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Sentenza 17 marzo 2026
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/03/2026, n. 2269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2269 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03020/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02269 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03020/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3020 del 2025, proposto da Peter 32 S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
LO OR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato OR Dibello, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per la riforma
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
n. 249/2025; N. 03020/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monopoli;
Visto l'atto del 14 gennaio 2026, notificato e depositato in giudizio il successivo 15 gennaio, con cui l'appellante dichiara di voler rinunciare al ricorso in appello sopraindicato;
Vista l'accettazione dichiarata dal Comune di Monopoli con atto depositato in data 27 gennaio 2026;
Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il Cons. IE Di LO
e uditi per le parti gli avvocati Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- L'appellante impugna la sentenza con la quale il TAR per la Puglia ha respinto, tuttavia compensando le spese, il suo ricorso per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
a) del provvedimento prot. n. 0020764/2024, datato 20 marzo 2024, a firma del
Dirigente A.O. I - Affari Generali e Sviluppo Locale – del Comune di Monopoli avente ad oggetto “Riscontro istanza di proroga ex lege della validità del titolo autorizzatorio
e comunicazione di mantenimento nel periodo invernale dei 2 manufatti, acclarata al prot. n. 8318 del 31.01.2024. Rigetto istanza di proroga e mantenimento”, con la quale
è stata rigettata la richiesta finalizzate alla proroga della validità del titolo edilizio e paesaggistico nella titolarità della ricorrente nonché al mantenimento annuale delle strutture amovibili funzionali allo svolgimento delle attività balneari o connesse e strumentali alla balneazione; N. 03020/2025 REG.RIC.
b) della nota prot. n. 0011089/2024, datata 9 febbraio 2024, allegata al predetto provvedimento, a firma del Dirigente dell'A.O. III Tecnica – Urbanistica, Edilizia e
Lavori Pubblici – S.U.E.;
c) di ogni atto agli stessi presupposto, connesso, propedeutico e consequenziale.
2.- L'appello ha riproposto in chiave critica le originarie censure, sia in relazione alla questione concernente la proroga dell'autorizzazione, sia rispetto a quella del mantenimento annuale dei manufatti funzionali all'attività balneare.
I. Omessa, contraddittoria ed errata motivazione circa un punto decisivo della controversia. Violazione ed errata applicazione dell'art. 10-septies del D.L. n.
21/2022, convertito con legge n. 51/2022, per come modificato dall'art. 4-quater del
D.L. 09.12.2023, n. 181, convertito con legge n. 11/2024 e da ultimo dall'art. 7, comma 2 lettera a), del D.L. n. 202/2024, convertito con modificazioni dalla legge n.
15/2025; eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifesta; omessa ed errata motivazione.
II. Omessa ed errata motivazione circa un punto decisivo della controversia. Omessa applicazione dello ius superveniens rappresentato dall'art. 3, comma 3bis, della legge
n. 118/2022 nonché dall'art. 157 della L.R. Puglia n. 42/2024. Violazione ed errata applicazione dell'art. 45 del PPTR Puglia.
3.- Il Comune di Monopoli ha insistito sulla legittimità del proprio operato.
4.- Con atto datato 14 gennaio 2026, notificato e depositato il successivo 15 gennaio, la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in appello sopraindicato.
5.- Il Comune di Monopoli ha prestato adesione alla suddetta rinuncia, con atto depositato il successivo 27 gennaio, tuttavia insistendo per la condanna alle spese.
6.- Alla udienza pubblica del 17 febbraio 2026, la causa è passata in decisione.
7.- L'appello va dichiarato estinto.
L'art. 84 c.p.a. prevede che la parte possa rinunciare al ricorso in ogni stato e grado del giudizio mediante dichiarazione depositata presso la segreteria e notificata alle N. 03020/2025 REG.RIC.
altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
Nel caso di specie, l'atto datato 14 gennaio 2026, contenente la rinuncia all'appello, risulta esser stato notificato al Comune appellato e depositato in giudizio il successivo
15 gennaio.
Il Comune di Monopoli ha prestato adesione alla suddetta rinuncia, con atto depositato il successivo 27 gennaio 2026.
Preso atto di quanto sopra esposto, il ricorso in appello deve quindi essere dichiarato estinto.
8.- Le spese possono nondimeno compensarsi attesa la complessità del contenzioso, incentrato sulle due diverse questioni concernenti la proroga dell'autorizzazione e il mantenimento annuale dei manufatti funzionali all'attività balneare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
IE Di LO, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere N. 03020/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
IE Di LO
IL PRESIDENTE
Marco IP
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02269 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03020/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3020 del 2025, proposto da Peter 32 S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
LO OR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato OR Dibello, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per la riforma
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
n. 249/2025; N. 03020/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monopoli;
Visto l'atto del 14 gennaio 2026, notificato e depositato in giudizio il successivo 15 gennaio, con cui l'appellante dichiara di voler rinunciare al ricorso in appello sopraindicato;
Vista l'accettazione dichiarata dal Comune di Monopoli con atto depositato in data 27 gennaio 2026;
Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il Cons. IE Di LO
e uditi per le parti gli avvocati Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- L'appellante impugna la sentenza con la quale il TAR per la Puglia ha respinto, tuttavia compensando le spese, il suo ricorso per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
a) del provvedimento prot. n. 0020764/2024, datato 20 marzo 2024, a firma del
Dirigente A.O. I - Affari Generali e Sviluppo Locale – del Comune di Monopoli avente ad oggetto “Riscontro istanza di proroga ex lege della validità del titolo autorizzatorio
e comunicazione di mantenimento nel periodo invernale dei 2 manufatti, acclarata al prot. n. 8318 del 31.01.2024. Rigetto istanza di proroga e mantenimento”, con la quale
è stata rigettata la richiesta finalizzate alla proroga della validità del titolo edilizio e paesaggistico nella titolarità della ricorrente nonché al mantenimento annuale delle strutture amovibili funzionali allo svolgimento delle attività balneari o connesse e strumentali alla balneazione; N. 03020/2025 REG.RIC.
b) della nota prot. n. 0011089/2024, datata 9 febbraio 2024, allegata al predetto provvedimento, a firma del Dirigente dell'A.O. III Tecnica – Urbanistica, Edilizia e
Lavori Pubblici – S.U.E.;
c) di ogni atto agli stessi presupposto, connesso, propedeutico e consequenziale.
2.- L'appello ha riproposto in chiave critica le originarie censure, sia in relazione alla questione concernente la proroga dell'autorizzazione, sia rispetto a quella del mantenimento annuale dei manufatti funzionali all'attività balneare.
I. Omessa, contraddittoria ed errata motivazione circa un punto decisivo della controversia. Violazione ed errata applicazione dell'art. 10-septies del D.L. n.
21/2022, convertito con legge n. 51/2022, per come modificato dall'art. 4-quater del
D.L. 09.12.2023, n. 181, convertito con legge n. 11/2024 e da ultimo dall'art. 7, comma 2 lettera a), del D.L. n. 202/2024, convertito con modificazioni dalla legge n.
15/2025; eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifesta; omessa ed errata motivazione.
II. Omessa ed errata motivazione circa un punto decisivo della controversia. Omessa applicazione dello ius superveniens rappresentato dall'art. 3, comma 3bis, della legge
n. 118/2022 nonché dall'art. 157 della L.R. Puglia n. 42/2024. Violazione ed errata applicazione dell'art. 45 del PPTR Puglia.
3.- Il Comune di Monopoli ha insistito sulla legittimità del proprio operato.
4.- Con atto datato 14 gennaio 2026, notificato e depositato il successivo 15 gennaio, la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in appello sopraindicato.
5.- Il Comune di Monopoli ha prestato adesione alla suddetta rinuncia, con atto depositato il successivo 27 gennaio, tuttavia insistendo per la condanna alle spese.
6.- Alla udienza pubblica del 17 febbraio 2026, la causa è passata in decisione.
7.- L'appello va dichiarato estinto.
L'art. 84 c.p.a. prevede che la parte possa rinunciare al ricorso in ogni stato e grado del giudizio mediante dichiarazione depositata presso la segreteria e notificata alle N. 03020/2025 REG.RIC.
altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
Nel caso di specie, l'atto datato 14 gennaio 2026, contenente la rinuncia all'appello, risulta esser stato notificato al Comune appellato e depositato in giudizio il successivo
15 gennaio.
Il Comune di Monopoli ha prestato adesione alla suddetta rinuncia, con atto depositato il successivo 27 gennaio 2026.
Preso atto di quanto sopra esposto, il ricorso in appello deve quindi essere dichiarato estinto.
8.- Le spese possono nondimeno compensarsi attesa la complessità del contenzioso, incentrato sulle due diverse questioni concernenti la proroga dell'autorizzazione e il mantenimento annuale dei manufatti funzionali all'attività balneare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
IE Di LO, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere N. 03020/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
IE Di LO
IL PRESIDENTE
Marco IP
IL SEGRETARIO