Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 26/06/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01209/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00696/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 696 del 2025, proposto da
RC TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliana Degli Innocenti, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di TIzia;
contro
Comune di Vicopisano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Cecchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Venezia n. 2;
nei confronti
Regione Toscana, in persona del Presidente p. t., non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza emessa dal TAR della Toscana sede di Firenze sez. III n. 00889/2024 del 16.07.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune del Vicopisano;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. RC TI, premesso: 1) di essere proprietario di un terreno sito in località Campomaggio nel comune di Vicopisano al quale si accede dalla carreggiata stradale; 2) di aver presentato in data al predetto comune una istanza di autorizzazione paesaggistica per realizzare una recinzione a mezzo paletti in ferro e catena a delimitazione del proprio confine dalla strada; 3) di essere stato invitato dagli uffici comunali a presentare una diversa soluzione progettuale conforme al vigente strumento urbanistico; 4) di aver quindi modificato il progetto prevedendo la realizzazione di una recinzione a
mezzo muro di confine conforme alle prescrizioni del piano regolatore; 5) che, nondimeno, il comune di Vicopisano denegava la autorizzazione paesaggistica; 6) che il provvedimento di diniego è stato annullato da questo TAR con la sentenza n. 889 del 2024; 7) che in data 3/07/2024, rispondendo ad una istanza del ricorrente volta all’esecuzione della predetta sentenza, il comune di Vicopisano dichiarava che avrebbe riaperto l’istruttoria della pratica; 8) che nel corso della predetta istruttoria la Commissione paesaggistica avrebbe espresso un ulteriore parere sfavorevole; 9) che il procedimento di rilascio della autorizzazione paesaggistica in esecuzione della predetta sentenza del TAR Toscana non si sarebbe ancora concluso mediante la adozione di un nuovo provvedimento. Tutto ciò premesso il Sig. TI con il ricorso in epigrafe chiede l’ottemperanza, mediante misure di astraint e con ordine di rilascio della richiesta autorizzazione per i seguenti motivi: a) la mancata adozione di un nuovo provvedimento espresso contrasterebbe con l’ordine di esecuzione contenuto nella sentenza; b) il parere adottato dalla commissione paesaggistica sarebbe basato sui medesimi presupposti già ritenuti infondati in fatto e diritto dal T.A.R., c) la soluzione progettuale proposta dalla Amministrazione (recinzione mediante piantumazione) non sarebbe ragionevole.
Il ricorso è infondato.
Il comportamento tenuto dal comune di Vicopisano dopo la pubblicazione della sentenza di cui in epigrafe non può definirsi inerte, né in contrasto con il giudicato.
Il Comune ha, infatti, attivato una articolata istruttoria che si è tradotta in una nuova valutazione negativa della Commissione paesaggistica alla quale hanno fatto seguito le controdeduzioni dell’interessato. In accoglimento di queste, la Commissione paesaggistica nella successiva riunione del 30/04/2025 ha rilasciata un parere favorevole condizionato alla realizzazione della recinzione.
A fronte a ciò, il fatto che il procedimento relativo alla riedizione del potere autorizzatorio (alla data del passaggio in decisione del ricorso) non si sia concluso con la adozione di un provvedimento espresso non viola gli obblighi discendenti dal giudicato dal momento che, da un lato, la sentenza non prevedeva un preciso termine per concludere l’iter di riesercizio del potere e, dall’altro, il prolungarsi della procedura trova ragione proprio nella attenzione prestata dal Comune ai contributi procedimentali offerti dallo stesso ricorrente dopo la adozione del primo parere sfavorevole della Commissione, mediante un comportamento che in alcun modo può considerarsi contrario ai canoni della efficienza e della buona fede che presiedono anche la fase di esecuzione del giudicato.
Occorre poi osservare che gli atti non definitivi adottati dal comune di Vicopisano nemmeno possono essere reputati in contrasto con il vincolo conformativo derivante dalla sentenza di cui si chiede l’esecuzione, la quale non obbligava l’Ente al rilascio di un provvedimento favorevole ma semplicemente imponeva una più congrua motivazione sul rapporto fra l’opera divisata ed il contesto paesaggistico, motivazione che la Commissione paesaggistica ha formulato sia con riferimento ai caratteri dei luoghi sia con l’indicazione delle relative prescrizioni del PIT.
Il ricorso deve, quindi, essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa;
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO