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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/12/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo TEAMS N.R.G. 665/2025 Oggi 16 dicembre 2025, alle ore 12:46, innanzi al Dott. Francesco Manfredi, all'udienza svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi degli artt. 35 commi 2 e 11 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, 127 terzo comma, 127 bis c.p.c., 196 duodecies disp. att. c.p.c., Sono presenti: È collegato da remoto per presente con l'avv. PRISCO LUCIO, la cui identità è Persona_1 verificata dal giudice sulla base della sua dichiarazione/per conoscenza personale. È presente l'avv. OLIVIERI. È collegato da remoto tramite indirizzo mail per , l'avv. MAZZAFERRO DAVIDE, la cui identità Pt_1
è verificata dal giudice sulla base della dichiarazione/per conoscenza personale. Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. Il Giudice richiama l'art. 196duodecies disp. att. c.p.c. Il Giudice prende atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Ripercorre la vicenda lavorativa del ricorrente e rappresenta che le mansioni di autista non sono contestate. Richiama i DUVRI di controparte per contestarli, esponendo dell'assenza di misure per le mansioni di autista. Afferma l'obbligo di sorveglianza sanitaria nei confronti del ricorrente, a fronte degli infortuni sul lavoro subiti. Il punto sarebbe verificare se il lavoratore è idoneo alla mansione. È questo l'inadempimento che allega. Quantomeno per il secondo infortunio rappresenta che se ne sarebbero potute ridurre le conseguenze. Contesta il documento n. 18 avv. in quanto di provenienza unilaterale. Rappresenta che l'onere della prova per il reimpiego è a carico del datore di lavoro. Per la nullità del recesso, espone di un accanimento datoriale nei confronti del ricorrente. Insiste per l'illegittimità del recesso per un motivo oggettivo e anche per un motivo soggettivo. Parte resistente avv. MAZZAFERRO discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Contesta quanto argomentato da controparte. Ripercorre gli infortuni sul lavoro del Per_1 la sua condotta abnorme per l'infortunio. Rappresenta dell'impossibilità di adibizione di a Per_1 mansioni più impattanti per la sua salute. Discute sull'obbligo di reimpiego. Richiama la mem a sul punto. Non vi sarebbero mansioni compatibili cui adibire Insiste per la legittimità del Per_1 licenziamento. Insiste per le rassegnate istanze istruttorie. Parte ricorrente replica richiamando il precedente del Tribunale di Lodi. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 665/2025 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. PRISCO Persona_1 C.F._1
LUCIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MAZZAFERRO DAVIDE, presso il Pt_1 P.IVA_1 cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 441 bis c.p.c., depositato in data 17/07/2025, parte ricorrente, in epigrafe indicata, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, impugnando il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per inidoneità sopravvenuta e permanente alla mansione comunicato a mezzo lettera raccomandata datata 20.12.2024, ricevuta lo stesso giorno, in quanto illegittimo per violazione dell'art. 2087 c.c. e per violazione dell'obbligo di reimpiego e per l'assenza dell'adozione di accomodamenti ragionevoli, oltre che per la natura discriminatoria o ritorsiva dello stesso, domandando all'uopo la tutela ex artt. 2, comma 1, in subordine 2, comma 4, in estremo subordine 3 del d.lgs. n. 23/2015.
Dedotto di aver lavorato per (prima Courier Service Soc. Coop. con cessione del contratto Parte_1 di lavoro) in qualità di (socio)lavoratore subordinato a tempo indeterminato (qualifica di operaio, mansioni di autista in possesso di patente B, inquadramento nel livello 4° del C.C.N.L.
[...]
), con orario di lavoro full time, a partire dal 30.12.2015 (data di assunzione), degli Controparte_1 infortuni sul lavoro subiti e accolti in tutela da (il primo occorso in data 28.09.2017, il secondo CP_2 infortunio occorso in data 3.2.2022), del trasferimento del 12.1.2022 presso la sede aziendale situata in
San Rocco al Porto, a distanza di oltre 70 km. dalla residenza del lavoratore per “incompatibilità ambientale”, dell'illegittimità del predetto trasferimento accertata dal Tribunale di Lodi con sentenza del 29.05.2025
(r.g. n. 434/2022), dell'addotta omessa sorveglianza sanitaria e dell'inadempimento all'obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. , della visita medica del 19.11.2024, il cui esito era di “inidoneità permanente allo svolgimento della mansione di autista”, della richiesta del lavoratore di essere reimpiegato in mansioni alternative compatibili con le sue residue capacità lavorative, allegato dell'omessa verifica di mansioni
Pag. 2 di 9 alternative da parte della società datrice di lavoro e del successivo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previo ogni più opportuno accertamento e/o pronuncia e/o declaratoria, così giudicare: In via principale, nel merito: I. accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o, comunque, l'illegittimità del licenziamento intimato con lettera del 20.12.2024, per le ragioni suesposte;
II. in conseguenza, ordinare alla società convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma I, D.Lgs. nr. 23/2015, la reintegrazione del lavoratore in un posto di lavoro compatibile con la sua condizione di salute e la sua professionalità ed inquadramento, nonché condannare alla corresponsione, Parte_1 in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria mensile commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad € 2.357,09 (od al diverso importo risultante dovuto o ritenuto di giustizia), dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro e comunque in misura non inferiore a 5 mensilità, unitamente agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del licenziamento al saldo, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo. In subordine: I. accertare che il licenziamento intimato al ricorrente, con lettera del 20.12.2024, non è sorretto da giustificato motivo oggettivo e per l'effetto condannare la parte resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 3, comma 1, D.Lgs. nr. 23/2015, nella misura massima di nr. 36 mensilità (od in quella diversa ritenuta dovuta) dell'ultima retribuzione mensile di riferimento ai fini del calcolo del TFR, ammontante ad € 2.357,09 (od al diverso importo risultante dovuto o ritenuto di giustizia). In ogni caso:
I. condannare al pagamento integrale delle spese ed onorari di giudizio”. Parte_1
Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha contestato la fondatezza del ricorso, prendendo posizione sulle plurime asserzioni avversarie, affermando la legittimità del licenziamento, concludendo per la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita a mezzo produzione documentale, è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Il presente giudizio ha per oggetto esclusivo l'impugnazione del licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione del ricorrente, come risulta con chiarezza dalle conclusioni del ricorso.
È irrilevante ogni altra questione, pure reiterata dal ricorrente nel presente giudizio e segnatamente, la legittimità o no del trasferimento e della sospensione disciplinare entrambi del 12.1.2022 (docc. nn. 3bis
e 3ter ric.; docc. nn. 8, 9, 10 res.), già accertata per entrambi con sentenza del Tribunale di Lodi del
29.05.2025 (docc. nn. 14-15-15bis-24 ric.), la presunta violazione degli obblighi di sicurezza ex art. 2087
c.c., la responsabilità societaria per gli infortuni sul lavoro, la necessità o no della sorveglianza sanitaria del ricorrente nel corso del rapporto di lavoro o l'addotto inadempimento sotto il profilo della formazione professionale, le presunte condotte vessatorie della società nel corso del rapporto di lavoro (l'illegittimo trasferimento presso San Rocco al Porto, il fatto oggetto di contestazione disciplinare del 22.4.2022, la
“vessatoria” attività di controllo medico nelle date del 10, 16, 19, 20 agosto del 2024) perché esulano dal
Pag. 3 di 9 thema decidendum del presente giudizio. Ogni decisione su tali differenti beni della vita pur esposti nel giudizio da entrambe le parti contrasterebbe con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
(art. 112 c.p.c.).
In particolare, la allegata responsabilità societaria per gli infortuni sul lavoro è questione ininfluente rispetto a quella che è la causale addotta nella lettera di licenziamento (inidoneità sopravvenuta alla mansione) e sostenere che le assenze sul luogo di lavoro siano imputabili a inadempimenti datoriali specifici ex art. 2087 c.c. (basandosi anche su quanto evocato dalla sentenza del Tribunale di Lodi del
29.05.2025, doc. n. 15bis ric.) riguarda la assenza non computabile della differente figura del licenziamento per superamento del periodo di comporto prevista dall'art. 2110 comma 2 c.c.
Ancora, il motivo ritorsivo del recesso viene descritto nel ricorso come diretta conseguenza delle contestazioni sollevate in merito alle violazioni sulle norme di sicurezza: se non fosse che l'intervallo temporale, documentale, di assenza dal lavoro (dal 6.3.2022 al 14.11.2024) e la visita medica dallo stesso richiesta il 15.11.2024, in uno con la causale del recesso del 20.12.2024, rendono del tutto infondata tale prospettazione per insussistenza di un nesso di causa. Né viene allegato quello che dovrebbe essere l'intento di rappresaglia che è il presunto motivo illecito determinante in via esclusiva volto a “punire” il ricorrente: l'unica effettiva ragione del recesso è, pacificamente, l'inidoneità del lavoratore a rendere la prestazione di lavoro in base alla mansione svolta. Infatti, ai fini dell'accertamento della legittimità o no del licenziamento, la disamina non può che involgere non tanto la sussistenza della causale, che entrambe le parti affermano essere esistente e consistente nelle condizioni di salute del ricorrente (con ciò, esistendo la ragione giustificativa, non ha senso discutere di una astratta possibilità di ravvisare una ritorsione) bensì se la società ha in effetti assolto o no al dovere di reimpiego.
Così circoscritta la materia del contendere, in data 19.11.2024 il medico aziendale giudicava il ricorrente
“inidoneo permanentemente alla mansione di autista”, compilando la relativa casella del modulo inerente le mansioni specifiche svolte dal ricorrente sin dall'assunzione (docc. nn. 1, 17, 28 ric.; doc. n. 2 res.). Non
è controverso che il ricorrente svolgesse mansioni di autista, come risulta oltretutto dal contratto di assunzione, oltre che dalle buste paga.
Il ricorrente riceveva in data 20.11.2024 raccomandata R.R. del seguente tenore: “facciamo seguito al ricevimento della comunicazione del Giudizio di Idoneità a noi trasmesso in data 19.11.2024 con il quale si attesta la Sua inidoneità permanente allo svolgimento della mansione di autista.
Dovendoci attenere a quanto risultante dalla certificazione ricevuta e valutato che allo stato non risultano presenti in azienda mansioni diverse (anche inferiori) alle quali adibirla.
Le comunichiamo, considerata la possibilità di ricorso avverso il citato giudizio entro 30 giorni dal ricevimento e non potendo allo stato far svolgere alcuna mansione che sia compatibile con il suo stato di salute, comunichiamo che dalla data odierna
Lei verrà considerato in permesso retribuito sino allo scadere del termine del 19 dicembre 2024.
Entro tale termine vorrà comunicarci se ha inteso ricorrere contro il giudizio espresso […]”(doc. n. 20 ric., doc. n. 14
Pag. 4 di 9 ric.).
In data 20.12.2024 il ricorrente riceveva lettera di licenziamento del seguente tenore: “facciamo seguito alla nostra missiva datata 20/11/2024 e non avendo ricevuto comunicazione in ordine a un Suo ricorso avverso il Giudizio di inidoneità espresso da in data 19/11/2024, avendo operato una ricognizione rispetto alla possibilità di Parte_1 adibirla a mansioni diverse rispetto a quelle da Lei precedentemente svolte, anche inferiori, che fossero compatibili con il Suo stato fisico e di salute così come risultante dal giudizio medico sopra citato e, accertatane l'insussistenza, con la presente Le comunichiamo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a far data dalla data della presente […]” (doc. n. 21 ric., doc. n. 16 res.).
Ciò chiarito in punto di fatti rilevanti, la Corte di Cassazione con recente sentenza ha affermato: “[…]
Sulle interazioni tra la legge n. 68 del 1999 e il D.Lgs. n. 216 del 2003 questa Corte ha chiarito che l'obbligo di accomodamento ragionevole concorre con le discipline specifiche, tra cui quella dettata dalla legge n. 68 del 1999. L'art. 4, co. 4, di questa legge, per i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, stabilisce che tali eventi “non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori”. L'obbligo datoriale di repêchage, anche in mansioni inferiori, del dipendente inidoneo alla mansione è stato poi generalizzato dall'art. 42 del D.Lgs. n. 81 del 2008, ma già vigeva nel diritto vivente sulla scorta del principio stabilito dalla sentenza n. 7755 del 1998 delle Sezioni unite di questa Corte. Evidentemente l'impossibilità di ricollocare il disabile, adibendolo a diverse mansioni comunque compatibili con il suo stato di salute, non esaurisce gli obblighi del datore di lavoro che intenda licenziarlo, perché, laddove ricorrano i presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3 bis, D.Lgs. n. 216 del 2003, il datore dovrà comunque ricercare possibili “accomodamenti ragionevoli” che consentano il mantenimento del posto di lavoro, in una ottica di ottimizzazione delle tutele giustificata dall'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), tanto più pregnanti in caso di sostegno a chi versa in condizioni di svantaggio (per tutte v. Cass. n. 6497 del 2021)”(cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 11/09/2025, n. 24997) e ha aggiunto: “l'orientamento oramai consolidato secondo cui, nell'ipotesi di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore e in presenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 216 del 2003, il datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 604 del 1966, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore
e l'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche
l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli, i quali, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, siano idonei a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all'impresa (v. Cass. n. 6497 del 2021; n. 15002 del 2023; n. 31471 del 2023; n. 35850 del 2023; n. 10568 del 2024; n. 14307 del 2024).
Nei precedenti citati si è sottolineato che l'impossibilità di ricollocare il dipendente disabile, adibendolo a diverse mansioni comunque compatibili con il suo stato di salute, non esaurisce gli obblighi del datore di lavoro che intenda procedere al licenziamento perché questi, laddove ricorrano i presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3 bis, D.Lgs. n. 216 del
Pag. 5 di 9 2003, dovrà comunque ricercare possibili “accomodamenti ragionevoli” che consentano il mantenimento del posto di lavoro, in adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), tanto più pregnanti in caso di sostegno a chi versa in condizioni di svantaggio” (cfr. citata Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 11/09/2025, n. 24997).
Dall'applicazione dei suesposti principi conseguono i seguenti ragionamenti: a) il ricorrente è pacificamente invalido permanente ai fini nella misura del 10% (doc. n. 6 ric.) e si è sottoposto CP_2
a diversi interventi chirurgici alla mano e al polso sinistro offeso;
il ricorrente è stato assente sul luogo di lavoro per malattia e infortunio per il periodo dal 6.3.2022 al 14.11.2024 compresi (doc. n. 7 ric.); lo stesso
è rientrato sul luogo di lavoro intorno alla metà del mese di novembre del 2024 (il 15.11.2024) dopo il periodo di degenza (ripetesi, a prescindere dalla disamina di una responsabilità societaria nella causazione degli eventi)(doc. n. 7 ric., cit.); b) il medico aziendale ha giudicato le condizioni di salute del ricorrente rispetto alla rispettiva mansione specifica risultante dal contratto di assunzione. Non è superfluo osservare che la visita medica aziendale avveniva dietro espressa richiesta del ricorrente ai sensi dell'art. 41 comma
2 lett. c) del d.lgs. n. 81/2008, non appena rientrato dal periodo di assenza. Il ricorrente compilava il modulo della richiesta, datata 15.11.2024, indicando la mansione specifica di corriere, delimitando a priori l'oggetto della visita in relazione ai due infortuni sul lavoro subiti e agli interventi chirurgici alla mano
(doc. n. 18 ric., v. “in seguito ad un infortunio occorso nel 2022 dopo due interventi chirurgici al polso”); c) il ricorrente
è inquadrato nel livello 4Super del CCNL di riferimento applicato dalla datrice di lavoro (v. lettera di assunzione e buste paga, docc. nn. 1 e 26 ric., 2 res., sebbene nelle buste paga figuri il differente livello
G1) e, secondo la tesi, è in grado di svolgere con le residue capacità lavorative le attività elencate nel ricorso a pagina 8; d) quanto affermato dalla società nella memoria difensiva (pagine 8 e 9) non trova riscontro nel certificato medico compilato e non dimostra che il medico abbia reputato inidoneo il ricorrente anche per le ulteriori attività elencate nel modulo, delle quali, in particolare, il ricorrente non ha mai richiesto la visita;
nessuna delle caselle è stata contrassegnata dal medico (facchino, fattorino, carrellista, coordinatore, impiegato/data entry/addetto videoterminale, doc. n. 13 res.), il che significa che non sono state oggetto, come ovvio, di accertamento medico;
la visita medica non rappresenta un tentativo di reimpiego in altre occupazioni, che, a tutto concedere, sarebbe di competenza della datrice di lavoro e non del medico direttamente, come impropriamente sembrerebbe alludere e) la società Pt_1 omette di offrire prova che nel lasso di tempo (circa un mese) tra la comunicazione del 20.11.2024 e il licenziamento del 20.12.2024 abbia adottato iniziative positive volte alla salvaguardia del posto di lavoro del ricorrente, ponendo in essere soluzioni – anche ragionevoli – idonee a rappresentare un efficace tentativo di reimpiego del ricorrente in altre e anche inferiori mansioni. Sostenere – a posteriori e in sede di memoria difensiva nel presente giudizio – che è fatto notorio che le limitazioni del ricorrente sarebbero incompatibili con le mansioni di facchino e fattorino o di carrellista significa non offrire prova di aver adottato soluzioni a priori – ossia prima del recesso- volte a scongiurare proprio la soluzione estrema della cessazione del rapporto. Peraltro, la nozione di “fatto notorio” richiamata dalla società deve essere
Pag. 6 di 9 interpretata in senso rigoroso (v. Cass. 7019/2023) nel senso di fatto acquisito alla conoscenza della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile, certezza che difetta nella controvertibilità di fondo della tesi societaria (il riferimento è a quanto espone la società al capitolo 35 della memoria difensiva, pagine 8-9).
In sostanza, la società era gravata del dovere di attivarsi con diligenza – magari interrogando il ricorrente sulle pregresse attività di lavoro svolte e sulle residue capacità di lavoro - per reperire una occupazione interna alla propria intera organizzazione, estendendo la verifica a ciascuna delle esistenti unità locali.
Dalla visura camerale in atti risultano ben sei unità locali (doc. n. 1 res., pag. 9 di 20).
La società, dunque, avrebbe dovuto vagliare se esisteva una occupazione che fosse il più possibile confacente alla esperienza professionale del ricorrente, quale emergente dal suo curriculum (doc. n. 25 ric., ad es. l'attività di consulente per la vendita di auto, di manutentore di impianti di riscaldamento presso uffici) e, oltretutto, compatibile con le limitazioni fisiche. A ben vedere, prima di procedere al licenziamento, l'attività di consulente per la vendita/acquisto di auto avrebbe potuto essere presa in considerazione dalla società, il cui oggetto sociale oltre al trasporto di beni e merci per conto terzi, l'attività di noleggio di vetture, comprende altresì l'attività di logistica e di consulenza nel settore, attività di natura anche intellettuale probabilmente compatibile con il bagaglio professionale posseduto dal ricorrente (ex consulente) e con le sue condizioni fisiche (v. visura camerale, doc. n. 1 res., pagina 4).
La stessa peraltro, al capitolo 35 della memoria (pagine 8-9) non esclude in termini netti e Parte_1 chiari che le mansioni di coordinatore e di impiegato/data entry/addetto videoterminale siano compatibili con le condizioni fisiche del ricorrente (testualmente: “pur potendosi prospettare l'assenza di una incompatibilità fisica assoluta con queste mansioni”), limitandosi a suggerire una incompatibilità relativa che ben avrebbe potuto attivare il tentativo di reimpiego, né fornisce prova di aver tentato utilmente di collocare il ricorrente in tali differenti attività esistenti nella propria intera organizzazione (ad es. in quelle mansioni residue di coordinamento che, come espone la società, vengono svolte anche da propri dipendenti, pag.
12 della memoria).
La società avrebbe dovuto nel presente giudizio fornire concretezza a quanto esposto nella Parte_1 lettera di licenziamento circa la ricognizione sull'esistenza di altre mansioni diverse rispetto a quelle svolte in precedenza, senza limitarsi a negare la sussistenza di posti disponibili, oltre che a fornire allegazione e prova che fosse – quale sola soluzione- necessario creare un posto ad hoc per il ricorrente e fornire deduzione – assente in memoria difensiva- del tentativo praticato e del fatto che fosse “eccessivamente” oneroso e non praticabile in concreto.
Si consideri, in ultima analisi, che la lesione patita dal ricorrente al polso sinistro non esclude la compatibilità dell'utilizzo dell'altro braccio nelle attività elencate nel modulo della visita medica
(compreso il carrellista), verifica che la società era in grado di svolgere nell'ambito della propria organizzazione prima di procedere al licenziamento.
Pag. 7 di 9 Alcun onere è stato assolto dalla società nel presente giudizio e tanto è sufficiente per accogliere la domanda.
Il licenziamento del 20.12.2024 merita di essere dichiarato illegittimo ai sensi dell'art. 3, comma 1 del d.lgs. n. 23/2015 (non ricorrendo tutti gli estremi del motivo oggettivo), in base alla data di assunzione del ricorrente e al requisito dimensionale posseduto dalla società (462 addetti come da visura).
Il rapporto di lavoro deve essere dichiarato estinto alla data del recesso (20.12.2024) e la società Pt_1 deve essere condannata al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione
[...] commisurata all'ultima retribuzione di riferimento (€ 2.357,09), in misura pari a n. 30 mensilità avuto riguardo alla data di assunzione (30.12.2015) e valorizzando in particolare la condotta della società, che ha atteso che fosse il ricorrente a richiedere la visita medica una volta rientrato sul luogo di lavoro – dalla stessa omessa con inerzia- per poi a distanza di un mese procedere con il licenziamento, il tutto oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data del licenziamento sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
Al riguardo sono considerati nella liquidazione i seguenti parametri: il valore della domanda secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura di lavoro della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
- l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); - i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio (con detrazione della liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) annulla, in quanto illegittimo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del d.lgs. n. 23/2015, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per sopravvenuta inidoneità del 20.12.2024 e per l'effetto,
a. dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento,
b. condanna la resistente a pagare al ricorrente una indennità risarcitoria Parte_1 parametrata alla retribuzione di riferimento (€ 2.357,09) e non assoggettata a contribuzione in misura pari a 30 mensilità; oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come da parte motiva;
2) condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.600,00 per competenze professionali, spese generali nella misura del 15% ex art. 2 comma 2 del D.M. n. 55/2014 e ss. mod., oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Pag. 8 di 9 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni (art. 52).
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