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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 30/06/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1229/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNA Parte_1 C.F._1
MARIA CATALINI, elettivamente domiciliata in FERMO, VIA DELL'UNIVERSITÀ, N. 6, presso il difensore, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
C.F. ); Controparte_1 C.F._2
C.F. ); Controparte_2 C.F._3
(C.F. ); Controparte_3 C.F._4
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di discussione orale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 12.09.2024, Parte_1 conveniva in giudizio e chiedendo Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Fermo adito, rigettata e disattesa ogni contraria domanda, istanza e richiesta, esaminati i documenti prodotti, ritenuti non controversi i fatti e la domanda fondata su prova documentale, o di pronta soluzione o implicante un'istruzione non complessa, accogliere l'odierno ricorso e per
l'effetto accertare e dichiarare che nato a [...] il [...], c.f. Controparte_3
1 , residente in [...], , nata a [...]F._4 Controparte_1
Fermo il 09.08.1964 (c.f. ), residente in [...], e C.F._2 CP_2
nato a [...] il [...] (c.f. ), residente a [...], via Del Molino
[...] C.F._3
24, sono eredi puri e semplici della sig.ra , nata a [...] il [...], deceduta in Persona_1
Fermo il 19.05.2006, e di , nato a [...] il [...], deceduto in Fermo il Persona_2
15.01.2017. Con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari di Fermo da ogni responsabilità in ipotesi di trascrivibilità dell'emanando provvedimento”.
Con vittoria delle spese di lite.
Le parti resistenti non si costituivano in giudizio.
Instaurato il contraddittorio, dichiarata la contumacia dei resistenti, assunte le prove orali ammesse, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 26.06.2025 la parte ricorrente discuteva oralmente, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
A sostegno della domanda, sinteticamente e per quanto di interesse in questa sede, la ricorrente esponeva che:
1. in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 470/2016 Parte_1
pronunciata dal Tribunale di Fermo, in data 13.07.2016, aveva introdotto, dinanzi al medesimo
Tribunale, la procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n. 81/2019 R.G.E., in danno di
, pignorando l'immobile sito nel Comune di Fermo, via Alfonso De Carolis, Controparte_3 piano 1, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Fermo al foglio 43, particella 235, subalterno 14, cat. A/3, consistenza vani 6,5, per la quota di piena proprietà di 1/3;
2. il bene immobile in questione era pervenuto a e ai comunisti, Controparte_3
e in forza di successione legittima in morte dei genitori: Controparte_1 Controparte_2
nata a [...] il [...], deceduta in Fermo il 19.05.2006 e Persona_1 Persona_2
, nato a [...] il [...], deceduto in Fermo il 15.01.2017;
[...]
3. quanto all'eredità paterna, rilevava l'atto di rinuncia di Persona_3
coniuge del in seconde nozze, depositato presso il Tribunale di Fermo n. 171/2017, CP_3
Rep. 22/17;
4. notificato il decreto ex art. 569 c.p.c. ai comunisti, all'udienza del 30.04.2024, deputata alla vendita del compendio immobiliare, il G.E. riservava la decisione e, all'esito, con provvedimento datato 01.05.2024, notificato in data 02.05.2024, dava atto che il bene staggito risultava pervenuto al debitore esecutato e ai comunisti, per quota di 1/3 per successione legittima del genitore, (dichiarazione di successione del 15.05.2017) e per Persona_2
2 successione legittima della genitrice, (deceduta il 19.05.2006), senza che, Persona_1 peraltro, l'eredità risultasse accertata;
5. si rendeva, pertanto, necessario introdurre il presente giudizio per l'accertamento dell'accettazione tacita da parte dei chiamati all'eredità;
6. quanto all'eredità materna aveva risieduto nell'abitazione Controparte_3 caduta in successione legittima in morte della madre nel periodo che intercorrente tra il
07.05.2012 e il 02.11.2015, godendo del bene ereditato;
7. inoltre, dall'esame della documentazione acquisita presso il PRA di Ascoli Piceno
e l'Agenzia delle Entrate direzione di Fermo, quanto all'eredità paterna, emergeva che tra i cespiti ereditati vi era l'autovettura FIAT 350 AXB1A 01CL, targata DB48EZ, CP_4 acquistata con scrittura privata da in data 23.10.2014, venduta, con Persona_2 scrittura privata in data 14.02.2017 dagli eredi legittimi a tale;
Persona_4
8. inoltre, in tale circostanza dichiarava di risiedere ancora Controparte_3
presso l'immobile ereditato, oltre ad aver demolito, in data 21.03.2017, un'autovettura, tipo
RENAULT CLIO, targata CF117MY, intestata a;
Persona_2
9. l'Agenzia delle Entrate direzione di Fermo, in risposta alla richiesta di accesso agli atti, dichiarava che nella successione di era presente “…un rapporto di conto Persona_2 corrente con saldo positivo intrattenuto con la filiale di Fermo Campoleggio della e Controparte_5
l'amministratore del condominio ove insisteva il bene pignorato, documentava un pagamento degli oneri condominiali sino all'anno 2018 e una morosità a carico di Controparte_3 dall'anno 2019, mentre era regolare il pagamento da parte degli altri comunisti;
10. l'amministrazione comunale, ufficio tributi, rappresentava l'omesso pagamento dei tributi e tasse dall'anno 2018.
* * *
Tanto premesso, nel merito, la domanda è fondata e, come tale, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Nell'evidente mancanza di un'accettazione espressa dell'eredità, parte ricorrente ha chiesto che si accerti che i resistenti hanno accettato tacitamente l'eredità della madre Per_1
nata a [...] il [...], deceduta in Fermo il 19.05.2006 e del padre
[...] Persona_2
, nato a [...] il [...], deceduto in Fermo il 15.01.2017, così
[...] divenendo proprietari, per la quote di spettanza, dei beni dei de cuius.
3 Ai sensi dell'art. 476 c.c. si ha accettazione tacita dell'eredità “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
La ricorrente, infatti, ha affermato che i convenuti avrebbero tenuto comportamenti tali da integrare l'accettazione tacita, consistiti nel possesso di beni ereditari e dal pagamento degli oneri condominiali, il tutto senza che gli eredi abbiano tempestiva redatto l'inventario.
Mette conto osservare che la giurisprudenza ha elaborato una vera e propria casistica di comportamenti che realizzerebbero o meno accettazione tacita di eredità, escludendo dal novero degli atti che implicano accettazione tacita tutti gli adempimenti non interpretabili quale univoca intenzione di assunzione della qualità di erede, trattandosi di atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea che anche il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri a lui conferiti dall'art. 460 c.c. (Cass. Sez. III, 13 maggio 1999, n. 4756; Cass. Sez. II, 28 febbraio 2007, n. 4783).
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta (visura storica per immobile aggiornata alla data del 11.06.2024), emerge che e Controparte_1 Controparte_3 [...]
risultino intestatari catastali, per la quota di 1/3 ciascuno, del fabbricati in Comune CP_2 di Fermo, Foglio 43, Particella 235 Subalterno 14.
Dal documento in esame, ancora, emerge che il bene in questione sia pervenuto agli stessi per causa di morte di come da denuncia di successione presentata e Persona_2 registrata il 03.03.2017 (cfr. doc. 13 e doc. 12 fascicolo parte ricorrente).
Deve specificarsi, a questo punto che, il sopra menzionato bene, era oggetto del patrimonio di devoluto al marito e agli odierni resistenti, in morte Persona_1 Per_2 della prima deceduta il 19.05.2006 e, dunque, oltre il termine decennale previsto per la rinuncia.
Passando ad esaminare i comportamenti allegati dalla parte ricorrente, osserva il Tribunale come gli stessi ben possono ricondursi all'ipotesi di accettazione ex lege dell'eredità di cui all'art. 485 c.c., fondata sul possesso dei beni ereditari da parte del chiamato e sull'omesso compimento dell'inventario entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione.
Dalla documentazione in atti si evince che i resistenti e abbiano CP_1 Controparte_2 sempre versato gli oneri condominiali, rispetto ai quali solo si è reso Controparte_3 moroso a partire dal 2019 e, dunque, due anni dopo il decesso del padre (cfr. doc. 22 fascicolo parte ricorrente).
Ancora, è documentato che l'autovettura Fiat Auto Spa 350 AXB1A 01CL, targata
DB48EZ, acquistata con scrittura privata da in data 23.10.2014, sia stata Persona_2
4 venduta, con scrittura privata in data 14.02.2017 dagli eredi legittimi a (cfr. Persona_4 doc. 17-19 fascicolo parte ricorrente).
Viceversa, non può ritenersi provato il soggetto che abbia provveduto alla demolizione dell'ulteriore veicolo, di proprietà del de cuius, meglio individuato in atti.
A ciò si aggiunge il comportamento processuale tenuto dai resistenti i quali, a fronte dell'ammissione dell'interrogatorio formale nei loro confronti non sono comparsi all'udienza.
Com'è noto, l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass., ord. 41643/2021).
Nel caso di specie, le circostanze dedotte nell'interrogatorio appaiono del tutto coerenti con quelle già emergenti dalla documentazione prodotta in giudizio e, pertanto, devono ritenersi pienamente provate, rafforzando un quadro probatorio già sufficientemente chiaro e circostanziato.
Tali elementi di fatto consentono di far discendere logicamente l'applicazione dell'art. 485
c.c., essendo sufficiente che il possesso riguardi anche uno solo dei beni ereditari e dovendo ritenersi che il possesso di tali beni non deve necessariamente manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà su tali beni, ma si esaurisce in una mera relazione materiale tra questi ultimi ed il chiamato all'eredità, cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni stessi (Cass.
5.4.1977 n. 1301; Cass. 25.7.1980 n. 4835;
Cass. n. 11018/2008; n. 16507/2006; n. 4845/2003).
Appurato, quindi, che i resistenti erano nel possesso dei beni ereditari, ne consegue che l'accettazione ex lege dell'eredità da parte loro è stata determinata dalla apertura della successione, dalla delazione ereditaria, dal possesso dei beni e dalla mancata redazione dell'inventario.
Con riguardo a tale ultima circostanza, dalle risultanze documentali è emerso che il possesso si è protratto per oltre tre mesi dalla morte senza che i chiamati abbiano fatto l'inventario ed essendo altresì dimostrato, sulla scorta della citata dichiarazione di successione in atti, che essi avessero consapevolezza sia della devoluzione dell'eredità sia che i beni posseduti appartenevano all'eredità medesima (cfr. Cass. n. 2911/1998).
Da quanto esposto si ritiene provato che i resistenti abbiano posto in essere un'accettazione dell'eredità ex art. 485 c.c. in relazione ai beni a loro pervenuti in successione
5 legittima, specificamente indicati nel ricorso e i cui estremi catastali sono da intendersi qui trascritti, con assorbimento di ogni ulteriore delibazione.
Del resto, quanto alla posizione di non si può ignorare come lo stesso Controparte_3 abbia compiuto atti rilevanti anche ai sensi dell'art. 476, utilizzando l'immobile, intanto relitto dall'eredità materna, in particolare, risiedendo nell'abitazione dal 7.05.2012 sino al 02.11.2015
(cfr. doc. 14 fascicolo parte ricorrente) e la mancata costituzione in giudizio dello stesso non ha consentito l'accertamento di una mera residenza fittizia.
In definitiva, la domanda proposta dalla parte ricorrente deve essere accolta.
Le spese di lite, alla luce della mancata costituzione in giudizio dei resistenti e della sostanziale mancata opposizione, sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa n. 1229/2024 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
❖ accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Controparte_3 [...]
e hanno accettato l'eredità a loro pervenuta per successione CP_1 Controparte_2 legittima di nata a [...] il [...], deceduta in Fermo il 19.05.2006, Persona_1
e di , nato a [...] il [...], deceduto in Fermo il 15.01.2017; Persona_2
❖ ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione del presente provvedimento, avente ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione di accettazione dell'eredità da parte di e Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 in morte di e di , avente ad oggetto la quota di loro Persona_1 Persona_2 spettanza dei beni immobili specificamente indicati nel ricorso i cui estremi catastali sono da intendersi qui trascritti, con esonero da responsabilità;
❖ compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, il 28.06.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1229/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNA Parte_1 C.F._1
MARIA CATALINI, elettivamente domiciliata in FERMO, VIA DELL'UNIVERSITÀ, N. 6, presso il difensore, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
C.F. ); Controparte_1 C.F._2
C.F. ); Controparte_2 C.F._3
(C.F. ); Controparte_3 C.F._4
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di discussione orale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 12.09.2024, Parte_1 conveniva in giudizio e chiedendo Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Fermo adito, rigettata e disattesa ogni contraria domanda, istanza e richiesta, esaminati i documenti prodotti, ritenuti non controversi i fatti e la domanda fondata su prova documentale, o di pronta soluzione o implicante un'istruzione non complessa, accogliere l'odierno ricorso e per
l'effetto accertare e dichiarare che nato a [...] il [...], c.f. Controparte_3
1 , residente in [...], , nata a [...]F._4 Controparte_1
Fermo il 09.08.1964 (c.f. ), residente in [...], e C.F._2 CP_2
nato a [...] il [...] (c.f. ), residente a [...], via Del Molino
[...] C.F._3
24, sono eredi puri e semplici della sig.ra , nata a [...] il [...], deceduta in Persona_1
Fermo il 19.05.2006, e di , nato a [...] il [...], deceduto in Fermo il Persona_2
15.01.2017. Con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari di Fermo da ogni responsabilità in ipotesi di trascrivibilità dell'emanando provvedimento”.
Con vittoria delle spese di lite.
Le parti resistenti non si costituivano in giudizio.
Instaurato il contraddittorio, dichiarata la contumacia dei resistenti, assunte le prove orali ammesse, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 26.06.2025 la parte ricorrente discuteva oralmente, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
A sostegno della domanda, sinteticamente e per quanto di interesse in questa sede, la ricorrente esponeva che:
1. in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 470/2016 Parte_1
pronunciata dal Tribunale di Fermo, in data 13.07.2016, aveva introdotto, dinanzi al medesimo
Tribunale, la procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n. 81/2019 R.G.E., in danno di
, pignorando l'immobile sito nel Comune di Fermo, via Alfonso De Carolis, Controparte_3 piano 1, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Fermo al foglio 43, particella 235, subalterno 14, cat. A/3, consistenza vani 6,5, per la quota di piena proprietà di 1/3;
2. il bene immobile in questione era pervenuto a e ai comunisti, Controparte_3
e in forza di successione legittima in morte dei genitori: Controparte_1 Controparte_2
nata a [...] il [...], deceduta in Fermo il 19.05.2006 e Persona_1 Persona_2
, nato a [...] il [...], deceduto in Fermo il 15.01.2017;
[...]
3. quanto all'eredità paterna, rilevava l'atto di rinuncia di Persona_3
coniuge del in seconde nozze, depositato presso il Tribunale di Fermo n. 171/2017, CP_3
Rep. 22/17;
4. notificato il decreto ex art. 569 c.p.c. ai comunisti, all'udienza del 30.04.2024, deputata alla vendita del compendio immobiliare, il G.E. riservava la decisione e, all'esito, con provvedimento datato 01.05.2024, notificato in data 02.05.2024, dava atto che il bene staggito risultava pervenuto al debitore esecutato e ai comunisti, per quota di 1/3 per successione legittima del genitore, (dichiarazione di successione del 15.05.2017) e per Persona_2
2 successione legittima della genitrice, (deceduta il 19.05.2006), senza che, Persona_1 peraltro, l'eredità risultasse accertata;
5. si rendeva, pertanto, necessario introdurre il presente giudizio per l'accertamento dell'accettazione tacita da parte dei chiamati all'eredità;
6. quanto all'eredità materna aveva risieduto nell'abitazione Controparte_3 caduta in successione legittima in morte della madre nel periodo che intercorrente tra il
07.05.2012 e il 02.11.2015, godendo del bene ereditato;
7. inoltre, dall'esame della documentazione acquisita presso il PRA di Ascoli Piceno
e l'Agenzia delle Entrate direzione di Fermo, quanto all'eredità paterna, emergeva che tra i cespiti ereditati vi era l'autovettura FIAT 350 AXB1A 01CL, targata DB48EZ, CP_4 acquistata con scrittura privata da in data 23.10.2014, venduta, con Persona_2 scrittura privata in data 14.02.2017 dagli eredi legittimi a tale;
Persona_4
8. inoltre, in tale circostanza dichiarava di risiedere ancora Controparte_3
presso l'immobile ereditato, oltre ad aver demolito, in data 21.03.2017, un'autovettura, tipo
RENAULT CLIO, targata CF117MY, intestata a;
Persona_2
9. l'Agenzia delle Entrate direzione di Fermo, in risposta alla richiesta di accesso agli atti, dichiarava che nella successione di era presente “…un rapporto di conto Persona_2 corrente con saldo positivo intrattenuto con la filiale di Fermo Campoleggio della e Controparte_5
l'amministratore del condominio ove insisteva il bene pignorato, documentava un pagamento degli oneri condominiali sino all'anno 2018 e una morosità a carico di Controparte_3 dall'anno 2019, mentre era regolare il pagamento da parte degli altri comunisti;
10. l'amministrazione comunale, ufficio tributi, rappresentava l'omesso pagamento dei tributi e tasse dall'anno 2018.
* * *
Tanto premesso, nel merito, la domanda è fondata e, come tale, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Nell'evidente mancanza di un'accettazione espressa dell'eredità, parte ricorrente ha chiesto che si accerti che i resistenti hanno accettato tacitamente l'eredità della madre Per_1
nata a [...] il [...], deceduta in Fermo il 19.05.2006 e del padre
[...] Persona_2
, nato a [...] il [...], deceduto in Fermo il 15.01.2017, così
[...] divenendo proprietari, per la quote di spettanza, dei beni dei de cuius.
3 Ai sensi dell'art. 476 c.c. si ha accettazione tacita dell'eredità “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
La ricorrente, infatti, ha affermato che i convenuti avrebbero tenuto comportamenti tali da integrare l'accettazione tacita, consistiti nel possesso di beni ereditari e dal pagamento degli oneri condominiali, il tutto senza che gli eredi abbiano tempestiva redatto l'inventario.
Mette conto osservare che la giurisprudenza ha elaborato una vera e propria casistica di comportamenti che realizzerebbero o meno accettazione tacita di eredità, escludendo dal novero degli atti che implicano accettazione tacita tutti gli adempimenti non interpretabili quale univoca intenzione di assunzione della qualità di erede, trattandosi di atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea che anche il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri a lui conferiti dall'art. 460 c.c. (Cass. Sez. III, 13 maggio 1999, n. 4756; Cass. Sez. II, 28 febbraio 2007, n. 4783).
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta (visura storica per immobile aggiornata alla data del 11.06.2024), emerge che e Controparte_1 Controparte_3 [...]
risultino intestatari catastali, per la quota di 1/3 ciascuno, del fabbricati in Comune CP_2 di Fermo, Foglio 43, Particella 235 Subalterno 14.
Dal documento in esame, ancora, emerge che il bene in questione sia pervenuto agli stessi per causa di morte di come da denuncia di successione presentata e Persona_2 registrata il 03.03.2017 (cfr. doc. 13 e doc. 12 fascicolo parte ricorrente).
Deve specificarsi, a questo punto che, il sopra menzionato bene, era oggetto del patrimonio di devoluto al marito e agli odierni resistenti, in morte Persona_1 Per_2 della prima deceduta il 19.05.2006 e, dunque, oltre il termine decennale previsto per la rinuncia.
Passando ad esaminare i comportamenti allegati dalla parte ricorrente, osserva il Tribunale come gli stessi ben possono ricondursi all'ipotesi di accettazione ex lege dell'eredità di cui all'art. 485 c.c., fondata sul possesso dei beni ereditari da parte del chiamato e sull'omesso compimento dell'inventario entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione.
Dalla documentazione in atti si evince che i resistenti e abbiano CP_1 Controparte_2 sempre versato gli oneri condominiali, rispetto ai quali solo si è reso Controparte_3 moroso a partire dal 2019 e, dunque, due anni dopo il decesso del padre (cfr. doc. 22 fascicolo parte ricorrente).
Ancora, è documentato che l'autovettura Fiat Auto Spa 350 AXB1A 01CL, targata
DB48EZ, acquistata con scrittura privata da in data 23.10.2014, sia stata Persona_2
4 venduta, con scrittura privata in data 14.02.2017 dagli eredi legittimi a (cfr. Persona_4 doc. 17-19 fascicolo parte ricorrente).
Viceversa, non può ritenersi provato il soggetto che abbia provveduto alla demolizione dell'ulteriore veicolo, di proprietà del de cuius, meglio individuato in atti.
A ciò si aggiunge il comportamento processuale tenuto dai resistenti i quali, a fronte dell'ammissione dell'interrogatorio formale nei loro confronti non sono comparsi all'udienza.
Com'è noto, l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass., ord. 41643/2021).
Nel caso di specie, le circostanze dedotte nell'interrogatorio appaiono del tutto coerenti con quelle già emergenti dalla documentazione prodotta in giudizio e, pertanto, devono ritenersi pienamente provate, rafforzando un quadro probatorio già sufficientemente chiaro e circostanziato.
Tali elementi di fatto consentono di far discendere logicamente l'applicazione dell'art. 485
c.c., essendo sufficiente che il possesso riguardi anche uno solo dei beni ereditari e dovendo ritenersi che il possesso di tali beni non deve necessariamente manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà su tali beni, ma si esaurisce in una mera relazione materiale tra questi ultimi ed il chiamato all'eredità, cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni stessi (Cass.
5.4.1977 n. 1301; Cass. 25.7.1980 n. 4835;
Cass. n. 11018/2008; n. 16507/2006; n. 4845/2003).
Appurato, quindi, che i resistenti erano nel possesso dei beni ereditari, ne consegue che l'accettazione ex lege dell'eredità da parte loro è stata determinata dalla apertura della successione, dalla delazione ereditaria, dal possesso dei beni e dalla mancata redazione dell'inventario.
Con riguardo a tale ultima circostanza, dalle risultanze documentali è emerso che il possesso si è protratto per oltre tre mesi dalla morte senza che i chiamati abbiano fatto l'inventario ed essendo altresì dimostrato, sulla scorta della citata dichiarazione di successione in atti, che essi avessero consapevolezza sia della devoluzione dell'eredità sia che i beni posseduti appartenevano all'eredità medesima (cfr. Cass. n. 2911/1998).
Da quanto esposto si ritiene provato che i resistenti abbiano posto in essere un'accettazione dell'eredità ex art. 485 c.c. in relazione ai beni a loro pervenuti in successione
5 legittima, specificamente indicati nel ricorso e i cui estremi catastali sono da intendersi qui trascritti, con assorbimento di ogni ulteriore delibazione.
Del resto, quanto alla posizione di non si può ignorare come lo stesso Controparte_3 abbia compiuto atti rilevanti anche ai sensi dell'art. 476, utilizzando l'immobile, intanto relitto dall'eredità materna, in particolare, risiedendo nell'abitazione dal 7.05.2012 sino al 02.11.2015
(cfr. doc. 14 fascicolo parte ricorrente) e la mancata costituzione in giudizio dello stesso non ha consentito l'accertamento di una mera residenza fittizia.
In definitiva, la domanda proposta dalla parte ricorrente deve essere accolta.
Le spese di lite, alla luce della mancata costituzione in giudizio dei resistenti e della sostanziale mancata opposizione, sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa n. 1229/2024 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
❖ accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Controparte_3 [...]
e hanno accettato l'eredità a loro pervenuta per successione CP_1 Controparte_2 legittima di nata a [...] il [...], deceduta in Fermo il 19.05.2006, Persona_1
e di , nato a [...] il [...], deceduto in Fermo il 15.01.2017; Persona_2
❖ ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione del presente provvedimento, avente ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione di accettazione dell'eredità da parte di e Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 in morte di e di , avente ad oggetto la quota di loro Persona_1 Persona_2 spettanza dei beni immobili specificamente indicati nel ricorso i cui estremi catastali sono da intendersi qui trascritti, con esonero da responsabilità;
❖ compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, il 28.06.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
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