cartella;
la società ricorrente, infatti, non aveva chiesto l'annullamento della cartella, sicché gli accertamenti relativi alla validità di tale atto prodromico e della sua notifica andavano condotti soltanto "incidenter tantum", ai fini della decisione sulla validità dell'intimazione di pagamento, e non con efficacia di giudicato. Aveva compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il MEF -CGT di I grado di Benevento-, lamentandone l'erroneità nella parte in cui non aveva tenuto conto che la ricorrente nel procedimento principale aveva impugnato sia l'intimazione di pagamento n. 01720239000273930000, sia la sottesa cartella di pagamento n. 01720190000655009001 e l'avviso di accertamento n. 20169/2012, come si evinceva sia dal tenore letterale che sostanziale del ricorso, atteso che le eccezioni formulate erano dirette anche all'annullamento degli atti prodromici (in ricorso la Resistente_1 aveva lamentato espressamente "che l'intimazione di pagamento, così come gli atti esattivi in essa indicati, non era stata notificata nei modi e termini di legge", doglianza che era stata ripresa subito dopo nell'esposizione dei fatti facendo rilevare che "La seguente cartella di pagamento non è stata mai notificata nei modi e termini di legge e i crediti in essa indicate si riferiscono all'anno 2015
e quindi deve intendersi prescritta". Ed ancora con riferimento all'illegittimità dell'ulteriore atto sotteso, ovvero all'avviso di accertamento n.TFM030400858/2012, per l'anno di imposta 2007 – IRES Associazione_1 - rilevava che "Contro tale atto illegittimo in fatto ed in diritto la ricorrente ha proposto ricorso per SA (RG
13620/2015), che è stato accolto". Aveva concluso per la conferma dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari.
Si era costituita la parte appellata Resistente_1 s.r.l. chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari da attribuirsi ai difensori, anticipatari.
All'odierna udienza è comparso il rappresentante dell'Ufficio appellante che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere rigettato.
Ritiene il Collegio che nel caso di specie non trattasi di ricorso cumulativo.
La cartella di pagamento, infatti, era stata "impugnata" esclusivamente per omessa notifica con conseguente prescrizione della pretesa di cui all'opposta intimazione di pagamento.
Quanto sopra, risulta evidente già solo considerando che il contribuente è atto-re formalmente. Nella sostanza, egli resta un convenuto col diritto di difendersi, paralizzando la pretesa con fatti impeditivi, modificativi o estintivi della stessa. La mancata notifica di un atto presupposto, con la conseguenziale prescrizione della pretesa per la quale è causa, rientra, per l'appunto, tra questi ultimi.
La soluzione alla vexata quaestio (trattasi o meno di ricorso cumulativo), del re-sto, viene fornita dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in materia di riscossione delle imposte ... l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli ... facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto ... non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass.
Sez. 5, Ordinanza n. 1144 del 18/01/2018; Cass., S.U., n. 5791/2008, ripresa da ultimo, da Cass. S.U. n.
10012/21)" (Cfr. Cass. n. 7746/2022; in senso conforme, Cass. n. 565/2020)".
Orbene, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, il contribuente ha chiesto esclusivamente verificarsi la prescrizione della pretesa tributaria di cui all'opposta intimazione stante l'omessa notifica di qualsivoglia atto prodromico allo stesso.
L'intimazione impugnata faceva riferimento a un avviso di accertamento esecutivo e a una cartella di pagamento: l'impugnazione dell'avviso di accertamento per vizi propri non avrebbe avuto alcun senso essendo stato l'atto già annullato con sentenza definitiva;
analogamente, non risultava dal ricorso originario che la cartella fosse stata impugnata per vizi propri.
In conclusione, la sentenza impugnata si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere confermata.
La complessità e la novità dele questioni oggetto dell'impugnazione giustificano la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado