Art. 2.
Con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, sara' provveduto con poteri discretivi al reparto del patrimonio e alla sistemazione dei rapporti finanziari fra il nuovo Comune e quelli di Terralba e Oristano.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1930 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, sara' provveduto con poteri discretivi al reparto del patrimonio e alla sistemazione dei rapporti finanziari fra il nuovo Comune e quelli di Terralba e Oristano.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1930 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.