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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/05/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4637/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. 4637/2021 del Ruolo Generale avente ad
OGGETTO: Appello – Responsabilità ex art. 2051 c.c.
e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù del mandato in atti, Parte_1
dall'Avv. Francesca Vitale ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, in virtù del mandato in atti, dagli Avv.ti Maria Luisa
Errichiello e Luigi Schiavone ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio Parte_1
sulla base delle argomentazioni in atti, ha proposto appello avverso la
[...]
Sentenza N. 18/2021, emessa dal Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco in data
09.10.2020 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 05.01.2021,
chiedendo, in riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento della propria domanda, con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l'appellato Controparte_1
che, resistendo con le argomentazioni in atti, ha chiesto in via preliminare la
[...]
declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto del presente gravame in quanto infondato in fatto e in diritto;
in via subordinata, ha chiesto di riconoscere la corresponsabilità dell'appellante nella causazione dell'evento dannoso, con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, quale conseguenza di legge della duplice soccombenza.
Tanto premesso, in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. – sulla quale il Tribunale si è già pronunciato con l'ordinanza depositata in data 25.11.2021, nella quale sono stati “ravvisati i presupposti per la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni,
richiesta in via esclusiva da parte appellante nel caso di acquisizione del fascicolo
di primo grado e da parte appellata in via subordinata, come dalle suindicate note
per la trattazione scritta reiterata dall'appellato” (nelle quali in via principale è stata, appunto, richiesta l'emissione di un'ordinanza di inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c.) – reiterata nella comparsa
2 conclusionale dell'appellato, in quanto la stessa è assorbita nelle motivazioni di seguito espresse, in considerazione, soprattutto, del fatto che, come di seguito precisato, la sentenza appellata deve essere confermata sulla base di un diverso iter
argomentativo.
Tanto chiarito, prima di approfondire il merito della presente controversia, va rilevato che non è presente in atti il fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado dell'appellante . Parte_1
Orbene, la causa deve essere decisa allo stato degli atti.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, “qualora, al momento
della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di
parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver
basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame
nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte
assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando
non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di
ricostruzione previa autorizzazione giudiziale” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza
n. 6645/2024).
Conseguentemente, nel caso di specie, non essendo stato allegato lo smarrimento di tale produzione, è comunque possibile procedere all'esame dell'impugnazione in assenza del fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado dell'appellante
. Parte_1
D'altronde – fermo il carattere dirimente sotto il profilo de quo di quanto osservato nel precedente capoverso – sul frontespizio del fascicolo di ufficio di primo grado è
stata apposta la dicitura “ ”, sottoscritta e datata 21.04.2021, Parte_2
successivamente, per l'esattezza, alla pubblicazione della sentenza impugnata.
3 Orbene, pur non essendo specificato né individuabile in altro modo quale produzione sia stata ritirata, presumibilmente la produzione di parte ritirata è quella attorea, in quanto la produzione dell'ente convenuto è presente nel fascicolo di ufficio di primo grado.
Di conseguenza, il mancato ritrovamento della produzione di primo grado di nel fascicolo d'ufficio è imputabile a tale parte, essendo Parte_1
quest'ultima gravata dall'onere di depositare nuovamente la sua produzione, anche in considerazione del principio dispositivo.
Non sussistono, dunque, gli estremi per la rimessione della causa sul ruolo, non essendo, inoltre, emerso nessun elemento indiziario che possa rendere necessari ulteriori accertamenti presso la Cancelleria.
Come anticipato sopra, dunque, la causa va decisa allo stato degli atti.
Ciò posto, l'appello deve essere rigettato perché è infondato.
La sentenza impugnata va, quindi, confermata, sia pure all'esito di un iter
argomentativo diverso.
Ora, va sotto quest'ultimo aspetto precisato che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello,
anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde
il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in
motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni
diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo
configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza
d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15185 del 10.10.2003), nonché: “La
sentenza di appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di
primo grado, sicché il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la
4 cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni
diverse da quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di
diritto” (Cass. Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 352 del 10.01.2017).
Ora, va disattesa, preliminarmente, l'eccezione dell'ente appellato in merito alla formazione di giudicato della parte della sentenza in cui il Giudice di prime cure avrebbe rilevato il difetto di legittimazione attiva, in considerazione di una documentazione medica non completa, per non aver l'odierno appellante impugnato la sentenza de qua anche in merito a tale capo.
Orbene, benché il Giudice di Pace abbia ritenuto che la legittimazione dell'allora attore “resta in dubbio alla luce di quanto documentato”, lo stesso Giudice di prime cure ha continuato ad esaminare il merito della domanda finanche a valutare la prevedibilità del pericolo al fine del rigetto della domanda, con ciò reputando, sia pure implicitamente, superabile il suindicato dubbio.
Pertanto, il Tribunale ritiene che, in realtà, in ordine alla legittimazione attiva non vi sia stata una statuizione da parte del Giudice di prime cure (che avrebbe comportato il formarsi di un giudicato in considerazione della mancata impugnazione, da parte dell'appellante, della sentenza di primo grado sotto il profilo adesso in esame).
Ciò considerato, osserva il Tribunale che il Giudice di prime cure ha errato nel fondare il rigetto della domanda dell'allora attore sul lasso di tempo – in realtà
irrilevante – intercorso tra la data del sinistro (02.10.2013) e quella della richiesta stragiudiziale del risarcimento del danno (04.03.2014), nonché sulla prevedibilità del pericolo da parte dell'istante, basata dal primo giudicante sull'ininfluente rilievo circa l'enorme densità abitativa e traffico e la natura vulcanica del terreno dell'area vesuviana, “che favoriscono i cedimenti strutturali” (si veda pagina 4 della sentenza appellata).
5 Non condivisibile è anche la considerazione del Giudice di primo grado secondo cui
“La domanda così come formulata non è inquadrata tassativamente nella singola normativa di cui all'art. 2043 o viceversa 2051 c.c.”(si veda pagina 2 della sentenza appellata.
Infatti, va evidenziato, da un lato, che dal tenore complessivo dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado si evince che l'allora attore, odierno appellante, ha inteso proporre in via alternativa la domanda ex art. 2043 c.c. e quella ex art. 2051 c.c. e,
dall'altro, che la qualifica della fattispecie dedotta in giudizio spetta in ogni caso al
Giudicante.
Tanto chiarito, il caso di specie va ricondotto nell'ambito di applicazione della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. e non dell'art. 2043 c.c., poiché “alla luce della più recente giurisprudenza” della Corte di Cassazione non esiste alcun conflitto tra pronunce sulla questione relativa all'applicabilità alla p.a. dell'art. 2051 c.c. “in quanto si afferma ormai costantemente che l'ente proprietario di una strada aperta
a pubblico transito si presume, ai sensi dell'art. 2051 c.c., responsabile dei sinistri
riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o
alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo
che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile” (Cassazione, Sezione 3, Sentenza n. 23919 del 22.10.2013,
che richiama, ex multis, Cassazione, Sezione 3, Sentenza n. 8935 del 12.04.2013).
Orbene, sia nell'atto di citazione che nella richiesta di Parte_1
risarcimento danni del 04.03.2014, prodotta dall'appellato, deduceva di essere caduto “a causa di un tombino rialzato, rispetto al manto stradale”.
L'unico testimone escusso, , di contro, ha riferito che l'allora attore Testimone_1
“sprofondava con il piede sinistro in un tombino adiacente al marciapiede non
6 visibile perché coperto da una guaina di colore grigio molto simile all'asfalto…” precisando, inoltre, che “la guaina sostituiva di fatto la copertura in ferro del
tombino, essendovi solo appoggiata per cui nel camminarci sopra era ivi Pt_1
sprofondato con il piede sinistro e poi rovinato al suolo” (si veda il verbale dell'udienza del 22.07.2016, tenutasi nel giudizio di primo grado).
Risulta, quindi, evidente il contrasto tra le dichiarazioni testimoniali e la prospettazione attorea.
Ed invero, il testimone ha descritto lo stato dei luoghi in modo totalmente diverso da quanto dedotto da parte attrice: il primo ha riferito di una guaina che copriva il tombino, sostituendone la copertura, al punto tale che lo stesso vi Parte_1
sprofondava “nel camminarci sopra” per poi rovinare al suolo;
l'allora attore, invece, ha dedotto che il tombino era semplicemente “rialzato rispetto al manto stradale”.
Ciò induce a ritenere non provato con tranquillizzante certezza il fatto storico oggetto del presente giudizio.
Infatti, in tema di responsabilità ex art 2051 c.c. è onere del danneggiato provare il fatto dannoso – ivi compresa la specifica condizione di pericolosità della cosa in custodia – così come dallo stesso prospettato nei propri atti difensivi.
Fermo il carattere dirimente di tali considerazioni ai fini della conferma dell'impugnata sentenza (sia pure – giova ribadirlo – in seguito ad un diverso iter argomentativo), l'appello va rigettato anche in considerazione dell'omesso deposito,
come sopra già rilevato, della produzione attorea di primo grado.
Ebbene, alla luce della documentazione prodotta nel presente giudizio di appello manca la prova delle lamentate lesioni. Non sono allegati certificati medici e/o relazione medico/legale ai fini dell'accertamento e della quantificazione dei danni di
7 cui si chiede il risarcimento;
manca la documentazione fotografica dello stato dei luoghi.
Orbene, in considerazione dei suesposti principi in merito alla mancata allegazione della produzione di primo grado nel giudizio di appello, non essendone stato allegato lo smarrimento, il Tribunale, dovendo necessariamente valutare la fondatezza dell'appello allo stato degli atti, ritiene non provata la domanda anche sotto il profilo delle lesioni lamentate dall'attuale appellante.
Quindi, come anticipato sopra, il giudice di prime cure ha correttamente rigettato la domanda attorea, sia pure sulla base di un iter argomentativo diverso da quello della presente sentenza del Tribunale.
Con riferimento alle spese processuali, si osserva che la sentenza appellata deve essere confermata anche con riguardo alle statuizioni sulle spese relative al giudizio di primo grado poiché, secondo quanto costantemente ed opportunamente chiarito dalla Suprema Corte, non può il Giudice, in caso di rigetto del gravame, modificare le suindicate statuizioni in assenza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr. ex
multis, Cass. Civ. S.U. Sent. n. 15559/2003), non ravvisabile nel caso di specie.
Né conclusioni opposte possono essere in proposito suffragate dal fatto che il ha chiesto nella comparsa di costituzione e risposta in Controparte_1
appello la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio quale conseguenza di legge della duplice soccombenza –
mentre la sentenza impugnata ha compensato le spese del giudizio di prime cure –
non essendo stato articolato dall'ente appellato alcun motivo di appello incidentale della sentenza di primo grado, neanche relativamente, appunto, alle sue statuizioni sulle spese, considerato che la suesposta istanza non è sorretta da qualsivoglia specifico motivo di gravame.
8 Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento alle sole fasi processuali realmente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, non espletata nel caso di specie.
Va ritenuta assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. ed applicabile in qualsiasi grado di giudizio (cfr. Cassazione, Sez. U., Sentenza n. 9936 del
08.05.2014, Rv. 630490, che ha applicato il suddetto principio in un giudizio pendente dinnanzi alla medesima Corte di Cassazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
integralmente, sia pure all'esito di un iter argomentativo diverso, l'appellata
Sentenza n. 18/2021 emessa dal Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco in data 9
ottobre 2020 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 5 gennaio
2021, anche con riferimento alle statuizioni in essa contenute sulle spese del giudizio di primo grado;
- condanna al rimborso, in favore del , Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 1.701,00 per soli compensi professionali, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Nola, lì 24.05.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. 4637/2021 del Ruolo Generale avente ad
OGGETTO: Appello – Responsabilità ex art. 2051 c.c.
e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù del mandato in atti, Parte_1
dall'Avv. Francesca Vitale ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, in virtù del mandato in atti, dagli Avv.ti Maria Luisa
Errichiello e Luigi Schiavone ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio Parte_1
sulla base delle argomentazioni in atti, ha proposto appello avverso la
[...]
Sentenza N. 18/2021, emessa dal Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco in data
09.10.2020 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 05.01.2021,
chiedendo, in riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento della propria domanda, con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l'appellato Controparte_1
che, resistendo con le argomentazioni in atti, ha chiesto in via preliminare la
[...]
declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto del presente gravame in quanto infondato in fatto e in diritto;
in via subordinata, ha chiesto di riconoscere la corresponsabilità dell'appellante nella causazione dell'evento dannoso, con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, quale conseguenza di legge della duplice soccombenza.
Tanto premesso, in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. – sulla quale il Tribunale si è già pronunciato con l'ordinanza depositata in data 25.11.2021, nella quale sono stati “ravvisati i presupposti per la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni,
richiesta in via esclusiva da parte appellante nel caso di acquisizione del fascicolo
di primo grado e da parte appellata in via subordinata, come dalle suindicate note
per la trattazione scritta reiterata dall'appellato” (nelle quali in via principale è stata, appunto, richiesta l'emissione di un'ordinanza di inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c.) – reiterata nella comparsa
2 conclusionale dell'appellato, in quanto la stessa è assorbita nelle motivazioni di seguito espresse, in considerazione, soprattutto, del fatto che, come di seguito precisato, la sentenza appellata deve essere confermata sulla base di un diverso iter
argomentativo.
Tanto chiarito, prima di approfondire il merito della presente controversia, va rilevato che non è presente in atti il fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado dell'appellante . Parte_1
Orbene, la causa deve essere decisa allo stato degli atti.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, “qualora, al momento
della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di
parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver
basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame
nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte
assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando
non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di
ricostruzione previa autorizzazione giudiziale” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza
n. 6645/2024).
Conseguentemente, nel caso di specie, non essendo stato allegato lo smarrimento di tale produzione, è comunque possibile procedere all'esame dell'impugnazione in assenza del fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado dell'appellante
. Parte_1
D'altronde – fermo il carattere dirimente sotto il profilo de quo di quanto osservato nel precedente capoverso – sul frontespizio del fascicolo di ufficio di primo grado è
stata apposta la dicitura “ ”, sottoscritta e datata 21.04.2021, Parte_2
successivamente, per l'esattezza, alla pubblicazione della sentenza impugnata.
3 Orbene, pur non essendo specificato né individuabile in altro modo quale produzione sia stata ritirata, presumibilmente la produzione di parte ritirata è quella attorea, in quanto la produzione dell'ente convenuto è presente nel fascicolo di ufficio di primo grado.
Di conseguenza, il mancato ritrovamento della produzione di primo grado di nel fascicolo d'ufficio è imputabile a tale parte, essendo Parte_1
quest'ultima gravata dall'onere di depositare nuovamente la sua produzione, anche in considerazione del principio dispositivo.
Non sussistono, dunque, gli estremi per la rimessione della causa sul ruolo, non essendo, inoltre, emerso nessun elemento indiziario che possa rendere necessari ulteriori accertamenti presso la Cancelleria.
Come anticipato sopra, dunque, la causa va decisa allo stato degli atti.
Ciò posto, l'appello deve essere rigettato perché è infondato.
La sentenza impugnata va, quindi, confermata, sia pure all'esito di un iter
argomentativo diverso.
Ora, va sotto quest'ultimo aspetto precisato che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello,
anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde
il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in
motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni
diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo
configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza
d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15185 del 10.10.2003), nonché: “La
sentenza di appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di
primo grado, sicché il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la
4 cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni
diverse da quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di
diritto” (Cass. Civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 352 del 10.01.2017).
Ora, va disattesa, preliminarmente, l'eccezione dell'ente appellato in merito alla formazione di giudicato della parte della sentenza in cui il Giudice di prime cure avrebbe rilevato il difetto di legittimazione attiva, in considerazione di una documentazione medica non completa, per non aver l'odierno appellante impugnato la sentenza de qua anche in merito a tale capo.
Orbene, benché il Giudice di Pace abbia ritenuto che la legittimazione dell'allora attore “resta in dubbio alla luce di quanto documentato”, lo stesso Giudice di prime cure ha continuato ad esaminare il merito della domanda finanche a valutare la prevedibilità del pericolo al fine del rigetto della domanda, con ciò reputando, sia pure implicitamente, superabile il suindicato dubbio.
Pertanto, il Tribunale ritiene che, in realtà, in ordine alla legittimazione attiva non vi sia stata una statuizione da parte del Giudice di prime cure (che avrebbe comportato il formarsi di un giudicato in considerazione della mancata impugnazione, da parte dell'appellante, della sentenza di primo grado sotto il profilo adesso in esame).
Ciò considerato, osserva il Tribunale che il Giudice di prime cure ha errato nel fondare il rigetto della domanda dell'allora attore sul lasso di tempo – in realtà
irrilevante – intercorso tra la data del sinistro (02.10.2013) e quella della richiesta stragiudiziale del risarcimento del danno (04.03.2014), nonché sulla prevedibilità del pericolo da parte dell'istante, basata dal primo giudicante sull'ininfluente rilievo circa l'enorme densità abitativa e traffico e la natura vulcanica del terreno dell'area vesuviana, “che favoriscono i cedimenti strutturali” (si veda pagina 4 della sentenza appellata).
5 Non condivisibile è anche la considerazione del Giudice di primo grado secondo cui
“La domanda così come formulata non è inquadrata tassativamente nella singola normativa di cui all'art. 2043 o viceversa 2051 c.c.”(si veda pagina 2 della sentenza appellata.
Infatti, va evidenziato, da un lato, che dal tenore complessivo dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado si evince che l'allora attore, odierno appellante, ha inteso proporre in via alternativa la domanda ex art. 2043 c.c. e quella ex art. 2051 c.c. e,
dall'altro, che la qualifica della fattispecie dedotta in giudizio spetta in ogni caso al
Giudicante.
Tanto chiarito, il caso di specie va ricondotto nell'ambito di applicazione della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. e non dell'art. 2043 c.c., poiché “alla luce della più recente giurisprudenza” della Corte di Cassazione non esiste alcun conflitto tra pronunce sulla questione relativa all'applicabilità alla p.a. dell'art. 2051 c.c. “in quanto si afferma ormai costantemente che l'ente proprietario di una strada aperta
a pubblico transito si presume, ai sensi dell'art. 2051 c.c., responsabile dei sinistri
riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o
alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo
che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile” (Cassazione, Sezione 3, Sentenza n. 23919 del 22.10.2013,
che richiama, ex multis, Cassazione, Sezione 3, Sentenza n. 8935 del 12.04.2013).
Orbene, sia nell'atto di citazione che nella richiesta di Parte_1
risarcimento danni del 04.03.2014, prodotta dall'appellato, deduceva di essere caduto “a causa di un tombino rialzato, rispetto al manto stradale”.
L'unico testimone escusso, , di contro, ha riferito che l'allora attore Testimone_1
“sprofondava con il piede sinistro in un tombino adiacente al marciapiede non
6 visibile perché coperto da una guaina di colore grigio molto simile all'asfalto…” precisando, inoltre, che “la guaina sostituiva di fatto la copertura in ferro del
tombino, essendovi solo appoggiata per cui nel camminarci sopra era ivi Pt_1
sprofondato con il piede sinistro e poi rovinato al suolo” (si veda il verbale dell'udienza del 22.07.2016, tenutasi nel giudizio di primo grado).
Risulta, quindi, evidente il contrasto tra le dichiarazioni testimoniali e la prospettazione attorea.
Ed invero, il testimone ha descritto lo stato dei luoghi in modo totalmente diverso da quanto dedotto da parte attrice: il primo ha riferito di una guaina che copriva il tombino, sostituendone la copertura, al punto tale che lo stesso vi Parte_1
sprofondava “nel camminarci sopra” per poi rovinare al suolo;
l'allora attore, invece, ha dedotto che il tombino era semplicemente “rialzato rispetto al manto stradale”.
Ciò induce a ritenere non provato con tranquillizzante certezza il fatto storico oggetto del presente giudizio.
Infatti, in tema di responsabilità ex art 2051 c.c. è onere del danneggiato provare il fatto dannoso – ivi compresa la specifica condizione di pericolosità della cosa in custodia – così come dallo stesso prospettato nei propri atti difensivi.
Fermo il carattere dirimente di tali considerazioni ai fini della conferma dell'impugnata sentenza (sia pure – giova ribadirlo – in seguito ad un diverso iter argomentativo), l'appello va rigettato anche in considerazione dell'omesso deposito,
come sopra già rilevato, della produzione attorea di primo grado.
Ebbene, alla luce della documentazione prodotta nel presente giudizio di appello manca la prova delle lamentate lesioni. Non sono allegati certificati medici e/o relazione medico/legale ai fini dell'accertamento e della quantificazione dei danni di
7 cui si chiede il risarcimento;
manca la documentazione fotografica dello stato dei luoghi.
Orbene, in considerazione dei suesposti principi in merito alla mancata allegazione della produzione di primo grado nel giudizio di appello, non essendone stato allegato lo smarrimento, il Tribunale, dovendo necessariamente valutare la fondatezza dell'appello allo stato degli atti, ritiene non provata la domanda anche sotto il profilo delle lesioni lamentate dall'attuale appellante.
Quindi, come anticipato sopra, il giudice di prime cure ha correttamente rigettato la domanda attorea, sia pure sulla base di un iter argomentativo diverso da quello della presente sentenza del Tribunale.
Con riferimento alle spese processuali, si osserva che la sentenza appellata deve essere confermata anche con riguardo alle statuizioni sulle spese relative al giudizio di primo grado poiché, secondo quanto costantemente ed opportunamente chiarito dalla Suprema Corte, non può il Giudice, in caso di rigetto del gravame, modificare le suindicate statuizioni in assenza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr. ex
multis, Cass. Civ. S.U. Sent. n. 15559/2003), non ravvisabile nel caso di specie.
Né conclusioni opposte possono essere in proposito suffragate dal fatto che il ha chiesto nella comparsa di costituzione e risposta in Controparte_1
appello la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio quale conseguenza di legge della duplice soccombenza –
mentre la sentenza impugnata ha compensato le spese del giudizio di prime cure –
non essendo stato articolato dall'ente appellato alcun motivo di appello incidentale della sentenza di primo grado, neanche relativamente, appunto, alle sue statuizioni sulle spese, considerato che la suesposta istanza non è sorretta da qualsivoglia specifico motivo di gravame.
8 Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento alle sole fasi processuali realmente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, non espletata nel caso di specie.
Va ritenuta assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. ed applicabile in qualsiasi grado di giudizio (cfr. Cassazione, Sez. U., Sentenza n. 9936 del
08.05.2014, Rv. 630490, che ha applicato il suddetto principio in un giudizio pendente dinnanzi alla medesima Corte di Cassazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
integralmente, sia pure all'esito di un iter argomentativo diverso, l'appellata
Sentenza n. 18/2021 emessa dal Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco in data 9
ottobre 2020 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data 5 gennaio
2021, anche con riferimento alle statuizioni in essa contenute sulle spese del giudizio di primo grado;
- condanna al rimborso, in favore del , Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 1.701,00 per soli compensi professionali, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Nola, lì 24.05.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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