Articolo 16 della Legge 4 agosto 1955, n. 707
Articolo 15Articolo 17
Versione
3 settembre 1955
Art. 16.
All'art. 28 sono aggiunti i seguenti commi:
"L'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari in relazione alle funzioni che esercita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1949, n. 492 , e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.
E' autorizzata la concessione per 10 anni di un contributo annuo di lire 30 milioni a favore dell'Ente di cui al precedente comma, allo scopo di agevolare allo stesso Ente il conseguimento dei fini statutari. Tale contributo annuo sara' iscritto, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro".
Entrata in vigore il 3 settembre 1955