Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/06/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 10.06.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.. 6888.23
TRA
, rapp.to e difeso dall' avv. Giuliano Di Palma, come in Parte_1 atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Agostino CP_1
Di Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.11.2023 il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: ““a) accertare e CP_1 dichiarare il diritto del sig. alla liquidazione piena Parte_1 dell'assegno sociale n. 04120159 per gli anni 2022 e 2023; b) condannare conseguentemente l in persona del legale rapp.te pro tempore, al CP_1 pagamento a favore del ricorrente della prestazione assistenziale dell'assegno sociale per l'anno 2022 di € 468,11 per tredici mensilità oltre maggiorazioni, interessi e rivalutazione;
c) condannare conseguentemente l' in persona del CP_1 legale rapp.te pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente della prestazione assistenziale dell'assegno sociale per l'anno 2023 di € 503,27 per tredici mensilità oltre maggiorazioni, interessi e rivalutazione;
d) condannare l' in persona del legale rapp.te pro tempore, all'adeguamento e CP_1 aggiornamento dell'assegno sociale n. 04120159 in base al reddito effettivo del sig. . Il tutto con vittoria di spese e competenze con attribuzione Parte_1 allo scrivente procuratore per fattone anticipo”.
con
CP_1 comunicazione del 3/05/2022, l' informava l'odierno ricorrente della
CP_1 liquidazione dell'assegno n.04120159 Cat.AS con decorrenza 1/03/2021, in misura piena dal 03/2021 al 13/2021; contestualmente con la suddetta comunicazione l' informava, tra l'altro, che l'importo dell'assegno,
CP_1 compresa la maggiorazione sociale, dal 13/2021 al 01/2022 era pari ad € 394,33 e dal 01/2022 al 13/2022 di € 32,52; successivamente alla predetta comunicazione, per l'anno 2023, l' effettuava due unici pagamenti a titolo di assegno
CP_1 sociale: uno nel mese di gennaio 2023 di € 211,50 e l'altro nel mese di luglio del 2023 dell'importo di € 244,93; con lettera del 18/10/2022 l'odierno ricorrente, considerati gli importi minimi liquidati dall' , chiedeva il pagamento pieno
CP_1 ed integrale dall'assegno sociale;
con riscontro del 19/10/2022, l'
CP_1 comunicava la correttezza degli importi liquidati, asserendo la percezione di redditi del coniuge incidenti sulla determinazione dell'assegno sociale n. 04120159; con successive richieste del 18/11/2022 e del 22/09/2023 il sig.
precisava che i redditi del coniuge non superavano i limiti Parte_1 richiesti per l'erogazione piena dell'assegno sociale e richiedeva all' il CP_1 versamento integrale dell'assegno sociale;
le somme dei redditi dei componenti familiari del sig. da ISEE 2021 ammontavano ad € 0,00 e da Parte_1
CUD 2023 i redditi 2022 del coniuge ammontano ad € 6.972,99. Persona_1 per l'anno 2023 la coniuge percepiva unicamente una pensione Cat. VO di soli € 569,34 mensili;
ad oggi, l , non aveva provveduto alla liquidazione piena ed CP_1 integrale dell'assegno sociale a favore Si è costituito l' che, rappresentando l'infondatezza della domanda, ha CP_1 concluso per il rigetto del ricorso. Ha rilevato, in particolare, che alcuna somma spettava al ricorrente poiché, computando i redditi coniugali degli anni 2022 e 2023 (nel calcolo conseguente alla ricostituzione della pensione di inabilità civile con imputazione degli arretrati secondo il principio di competenza), al ricorrente nulla spettava. Sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda deve essere rigettata per le ragioni di seguito enunciate, di natura dirimente.
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Pertanto ai fini della concessione delle maggiorazioni bisogna tener conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione della casa di abitazione, dell'indennità di accompagnamento e delle pensioni di guerra (art. 1 comma 4 L. n. 544/88 per la maggiorazione sociale e art. 3 comma 6 L. n. 335/95 per l'assegno sociale). Nella specie, come eccepito dall e documentato, il coniuge del CP_2 ricorrente, , è titolare sia di pensione diretta (VO) dal 11/2021, sia Persona_1 di pensione di inabilità civile dal 7/2021; entrambe le prestazioni sono influenti ai fini della determinazione dell'importo di assegno sociale del Parte_1
Difatti, la prestazione di inabilità civile della veniva eliminata nel 2023 Per_1 in quanto la revisione sanitaria che aveva comportato la revoca era avvenuta dopo il compimento del 67° anno di età, quando ormai la prestazione si era cristallizzata. Pertanto, detta prestazione è stata ripristinata con conseguente erogazione degli arretrati dovuti, accreditati con la mensilità di luglio 2024, per un importo di euro 10.981,44 (v. all. 2 Modello TP150). Da ciò consegue, che alcuna somma spetta al ricorrente poiché, computando i redditi coniugali degli anni 2022 e 2023 (nel calcolo conseguente alla ricostituzione della pensione di inabilità civile con imputazione degli arretrati secondo il principio di competenza), al ricorrente nulla spetta. Difatti, per l'anno 2022, il reddito del coniuge è pari al reddito da invalidità civile di euro 4.965,48 (pari all'importo per detto anno 381,96X13) da cumulare al reddito da pensione di vecchiaia per detto anno pari ad euro 6.397,44 (533,12 X 13) per un reddito complessivo del coniuge di euro 11.632,92. Pertanto, pur essendo il reddito coniugale inferiore ad euro 12.170,86 (limite di reddito per l'anno 2022), l'assegno sociale in favore del ricorrente spetta solo nella misura pari alla differenza tra il limite di reddito annuale (12.170,86) ed il reddito coniugale (11.632,92) ossia, euro 537,94. In base a quanto riscosso dallo stesso per il medesimo titolo in detto anno (risultante dal cassetto previdenziale) nessuna somma spetta a titolo di assegno sociale per l'anno 2022. Allo stesso modo per l'anno 2023, il reddito del coniuge è pari al reddito da invalidità civile di euro 5.367,83 (pari all'importo per detto anno 412,90X13) da cumulare al reddito da pensione di vecchiaia per detto anno (cfr. all. 5) pari ad euro 7492,03 (576,31 X 13) per un reddito complessivo del coniuge di euro 12.859,86. Anche per tale annualità, pur essendo il reddito coniugale inferiore ad euro 13.085,02 (limite di reddito per l'anno 2023), l'assegno sociale in favore del ricorrente spetta solo nella misura pari alla differenza tra il limite di reddito annuale (13.085,02) ed il reddito coniugale (12.859,86) ossia, euro 225,16. ed alcuna somma spetta a titolo di assegno sociale per l'anno 2023. Ciò posto, la comunicazione di indebito dell'aprile 2023 allo stato non spiega alcuna rilevanza non essendo oggetto del presente giudizio ed in mancanza di prova di effettiva restituzione delle somme rivendicate dall' . CP_2
Parimenti, irrilevante ai fini del decidere è il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento come da verbale di revisione allegato alle note di trattazione scritta non essendo stata presa in considerazione tale prestazione. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cp.c.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Si comunichi.
In Torre Annunziata, il 10.06.25
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè