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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/11/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1696 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 1696 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara- Baluardo Massimo D'Azeglio, 3/A, presso lo studio dell'avv. MAGGI GIOVANNA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nata a [...] in data [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
e residente in [...]-Int 13, elettivamente domiciliato in Milano, via Archimede n. 94, presso lo studio dell'avv. GABBIANI SIMONA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1-Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e celebrato in Controparte_1 Parte_1 Cameri (NO) il 09.11.2007, trascritto negli atti di matrimonio dello stato civile del medesimo Comune al n. 15 parte I, anno 2007 essendo trascorso il termine previsto ex art. 3 co. 2, lett.b) L. 74/87 e succ. modifiche, senza che nel frattempo sia mai intervenuta interruzione.
- Ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cameri (NO) di procedere all'annotazione ed alle ulteriori incombenze di legge.
2- Confermare che la casa familiare sita a Cameri (NO), via Montimperiale n. 4, di proprietà dei signori Parte_2 e concessa in comodato gratuito al signor resterà assegnata allo stesso.
[...] Parte_3 Parte_1 3-Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 congiuntamente la potestà genitoriale relativamente alle decisioni di maggiore interesse;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
-I tempi e le modalità di presenza del figlio, presso ciascun genitore, saranno i seguenti: -Il minore convivrà stabilmente con la madre presso l'abitazione della quale manterrà la residenza anagrafica
-Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, quando vorrà, concordandone volta a volta le modalità previamente con la sig.ra in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità: CP_1
* il figlio minore trascorrerà con il padre due weekend al mese, dal sabato mattina quando lo preleverà dalla casa materna sino alla domenica sera quando ivi lo ricondurrà;
* durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà, in alternanza con l'altro genitore, la vigilia di Natale e/o il giorno di Natale, quello di San Silvestro e/o di Capodanno, dividendosi equamente i genitori le vacanze scolastiche, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 30 dicembre sino alla ripresa delle lezioni scolastiche.
*-Durante le vacanze pasquali, il minore trascorrerà alternativamente, 3 gg. con ciascun genitore, la giornata di Pasqua
o il giorno del Lunedì dell'Angelo, dividendosi equamente le vacanze scolastiche.
*- Durante le vacanze estive il minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con il padre, da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno e comunque con congruo preavviso.
*- Tutte le altre festività e ponti scolastici saranno trascorsi dal minore un anno con un genitore ed un anno con l'altro secondo il principio dell'alternanza.
4-Disporre l'onere in capo al Sig. di contribuire al mantenimento del figlio minore con il versamento Parte_1 in favore della sig.ra , tramite bonifico bancario, dell'importo di € 350,00 entro il Giorno 28 di ogni Controparte_1 mese, che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, costo-vita FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti al figlio (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), e precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- I rispettivi conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile.
5-Darsi atto che le parti concordano che il figlio debba intendersi fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50%; parimenti l'Assegno Unico e Universale verrà percepito, nella misura del 50% da entrambi.
6-Darsi atto che la sig.ra si impegna, entro e non oltre il mese di giugno 2025 ad effettuare la voltura Controparte_1 dell'autoveicolo Honda Civic TG AY174MM di proprietà del sig. e concessa in comodato d'uso alla stessa. Parte_1
7-Darsi atto che le parti dichiarano di essere entrambi economicamente autonomi ed autosufficienti, di guisa che nessun assegno di mantenimento viene disposto a favore dell'uno ed a carico dell'altro, di avere risolto sin d'ora, tra loro, qualsiasi aspetto economico-patrimoniale, (salvo gli adempimenti sub punto 6) e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere per alcun titolo, ragione o diritto.
8- Per quanto occorra, i sigg.ri e , prestano sin d'ora reciproco assenso e consenso Parte_1 Controparte_1 per il rinnovo e/o il rilascio dei documenti personali anche ai fini dell'espatrio, propri e del figlio minore.
-Competenze di giudizio compensate tra le parti.”
Pag. 2 di 4 Per il P.M.:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Cameri Parte_1 Controparte_1
(NO) in data 09/11/2007 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 39, parte II, Serie C, anno 2007. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (15.05.2008), ancora minorenne. Per_1
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 12/11/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato;
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di RA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Cameri (NO) in data 09/11/2007 da e con atto iscritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Controparte_1 predetto comune al n. 39, parte II, Serie C, anno 2007;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cameri (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di RA in data 20/11/2025
Pag. 3 di 4 IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 1696 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara- Baluardo Massimo D'Azeglio, 3/A, presso lo studio dell'avv. MAGGI GIOVANNA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nata a [...] in data [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
e residente in [...]-Int 13, elettivamente domiciliato in Milano, via Archimede n. 94, presso lo studio dell'avv. GABBIANI SIMONA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1-Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e celebrato in Controparte_1 Parte_1 Cameri (NO) il 09.11.2007, trascritto negli atti di matrimonio dello stato civile del medesimo Comune al n. 15 parte I, anno 2007 essendo trascorso il termine previsto ex art. 3 co. 2, lett.b) L. 74/87 e succ. modifiche, senza che nel frattempo sia mai intervenuta interruzione.
- Ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cameri (NO) di procedere all'annotazione ed alle ulteriori incombenze di legge.
2- Confermare che la casa familiare sita a Cameri (NO), via Montimperiale n. 4, di proprietà dei signori Parte_2 e concessa in comodato gratuito al signor resterà assegnata allo stesso.
[...] Parte_3 Parte_1 3-Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 congiuntamente la potestà genitoriale relativamente alle decisioni di maggiore interesse;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
-I tempi e le modalità di presenza del figlio, presso ciascun genitore, saranno i seguenti: -Il minore convivrà stabilmente con la madre presso l'abitazione della quale manterrà la residenza anagrafica
-Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, quando vorrà, concordandone volta a volta le modalità previamente con la sig.ra in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità: CP_1
* il figlio minore trascorrerà con il padre due weekend al mese, dal sabato mattina quando lo preleverà dalla casa materna sino alla domenica sera quando ivi lo ricondurrà;
* durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà, in alternanza con l'altro genitore, la vigilia di Natale e/o il giorno di Natale, quello di San Silvestro e/o di Capodanno, dividendosi equamente i genitori le vacanze scolastiche, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 30 dicembre sino alla ripresa delle lezioni scolastiche.
*-Durante le vacanze pasquali, il minore trascorrerà alternativamente, 3 gg. con ciascun genitore, la giornata di Pasqua
o il giorno del Lunedì dell'Angelo, dividendosi equamente le vacanze scolastiche.
*- Durante le vacanze estive il minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con il padre, da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno e comunque con congruo preavviso.
*- Tutte le altre festività e ponti scolastici saranno trascorsi dal minore un anno con un genitore ed un anno con l'altro secondo il principio dell'alternanza.
4-Disporre l'onere in capo al Sig. di contribuire al mantenimento del figlio minore con il versamento Parte_1 in favore della sig.ra , tramite bonifico bancario, dell'importo di € 350,00 entro il Giorno 28 di ogni Controparte_1 mese, che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, costo-vita FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti al figlio (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), e precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- I rispettivi conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile.
5-Darsi atto che le parti concordano che il figlio debba intendersi fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50%; parimenti l'Assegno Unico e Universale verrà percepito, nella misura del 50% da entrambi.
6-Darsi atto che la sig.ra si impegna, entro e non oltre il mese di giugno 2025 ad effettuare la voltura Controparte_1 dell'autoveicolo Honda Civic TG AY174MM di proprietà del sig. e concessa in comodato d'uso alla stessa. Parte_1
7-Darsi atto che le parti dichiarano di essere entrambi economicamente autonomi ed autosufficienti, di guisa che nessun assegno di mantenimento viene disposto a favore dell'uno ed a carico dell'altro, di avere risolto sin d'ora, tra loro, qualsiasi aspetto economico-patrimoniale, (salvo gli adempimenti sub punto 6) e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere per alcun titolo, ragione o diritto.
8- Per quanto occorra, i sigg.ri e , prestano sin d'ora reciproco assenso e consenso Parte_1 Controparte_1 per il rinnovo e/o il rilascio dei documenti personali anche ai fini dell'espatrio, propri e del figlio minore.
-Competenze di giudizio compensate tra le parti.”
Pag. 2 di 4 Per il P.M.:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Cameri Parte_1 Controparte_1
(NO) in data 09/11/2007 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 39, parte II, Serie C, anno 2007. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (15.05.2008), ancora minorenne. Per_1
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 12/11/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato;
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di RA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Cameri (NO) in data 09/11/2007 da e con atto iscritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Controparte_1 predetto comune al n. 39, parte II, Serie C, anno 2007;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cameri (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di RA in data 20/11/2025
Pag. 3 di 4 IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
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