Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/01/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 80 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del giorno 31/1/2025 e vertente
TRA
Parte_1
(P.I. ), con gli avvocati Eva Maschietto, Andrea Gallarini, A. P.IVA_1 Livio Girgenti e Enrica Tacchi, con domicilio eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(P.I. ,
[...] P.IVA_2 con l'avvocato Ivan Bechini, con domicilio eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata vvocati.prato.it; Email_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 572 pubblicata il 6/6/2023 del Tribunale di Viterbo.
pag. 1 di 5
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto ritualmente proposto, il ha svolto opposizione contro il decreto Parte_1 n. 859/2020 con cui, su ricorso della cooperativa “ , è Controparte_1 stato allo stesso ingiunto il pagamento di euro 144.175,39 oltre interessi moratori, di cui alle fatture n. 45 del 12/7/2016, n. 47 del 2/8/2016, n. 53 del 25/8/2016, n. 57 del 13/9/2016, n. 76 del 15/12/2016 e n. 79 del
15/12/2016. L'attrice ha dedotto il mancato avveramento della condizione sospensiva ex art. 1353 cc, dal momento che: a) come stabilito in sede negoziale e comprovato dai pregressi versamenti, il pagamento in favore della cooperativa è subordinato all'incasso dei corrispettivi dall' di Pt_2 CP_ Viterbo per il tramite del consorzio “ o”; b) quest'ultimo, non di meno, è rimasto inadempiente all'obbligazione di pagamento, essendo anzi risultato insolvente e sottoposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. La convenuta ha resistito all'opposizione, contestando la sussistenza della condizione sospensiva e, comunque, negando la prova Con dell'inadempimento del terzo co: la documentazione prodotta è inidonea a dimostrare il vano recupero dei corrispettivi dovuti per le prestazioni oggetto di causa, che appare anzi contraddetto dal contenuto dell'accordo di dilazione prodotto dalla stessa controparte.
Concessi i termini di rito, la causa è stata istruita documentalmente e mediante ordine di esibizione;
sono stati quindi assegnati i termini per le difese conclusive.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 859/2020; ha condannato il Parte_1 alla refusione delle spese in favore di
[...] [...]
Controparte_1
liquidate in euro 9.142,00 per compensi, oltre
[...] rimborso spese generali, cpa ed iva se dovuta.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Dato atto che consta la sola comparsa conclusionale di parte convenuta, si osserva quanto segue ai fini della succinta esposizione dei fatti rilevanti della controversia e delle ragioni giuridiche della decisione.
Secondo quanto è incontroverso, con contratto, il ha Pt_1 affidato alla cooperativa opposta lo svolgimento di alcune prestazioni oggetto della convenzione con il co., a sua volta Parte_3 aggiudicatario dall' del servizio di assistenza domiciliare. Parte_4
pag. 2 di 5 Secondo l'opponente, nel richiamare espressamente il rapporto con CP_
o e l'ente pubblico, le parti stabilivano che il pagamento era subordinato alla ricezione degli incassi e, in particolare, “a) Part CP_ all'effettuazione del primo pagamento della di Viterbo al o il quale b) avrebbe dovuto pagare il e c) quest'ultimo, dedotti Pt_1 eventualmente i propri costi, avrebbe versato gli importi alla CP_1
” (v. citazione).
[...]
Si nota, non di meno, che nell'art. 4 del primo contratto è previsto soltanto “modalità di pagamento: per competenza e immediatamente dopo l'avvenuto pagamento da parte della ”, mentre nell'art. 8 del Parte_6 rinnovo è stabilito che “la liquidazione delle competenze per la gestione dei PAI da parte del consorzio alla cooperativa sarà di norma subordinato agli incassi ricevuti per il PAI di riferimento ed il mese di competenza”. In conformità alle difese di parte opposta, va quindi constatato che, secondo il tenore letterale, non consta affatto alcuna “condizione sospensiva” nel pagamento, essendo la pattuizione meramente funzionale alla “tempistica” dei versamenti (v. comparsa di costituzione) secondo una sequenza di stretta successione temporale.
La circostanza secondo cui, in costanza di rapporto, i pagamenti sono stati effettuati nella stessa data della ricezione degli incassi (come dedotto dalla debitrice) è d'altro canto compatibile con la ricostruzione della convenuta, senza di per sé implicare la condizione sospensiva. Per altro verso, come evidenziato dall'opposta nelle successive difese, l'interpretazione della debitrice è in contrasto con la “causa negoziale” (v. comparsa conclusionale), laddove non è obiettivamente riconoscibile l'interesse alla stipula del contratto con sinallagma aleatorio, in cui è solo eventuale la remunerazione dell'esecuzione delle sue prestazioni.
Si deve quindi escludere che la cooperativa Controparte_1 abbia assunto il rischio di insolvenza del debitore della sua
[...] controparte negoziale: quest'ultima, per contro, resta soggetta all'obbligazione di pagamento, pur in assenza di incasso dei corrispettivi alla medesima dovuti. Respinta l'opposizione (incentrata sulla condizione sospensiva e sul mancato avveramento dell'evento per fatto non imputabile alla debitrice), resta assorbita ogni questione attinente alla prova dell'effettivo inadempimento del o, in tesi revocata in dubbio: a) dalla Parte_7 mancata dimostrazione della corrispondenza fra le prestazioni per cui è causa con quelle oggetto di allegazione nel ricorso monitorio (rg 2565/17) de “ ” nei confronti del stesso (quale ricorso che Parte_1 Parte_1 peraltro, come pure eccepito, è stato prodotto in copia semplice, senza attestazione di conformità); b) dal contenuto dell'accordo di dilazione fra le CP_ parti stesse -e cioè fra e o- che, richiamato nelle relazioni in Parte_1
pag. 3 di 5 atti, è implicitamente ricognitivo di incassi almeno pari ad euro 107.434,20
(sebbene in mancanza di sicura riferibilità ai corrispettivi in questione).
Per quanto interessa nella presente sede, va invece evidenziato che del tutto insufficiente è la contestazione dell'opponente rispetto all'effettivo svolgimento delle prestazioni. Quale ragione di opposizione meramente “di stile”, essa si esaurisce nell'enunciazione per cui la controparte “nulla dimostri circa l'effettivo svolgimento delle attività previste dal contratto” (v. citazione); si nota, per contro, che: a) è la stessa debitrice a dare conto del regolare svolgimento del rapporto;
b) le fatture recano specifica indicazione delle prestazioni effettuate, in conformità all'oggetto del contratto;
c) nessuna doglianza risulta mai proposta durante l'esecuzione del contratto, neppure a fronte della diffida di pagamento antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo.
Appare quindi superflua la prova orale sul punto dedotta dalla convenuta (“6)DCV che la Cooperativa opposta ha eseguito tutte le prestazioni oggetto delle fatture di cui al doc. 2 fase monitoria che vi si mostra”), dovendosi altresì precisare che la testimonianza richiesta dalla debitrice è inammissibile in quanto riguarda l'interpretazione del contratto (capp.1-2-3) o concerne fatti irrilevanti e incontroversi (cap. 4-5), se non circostanze negative/da provarsi documentalmente (capp. 6-7).
Si provvede quindi come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto dell'attività processuale svolta in rapporto alla natura documentale del giudizio (parametri medi per studio ed introduzione, parametri minimi per trattazione e decisione).”
§ 3. – Ha proposto appello il Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
[...] l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, - in via cautelare, sospendere l'esecutività della sentenza ai sensi dell'art. 283 c.p.c.; - in via principale, accogliere per tutti i motivi suesposti il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annullare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Viterbo in data 26 settembre 2017, n. 1013/2017, nel giudizio r.g. 2565/2017, e comunque accogliere l'atto di opposizione in primo grado. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”.
Ha resistito
[...]
Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: ““Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni altra istanza, deduzione od eccezione rejetta, e previa ogni declaratoria in fatto ed in diritto, -respingere la domanda avanzata in via cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per tutti i motivi di cui in narrativa;
-nel merito, respingere, per tutti i pag. 4 di 5 motivi svolti in narrativa, l'appello proposto perchè infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermata e dichiarata la legittimità della sentenza n. 572/23 del Tribunale di Viterbo, condannare l'appellante al pagamento in favore dell'appellata del capitale di cui al decreto ingiuntivo n. 859/20 nonchè alle spese legali liquidate in sentenza, e/o in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento in favore dell'appellata della somma di € 156.323,89 oltre spese generali, cap e iva sugli onorari, -di cui € 144.175,39 per capitale, € 2.600,00 per compensi del decreto ingiuntivo n. 859/20, € 406,50 per esborsi, € 9.142,00 per compensi per il giudizio di primo grado-, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 sulle somme dovute dal giorno di debenza sino al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento e del procedimento di primo grado, oltre iva e cap come per legge ed eventuali CTU e CTP”.
Le parti chiedevano alla Corte di prendere atto dell'intervenuta transazione stragiudiziale della vertenza. L'appello era rinviato all'udienza del 24/1/2025. A tale udienza le parti non comparivano e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non comparivano.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008. A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di
[...]
contro la Controparte_1 sentenza n. 572 pubblicata il 6/6/2023 del Tribunale di Viterbo, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 31/1/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 5 di 5