Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/04/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Deli Luca Presidente
dott.ssa Marina Righi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 872/2024, promosso con ricorso depositato in data 23.02.2024 da: Parte 1 (c.f. C.F. 1
rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Pola, giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito a Treviso, in Piazza Ancilotto n. 8;
ricorrente -
contro
(c.f. C.F. 2 CP_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Cuccu e Francesca Romana Terzi, giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse sito a Treviso, in Via Bianchetti n. 1,
- resistente -
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 25/02/2025 sulle seguenti conclusioni:
CHIEDE che l'adito Tribunale, pronunci
IN VIA PRINCIPIALE la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniuugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) Con riferimento all'affido: la figlia minore PE 1 viene affidata a entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso con collocazione prevalente e anagrafica presso la madre;
2) Con riferimento ai turni di responsabilità: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia PE_1 secondo le seguenti modalità:
a) a fine settimana alternati dal venerdì al termine dell'orari scolastico o alle ore 9.30 (nel caso non vi siano lezioni)
da casa della madre, preleverà la figlia sino al lunedì mattina, quando la riporterà a scuola/ centri estivi o alle 9:30 a casa della madre nei periodi di assenza da scuola/ centri estivi;
b) nella settimana in cui non avrà con sé la figlia per il fine settimana, il padre preleverà PE_1 il mercoledì a fine scuola o a ore 9:30 a casa della madre nel periodo di assenza da scuola/ centri estivi e la terrà con sé fino al venerdì
mattina quando la riporterà a scuola/ centri estivi o alle 9:30 a casa della madre nei periodi di assenza da scuola/centri estivi;
c) nella settimana in cui avrà con sé la figlia per il fine settimana, il padre preleverà PE_1 il mercoledì a fine scuola o alle 9:30 a casa della madre nel periodo di assenza scuola/ centri estivi e la terrà con sé fino al giovedì mattina quando la riporterà a scuola/ centri estivi o alle 9:30 a casa della madre nei periodi di assenza scuola/centri estivi. Il
padre poi preleverà la figlia per il weekend secondo le modalità e i termini stabiliti al punto a);
d) durante le vacanze natalizie, verranno alternati tra i genitori i giorni di Natale e Santo Stefano e il restante periodo delle vacanze natalizie verrà suddiviso tra i genitori. ERtanto un anno PE_1 starà con un genitore il giorno di Natale e con l'altro genitore il giorno di Santo Stefano;
e dunque con il genitore con cui ha trascorso Santo Stefano
starà poi dal 27 dicembre mattina alle ore 12.00 del 1 gennaio e con il genitore con cui ha trascorso il Natale starà
dalle 12.00 del 1 gennaio alla sera del 6 gennaio, e così ad anni alterni;
e) durante il periodo pasquale, PE_1 trascorrerà ad anni alterni con un genitore il periodo comprensivo dei giorni di vacanza precedenti il giorno di Pasqua e del giorno di Pasqua stesso e con l'altro genitore il periodo comprensivo del giorno di Lunedì di Pasqua e dei giorni di vacanza successivi;
f) per quanto riguarda il compleanno di PE_1 il giorno 24 aprile, cui segue la festività del 25 aprile, la minore starà ad anni alterni con un genitore il 24 aprile e con l'altro genitore il 25 aprile. Le altre festività (1 maggio, 2
giugno, 1 novembre, 8 dicembre) vengo regolate in base alla turnazione prevista dal calendario ordinario;
g) durante le vacanze estive, PE_1 trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive.
Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il periodo di ferie entro il giorno 31 marzo di ciascun anno. Ciascun
genitore si obbliga a comunicare all'altro, qualunque sia la vacanza e in qualunque parte dell'anno essa avvenga,
nome della località e della struttura, con i relativi riferimenti (a titolo esemplificativo, indirizzo, numero di telefono),
in cui soggiornerà con la figlia;
b) In caso di malattia di PE_1 durante i giorni di spettanza del padre, che impedisca alla minore di recarsi presso la casa di quest'ultimo, il padre avrà diritto a recuperare i giorni persi nelle settimane successive (ma in ogni caso entro 1 mese) anche in modo graduale, fino al totale recupero.
3) Con riferimento alla salute e agli aspetti medici: I genitori si impegnano a concordare tra loro tutte le cure (mediche,
psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche, ecc.) di cui Parte 2 avrà bisogno. La
malattia della minore dovrà essere documentata tempestivamente con certificato redatto dal pediatra (o medico di base) o dalla guardia medica ed inviato all'altro genitore. Nel caso in cui venisse prescritta alla minore una terapia farmacologica,
entrambi i genitori devono garantirne la corretta applicazione secondo quanto stabilito dal medico di riferimento. Nel caso in cui alla visita medica fosse presente solo uno dei due genitori, questi dovrà farsi carico di comunicare all'altro i contenuti emersi, fornendo copia della documentazione sanitaria eventualmente rilasciata. ER tutte le questioni di salute che vedano i genitori in disaccordo, sarà seguita la decisione del pediatra di PE 1 che indicherà, se necessario, l'utilità di una visita specialistica. Lo specialista sarà suggerito dallo stesso pediatra e scelto in base alla sua indiscussa competenza.
Entrambi i genitori, insieme o separatamente, vi si recheranno per ottenere le indicazioni del caso e si atterranno a quanto indicato dallo specialista stesso.
4) Con riferimento al mantenimento, il Signor Pt 1 corrisponderà alla Signora CP 1 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia PE_1 l'importo mensile di Euro 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Signora CP 1 entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese.
5) Con riferimento alle spese straordinarie i coniugi concorreranno, nella misura del 50% alle spese straordinarie inerenti la figlia, previamente concordate secondo lo schema e le modalità previsti nell'attuale Protocollo per il processo di famiglia adottato presso il Tribunale di Treviso, a cui ci si richiama allegandolo (doc. 15), intendendolo qui integralmente ritrascritto nella sua parte da pag. 15 a pag. 17, ovvero Allegato 3) "Individuazione delle spese per la prole ordinarie e straordinarie".
6) Con riferimento agli sgravi fiscali e all'assegno unico, figlia PE_1 rimarrà a carico di entrambi i genitori per il
50%, che potranno pertanto usufruire degli sgravi fiscali in tale misura. Entrambi i genitori continueranno come stanno facendo attualmente a percepire l'assegno unico universale ciascuno nella misura del 50%.
7) Con riferimento alla situazione economico - patrimoniale dei coniugi: i coniugi, in forza del reddito derivante dalle rispettive attività lavorative nonché a fronte della composizione di alcune questioni patrimoniali realizzatisi in sede di separazione, sono economicamente indipendenti e hanno già provveduto a definire ogni altra questione di carattere patrimoniale non espressamente qui regolata, derivante dal vincolo matrimoniale e pertanto nulla dovrà essere disposto in merito al contributo per il mantenimento in favore dell'uno o dell'altro coniuge, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
ER parte resistente:
1) confermare l'assegnazione alla signora CP 1 della casa familiare sita in Quinto di Treviso (TV), Vicolo Ostiglia
n. 15, di proprietà dei signori CP 1 Parte 1 in ragione del 50% ciascuno, con tutti i beni mobili, arredi, e con conseguente ordine al corredi, suppellettili e quant'altro ivi contenuto, affinché vi abiti con la figlia PE_1
competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Treviso - Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Treviso -
Servizio di Pubblicità Immobiliare, con esonero da ogni responsabilità a riguardo, di trascrivere il relativo diritto derivante dal provvedimento di assegnazione sul predetto immobile, così catastalmente individuato al Catasto Fabbricati del Comune
di Quinto di Treviso (TV), Sezione Urbana B, Foglio 4: - mappale 1223 sub 5, piano S1, Cat. C/6, Classe 3,
Consistenza 32 metri quadri;
- mappale 1223 sub 11, piano T, Cat. A/2, Classe 1, Consistenza 4,5 vani;
- mappale
1223 sub 12, piano 7. Cat. C/6, Classe 3, Consistenza 25 metri quadri;
alla madre signora CP_1 con residenza presso 2) disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore PE_1
l'abitazione materna, anche luogo di residenza della minore;
Parte 3 in ambiente neutro, con3) disporre che il padre veda la figlia senza la presenza della compagna signora attivazione di uno spazio protetto gestito dai servizi sociali oppure privatamente presso strutture che offrono questo servizio,
dove la minore PE_1 sarà accompagnata dalla madre e potrà vedere il padre per un'ora a settimana (o nella misura minore o maggiore che l'Ill.mo Tribunale riterrà di stabilire);
4) disporre che il signor Parte_1 corrisponda alla signora CP 1 a titolo di contributo al mantenimento ordinario
della figlia PE_1 l'importo mensile di Euro 650,00 da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora CP 1 entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
5) disporre che i genitori concorrano, nella misura del 60% a carico del signor Parte_1 e nella misura del 40% a carico
della signora CP 1 alle spese straordinarie inerenti la figlia, previamente concordate secondo lo schema e le modalità previsti nel Protocollo per il processo di famiglia adottato presso il Tribunale di Treviso che i coniugi ben conoscono, e di cui si produce lo stralcio relativo appunto alle spese straordinarie, a cui ci si richiama integralmente, intendendolo qui trascritto;
6) disporre che l'assegno unico venga percepito da parte di entrambi i coniugi in ragione di metà ciascuno. Nel caso denegato però in cui dovesse trovare accoglimento la richiesta del signor Pt 1 di una riduzione del contributo al mantenimento ordinario e/o di una diversa ripartizione delle spese straordinarie rispetto a quelle in essere, disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla signora CP_1
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento.
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/02/2024, il sig. Parte 1 adiva l'intestato Tribunale al fine di
ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12/07/2008 con la sig.ra CP 1
Dall'unione tra i signori Pt 1 e CP_1, il 24/4/2015, nasceva PE_1
I coniugi si separavano dopo che la comunione materiale e spirituale era venuta meno. La separazione veniva pronunciata dal Tribunale di Treviso con decreto 07/02/2023 di omologa alle seguenti condizioni: la figlia minore PE 1 veniva affidata a entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso con collocazione prevalente e anagrafica presso la madre;
al padre veniva accordata la facoltà di vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal sabato mattina sino alla domenica sera e, a partire da gennaio 2023, sino al lunedì mattina;
nella settimana in cui non aveva con sé la figlia per il fine settimana,
il padre poteva vederla da mercoledì fino al venerdì mattina, mentre, quando aveva con sé la figlia per il fine settimana, da mercoledì fino al giovedì mattina;
venivano infine regolamentati i turni di permanenza per le vacanze natalizie, il periodo pasquale, il compleanno di PE_1 e tutte le altre festività e le
vacanze estive. In sede di separazione veniva concordato che il padre contribuisse al mantenimento della figlia versando alla madre la somma mensile di euro 650,00, oltre al 60% delle spese straordinarie. I
coniugi regolamentavano, infine, gli aspetti economico/patrimoniali relativi alla divisione dei conti correnti e polizze di comuni di investimento e di alcuni beni in comproprietà, mentre con riferimento alla propria autonomia economica, i coniugi davano atto di essere autosufficienti.
Da allora la convivenza non è più ripresa e i coniugi non hanno mai ricostituito la comunione morale e materiale.
Nel ricorso, il sig. Pt_1 chiedeva, pertanto, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la signora CP 1 l'affido della figlia minore PE_1 a entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso con collocazione prevalente e anagrafica presso la madre. Chiedeva la conferma in sentenza di divorzio delle modalità di visita della figlia già collaudate in sede di separazione per quel che riguarda i turni di responsabilità, con l'aggiunta del venerdì antecedente al weekend di competenza e la previsione del recupero dei giorni di malattia della bambina da parte del padre.
Si dichiarava disponibile a corrispondere euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, oltre a partecipare al 50% delle spese straordinarie.
,Nel costituirsi, la signora CP 1 non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e conveniva sull'autonomia economica dei coniugi, ma chiedeva di confermare l'assegnazione a sé della casa familiare sita in Quinto (TV), Vicolo Ostiglia n. 15, per abitarvi con la figlia;
chiedeva inoltre al Collegio di disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore PE 1 alla madre e la frequenza da parte del padre della figlia senza la presenza della compagna, Parte 3 in ambiente
neutro, con attivazione di uno spazio protetto gestito dai servizi sociali oppure privatamente,
accompagnata dalla madre, per un'ora a settimana (o nella misura minore o maggiore ritenuta opportuna dal Giudicante). Chiedeva per la figlia un contributo mensile al mantenimento ordinario a carico del sig.
Pt 1 di euro 650,00 e il concorso del padre alle spese straordinarie nella misura del 60%, oltre alla ripartizione al 50% tra i genitori dell'assegno unico.
Con decreto del 14/03/2024 il Giudice fissava udienza per la comparizione personale delle parti per il giorno 6/6/2024; con successivo decreto del 18/03/2024, emesso sul procedimento RG n. 936/2024,
avviato dalla sig.ra CP_1, il GI, preso atto che era stato iscritto al n. RG 872/24 ricorso per divorzio
giudiziale introdotto da Parte_1 fissava udienza per il 6.6.24.
,
A tale udienza le parti si riportavano ai propri atti ed alle conclusioni formulate. Il procuratore del sig.
Pt 1 chiedeva la pronuncia di sentenza sullo status e precisava le conclusioni come da ricorso. I
procuratori della sig.ra CP 1 non si opponevano e discutevano la causa precisando le conclusioni come in atto di costituzione.
Il Giudice, ritenuto di dover istruire la causa a mezzo di ctu, rispetto alla domanda di affidamento esclusivo della madre;
considerato che
le condizioni della separazione consensuale erano state concordate nel recente 2023 e, non ravvedendo ragioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso, disponeva
CTU nominando a tal fine la dott.ssa PE 2
Disponeva, infine, la riunione del procedimento RG n. 936/2024 con il presente procedimento RG n.
872/2024.
Il Tribunale, in data 6/6/2024, pronunciava di sentenza non definitiva n. 1157/2024 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pubblicata il 10/06/2024.
Con l'ordinanza di rimessione della causa in istruttoria, il Collegio disponeva, quindi, la prosecuzione del giudizio sulle restanti domande ed a tal fine rinviava all'udienza del 6/2/2025, dinanzi al Giudice
Istruttore. Nel frattempo, il CTU depositava la perizia in cui rappresentava al Giudice la necessità che PE 1
fosse presa immediatamente in carico dal servizio di neuropsichiatria infantile, almeno per un monitoraggio qualora i genitori avessero deciso di farla seguire a livello privato. Solo in presenza di tale supporto, la CTU riteneva possibile mantenere un affido condiviso della minore ai genitori, ma con la nomina immediata di un Coordinatore Genitoriale esperto, individuato nella prof. Persona 3 Il
Co.Ge. ha il compito di aiutare i genitori a dare attuazione concreta ai tempi di visita e alle decisioni assunte dal Giudice, aiutarli a prendere le decisioni di interesse per PE_1 quali scelta dello sport,
visite mediche ecc., e a costruire una cogenitorialità centrata solo sulla minore. ER il caso in cui il Giudice
non avesse ritenuto opportuna la nomina del Co.Ge, il CTU suggeriva l'affido ai Servizio sociale.
Prevedeva, infine, il ctu che il Co.Ge (o, diversamente, il Servizio) relazionasse al Giudice, dopo sei - nove mesi, ed in difetto delle evoluzioni auspicate, o persistendo le disfunzioni segnalate, si dovesse prevedere l'affido della minore ai Servizi Sociali al fine di tutelare ER 1 che definiva “a rischio evolutivo".
Il CTU proponeva poi un calendario di visite del padre, specificando la possibilità, a partire dal momento in cui ER 1 avrà cominciato il suo percorso terapeutico ed i Sevizi o il Co. Ge avranno preso in carico i genitori, di aggiungere il venerdì nella settimana 1. Segnalava la necessità di salvaguardare lo spazio di
ER 1 con il padre da sola e con il fratello, evitando, per il momento, periodi lunghi (ore o pomeriggi interi) con la compagna dello stesso, mentre per il tempo di collocazione paritario richiesto dal padre riteneva che “i tempi non sono maturi a causa della elevata conflittualità tra le parti e delle paure che ancora la minore esprime verso la possibile “arrabbiatura" della sig.ra Pt 3 per cui è necessario un tempo maggiore di rassicurazione".
Il CTU auspicava l'opportunità di prevedere, per l'estate 2025, settimane alterne in modo da favorire delle attività di ER 1 (centri estivi) in entrambi luoghi di residenza.
La dott.ssa ER 2 prendeva infine atto degli accordi delle parti per la gestione delle vacanze di Natale, di
Pasqua, di carnevale, estive, per i compleanni di ER 1 e dei genitori, per la festa della mamma e del papà.
Ella prevedeva dei recuperi per i genitori per il caso di malattia della minore che ne rendesse impossibile il trasporto. Anche per la scuola, lo sport e l'abbigliamento venivano individuate soluzioni condivise. All'udienza del 6/2/2025, le parti si riportavano ai rispettivi atti ed alle osservazioni dei rispettivi ctp,
chiedendo l'avv. Cuccu che venissero accolte le richieste formulate dalla CTP dott.ssa ER_4 che venissero sospesi i tempi di visita del padre sino all'esito del percorso di terapia, che venisse disattesa la previsione del recupero in caso di malattia.
L'avv. Pola chiedeva che venisse accolto il suggerimento della ctu avente ad oggetto il recupero in caso di malattia affermando che il padre avrebbe intrapreso un percorso di maturazione ed assunzione di consapevolezza, anche con riferimento alla presenza della nuova compagna nella vita della figlia.
Riportandosi alle conclusioni del CTU, le parti chiedevano congiuntamente ed ottenevano dal GI l'autorizzazione alla nomina della dott.ssa PE 3 quale coordinatore genitoriale, nominativo sul quale dichiaravano di concordare, discutendo la causa con rinuncia ai termini per le memorie.
Preso atto delle osservazioni e delle istanze delle parti, il GI rimetteva, infine, la causa in decisione,
riservandosi di riferire al Collegio.
***
1. Della cessazione degli effetti civili del matrimonio
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori CP 1 e Parte 1 è già stata pronunciata in data 10/06/2024 con sentenza non definitiva n. 1157/2024.
2. Dell'autosufficienza economica dei coniugi
Il Tribunale prende atto che le parti non hanno formulato vicendevolmente domande di natura economica e che entrambi i coniugi risultano svolgere attività lavorativa.
3. Dell'affidamento della minore PE_1 e del regime di visita del padre
Quanto all'affidamento di PE_1 e al regime di visita del padre, si ritiene di dovere aderire alle conclusioni del CTU e di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre alla quale resta assegnata la casa coniugale, sita in Quinto (TV), Vicolo Ostiglia
n. 15, e presso la quale resta fissata la residenza della minore.
Tale disposizione presuppone la presenza del Coordinatore Genitoriale, già individuato nella persona della Prof.ssa D.ssa Tiziana ER 3, la cui nomina è già stata autorizzata dal Giudice istruttore, che avrà il compito aiutare i genitori a dare attuazione concreta ai tempi di visita e alle decisioni assunte dal Giudice,
aiutarli a prendere le decisioni di interesse per PE 1 quali scelta dello sport, visite mediche ecc., e aiutarli a costruire una cogenitorialità centrata solo sulla minore.
Anche rispetto al regime di visita della figlia minore, il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate in perizia dal CTU (pagg. 67 e 68).
La perizia deve essere infatti condivisa tanto nella metodologia di esame che nei risultati, coerenti con l'analisi effettuata.
Nessun errore metodologico è stato commesso, né l'attività di indagine è stata insufficiente quanto all'audizione della minore, che è stata sentita dalla ctu così come ritenuto necessario.
La stessa inoltre è stata incontrata per tre volte dalla dott.ssa ER 5 per la somministrazione dei
,
test.
Nessun approfondimento sulla persona della sig.ra Pt 3, nuova compagna del padre, sarebbe stato necessario, come richiesto dalla resistente;
la figura della nuova compagna è stata presa in considerazione ed attentamente valutata dalla ctu, che ha persino previsto tempi di visita paterni esclusivi con la figlia, in assenza della compagna, ma oltre ciò, nessun approfondimento clinico, a mezzo di un professionista terzo, sulla persona della sig.ra Pt 3, potrebbe ritenersi necessario od opportuno, non trattandosi di uno dei due genitori, delle cui capacità genitoriali il quesito aveva ad oggetto.
La ctu osserva, peraltro, che l'acredine dimostrata dalla sig.ra Pt 3 nei confronti della minore e della madre fa ritenere ancora viva una conflittualità non risolta, ma, in tale contesto, le telefonate che avrebbero turbato la bambina rappresentano soltanto la “punta dell'iceberg", appesantendo una situazione che era già critica in precedenza a causa del conflitto esistente tra i genitori.
La ctu consiglia quindi al sig. Pt 1 di tenere in disparte la nuova compagna, al fine di rendere più
semplici, almeno all'inizio, i rapporti con la figlia.
La sig.ra CP 1 chiede una decurtazione dei tempi di visita paterni finché la minore non avrà iniziato la terapia e la coppia la coordinazione. Sul punto il Collegio, così come risposto dalla ctu, non è d'accordo.
I tempi attuali sono già risicati e questo non tutela la minore, non l'aiuta nella relazione con il padre e rischia, al contrario, di farle sorgere ancora più incertezze su tale contesto oltre a non aiutare a creare una consuetudine ed una routine, anche con il padre, per lei rassicurante. Al calendario in essere sono stati aggiunti due venerdì al mese (week end lungo)
da introdurre quando la minore inizierà la terapia ed i genitori la coordinazione/Supporto dei Servizi. In
una condizione, quindi, tutelante per entrambe le parti.
Il collegio fa propria l'indicazione della ctu, per cui il padre dovrà essere sempre presente con la minore, organizzare
ER più attività con altre amichette di ER_1 da soli, con e con la minore presenza possibile della compagna finchè ER_1
non sentirà che essendovi il padre nulla ha rischiare o che la sig.ra abbia capito il motivo delle sue uscite ostili.
E' necessario che si sia coltivato un buon tempo padre-figlia ed una buona fiducia della minore verso il contesto paterno, che la sig.ra Pt 3 assuma una modalità rassicurante e rispetti la distanza suggerita, che i genitori abbassino il livello di conflittualità, che la madre lavori per differenziare un po' la figlia da sé.
Anche in questo caso il Co.ge, dopo essersi consultato con la terapeuta della minore, potrà suggerire eventuali modifiche o aggiustamenti.
Il Collegio prende altresì atto dell'accordo raggiunto dalle parti a pag. 68 della relazione, con riferimento a vacanze, sport, recuperi, scuola, priorità ed abbigliamento e ne ratifica il contenuto.
La relazione deve quindi ritenersi condivisa dal Collegio nelle sue conclusioni.
4. Del contributo al mantenimento della minore da parte del genitore non collocatario
La signora CP 1 ha dichiarato di essere impiegata di 5° livello presso la multinazionale SolarEdge e che la propria esposizione economica è rimasta immutata rispetto all'epoca della separazione: chiede pertanto che venga confermato il contributo al mantenimento della figlia a carico del padre nell'importo di euro
650,00 già previsti e la ripartizione del 60% e 40% delle spese straordinarie tra padre e madre.
Il sig. Pt 1 chiedeva, invece, la riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura di € 500,00 al mese e la ripartizione tra i genitori in misura paritaria delle spese straordinarie, in ragione del fatto che viene richiesto un giorno in più di permanenza di PE_1 con il papà nei fine-settimana di spettanza, oltre
ER al fatto che lo stesso deve provvedere al mantenimento del secondogenito,
Deve essere osservato quanto segue. Nel 2023 le parti hanno raggiunto un accordo in sede di separazione che prevedeva il versamento di 650
euro mensili da parte del padre, oltre al 60% delle spese straordinarie.
ER All'epoca il secondo figlio era già nato.
La presenza di un altro figlio da mantenere non è quindi una sopravvenienza valutabile, essendosi già
accordato il sig. Pt_1 con la sig.ra CP 1 sulla base della pregressa valutazione di tale circostanza.
I tempi di permanenza della minore presso il padre sono sostanzialmente identici a quelli concordati;
la ctu ha suggerito di prevedere un pernotto presso il padre nel fine settimana a partire dal venerdì anziché
dal sabato, ma non ha confermato la notte del mercoledì nella settimana che prevede il week end paterno.
E' stato confermato il pernotto di mercoledì nella settimana n.2.
In ragione di ciò, il Collegio ritiene pertanto equo e congruo, anche rispetto ai redditi delle parti,
mantenere l'importo del contributo al mantenimento della figlia PE_1 a carico del padre, così come concordato, in euro 650,00, da versarsi entro giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Le spese straordinarie restano, invece, ripartite tra i genitori nella quota del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, come già convenuto dalle parti in ragione dei propri redditi. ER la loro individuazione e regolamentazione, si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale
di Treviso. L'assegno unico universale continuerà ad essere ripartito al 50% tra i genitori.
5. Delle spese di lite
Le parti sono risultate parzialmente soccombenti quanto alle proprie domande, ragione per cui si ritiene equo compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
Dispone l'affido condiviso della figlia minore PE_1 con collocazione prevalente presso la madre,
Assegna alla sig.ra CP 1 della casa familiare sita in Quinto (TV), Vicolo Ostiglia n. 15; Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, secondo le modalità previste in ctu, nei tempi e seguendo il presente calendario:
Lun Mar Merc Gio Ven Sab Dom
I sett P M M M P P P
II sett M M P P M M M
A partire dal momento in cui ER 1 avrà cominciato il suo percorso terapeutico ed il Co. Ge. avrà preso in carico i genitori, si potrà passare all'aggiunta del venerdì nella settimana 1.
Calendario estivo: settimane alterne in modo da favorire delle attività (centri estivi) in entrambi luoghi di residenza
Vacanze di Natale: seguendo il calendario scolastico, nel 2024, e tutti gli anni pari, ER 1 starà con il padre il giorno 25/12 e dal 1/1 ore 10 al ri-accompagnamento a scuola;
starà con la madre dal 26/12 ore 10.00
al 1/1. Negli anni dispari la turnazione si invertirà.
Vacanze di Pasqua: seguendo il calendario scolastico, nel 2025, ER_1 trascorrerà l'intero periodo di vacanza con la madre, negli anni pari con il padre.
Vacanze di carnevale: seguendo il calendario scolastico, nel 2025, ER_1 starà con il padre, negli anni pari con la madre.
Vacanze estive: ciascun genitore avrà diritto a due settimane di ferie anche disgiunte;
almeno per il 2025
il padre dedicherà alcuni giorni, almeno 4-5, in esclusiva alla figlia.
Compleanno di ER_1 (24/4): nel 2025, e tutti gli anni dispari, ER_1 festeggerà con la madre il 24 e con il padre il 25/4; negli anni pari con il padre il 24/4 e con la madre il 25/4.
Compleanno dei genitori, festa della mamma e festa del papà: il festeggiato terrà ER 1 con sé dalle ore
19 con riaccompagnamento a scuola il giorno dopo. Ovviamente se non cadranno in un giorno di vacanza dell'altro genitore. Ciascun genitore avrà a disposizione tre occasioni all'anno: per qualche evento speciale in cui terrà con sé la minore per quella giornata a prescindere dalla competenza della giornata o del week end. Essi avviseranno con almeno 10 giorni di anticipo. Recuperi: qualora la minore si ammalasse, e non fosse trasportabile, l'altro genitore recupererà i giorni persi o i week end persi.
Priorità: In caso un genitore avesse impegni per il week end o per una intera giornata comprensiva della notte, la priorità di scelta nel cercare una persona di supporto verrà chiesta all'altro genitore. In caso di impossibilità di questi, il genitore competente in quella giornata troverà una risorsa a cui affidare la minore.
Scuola: i genitori dovranno reperire le informazioni direttamente dalla scuola;
i colloqui dovranno essere svolti assieme.
Sport: i genitori si sono accordati per cercare dal prossimo anno scolastico una palestra a metà strada.
Abbigliamento: i genitori hanno concordato di stanziare una cifra pari a 200 euro ad ottobre e 200 ad aprile, cifra compresa già nell'assegno di mantenimento, ma di cui disporranno metà ciascuno per fare acquisti e tenerli nella propria casa.
Pone a carico di Parte 1 l'obbligo di versare a CP 1 la somma mensile di € 650,00 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
Pone l'obbligo per i genitori di contribuire alle spese straordinarie sostenute per la figlia nella misura del
60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, spese per la cui individuazione e regolamentazione,
si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
Compensa le spese di lite.
Pone definitivamente le spese di ctu, così come liquidate, a carico solidale delle parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25/02/2025.
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi