Articolo 1 della Legge 16 novembre 1950, n. 1005
Versione
12 gennaio 1951
Art. 1. Articolo unico.

Le guardie scelte di pubblica sicurezza con almeno 15 anni di effettivo servizio nel Corpo, che abbiano dato prova di adeguata capacita', diligenza e buona condotta e non abbiano riportato nell'ultimo triennio punizioni di rigore o rimprovero solenne, possono conseguire la promozione a vice-brigadiere per anzianita' e merito.
Tali promozioni sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, anche a prescindere dal relativo limite di eta', in seguito all'esito favorevole di un apposito esperimento ed il loro numero non puo' superare il decimo dei posti di organico vacanti nel grado di vice-brigadiere.
La presente legge ha efficacia per il periodo di un triennio a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Entrata in vigore il 12 gennaio 1951