Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2102 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Roberta Cuseo. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Giovanna Maugeri.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.07.2023 il ricorrente in epigrafe, premesso il riconoscimento della malattia professionale (caso n. 513567533 del 18.05.2016) a seguito della sentenza n. 555/2022 (Rg 294/2018) emessa dal Tribunale di Latina il 19.05.2022, con cui veniva accertato un danno biologico del 8% per le seguenti menomazioni
“restringimento del canale vertebrale a livello L4- S1 per protrusioni discali con impronta sul sacco durale e lieve limitazione funzionale”, rappresentava di aver presentato in data 30.11.2022 domanda di aggravamento all' - atteso un CP_1 peggioramento del quadro clinico strumentale del ricorrente, il quale ha continuato a svolgere le mansioni di operatore ecologico (autista furgone e addetto anche alle operazioni di carico e scarico) - che veniva rigettata dall' , anche a seguito di visita CP_2 medico collegiale. Conveniva, pertanto, davanti al Tribunale di Latina l' al fine di CP_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare che il sig. , in relazione alla malattia Parte_1 professionale n. 513567533 del 18.05.2016, ha subito un aggravamento, come da domanda presentata all' in data 30.11.2022; CP_1
- accertare e dichiarare che, a causa del suddetto aggravamento della malattia professionale riconosciuta, l'istante ha subito un danno biologico valutabile
1
-per l'effetto condannare l'
[...]
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente il relativo indennizzo nella misura riconosciuta, oltre valutazione monetaria ed interessi legali sui ratei scaduti e non pagati”. Il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. Si è costituito l' contestando l'avversa domanda in fatto e in diritto, in particolare CP_1 evidenziava come, atteso il breve lasso di tempo intercorso dalla emissione della sentenza (maggio 2022) - con cui è stata riconosciuta la natura professionale della malattia denunciata e la menomazione dell'integrità psicofisica nella percentuale del 8% -e la richiesta di aggravamento del dicembre 2022, non potesse accertarsi un aggravamento del quadro anatomoradiografico e clinico dell'istante, attesa la brevità della ulteriore esposizione al rischio lavorativo.
3. Su richiesta della parte ricorrente veniva ammessa ed espletata CTU medico – legale e la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositata in via telematica.
4. Nella fattispecie in esame risulta pacifica la natura professionale della malattia (RACHIDE LOMBO SACRALE - restringimento del canale vertebrale a livello L4- S1 per protrusioni discali con impronta sul sacco durale e lieve limitazione funzionale), riconosciuta con sentenza n. 555/2022 del 19.5.2022 con un indennizzo nella misura dell'8%. In data 30.11.2022 (a distanza di soli sei mesi dall'accertamento giudiziario) è stata presentata domanda di aggravamento all' chiedendo il riconoscimento di un CP_1 aggravamento della malattia riconosciuta, valutabile complessivamente nella misura del 16% o in ogni caso in misura superiore all'8%; aggravamento negato dall' in via CP_1 amministrativa, anche a seguito di opposizione, confermando la percentuale della menomazione dell'integrità psico-fisica precedentemente riconosciuta in via giudiziaria.
5. Ammessa ed espletata consulenza tecnica, il CTU dr. ha riconosciuto Persona_1 la sussistenza di un lieve peggioramento della patologia da cui è affetto il ricorrente, rispetto a quanto già accertato nel precedente procedimento giudiziale concluso con sentenza n. 555/2022. Esaminata la CTU espletata nel procedimento Rg 294/2018, ove è stata accertata la natura professionale della patologia di cui la parte ricorrente chiede l'aggravamento il CTU ha evidenziato:
2 “Tale documento quale redatto dal dott. riconosce l'esistenza nel Persona_2 periziando di “Discopatia del rachide lombo-sacrale con protrusioni discali mediane a livello L4-L5 ed L5-S1 – quest'ultima con moderati effetti compressivi sul sacco durale- in soggetto con esiti di discectomia L4-L5 ed L5-S1”. (…) L'esame compartivo tra tale esame obiettivo e quello rilevato nel corso delle presenti operazioni quale riportato a pagg. 6 e 7 del presente elaborato peritale mostra un modesto peggioramento del quadro obiettivo pur dovendosi tener conto della variabilità delle manifestazioni cliniche, in termini di deficit funzionali, proprie dei quadri artrosici a livello lombare in quanto legati alle specifiche condizioni presenti al momento della visita medica che risentono di molteplici fattori (assunzione di terapia antidolorifica, effettuazione nei giorni precedenti di sforzi ovvero di FKT ecc.) per cui esami clinici effettuati anche a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro possono manifestare modeste variazioni tra di loro. Nell'ambito della documentazione prodotta ed in atti non utili a provare un peggioramento del quadro clinico insorto successivamente alle precedenti operazioni peritali sono forniti dalla RMN del 06/05/2022 quale in atti. Tale accertamento è infatti successiva di poco più di un anno dalla visita del dott. Per_2
(13/01/2021) e pertanto molto più di quella esaminata a suo tempo dal e datata Per_2
27/10/2010 esprime il dato anatomico sotteso al quadro clinico rilevato dal dott. Per_2 Parte_ Analoghe considerazioni valgono per la prodotta in atti e datata 16/01/2023. Il fatto che tale esame accerti per la prima volta strumentalmente l'esistenza di una radicolopatia a livello delle radici nervose ad origine lombare solo nel gennaio 2023 non vuol dire che una radicolopatia non fosse già esistente nel 2021 quando fu riconosciuta la malattia professionale. Al contrario l'esame obiettivo effettuato in tale occasione, quale ricavabile dalla CTU in atti (“Il test di LA è risultato essere positivo a sinistra), indica già allora l'esistenza di una radicolopatia che sarebbe stata certamente accertata anche elettromiograficamente se solo tale esame strumentale fosse stato effettuato in tale data. Da rilevare altresì che il tempo intercorso tra i due esami obiettivi (circa 3 anni e mezzo) in assenza di eventi esterni quali ad esempio un trauma (circostanza da escludersi nel caso de quo sulla base dell'anamnesi raccolta) può giustificare un modesto aggravamento dei relativi quadri patologici, come per altro avvenuto nel caso de quo, ma non modifiche sostanziali del quadro clinico. Se pertanto è possibile, pur con tutti i limiti sopra evidenziati, affermare l'esistenza oggi di un peggioramento del quadro clinico nel caso in esame rispetto a quello accertato nel corso del precedente provvedimento giudiziale è particolarmente difficile valutare se e quanto di tale peggioramento sia ascrivibile alla persistente esposizione del periziando alla noxa patogena lavorativa già a suo tempo accertata dal precedente CTU.
È doveroso, infatti, ricordare come l'artrosi del tratto lombare, così come tutti i processi artrosici, tendono “fisiologicamente” nel tempo a peggiorare indipendentemente dall'esistenza di fenomeni esterni aggravanti l'evoluzione degli stessi.
3 Ciò premesso e considerato è indubbio, tuttavia, che la persistente esposizione ad una noxa patogena esterna come quella lavorativa accertata nel caso in esame peggiori un quadro patologico artrosico di per sé ingravescente nel tempo”. Avendo accertato, pertanto, che la malattia professionale denunciata dal ricorrente e già indennizzata nella misura dell'8% ha subito un aggravamento, benchè modesto, il CTU ha poi specificato: “tenuto conto da un lato del solo modesto aggravamento del quadro clinico, come sopra motivato e discusso, oggi accertato rispetto a quello a suo tempo obiettivato e dall'altro della necessità di quantificare la sola componente
“professionale” di tale aggravamento pur con tutti i limiti di tale quantificazione, per i motivi sopra espressi, ritengo possibile determinare la stessa nella misura del 2% (due per cento) -sempre con riferimento alla voce tabellare 213 già indicate dal dott. Per_2 nonché alla voce tabellare 193 entrambe della tabella di cui al DM 12 luglio 2000 - ponendo altresì la relativa decorrenza, atteso il poco tempo trascorso, dalla data del relativo esame obiettivo (maggio 2024) quale effettuato nel corso del presente procedimento”. Con riferimento al presente giudizio, il CTU ha rappresentato pertanto che il sig.
è affetto dalla seguente infermità: Parte_1
“Artrosi della colonna vertebrale con protrusioni ed ernie discali plurime, RMN accertate, in soggetto con esiti di discectomia a livello L5-S1 con conseguente apprezzabile sintomatologia algico-disfunzionale locale.” Tale quadro patologico ha avuto un modesto peggioramento rispetto al quadro clinico accertato in occasione del precedente giudizio e di cui alla sentenza n.555/2022 del 19 maggio 2022. Tale peggioramento, in particolare se considerato nella sua componente di origine professionale, è quantificabile -con riferimento alle tabelle di legge (DM 12 luglio 2000 quale previsto dal D. Lgs 38/2000) come meglio specificato nel precedente paragrafo
“Considerazioni medico-legali”- nella misura del 2% dalla data di inizio delle presenti operazioni peritali (maggio 2024).” In sede di chiarimenti, disposti con ordinanza del 26.11.2024, il CTU ha infine concluso:
“Il periziando signor -valutata l'esistenza di un danno da malattia Parte_1 professionale accertato a suo tempo nella misura dell'8% a seguito di sentenza passata in giudicato e tenuto conto che tale malattia professionale ha avuto successivamente un peggioramento nella misura del 2% - presenta attualmente una invalidità complessiva per malattia professionale nella misura del 10% (dieci per cento)”.
6. Sulla scorta della consulenza tecnica e dei chiarimenti resi dal CTU, ritenuti dal giudicante chiari, esaustivi e privi di vizi logici, contrariamente a quanto contestato dall' nelle note, può essere accolta la domanda di aggravamento e riconosciuto in CP_1 favore della parte ricorrente un indennizzo rapportato ad un danno biologico complessivo del 10 % con decorrenza dal maggio 2024, data di inizio delle operazioni peritali.
4 7. In ordine alle spese di lite, considerato che l'aggravamento è stato riscontrato dal CTU con decorrenza dalla data dell'esame obiettivo effettuato in sede peritale, con conferma del rigetto effettuato in sede amministrativa (intervenuto tra l'altro rispetto ad una domanda di aggravamento presentata dopo soli sei mesi dall'accertamento giudiziario), in applicazione del principio della causalità nella ripartizione delle spese (Cass. 9457/2023), le stesse possono essere integralmente compensate. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste integralmente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , (R.G. 2102/2023), ogni contraria Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che dalla malattia professionale contratta dalla parte ricorrente è derivato un danno biologico complessivo del 10% con decorrenza dal maggio 2024 e per l'effetto condanna l' a corrispondere la differenza sull'indennizzo CP_1 già liquidato, oltre accessori di legge;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come CP_1 da separato decreto.
Così deciso in Latina, 13/01/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Valentina Avarello
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