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Sentenza 30 marzo 2023
Sentenza 30 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/03/2023, n. 8952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8952 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26438/2018 R.G. proposto da Comune di Tizzano Val Parma, in persona del suo Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, via Lazio n. 20/c, presso lo studio dell’avvocato Claudio Coggiatti che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Nicola Bianchi e Simona Catellani;
– ricorrente – contro Cooperativa Produttori Suini Pro Sus S.c.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Giosuè Borsi n. 4, presso lo studio dell’avvocato Federica Scafarelli, rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Zontini;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 440, depositata il 12 febbraio 2018, della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna;
ICI IMU Accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 8952 Anno 2023 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 30/03/2023 2 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Luisa De Renzis, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Emilia Romagna in diversa composizione. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 440, depositata il 12 febbraio 2018, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Tizzano Val Parma avverso la decisione di prime cure che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi proposti avverso avvisi di accertamento emessi in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2005 al 2008. Il Giudice del gravame ha pronunciato nei seguenti termini: - «In effetti la reiezione del classamento come non rurale non è stata impugnata, anzi addirittura è stata confermata con il DOC.FA 24.12.2014 in cui è riportato l'ampliamento di cui è stato oggetto l'immobile per il quale è [stata] proposta la categoria D/1. Vieppiù che tra le stesse parti e per la stessa materia del contendere è intervenuto il giudicato per la mancata impugnazione della sentenza di questa stessa CTR n. 43/21/10 depositata il 22.02.2010.». 2. – Il Comune di Tizzano Val Parma ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di nove motivi, ed ha depositato memoria. La Cooperativa Produttori Suini Pro Sus S.c.a. resiste con controricorso illustrato con memoria. Fissato all’udienza pubblica del 14 febbraio 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 3 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 198 del 2022, art. 8, c. 8, conv. in l. n. 14 del 2023, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Il ricorso risulta articolato sui seguenti motivi: 1.1 – il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132, c. 2, n. 4, cod. proc. civ., del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, c. 2, n. 4, e dell’art. 111, c. 6, Cost., sull’assunto che il decisum risulta fondato su di una motivazione apparente in quanto articolata su ragioni decisorie tra di loro inconciliabili ed in irriducibile contrasto con la statuizione di rigetto;
si deduce, quindi, che la statuizione di rigetto del gravame si pone in palese contraddizione con la stessa motivazione che, - diversamente riprendendo gli argomenti spesi da esso esponente nell’atto di appello per confutare il classamento, come rurale, delle unità immobiliari oggetto di imposizione, - per di più evoca un giudicato che (anch’esso) era stato eccepito in punto di difetto di ruralità delle unità immobiliari;
1.2 – col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 156, c. 2, cod. proc. civ., assumendo che sussisteva, nella fattispecie, un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo tale da rendere la pronuncia inidonea al raggiungimento del suo scopo;
1.3 – il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., e rubricato dal ricorrente sotto la numerazione di 2 bis, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., assumendo il ricorrente che il giudice del gravame, - rilevando che «la reiezione del classamento come non 4 rurale non è stata impugnata» e, così, motivando le ragioni di rigetto dell’appello, - aveva travisato la circostanza di fatto, rimasta incontestata tra le parti, alla cui stregua avrebbe dovuto rilevarsi, in termini inversi a quelli esposti, che non era stata impugnata «la reiezione» del classamento «come rurale»; 1.4 – col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, c. 2, n. 2, deducendo che erroneamente il giudice del gravame aveva disatteso l’eccezione di nullità della sentenza di prime cure che recava un’esposizione dei fatti di causa (svolgimento del processo) inadeguata, ed incompleta, a fronte dell’effettiva materia controversa tra le parti;
1.5 – col quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sull’assunto che il giudice del gravame illegittimamente aveva disatteso l’eccezione di nullità della sentenza di prime cure che, a sua volta, era incorsa nella violazione dell’art. 112 cit., avendo rilevato che i requisiti di ruralità non erano in contestazione tra le parti quando formavano oggetto diversamente di specifiche contestazioni svolte da esso esponente;
1.6 – il sesto motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, c. 2, n. 4, sull’assunto che, - nel rigettare l’eccezione di nullità della gravata sentenza a ragione della sua motivazione manifestamente illogica, - l’impugnata pronuncia era essa stessa incorsa nel medesimo vizio siccome non si era fatta carico di esaminare le diverse implicazioni sottese al concetto di ruralità ai fini della ripresa a tassazione dell’Ici dovuta dalla contribuente;
5 1.7 – col settimo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, c. 1, lett. a), al d.l. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in l. n. 133 del 1994, al d.l. n. 207 del 2008, art. 23, c. 1 bis, conv. in l. n. 14 del 2009, al d.l. n. 70 del 2011, art. 7, c. 2 bis, conv. in l. n. 106 del 2011, al d.m. 14 settembre 2011, al d.l. n. 201 del 2011, art. 13, commi 14 e 14 bis, conv. in l. n. 214 del 2011, al d.m. 26 luglio 2012, artt. 1, c. 2, 2, c. 4, e 7, c. 2, al d.l. n. 102 del 2013, art. 2, c.
5-ter, conv. in l. n. 124 del 2013; si assume, in sintesi, che le unità immobiliari in contestazione non sono mai state iscritte in catasto come immobili rurali (nella categoria A/6 o D/10) e che, - laddove attivato il procedimento di variazione disciplinato dal d.m. 26 luglio 2012, - la proposta di ruralità era stata esclusa dall’amministrazione catastale, - che aveva rettificato il classamento proposto (con riferimento alla unità censita in catasto al fol. 1, mappale 207, sub 3), - ovvero non era stato variato il classamento originario (in categoria D/1); 1.8 – l’ottavo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.l. n. 557 del 1993, art. 9, c. 3 bis, conv. in l. n. 133 del 1994, al d.p.r. n. 917 del 1986, art. 32, al d.m. 19 marzo 2004, n. 13902, al d.m. 26 ottobre 2007, n. 28306, al d.lgs. n. 228 del 2001, art. 1, c. 2, e art. 10, al d.lgs. n. 99 del 2004, art. 1, c. 3, e art. 2, al d.lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9; si assume, in sintesi, che, nella fattispecie, alla contribuente nemmeno avrebbe potuto riconoscersi il requisito soggettivo di imprenditore agricolo professionale atteso che, per un verso, il requisito era stato conseguito (solo) a partire dal 2009 e che, ad ogni modo, rimaneva escluso, per il passato, in ragione della stessa composizione societaria della cooperativa che includeva la presenza di soci che non potevano considerarsi imprenditori agricoli;
6 1.9 – il nono motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., sull’assunto che la gravata sentenza non aveva tenuto conto del giudicato che, in distinto giudizio, si era formato tra le parti (giusta sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna, n. 43/21/10, del 22 febbraio 2010) in relazione al classamento catastale (in categoria D/7) delle unità immobiliari oggetto di tassazione. 2. – Il primo motivo di ricorso, - dal cui esame consegue l’assorbimento dei residui motivi, - è fondato e va senz’altro accolto. Considera, difatti, la Corte che, seppur segnalata la pendenza di distinti ricorsi, - quello in trattazione costituendo parte di un più esteso contenzioso sussistente tra le parti, - la radicalità del vizio oggetto di denuncia ne impone, ciò non di meno, l’immediata trattazione. 3. - Come statuito dalle Sezioni Unite della Corte, la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione;
pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 29 ottobre 7 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881). Deve, pertanto, ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice;
laddove sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero - e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (così Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599). 3.1 – Nella fattispecie, la gravata sentenza, - che non offre alcuna indicazione né sui contenuti decisori della pronuncia di prime cure né sulle questioni devolute al suo esame col proposto gravame, - si risolve in una motivazione, qual sopra ripercorsa, del tutto apparente tanto sotto il profilo del suo effettivo oggetto, - id est una «reiezione del classamento come non rurale non … impugnata» ovvero un giudicato formatosi «tra le stesse parti e per la stessa materia del contendere», - quanto in relazione, come appena rilevato, alla effettiva «materia del contendere» che, del tutto inespressa, rende ancor più incomprensibili 8 quei riferimenti al classamento catastale (con una «reiezione … impugnata») ed al giudicato. Ed ancor più eclatante risulta l’incomprensibilità della motivazione e, in definitiva, la sua pratica assenza, ove si consideri la intrinseca ed insuperabile contraddittorietà che lega affermazioni apparentemente favorevoli alla tesi del Comune [«la reiezione del classamento come ‘non rurale’ non è stata impugnata, anzi addirittura è stata confermata con il docfa 24 dicembre 2014 …»] con una decisione invece favorevole alla contribuente. 4. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna che, in diversa composizione, procederà al motivato riesame della controversia devolutagli con l’atto di appello.
P.Q.M.
La Corte - accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi;
- cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023.
– ricorrente – contro Cooperativa Produttori Suini Pro Sus S.c.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Giosuè Borsi n. 4, presso lo studio dell’avvocato Federica Scafarelli, rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Zontini;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 440, depositata il 12 febbraio 2018, della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna;
ICI IMU Accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 8952 Anno 2023 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 30/03/2023 2 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Luisa De Renzis, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Emilia Romagna in diversa composizione. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 440, depositata il 12 febbraio 2018, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Tizzano Val Parma avverso la decisione di prime cure che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi proposti avverso avvisi di accertamento emessi in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2005 al 2008. Il Giudice del gravame ha pronunciato nei seguenti termini: - «In effetti la reiezione del classamento come non rurale non è stata impugnata, anzi addirittura è stata confermata con il DOC.FA 24.12.2014 in cui è riportato l'ampliamento di cui è stato oggetto l'immobile per il quale è [stata] proposta la categoria D/1. Vieppiù che tra le stesse parti e per la stessa materia del contendere è intervenuto il giudicato per la mancata impugnazione della sentenza di questa stessa CTR n. 43/21/10 depositata il 22.02.2010.». 2. – Il Comune di Tizzano Val Parma ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di nove motivi, ed ha depositato memoria. La Cooperativa Produttori Suini Pro Sus S.c.a. resiste con controricorso illustrato con memoria. Fissato all’udienza pubblica del 14 febbraio 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 3 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 198 del 2022, art. 8, c. 8, conv. in l. n. 14 del 2023, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Il ricorso risulta articolato sui seguenti motivi: 1.1 – il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132, c. 2, n. 4, cod. proc. civ., del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, c. 2, n. 4, e dell’art. 111, c. 6, Cost., sull’assunto che il decisum risulta fondato su di una motivazione apparente in quanto articolata su ragioni decisorie tra di loro inconciliabili ed in irriducibile contrasto con la statuizione di rigetto;
si deduce, quindi, che la statuizione di rigetto del gravame si pone in palese contraddizione con la stessa motivazione che, - diversamente riprendendo gli argomenti spesi da esso esponente nell’atto di appello per confutare il classamento, come rurale, delle unità immobiliari oggetto di imposizione, - per di più evoca un giudicato che (anch’esso) era stato eccepito in punto di difetto di ruralità delle unità immobiliari;
1.2 – col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 156, c. 2, cod. proc. civ., assumendo che sussisteva, nella fattispecie, un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo tale da rendere la pronuncia inidonea al raggiungimento del suo scopo;
1.3 – il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., e rubricato dal ricorrente sotto la numerazione di 2 bis, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., assumendo il ricorrente che il giudice del gravame, - rilevando che «la reiezione del classamento come non 4 rurale non è stata impugnata» e, così, motivando le ragioni di rigetto dell’appello, - aveva travisato la circostanza di fatto, rimasta incontestata tra le parti, alla cui stregua avrebbe dovuto rilevarsi, in termini inversi a quelli esposti, che non era stata impugnata «la reiezione» del classamento «come rurale»; 1.4 – col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, c. 2, n. 2, deducendo che erroneamente il giudice del gravame aveva disatteso l’eccezione di nullità della sentenza di prime cure che recava un’esposizione dei fatti di causa (svolgimento del processo) inadeguata, ed incompleta, a fronte dell’effettiva materia controversa tra le parti;
1.5 – col quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sull’assunto che il giudice del gravame illegittimamente aveva disatteso l’eccezione di nullità della sentenza di prime cure che, a sua volta, era incorsa nella violazione dell’art. 112 cit., avendo rilevato che i requisiti di ruralità non erano in contestazione tra le parti quando formavano oggetto diversamente di specifiche contestazioni svolte da esso esponente;
1.6 – il sesto motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, c. 2, n. 4, sull’assunto che, - nel rigettare l’eccezione di nullità della gravata sentenza a ragione della sua motivazione manifestamente illogica, - l’impugnata pronuncia era essa stessa incorsa nel medesimo vizio siccome non si era fatta carico di esaminare le diverse implicazioni sottese al concetto di ruralità ai fini della ripresa a tassazione dell’Ici dovuta dalla contribuente;
5 1.7 – col settimo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, c. 1, lett. a), al d.l. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in l. n. 133 del 1994, al d.l. n. 207 del 2008, art. 23, c. 1 bis, conv. in l. n. 14 del 2009, al d.l. n. 70 del 2011, art. 7, c. 2 bis, conv. in l. n. 106 del 2011, al d.m. 14 settembre 2011, al d.l. n. 201 del 2011, art. 13, commi 14 e 14 bis, conv. in l. n. 214 del 2011, al d.m. 26 luglio 2012, artt. 1, c. 2, 2, c. 4, e 7, c. 2, al d.l. n. 102 del 2013, art. 2, c.
5-ter, conv. in l. n. 124 del 2013; si assume, in sintesi, che le unità immobiliari in contestazione non sono mai state iscritte in catasto come immobili rurali (nella categoria A/6 o D/10) e che, - laddove attivato il procedimento di variazione disciplinato dal d.m. 26 luglio 2012, - la proposta di ruralità era stata esclusa dall’amministrazione catastale, - che aveva rettificato il classamento proposto (con riferimento alla unità censita in catasto al fol. 1, mappale 207, sub 3), - ovvero non era stato variato il classamento originario (in categoria D/1); 1.8 – l’ottavo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.l. n. 557 del 1993, art. 9, c. 3 bis, conv. in l. n. 133 del 1994, al d.p.r. n. 917 del 1986, art. 32, al d.m. 19 marzo 2004, n. 13902, al d.m. 26 ottobre 2007, n. 28306, al d.lgs. n. 228 del 2001, art. 1, c. 2, e art. 10, al d.lgs. n. 99 del 2004, art. 1, c. 3, e art. 2, al d.lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9; si assume, in sintesi, che, nella fattispecie, alla contribuente nemmeno avrebbe potuto riconoscersi il requisito soggettivo di imprenditore agricolo professionale atteso che, per un verso, il requisito era stato conseguito (solo) a partire dal 2009 e che, ad ogni modo, rimaneva escluso, per il passato, in ragione della stessa composizione societaria della cooperativa che includeva la presenza di soci che non potevano considerarsi imprenditori agricoli;
6 1.9 – il nono motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., sull’assunto che la gravata sentenza non aveva tenuto conto del giudicato che, in distinto giudizio, si era formato tra le parti (giusta sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna, n. 43/21/10, del 22 febbraio 2010) in relazione al classamento catastale (in categoria D/7) delle unità immobiliari oggetto di tassazione. 2. – Il primo motivo di ricorso, - dal cui esame consegue l’assorbimento dei residui motivi, - è fondato e va senz’altro accolto. Considera, difatti, la Corte che, seppur segnalata la pendenza di distinti ricorsi, - quello in trattazione costituendo parte di un più esteso contenzioso sussistente tra le parti, - la radicalità del vizio oggetto di denuncia ne impone, ciò non di meno, l’immediata trattazione. 3. - Come statuito dalle Sezioni Unite della Corte, la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione;
pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 29 ottobre 7 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881). Deve, pertanto, ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice;
laddove sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero - e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (così Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599). 3.1 – Nella fattispecie, la gravata sentenza, - che non offre alcuna indicazione né sui contenuti decisori della pronuncia di prime cure né sulle questioni devolute al suo esame col proposto gravame, - si risolve in una motivazione, qual sopra ripercorsa, del tutto apparente tanto sotto il profilo del suo effettivo oggetto, - id est una «reiezione del classamento come non rurale non … impugnata» ovvero un giudicato formatosi «tra le stesse parti e per la stessa materia del contendere», - quanto in relazione, come appena rilevato, alla effettiva «materia del contendere» che, del tutto inespressa, rende ancor più incomprensibili 8 quei riferimenti al classamento catastale (con una «reiezione … impugnata») ed al giudicato. Ed ancor più eclatante risulta l’incomprensibilità della motivazione e, in definitiva, la sua pratica assenza, ove si consideri la intrinseca ed insuperabile contraddittorietà che lega affermazioni apparentemente favorevoli alla tesi del Comune [«la reiezione del classamento come ‘non rurale’ non è stata impugnata, anzi addirittura è stata confermata con il docfa 24 dicembre 2014 …»] con una decisione invece favorevole alla contribuente. 4. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna che, in diversa composizione, procederà al motivato riesame della controversia devolutagli con l’atto di appello.
P.Q.M.
La Corte - accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi;
- cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023.