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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4354 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
RG. N. 5518/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
dott.ssa Paola Castriota Scandeberg Giudice ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG 5518/2017, vertente
Tra
, con gli Avv.ti Giovanni Carta e Valerio Bocchini;
Parte_1
ricorrente e
, con l'Avv. Pierpaolo De Vizio;
Controparte_1 resistente
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 Con atto di citazione in rinvio e x artt. 622 c.p.p. e 329 c.p.c. Parte_1 conveniva in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza e deduzione disattesa:- Nel merito: accertata la responsabilità del Capitano in ordine Controparte_1 al fatto illecito per cui è causa, condannare il convenuto medesimo al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali cagionati all'odierno attore, nella misura omnicomprensiva di € 10.000,00 ovvero quella minore o maggiore ritenuta di giustizia;
condannare altresì il convenuto, Sig. , alla rifusione Controparte_1 delle spese e competenze del presente giudizio nonché al totale rimborso di quelle sostenute per la costituzione di parte civile nel Giudizio di primo e secondo grado e per il Giudizio di Cassazione”. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva
, il quale insisteva per l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in via istruttoria: ammettere i seguenti testimoni
[...]
, e a fornire testimonianza Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 sui capitoli di prova indicati da parte attrice, nonché, in particolare, a fornire prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) vero è che in data 25.01.2012 il CP_2 diede vita ad una sorta di convivio negli uffici comandati dal Cap.
[...] CP senza informare il suo Superiore? 2) vero è che in data 25.01.2012 il Cap.
[...]
diede al un pizzicotto e non uno schiaffo? in CP Parte_2 via principale: rigettare l'atto di citazione in rinvio ex artt. 622 cpp e 392 cpc, a seguito della sentenza n. 23700 resa in data 3.05.2017, pubblicata in data 12.05.2017, dalla Prima Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione nel giudizio avente il numero di rg 48755/2016 proposto dal Sig. Parte_1 nei confronti del Capitano DERC IA , perché Controparte_1 infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di avvocato oltre I.V.A. e C.N.P.A.”.
La causa è stata assegnata al sottoscritto relatore in data 3-10-2024 e contestualmente trattenuta in decisione.
La causa trae origine dai seguenti fatti:
in data 25 gennaio 2012 l'allora Ten. Medico RC IA CP
, effettivo presso l'Infermeria del 41° Reggimento “CORDENONS” alla
[...] sede di Sora (FR), alle ore 12,00 circa, interveniva in occasione di un conviviale non autorizzato tenuto nel corridoio antistante l'Infermeria, sottolineando con un gesto, di cui è controverso tra le parti se trattasi di un “pizzicotto” o di uno “schiaffo”, rivolto al , l'inopportunità di tale iniziativa (il diverbio è Parte_2 originato dal fatto che quest'ultimo avesse offerto ai colleghi dei dolcetti acquistatl in
Pagina 2 precedenza quando non era ancora arrivato il , che — quale più alto in grado CP
-a avrebbe dovuto essere atteso per il convivio). A seguito di tale episodio veniva inoltrata alla Procura Militare delle Repubblica presso il Tribunale di OM notizia di reato in relazione alla fattispecie di cui all'art. 222 c.p.m.p. (percosse), in relazione alla quale veniva istruito procedimento penale archiviato dal G.I.P. del Tribunale Militare di OM in data 4 ottobre 2012, rilevandosi la mancanza della condizione di procedibilità della richiesta di procedimento da parte del Comandante di Corpo. Avverso il decreto di archiviazione la parte offesa ricorreva per Cassazione e, all'esito DEudienza camerale DE11 aprile 2014, la Corte, riqualificando i fatti nella fattispecie di cui all'art. 195 c.p.m.p. (violenza ad inferiore), ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti al G.I.P. presso il Tribunale Militare di OM, il quale in data 25 settembre 2014 disponeva l'imputazione coatta del Cap.
[...] che, dunque, veniva tratto in giudizio per il reato di cui all'art. Controparte_1
195 c.p.m.p.
Il Giudice di prime cure, ritenuto non provato il fatto che il Parte_2
fosse stato percosso con uno schiaffo, lo mandava assolto con la formula
[...]
“perché il fatto non costituisce reato” con sentenza nr. 7/2016 emessa in data 14 gennaio 2016 dal Tribunale Militare di OM, Sezione I.
Avverso tale sentenza ricorreva in appello la parte offesa, e la Corte Militare di Appello – Prima Sezione con sentenza nr. 96 del 28 settembre 2016 , ritenendo sussistente il fatto di reato ma non potendo affermare la responsabilità penale essendo stato l'appello proposto solo dalla parte civile e non dal PM, riteneva sussistente il fatto ai fini della responsabilità civile, condannando il al Controparte_1 risarcimento del danno provocato al , quantificandolo nella Parte_2 misura di Euro 500,00 quale “danno di natura morale, diretta e immediata conseguenza del colpo violento subito dalla persona offesa ad opera DEimputato, ed alla refusione delle spese del doppio giudizio che liquidava in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). L'allora Capitano DI FOLCO provvedeva dunque ad impugnare detta sentenza innanzi alla Corte di Cassazione, la quale, pronunciandosi con sentenza n. 23700/2017, accoglieva il ricorso presentato dall'Ufficiale ed, invocando l'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti DEUomo, specificava che: “Nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, il giudice di appello non può riformare la sentenza impugnata nel senso DEaffermazione della responsabilità penale DEimputato, senza aver proceduto, anche d'ufficio, a norma DEart. 603, comma 3, c.p.p., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado” ed aggiungendo che “L'affermazione di responsabilità DEimputato pronunciata dal giudice di appello su impugnazione del pubblico ministero, in riforma di una sentenza assolutoria fondata sulla valutazione di
Pagina 3 prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma DEart. 603, comma 3, c.p.p., integra di per sé un vizio di motivazione della sentenza di appello, ex art. 606, comma 1, lett. e), per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio” di cui all'art. 533, comma 1”. In ragione di tali premesse la Suprema Corte, uniformandosi ai principi anzidetti, accoglieva il ricorso e annullava la sentenza impugnata poiché il giudizio di appello, pur instaurato a seguito di impugnazione proposta dalla sola parte civile, aveva condotto al riconoscimento della responsabilità DEimputato secondo i parametri di diritto penale, e rinviava quindi al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma DEart. 622 cpp.
Sulla scorta di tale pronuncia, il ha citato l'odierno convenuto (in Parte_2 rinvio) innanzi a questa Corte di Appello chiedendo la condanna del al CP risarcimento di tutti i danni non patrimoniali cagionati all'attore, nella misura onnicomprensiva di Euro 10.000,00 ed alla rifusione delle spese e competenza del presente giudizio e per le spese sostenute, per la costituzione di parte civile nel giudizio di primo e secondo grado e per il giudizio di Cassazione. Nel frattempo, a seguito di querela sporta dal nei confronti di Parte_2
e , in ordine al reato di falsa testimonianza (accusati di aver Tes_1 Tes_2 deposto a favore del pur non essendo presenti ai fatti, veniva aperto un CP procedimento innanzi al Tribunale Penale di OM : con sentenza n. 14001/2022 il Tribunale Ordinario di OM ha ASSOLTO i testimoni e Tes_1 Tes_2 del reato loro ascritto perché il fatto non sussiste. Il tutto, documentato in atti.
Orbene, il ricorrente deduce che la fondatezza della tesi sostenuta, per cui sarebbe stato colpito con uno schiaffo dal convenuto , nell'occasione Controparte_1 sopra indicata, sarebbe confermata:
• “ dalle risultanze DEistruttoria dibattimentale del procedimento r.g. 206/2012 celebratosi innanzi al Tribunale Militare di OM, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese da ben 5 testimoni, i quali in maniera del tutto unanime avevano confermato la versione fornita dal Parte_2
• dalla sentenza n. 57/2016, resa dalla Corte Militare di Appello di OM in esito al giudizio di gravame introdotto dall'attore avverso la sentenza di cui al paragrafo che precede, a mezzo della quale la Corte di II° grado aveva condannato l'imputato CP avendo ritenuto la sussistenza DEelemento oggettivo, come anche d'elemento soggettivo, del fatto di reato ascrittogli;
• dal fatto che con la pubblicazione della sentenza di cui al precedente paragrafo la Corte Militare di Appello di OM aveva altresì accertato la determinazione di un danno non patrimoniale nella sfera personale e giuridica del Sig. Pt_2
il quale avrebbe dovuto trovare risarcimento sulla scorta di quanto
[...] disposto dall'art. 2059 c.c.;
Pagina 4 • dalla circostanza che le uniche due versioni difformi erano state fornite dai testi e , la cui testimonianza aveva destato ampi sospetti al punto Tes_1 Tes_2 da indurre la Procura della Repubblica di OM ad incardinare nei loro confronti un processo per falsa testimonianza.
Il convenuto ha invece rilevato che il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione del , sul piano penale, dopo la sentenza delle Corte di CP
Cassazione, e il passaggio in giudicato della sentenza che ha assolto i testi imputati del reato di falsa testimonianza (e sfavorevoli all'odierno ricorrente) dia conto invece della infondatezza della domanda in oggetto.
La domanda DEattore di affermazione della responsabilità civile del convenuto risulta infondata.
Ed invero, reputa la Corte che la valutazione del tribunale penale sulla (assenza di) responsabilità DEodierno convenuto sia condivisibile e supportata dalle testimonianze acquisite e da essa valutate, da cui non è emerso “con chiarezza quale tipo di azione sia stata posta in essere dal tenente: se si sia trattato cioè di “una percossa con manata violenta “ come ipotizzato dall'accusa, di uno schiaffo come riferito da alcunic… o se si sia trattato di un gesto di mero richiamo all'inferiore tipo
“buffetto”, “pizzicotto” , come affermato da altri e pertanto non si manifesta violenza”. Ad analoghe conclusioni si perviene infatti anche alla luce della sentenza (cassata) della Corte Militare di appello (pagg. 19 e ss.), che ripercorre le diverse testimonianze, ne assume talune come attendibili, mentre alcuna valutazione rende quanto alle dichiarazioni dei testi e (favorevoli alla tesi DEodierno Tes_1 Tes_2 convenuto), in quanto “non indicati nella sentenza di primo grado”, e da cui reputa di poter prescindere. Ed invero, la testimonianza di costoro, (imputati, e poi assolti, come detto, per il reato di falsa testimonianza, “perché, deponendo come testimoni … affermavano il falso e/o negavano il vero, ovvero tacevano, in tutto o in parte, ciò che sapevano rispettivamente sui fatti sui quali erano interrogati;
riferivano, in particolare, che il m.llo non fosse stato percosso con uno schiaffo Parte_2 dall'imputato , ma da un amichevole "pizzicotto" datogli dallo stesso, CP benché non fossero presenti al momento del fatti”) avvalorava la tesi DEodierno convenuto, e - all'esito del giudizio penale che ha escluso il reato di falsa testimonianza - non sussistono ragioni apprezzabili per “prescinderne” (come ha fatto la Corte militare di Appello ) , ovvero ritenere le dichiarazioni dei testi escussi idonee, in mancanza di alcun riscontro oggettivo ad alcuna di esse, a fondare l'una o l'altra tesi. La Corte reputa pertanto di condividere, in particolare, la motivazione della sentenza penale da ultimo emessa nei confronti di costoro (n. 14001/2022), che dopo l'esame analitico delle diverse testimonianze rese nel giudizio dinanzi al tribunale militare, ha ritenuto che “ Deve conclusivamente rilevarsi che le prove acquisite non consentono
Pagina 5 di ricostruire con certezza la dinamica del fatti”, conclusione peraltro conforme a quella già ritenuta dalla sentenza del tribunale militare citata.
In tale contesto, le istanze di prova orale articolate nel ricorso ( ma non anche espressamente nelle note scritte di precisazione delle conclusioni), con gli stessi testi già reiteratamente esaminati, appare del tutto superflua. La domanda è quindi respinta. La circostanza che la vicenda sia rimasta oscura, pur all'esito dei diversi giudizi instaurati, nel contrasto tra dichiarazioni testimoniali, nessuna delle quali ha ricevuto adeguato riscontro sul piano della maggiore attendibilità, induce alla compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda, compensa le spese del giudizio.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte DEappellante DEulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma DEart. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002. OM, 26 giugno 2025
OM, 26 giugno 2025 La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
dott.ssa Paola Castriota Scandeberg Giudice ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG 5518/2017, vertente
Tra
, con gli Avv.ti Giovanni Carta e Valerio Bocchini;
Parte_1
ricorrente e
, con l'Avv. Pierpaolo De Vizio;
Controparte_1 resistente
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 Con atto di citazione in rinvio e x artt. 622 c.p.p. e 329 c.p.c. Parte_1 conveniva in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza e deduzione disattesa:- Nel merito: accertata la responsabilità del Capitano in ordine Controparte_1 al fatto illecito per cui è causa, condannare il convenuto medesimo al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali cagionati all'odierno attore, nella misura omnicomprensiva di € 10.000,00 ovvero quella minore o maggiore ritenuta di giustizia;
condannare altresì il convenuto, Sig. , alla rifusione Controparte_1 delle spese e competenze del presente giudizio nonché al totale rimborso di quelle sostenute per la costituzione di parte civile nel Giudizio di primo e secondo grado e per il Giudizio di Cassazione”. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva
, il quale insisteva per l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in via istruttoria: ammettere i seguenti testimoni
[...]
, e a fornire testimonianza Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 sui capitoli di prova indicati da parte attrice, nonché, in particolare, a fornire prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) vero è che in data 25.01.2012 il CP_2 diede vita ad una sorta di convivio negli uffici comandati dal Cap.
[...] CP senza informare il suo Superiore? 2) vero è che in data 25.01.2012 il Cap.
[...]
diede al un pizzicotto e non uno schiaffo? in CP Parte_2 via principale: rigettare l'atto di citazione in rinvio ex artt. 622 cpp e 392 cpc, a seguito della sentenza n. 23700 resa in data 3.05.2017, pubblicata in data 12.05.2017, dalla Prima Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione nel giudizio avente il numero di rg 48755/2016 proposto dal Sig. Parte_1 nei confronti del Capitano DERC IA , perché Controparte_1 infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di avvocato oltre I.V.A. e C.N.P.A.”.
La causa è stata assegnata al sottoscritto relatore in data 3-10-2024 e contestualmente trattenuta in decisione.
La causa trae origine dai seguenti fatti:
in data 25 gennaio 2012 l'allora Ten. Medico RC IA CP
, effettivo presso l'Infermeria del 41° Reggimento “CORDENONS” alla
[...] sede di Sora (FR), alle ore 12,00 circa, interveniva in occasione di un conviviale non autorizzato tenuto nel corridoio antistante l'Infermeria, sottolineando con un gesto, di cui è controverso tra le parti se trattasi di un “pizzicotto” o di uno “schiaffo”, rivolto al , l'inopportunità di tale iniziativa (il diverbio è Parte_2 originato dal fatto che quest'ultimo avesse offerto ai colleghi dei dolcetti acquistatl in
Pagina 2 precedenza quando non era ancora arrivato il , che — quale più alto in grado CP
-a avrebbe dovuto essere atteso per il convivio). A seguito di tale episodio veniva inoltrata alla Procura Militare delle Repubblica presso il Tribunale di OM notizia di reato in relazione alla fattispecie di cui all'art. 222 c.p.m.p. (percosse), in relazione alla quale veniva istruito procedimento penale archiviato dal G.I.P. del Tribunale Militare di OM in data 4 ottobre 2012, rilevandosi la mancanza della condizione di procedibilità della richiesta di procedimento da parte del Comandante di Corpo. Avverso il decreto di archiviazione la parte offesa ricorreva per Cassazione e, all'esito DEudienza camerale DE11 aprile 2014, la Corte, riqualificando i fatti nella fattispecie di cui all'art. 195 c.p.m.p. (violenza ad inferiore), ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti al G.I.P. presso il Tribunale Militare di OM, il quale in data 25 settembre 2014 disponeva l'imputazione coatta del Cap.
[...] che, dunque, veniva tratto in giudizio per il reato di cui all'art. Controparte_1
195 c.p.m.p.
Il Giudice di prime cure, ritenuto non provato il fatto che il Parte_2
fosse stato percosso con uno schiaffo, lo mandava assolto con la formula
[...]
“perché il fatto non costituisce reato” con sentenza nr. 7/2016 emessa in data 14 gennaio 2016 dal Tribunale Militare di OM, Sezione I.
Avverso tale sentenza ricorreva in appello la parte offesa, e la Corte Militare di Appello – Prima Sezione con sentenza nr. 96 del 28 settembre 2016 , ritenendo sussistente il fatto di reato ma non potendo affermare la responsabilità penale essendo stato l'appello proposto solo dalla parte civile e non dal PM, riteneva sussistente il fatto ai fini della responsabilità civile, condannando il al Controparte_1 risarcimento del danno provocato al , quantificandolo nella Parte_2 misura di Euro 500,00 quale “danno di natura morale, diretta e immediata conseguenza del colpo violento subito dalla persona offesa ad opera DEimputato, ed alla refusione delle spese del doppio giudizio che liquidava in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). L'allora Capitano DI FOLCO provvedeva dunque ad impugnare detta sentenza innanzi alla Corte di Cassazione, la quale, pronunciandosi con sentenza n. 23700/2017, accoglieva il ricorso presentato dall'Ufficiale ed, invocando l'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti DEUomo, specificava che: “Nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, il giudice di appello non può riformare la sentenza impugnata nel senso DEaffermazione della responsabilità penale DEimputato, senza aver proceduto, anche d'ufficio, a norma DEart. 603, comma 3, c.p.p., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado” ed aggiungendo che “L'affermazione di responsabilità DEimputato pronunciata dal giudice di appello su impugnazione del pubblico ministero, in riforma di una sentenza assolutoria fondata sulla valutazione di
Pagina 3 prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma DEart. 603, comma 3, c.p.p., integra di per sé un vizio di motivazione della sentenza di appello, ex art. 606, comma 1, lett. e), per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio” di cui all'art. 533, comma 1”. In ragione di tali premesse la Suprema Corte, uniformandosi ai principi anzidetti, accoglieva il ricorso e annullava la sentenza impugnata poiché il giudizio di appello, pur instaurato a seguito di impugnazione proposta dalla sola parte civile, aveva condotto al riconoscimento della responsabilità DEimputato secondo i parametri di diritto penale, e rinviava quindi al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma DEart. 622 cpp.
Sulla scorta di tale pronuncia, il ha citato l'odierno convenuto (in Parte_2 rinvio) innanzi a questa Corte di Appello chiedendo la condanna del al CP risarcimento di tutti i danni non patrimoniali cagionati all'attore, nella misura onnicomprensiva di Euro 10.000,00 ed alla rifusione delle spese e competenza del presente giudizio e per le spese sostenute, per la costituzione di parte civile nel giudizio di primo e secondo grado e per il giudizio di Cassazione. Nel frattempo, a seguito di querela sporta dal nei confronti di Parte_2
e , in ordine al reato di falsa testimonianza (accusati di aver Tes_1 Tes_2 deposto a favore del pur non essendo presenti ai fatti, veniva aperto un CP procedimento innanzi al Tribunale Penale di OM : con sentenza n. 14001/2022 il Tribunale Ordinario di OM ha ASSOLTO i testimoni e Tes_1 Tes_2 del reato loro ascritto perché il fatto non sussiste. Il tutto, documentato in atti.
Orbene, il ricorrente deduce che la fondatezza della tesi sostenuta, per cui sarebbe stato colpito con uno schiaffo dal convenuto , nell'occasione Controparte_1 sopra indicata, sarebbe confermata:
• “ dalle risultanze DEistruttoria dibattimentale del procedimento r.g. 206/2012 celebratosi innanzi al Tribunale Militare di OM, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese da ben 5 testimoni, i quali in maniera del tutto unanime avevano confermato la versione fornita dal Parte_2
• dalla sentenza n. 57/2016, resa dalla Corte Militare di Appello di OM in esito al giudizio di gravame introdotto dall'attore avverso la sentenza di cui al paragrafo che precede, a mezzo della quale la Corte di II° grado aveva condannato l'imputato CP avendo ritenuto la sussistenza DEelemento oggettivo, come anche d'elemento soggettivo, del fatto di reato ascrittogli;
• dal fatto che con la pubblicazione della sentenza di cui al precedente paragrafo la Corte Militare di Appello di OM aveva altresì accertato la determinazione di un danno non patrimoniale nella sfera personale e giuridica del Sig. Pt_2
il quale avrebbe dovuto trovare risarcimento sulla scorta di quanto
[...] disposto dall'art. 2059 c.c.;
Pagina 4 • dalla circostanza che le uniche due versioni difformi erano state fornite dai testi e , la cui testimonianza aveva destato ampi sospetti al punto Tes_1 Tes_2 da indurre la Procura della Repubblica di OM ad incardinare nei loro confronti un processo per falsa testimonianza.
Il convenuto ha invece rilevato che il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione del , sul piano penale, dopo la sentenza delle Corte di CP
Cassazione, e il passaggio in giudicato della sentenza che ha assolto i testi imputati del reato di falsa testimonianza (e sfavorevoli all'odierno ricorrente) dia conto invece della infondatezza della domanda in oggetto.
La domanda DEattore di affermazione della responsabilità civile del convenuto risulta infondata.
Ed invero, reputa la Corte che la valutazione del tribunale penale sulla (assenza di) responsabilità DEodierno convenuto sia condivisibile e supportata dalle testimonianze acquisite e da essa valutate, da cui non è emerso “con chiarezza quale tipo di azione sia stata posta in essere dal tenente: se si sia trattato cioè di “una percossa con manata violenta “ come ipotizzato dall'accusa, di uno schiaffo come riferito da alcunic… o se si sia trattato di un gesto di mero richiamo all'inferiore tipo
“buffetto”, “pizzicotto” , come affermato da altri e pertanto non si manifesta violenza”. Ad analoghe conclusioni si perviene infatti anche alla luce della sentenza (cassata) della Corte Militare di appello (pagg. 19 e ss.), che ripercorre le diverse testimonianze, ne assume talune come attendibili, mentre alcuna valutazione rende quanto alle dichiarazioni dei testi e (favorevoli alla tesi DEodierno Tes_1 Tes_2 convenuto), in quanto “non indicati nella sentenza di primo grado”, e da cui reputa di poter prescindere. Ed invero, la testimonianza di costoro, (imputati, e poi assolti, come detto, per il reato di falsa testimonianza, “perché, deponendo come testimoni … affermavano il falso e/o negavano il vero, ovvero tacevano, in tutto o in parte, ciò che sapevano rispettivamente sui fatti sui quali erano interrogati;
riferivano, in particolare, che il m.llo non fosse stato percosso con uno schiaffo Parte_2 dall'imputato , ma da un amichevole "pizzicotto" datogli dallo stesso, CP benché non fossero presenti al momento del fatti”) avvalorava la tesi DEodierno convenuto, e - all'esito del giudizio penale che ha escluso il reato di falsa testimonianza - non sussistono ragioni apprezzabili per “prescinderne” (come ha fatto la Corte militare di Appello ) , ovvero ritenere le dichiarazioni dei testi escussi idonee, in mancanza di alcun riscontro oggettivo ad alcuna di esse, a fondare l'una o l'altra tesi. La Corte reputa pertanto di condividere, in particolare, la motivazione della sentenza penale da ultimo emessa nei confronti di costoro (n. 14001/2022), che dopo l'esame analitico delle diverse testimonianze rese nel giudizio dinanzi al tribunale militare, ha ritenuto che “ Deve conclusivamente rilevarsi che le prove acquisite non consentono
Pagina 5 di ricostruire con certezza la dinamica del fatti”, conclusione peraltro conforme a quella già ritenuta dalla sentenza del tribunale militare citata.
In tale contesto, le istanze di prova orale articolate nel ricorso ( ma non anche espressamente nelle note scritte di precisazione delle conclusioni), con gli stessi testi già reiteratamente esaminati, appare del tutto superflua. La domanda è quindi respinta. La circostanza che la vicenda sia rimasta oscura, pur all'esito dei diversi giudizi instaurati, nel contrasto tra dichiarazioni testimoniali, nessuna delle quali ha ricevuto adeguato riscontro sul piano della maggiore attendibilità, induce alla compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda, compensa le spese del giudizio.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte DEappellante DEulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma DEart. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002. OM, 26 giugno 2025
OM, 26 giugno 2025 La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
Pagina 6