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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/10/2025, n. 4211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4211 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
8840 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 8840/2021 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi degli art. 281sexies e
352 c.p.c. la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
premesso che nel giudizio di primo grado la società attrice agiva in giudizio Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Brescia rilevando quanto segue: che in data 05.10.2018, intorno alle ore 16:15, la sig.ra alla guida della Golf tg. FF689ZD assicurata con la società AX Parte_2
SI PA agenzia 918 Brescia polizza n. 236686840 -scadenza 02.11.2018- di proprietà
della società attrice, si trovava ferma allo stop all'altezza dell'intersezione tra Via Giuseppe
AL e Via Cavalier ST NI (Strada Provinciale 3) in quel di AN (BS); che la stessa, dopo aver controllato che nessuno stesse transitando sulla prioritaria, iniziava la manovra per immettersi nella SP3 in direzione San Sebastiano, allorquando, dopo che era stata praticamente
1 ultimata la manovra di immissione sulla corsia di canalizzazione, dalla sua sinistra all'improvviso spuntava a velocità elevatissima il motociclo Honda tg. EJ94154 assicurato con
[...]
n. polizza 900001864094 -scadenza n. 25.08.2019- di proprietà del sig. CP_1 CP_2
e condotto dal sig. , il quale percorrendo via Cavalier ST Ghedini in
[...] Controparte_3
direzione Brescia, provenendo da un'ampia curva destrorsa, nel tratto il cui limite di velocità è di 50
Km/h, invadeva la corsia di canalizzazione finendo per urtare frontalmente l'autovettura attorea,
come risultava dal rapporto di incidente stradale della Polizia Locale di AN e Sarezzo agli atti e dalle fotografie dei veicoli;
che all'arrivo sul posto degli agenti di Polizia Locale entrambi i veicoli rispettavano la posizione statica assunta dopo l'urto, per cui il veicolo Golf stazionava con la parte anteriore, rivolta con direzione San Sebastiano, all'interno della corsia di canalizzazione e il motociclo Honda era posizionato nei pressi della ruota anteriore, come riportato dal Verbale del
Comando della Polizia Locale;
che i danni subiti dal veicolo di proprietà della società attrice ammontavano a euro 6.256,00; che in data 11.12.2018 la società attrice per Parte_1
tutelare i propri diritti, tramite il proprio legale trasmetteva richiesta risarcitoria alla propria
Compagnia assicuratrice, società AX SI s.p.a. ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 149 del Codice della SI Private, richiesta che restava inevasa;
che in data
16.04.2019 parte attrice inviava tramite il proprio legale invito di negoziazione assistita ex artt. 2 e
3 del d.l. 132/2014 convert. in L. 162/2014, il quale pure non sortiva alcun effetto, per cui la società
attrice con atto di citazione notificato in data 20.06.2019 chiedeva al Giudice Parte_1
di Pace di Brescia la dichiarazione della corresponsabilità nel sinistro di specie del sig. CP_2
conducente del motociclo Honda tg EJ94154 e, conseguentemente, la condanna dei
[...]
convenuti Axa SI Spa e in via tra loro solidale al risarcimento dei danni CP_2
patrimoniali subiti dalla società attrice nella misura che, eventualmente anche in via equitativa,
sarebbe risultata dovuta, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo, spese e compensi professionali interamente rifusi;
2 rilevato che nel giudizio di primo grado si costituiva la società AX SI PA (compagnia assicuratrice del veicolo di parte attrice), la quale chiedeva la reiezione delle domande avversarie deducendo la esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro della signora Parte_2
conducente del veicolo di proprietà della società attrice, mentre il sig. restava CP_2
contumace;
rilevato che, instaurata così presso il Giudice di Pace di Brescia la causa n. 6507/2019 R.G.,
all'esito dell'istruzione, il Giudice di Pace di Brescia con sentenza n. 1088/2021 datata 10.01.2021 e dep. il 07.06.2021 rigettava da domanda di parte attrice condannando la stessa al pagamento delle spese di giudizio a favore della convenuta che liquidava in euro 600,00 oltre accessori;
rilevato che avverso tale sentenza la società proponeva appello innanzi al Parte_1
Tribunale di Brescia chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata in quanto viziata e/o illogica in fatto e in diritto, la dichiarazione del concorso di colpa di , conducente Controparte_3
del motociclo di proprietà di nella causazione dell'incidente stradale in cui CP_2
rimaneva danneggiato il veicolo Golf tg. FF689ZD della società attrice, con conseguente condanna dei convenuti/appellati e in solido fra loro al risarcimento dei danni CP_4 CP_2
dalla medesima subiti con il pagamento della somma risultata dovuta o determinata in via equitativa, ma comunque contenuta nel limite di € 5.200,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
rilevato che l'appellante adduceva come primo motivo di appello la omessa applicazione al caso di specie dell'art. 2054 c.c., con conseguente mancata corretta allocazione degli oneri probatori,
nonché la erronea valutazione degli artt. 141 co. 3, 143 co. 12 e 143 co. 1 del C.d. S., come secondo motivo di appello il criterio di liquidazione delle spese di lite per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
e come terzo motivo di appello la errata valutazione delle prove ed evidenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.;
3 rilevato che si costituiva in giudizio la società Axa SI PA contestando la fondatezza dei motivi addotti da parte appellante, chiedendo quindi la conferma dell'impugnata sentenza;
rilevato che nessuno si costituiva per di cui pertanto veniva dichiarata la contumacia;
CP_2
rilevato quindi che il giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo di primo grado e sulle istanze istruttorie con ordinanza in data 03.11.2022, ritenuto che la ricostruzione del sinistro era facilmente ricavabile dalla documentazione fotografica agli atti mentre relativamente alla velocità del motociclo le prove orali dedotte dalla parte appellante risultano irrilevanti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato che il fatto storico per cui è causa è inquadrabile tra i fatti illeciti di cui all'art. 2054 c.c. co. 2, relativi alla “circolazione dei veicoli”, secondo cui “nel caso di scontro tra
veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente
a produrre il danno subito dai singoli veicoli”;
rilevato che ai sensi dell'art. 145 co. 1 C.d.S. “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione,
devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”; che il co. 5 dello stesso art. 145
C.d.S. dispone che “i conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto,
prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi
dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale”; che il co. 10 della citata disposizione normativa prevede poi una sanzione amministrativa al trasgressore delle disposizioni di cui al suddetto articolo;
rilevato che secondo l'art. 154 co. 1 C.d.S. “I conducenti che intendono eseguire una manovra per
immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di
marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per
immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a)
4 assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della
strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente
anticipo la loro intenzione”;
rilevato, altresì, che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di superamento della presunzione ex art. 2054 co. 2 c.c. “Ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei
conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione di pari responsabilità, non è
sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì,
necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento
integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano
della causalità, sicchè la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver
rilievo in termini di responsabilità civile” (cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 23.03.2023, n. 8311);
rilevato che, secondo l'orientamento della Suprema Corte condiviso da questo giudice, in ordine alla fattispecie di omessa precedenza all'intersezione ex art. 145 C.d.S. “In tema di circolazione
stradale, la configurabilità dell'illecito amministrativo di inosservanza dell'obbligo di usare la
massima prudenza nell'approssimarsi all'incrocio, di cui all'art. 145 co.1 C.d.S., non dipende dal
punto in cui accade l'incidente, sicchè anche una collisione che si verifichi quando l'area di
intersezione stia per essere interamente attraversata può essere indicativa del fatto che,
avvicinandosi al crocevia, il conducente non ha osservato la massima prudenza” (cfr. ex multis
Cass. Civ., sez I, 13.07.2006, n. 15928);
rilevato che nel caso di specie dal “Rapporto di incidente stradale, Prot. n. 0047/2018, a firma degli agenti di Polizia Locale Intercomunale di AN e Sarezzo (Br), Ass. e CP_5 [...]
risultano le dichiarazioni dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro de Controparte_6
quo, rispettivamente del sig. che, nella sua qualità di conducente del motociclo Controparte_3
Honda CB500XA tg. EJ93154, intestato al sig. dichiarava “il giorno 05.10.2018 CP_2
5 verso le ore 16: 10 ero alla guida del motociclo tg. EJ93154 e percorrevo la via G. NI con
direzione Sarezzo. Giunto in prossimità dell'intersezione con la via AL avevo una macchina
che mi precedeva;
avevo una adeguata distanza di sicurezza, ad un certo punto ho visto la Golf che
proveniva dalla via AL immettersi nella via Ghedini con direzione S. Sebastiano. Ho cercato
di evitare l'urto spostandomi alla mia sinistra ma non ci sono riuscito. La collisione è avvenuta
all'interno della mia corsia di marcia. A causa dell'urto sono stato sbalzato in avanti finendo sul
parabrezza” e della sig.ra che, nella sua qualità di conducente dell'autovettura Parte_2
Wolswagen Golf tg tg. FF689ZD dichiarava “In data odierna alle ore 16.15 alla guida del veicolo
Wolswagen Golf tg tg. FF689ZD percorrevo la via AL per immettermi sulla via Brescia con
direzione S. Sebastiano. Allo stop mi fermavo e guardavo da entrambi i lati che non vi erano
veicoli. Quando uscivo per immettermi lentamente nella corsia centrale di canalizzazione. Ad un
certo punto di fronte a me è arrivato un motociclista che ha colpito frontalmente l'anteriore del mio
veicolo, a causa dell'urto il motociclista si è fermato sul parabrezza dopo aver picchiato la schiena,
sto bene e rifiuto l'intervento medico”;
rilevato che gli agenti di polizia stradale del Comando di AN e Sarezzo elevavano verbale di contravvenzione alla sola sig.ra conducente del veicolo Golf intestato alla società Parte_2
appellante per infrazione all'art. 145 co. 5 e 10 C.d.S., mentre non veniva elevata alcuna contravvenzione nei confronti del sig. conducente del motociclo Honda;
Controparte_3
rilevato che gli agenti, intervenuti sul luogo del sinistro, così descrivevano la dinamica dello stesso allegando rilievi fotografici raffiguranti la posizione statica dei veicoli assunta a causa dell'urto con la precisazione che non erano identificati testimoni sul posto: “il giorno 05.10.2018 ore 16: 15
circa, in via Cav. Ghedini all'altezza intersezione con via AL nel Comune di AN, si
verificava un sinistro stradale tra due veicoli con un ferito, a seguito del quale i verbalizzanti
desumevano per mezzo dei rilievi dello stato dei luoghi e delle cose, dell'ispezione circa i danni
6 rilevati sui veicoli coinvolti, nonché dalla comparizione della dichiarazione dei convolti e delle
persone informate sui fatti che la sig.ra conducente del veicolo VW Golf tg. Parte_2
FF689ZD proveniente da Via AL nell'immettersi nell'intersezione con via Cav.F.NI per
dirigersi nella corsia canalizzazione direzione Sarezzo -AN in presenza del segnale
“Femarsi e dare la precedenza -Stop-“ si fermava brevemente e riprendeva la marcia senza dare la
precedenza al veicolo MTC Honda CB500XA tg. EJ93154 condotto da Controparte_3
percorrente la via Cav. Ghedini con direzione marcia AN- Sarezzo. L'urto avveniva al
centro della carreggiata in prossimità della corsia di canalizzazione direzione Sarezzo-AN
tra la parte anteriore della e la parte anteriore del motociclo Honda. In conseguenza Pt_3
dell'urto il conducente del motociclo riportava lesioni con diagnosi di giorni 15”;
rilevato che dalle suddette risultanze di causa si ricava che la condotta della sig.ra Pt_2
conducente dell'autoveicolo, ha avuto un'incidenza causale nel sinistro di specie posto che la stessa impegnava l'intersezione fra la via Cav. NI e la via AL del Comune di AN senza adottare la massima prudenza, non rispettando cioè l'obbligo di precedenza e di arresto al segnale di stop, motivo per cui le veniva elevata la contravvenzione stradale sopra richiamata;
ritenuto pertanto che risulta evidente che la sig.ra provenendo da via AL si immetteva Pt_2
sulla via Ghedini causando con tale manovra pericolosa, incauta e irresponsabile pericolo per il mezzo proveniente dalla corsia opposta, con conseguente scontro frontale con il motociclo condotto da;
Controparte_3
rilevato, altresì, che i rilievi fotografici in atti, ritraenti i due veicoli de quibus in posizione di quiete
post-urto, evidenziano da una parte che il motociclo Honda, orientato nella stessa direzione dell'autoveicolo Golf, è posizionato a cavallo della linea di demarcazione laterale, con la sola ruota anteriore all'interno della corsia di canalizzazione e tutto il resto del mezzo all'interno della propria corsia di competenza, mentre l'autoveicolo Golf, lungi dall'aver completato la manovra di svolta a
7 sinistra con l'immissione nella corsia di canalizzazione, è anch'esso posizionato a cavallo della linea di demarcazione laterale con il solo frontale all'interno della corsia di canalizzazione, motivo per cui si deduce che il conducente del motociclo stava procedendo regolarmente lungo la via Cav. NI
in prossimità del margine destro della carreggiata quando, in prossimità della intersezione con la via
AL, all'improvviso, dalla propria destra si immetteva sulla carreggiata l'autovettura Golf
praticamente tagliandogli la strada;
rilevato, altresì, che dai rilievi fotografici dei due veicoli coinvolti, si ricava che l'urto è avvenuto a bassa velocità, posto che i veicoli hanno subito danni di entità modesta: il veicolo Golf condotto da ha, infatti, riportato una lieve introflessione del paraurti nonché una deformazione Parte_2
del cofano e del parabrezza anteriore su cui è stato caricato il motociclista dopo l'urto, mentre il motociclo Honda condotto da presenta danni più lievi, posto che non figura Controparte_3
alcuna deformazione alle forcelle e il lunotto e il faro anteriore sono perfettamente integri, motivo per cui va ritenuto che al momento dell'urto il motociclista era riuscito a rallentare fino quasi a fermarsi, così evitando conseguenze più gravi;
ritenuto perciò che può dirsi provata la diligente condotta di guida del conducente del motociclo
Honda che procedeva presumibilmente ad una velocità rispettosa del limite di 50 Km/h richiesto nel tratto di strada in questione e che a fronte della improvvisa e/o imprevedibile condotta pericolosa della conducente dell'autovettura, che praticamente gli ha tagliato la strada, nulla poteva fare per evitare l'urto;
ritenuto perciò che la documentazione in atti permette di superare la presunzione di cui all'art. 2054
c.c. co. 2 risultando la colpa esclusiva della conducente dell'autovettura della società appellante nella causazione del sinistro di specie;
8 ritenuto perciò condivisibile quanto affermato dal giudice di prime cure nella sentenza appellata che
“il sinistro sia avvenuto per la manovra della vettura attorea la quale fuorviando improvvisamente
dallo stop tagliava la strada alla moto..”, per cui il primo motivo di appello va rigettato;
rilevato quanto al secondo motivo di appello relativo al capo della sentenza inerente la condanna di parte attrice alle spese di lite, che pure esso va rigettato in quanto, come previsto dagli artt. 91 e 92
cpc, le spese sono state poste a carico della parte soccombente, mentre non rileva la mancata adesione all'invito di negoziazione assistita, non sussistendo l'obbligo di adesione alla stessa;
rilevato quanto al terzo ed ultimo motivo relativo alla mancata ammissione della prova orale, che la dinamica dell'incidente risulta già provata dalla documentazione in atti come sopra riportato e comunque nel rapporto di incidente stradale della Polizia Locale Intercomunale, già sopra indicato,
non si indica alcun testimone presente e le prove capitolate dalla parte attrice/appellante sono pure inammissibili per genericità e per il contenuto valutativo, per cui anche tale motivo di appello va rigettato;
ritenuto dunque conclusivamente, per tutti i motivi sopra esposti, che l'appello deve essere rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata;
ritenuto infine quanto alle spese processuali di questo grado che esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre il rigetto dell'appello comporta che l'appellante è tenuto ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 al versamento anche di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto al momento della iscrizione a ruolo della odierna causa, ovverosia euro 147,00;
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Brescia, Prima Sezione Civile, in persona del giudice istruttore,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società avverso la Parte_1
9 sentenza del Giudice di Pace di Brescia n. 1088/2021, datata 10.01.2021e dep. 07.06.2021 nella causa n. 6507/2019 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudica:
a) rigetta l'appello proposto dalla società avverso la sopra citata Parte_1
sentenza;
b) condanna l'appellante società alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1
società AX SI PA delle spese relative a questo secondo grado di giudizio che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) dichiara l'appellante società tenuta ex art.13 comma 1 quater Parte_1
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di euro 147,00.
Così deciso in Brescia il 10 ottobre 2025
Il giudice
IA NI
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 8840/2021 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi degli art. 281sexies e
352 c.p.c. la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
premesso che nel giudizio di primo grado la società attrice agiva in giudizio Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Brescia rilevando quanto segue: che in data 05.10.2018, intorno alle ore 16:15, la sig.ra alla guida della Golf tg. FF689ZD assicurata con la società AX Parte_2
SI PA agenzia 918 Brescia polizza n. 236686840 -scadenza 02.11.2018- di proprietà
della società attrice, si trovava ferma allo stop all'altezza dell'intersezione tra Via Giuseppe
AL e Via Cavalier ST NI (Strada Provinciale 3) in quel di AN (BS); che la stessa, dopo aver controllato che nessuno stesse transitando sulla prioritaria, iniziava la manovra per immettersi nella SP3 in direzione San Sebastiano, allorquando, dopo che era stata praticamente
1 ultimata la manovra di immissione sulla corsia di canalizzazione, dalla sua sinistra all'improvviso spuntava a velocità elevatissima il motociclo Honda tg. EJ94154 assicurato con
[...]
n. polizza 900001864094 -scadenza n. 25.08.2019- di proprietà del sig. CP_1 CP_2
e condotto dal sig. , il quale percorrendo via Cavalier ST Ghedini in
[...] Controparte_3
direzione Brescia, provenendo da un'ampia curva destrorsa, nel tratto il cui limite di velocità è di 50
Km/h, invadeva la corsia di canalizzazione finendo per urtare frontalmente l'autovettura attorea,
come risultava dal rapporto di incidente stradale della Polizia Locale di AN e Sarezzo agli atti e dalle fotografie dei veicoli;
che all'arrivo sul posto degli agenti di Polizia Locale entrambi i veicoli rispettavano la posizione statica assunta dopo l'urto, per cui il veicolo Golf stazionava con la parte anteriore, rivolta con direzione San Sebastiano, all'interno della corsia di canalizzazione e il motociclo Honda era posizionato nei pressi della ruota anteriore, come riportato dal Verbale del
Comando della Polizia Locale;
che i danni subiti dal veicolo di proprietà della società attrice ammontavano a euro 6.256,00; che in data 11.12.2018 la società attrice per Parte_1
tutelare i propri diritti, tramite il proprio legale trasmetteva richiesta risarcitoria alla propria
Compagnia assicuratrice, società AX SI s.p.a. ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 149 del Codice della SI Private, richiesta che restava inevasa;
che in data
16.04.2019 parte attrice inviava tramite il proprio legale invito di negoziazione assistita ex artt. 2 e
3 del d.l. 132/2014 convert. in L. 162/2014, il quale pure non sortiva alcun effetto, per cui la società
attrice con atto di citazione notificato in data 20.06.2019 chiedeva al Giudice Parte_1
di Pace di Brescia la dichiarazione della corresponsabilità nel sinistro di specie del sig. CP_2
conducente del motociclo Honda tg EJ94154 e, conseguentemente, la condanna dei
[...]
convenuti Axa SI Spa e in via tra loro solidale al risarcimento dei danni CP_2
patrimoniali subiti dalla società attrice nella misura che, eventualmente anche in via equitativa,
sarebbe risultata dovuta, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo, spese e compensi professionali interamente rifusi;
2 rilevato che nel giudizio di primo grado si costituiva la società AX SI PA (compagnia assicuratrice del veicolo di parte attrice), la quale chiedeva la reiezione delle domande avversarie deducendo la esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro della signora Parte_2
conducente del veicolo di proprietà della società attrice, mentre il sig. restava CP_2
contumace;
rilevato che, instaurata così presso il Giudice di Pace di Brescia la causa n. 6507/2019 R.G.,
all'esito dell'istruzione, il Giudice di Pace di Brescia con sentenza n. 1088/2021 datata 10.01.2021 e dep. il 07.06.2021 rigettava da domanda di parte attrice condannando la stessa al pagamento delle spese di giudizio a favore della convenuta che liquidava in euro 600,00 oltre accessori;
rilevato che avverso tale sentenza la società proponeva appello innanzi al Parte_1
Tribunale di Brescia chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata in quanto viziata e/o illogica in fatto e in diritto, la dichiarazione del concorso di colpa di , conducente Controparte_3
del motociclo di proprietà di nella causazione dell'incidente stradale in cui CP_2
rimaneva danneggiato il veicolo Golf tg. FF689ZD della società attrice, con conseguente condanna dei convenuti/appellati e in solido fra loro al risarcimento dei danni CP_4 CP_2
dalla medesima subiti con il pagamento della somma risultata dovuta o determinata in via equitativa, ma comunque contenuta nel limite di € 5.200,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
rilevato che l'appellante adduceva come primo motivo di appello la omessa applicazione al caso di specie dell'art. 2054 c.c., con conseguente mancata corretta allocazione degli oneri probatori,
nonché la erronea valutazione degli artt. 141 co. 3, 143 co. 12 e 143 co. 1 del C.d. S., come secondo motivo di appello il criterio di liquidazione delle spese di lite per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
e come terzo motivo di appello la errata valutazione delle prove ed evidenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.;
3 rilevato che si costituiva in giudizio la società Axa SI PA contestando la fondatezza dei motivi addotti da parte appellante, chiedendo quindi la conferma dell'impugnata sentenza;
rilevato che nessuno si costituiva per di cui pertanto veniva dichiarata la contumacia;
CP_2
rilevato quindi che il giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo di primo grado e sulle istanze istruttorie con ordinanza in data 03.11.2022, ritenuto che la ricostruzione del sinistro era facilmente ricavabile dalla documentazione fotografica agli atti mentre relativamente alla velocità del motociclo le prove orali dedotte dalla parte appellante risultano irrilevanti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato che il fatto storico per cui è causa è inquadrabile tra i fatti illeciti di cui all'art. 2054 c.c. co. 2, relativi alla “circolazione dei veicoli”, secondo cui “nel caso di scontro tra
veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente
a produrre il danno subito dai singoli veicoli”;
rilevato che ai sensi dell'art. 145 co. 1 C.d.S. “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione,
devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”; che il co. 5 dello stesso art. 145
C.d.S. dispone che “i conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto,
prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi
dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale”; che il co. 10 della citata disposizione normativa prevede poi una sanzione amministrativa al trasgressore delle disposizioni di cui al suddetto articolo;
rilevato che secondo l'art. 154 co. 1 C.d.S. “I conducenti che intendono eseguire una manovra per
immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di
marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per
immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a)
4 assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della
strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente
anticipo la loro intenzione”;
rilevato, altresì, che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di superamento della presunzione ex art. 2054 co. 2 c.c. “Ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei
conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione di pari responsabilità, non è
sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì,
necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento
integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano
della causalità, sicchè la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver
rilievo in termini di responsabilità civile” (cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 23.03.2023, n. 8311);
rilevato che, secondo l'orientamento della Suprema Corte condiviso da questo giudice, in ordine alla fattispecie di omessa precedenza all'intersezione ex art. 145 C.d.S. “In tema di circolazione
stradale, la configurabilità dell'illecito amministrativo di inosservanza dell'obbligo di usare la
massima prudenza nell'approssimarsi all'incrocio, di cui all'art. 145 co.1 C.d.S., non dipende dal
punto in cui accade l'incidente, sicchè anche una collisione che si verifichi quando l'area di
intersezione stia per essere interamente attraversata può essere indicativa del fatto che,
avvicinandosi al crocevia, il conducente non ha osservato la massima prudenza” (cfr. ex multis
Cass. Civ., sez I, 13.07.2006, n. 15928);
rilevato che nel caso di specie dal “Rapporto di incidente stradale, Prot. n. 0047/2018, a firma degli agenti di Polizia Locale Intercomunale di AN e Sarezzo (Br), Ass. e CP_5 [...]
risultano le dichiarazioni dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro de Controparte_6
quo, rispettivamente del sig. che, nella sua qualità di conducente del motociclo Controparte_3
Honda CB500XA tg. EJ93154, intestato al sig. dichiarava “il giorno 05.10.2018 CP_2
5 verso le ore 16: 10 ero alla guida del motociclo tg. EJ93154 e percorrevo la via G. NI con
direzione Sarezzo. Giunto in prossimità dell'intersezione con la via AL avevo una macchina
che mi precedeva;
avevo una adeguata distanza di sicurezza, ad un certo punto ho visto la Golf che
proveniva dalla via AL immettersi nella via Ghedini con direzione S. Sebastiano. Ho cercato
di evitare l'urto spostandomi alla mia sinistra ma non ci sono riuscito. La collisione è avvenuta
all'interno della mia corsia di marcia. A causa dell'urto sono stato sbalzato in avanti finendo sul
parabrezza” e della sig.ra che, nella sua qualità di conducente dell'autovettura Parte_2
Wolswagen Golf tg tg. FF689ZD dichiarava “In data odierna alle ore 16.15 alla guida del veicolo
Wolswagen Golf tg tg. FF689ZD percorrevo la via AL per immettermi sulla via Brescia con
direzione S. Sebastiano. Allo stop mi fermavo e guardavo da entrambi i lati che non vi erano
veicoli. Quando uscivo per immettermi lentamente nella corsia centrale di canalizzazione. Ad un
certo punto di fronte a me è arrivato un motociclista che ha colpito frontalmente l'anteriore del mio
veicolo, a causa dell'urto il motociclista si è fermato sul parabrezza dopo aver picchiato la schiena,
sto bene e rifiuto l'intervento medico”;
rilevato che gli agenti di polizia stradale del Comando di AN e Sarezzo elevavano verbale di contravvenzione alla sola sig.ra conducente del veicolo Golf intestato alla società Parte_2
appellante per infrazione all'art. 145 co. 5 e 10 C.d.S., mentre non veniva elevata alcuna contravvenzione nei confronti del sig. conducente del motociclo Honda;
Controparte_3
rilevato che gli agenti, intervenuti sul luogo del sinistro, così descrivevano la dinamica dello stesso allegando rilievi fotografici raffiguranti la posizione statica dei veicoli assunta a causa dell'urto con la precisazione che non erano identificati testimoni sul posto: “il giorno 05.10.2018 ore 16: 15
circa, in via Cav. Ghedini all'altezza intersezione con via AL nel Comune di AN, si
verificava un sinistro stradale tra due veicoli con un ferito, a seguito del quale i verbalizzanti
desumevano per mezzo dei rilievi dello stato dei luoghi e delle cose, dell'ispezione circa i danni
6 rilevati sui veicoli coinvolti, nonché dalla comparizione della dichiarazione dei convolti e delle
persone informate sui fatti che la sig.ra conducente del veicolo VW Golf tg. Parte_2
FF689ZD proveniente da Via AL nell'immettersi nell'intersezione con via Cav.F.NI per
dirigersi nella corsia canalizzazione direzione Sarezzo -AN in presenza del segnale
“Femarsi e dare la precedenza -Stop-“ si fermava brevemente e riprendeva la marcia senza dare la
precedenza al veicolo MTC Honda CB500XA tg. EJ93154 condotto da Controparte_3
percorrente la via Cav. Ghedini con direzione marcia AN- Sarezzo. L'urto avveniva al
centro della carreggiata in prossimità della corsia di canalizzazione direzione Sarezzo-AN
tra la parte anteriore della e la parte anteriore del motociclo Honda. In conseguenza Pt_3
dell'urto il conducente del motociclo riportava lesioni con diagnosi di giorni 15”;
rilevato che dalle suddette risultanze di causa si ricava che la condotta della sig.ra Pt_2
conducente dell'autoveicolo, ha avuto un'incidenza causale nel sinistro di specie posto che la stessa impegnava l'intersezione fra la via Cav. NI e la via AL del Comune di AN senza adottare la massima prudenza, non rispettando cioè l'obbligo di precedenza e di arresto al segnale di stop, motivo per cui le veniva elevata la contravvenzione stradale sopra richiamata;
ritenuto pertanto che risulta evidente che la sig.ra provenendo da via AL si immetteva Pt_2
sulla via Ghedini causando con tale manovra pericolosa, incauta e irresponsabile pericolo per il mezzo proveniente dalla corsia opposta, con conseguente scontro frontale con il motociclo condotto da;
Controparte_3
rilevato, altresì, che i rilievi fotografici in atti, ritraenti i due veicoli de quibus in posizione di quiete
post-urto, evidenziano da una parte che il motociclo Honda, orientato nella stessa direzione dell'autoveicolo Golf, è posizionato a cavallo della linea di demarcazione laterale, con la sola ruota anteriore all'interno della corsia di canalizzazione e tutto il resto del mezzo all'interno della propria corsia di competenza, mentre l'autoveicolo Golf, lungi dall'aver completato la manovra di svolta a
7 sinistra con l'immissione nella corsia di canalizzazione, è anch'esso posizionato a cavallo della linea di demarcazione laterale con il solo frontale all'interno della corsia di canalizzazione, motivo per cui si deduce che il conducente del motociclo stava procedendo regolarmente lungo la via Cav. NI
in prossimità del margine destro della carreggiata quando, in prossimità della intersezione con la via
AL, all'improvviso, dalla propria destra si immetteva sulla carreggiata l'autovettura Golf
praticamente tagliandogli la strada;
rilevato, altresì, che dai rilievi fotografici dei due veicoli coinvolti, si ricava che l'urto è avvenuto a bassa velocità, posto che i veicoli hanno subito danni di entità modesta: il veicolo Golf condotto da ha, infatti, riportato una lieve introflessione del paraurti nonché una deformazione Parte_2
del cofano e del parabrezza anteriore su cui è stato caricato il motociclista dopo l'urto, mentre il motociclo Honda condotto da presenta danni più lievi, posto che non figura Controparte_3
alcuna deformazione alle forcelle e il lunotto e il faro anteriore sono perfettamente integri, motivo per cui va ritenuto che al momento dell'urto il motociclista era riuscito a rallentare fino quasi a fermarsi, così evitando conseguenze più gravi;
ritenuto perciò che può dirsi provata la diligente condotta di guida del conducente del motociclo
Honda che procedeva presumibilmente ad una velocità rispettosa del limite di 50 Km/h richiesto nel tratto di strada in questione e che a fronte della improvvisa e/o imprevedibile condotta pericolosa della conducente dell'autovettura, che praticamente gli ha tagliato la strada, nulla poteva fare per evitare l'urto;
ritenuto perciò che la documentazione in atti permette di superare la presunzione di cui all'art. 2054
c.c. co. 2 risultando la colpa esclusiva della conducente dell'autovettura della società appellante nella causazione del sinistro di specie;
8 ritenuto perciò condivisibile quanto affermato dal giudice di prime cure nella sentenza appellata che
“il sinistro sia avvenuto per la manovra della vettura attorea la quale fuorviando improvvisamente
dallo stop tagliava la strada alla moto..”, per cui il primo motivo di appello va rigettato;
rilevato quanto al secondo motivo di appello relativo al capo della sentenza inerente la condanna di parte attrice alle spese di lite, che pure esso va rigettato in quanto, come previsto dagli artt. 91 e 92
cpc, le spese sono state poste a carico della parte soccombente, mentre non rileva la mancata adesione all'invito di negoziazione assistita, non sussistendo l'obbligo di adesione alla stessa;
rilevato quanto al terzo ed ultimo motivo relativo alla mancata ammissione della prova orale, che la dinamica dell'incidente risulta già provata dalla documentazione in atti come sopra riportato e comunque nel rapporto di incidente stradale della Polizia Locale Intercomunale, già sopra indicato,
non si indica alcun testimone presente e le prove capitolate dalla parte attrice/appellante sono pure inammissibili per genericità e per il contenuto valutativo, per cui anche tale motivo di appello va rigettato;
ritenuto dunque conclusivamente, per tutti i motivi sopra esposti, che l'appello deve essere rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata;
ritenuto infine quanto alle spese processuali di questo grado che esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre il rigetto dell'appello comporta che l'appellante è tenuto ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 al versamento anche di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto al momento della iscrizione a ruolo della odierna causa, ovverosia euro 147,00;
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Brescia, Prima Sezione Civile, in persona del giudice istruttore,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società avverso la Parte_1
9 sentenza del Giudice di Pace di Brescia n. 1088/2021, datata 10.01.2021e dep. 07.06.2021 nella causa n. 6507/2019 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudica:
a) rigetta l'appello proposto dalla società avverso la sopra citata Parte_1
sentenza;
b) condanna l'appellante società alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1
società AX SI PA delle spese relative a questo secondo grado di giudizio che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) dichiara l'appellante società tenuta ex art.13 comma 1 quater Parte_1
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di euro 147,00.
Così deciso in Brescia il 10 ottobre 2025
Il giudice
IA NI
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