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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 29/07/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 29.07.2025
Artt. 126, 130 c.p.c., 46 disp. att. c.p.c.
PROCEDIMENTO NR. 2347/2020
Parte_1
Parte_2
- PARTE ATTRICE -
Parte_3
- PARTE CONVENUTA -
UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
All'udienza del 29.07.2025 davanti al Giudice Dr.ssa Valentina Prudente viene chiamata la causa n. 2347/2020 e compaiono:
Per 'avv. PATRIARCHI;
Parte_1 Parte_2
Per l'avv. CANCILA in sost. avv. FRANCIA GIAN LUCA;
Parte_3
Assistono all'udienza: il GOP in tirocinio avv. Massimiliano Leccese;
la tirocinante ex art. 73 d.l. 69/13 dott. Persona_1 la tirocinante ex art. 73 d.l. 69/13 dott. Persona_2
Le parti nulla osservano sulla calendarizzazione dell'udienza in periodo feriale.
P.Q.M.
IL GIUDICE
Visti gli artt. 189, 281-sexies c.p.c. SENTITE le parti, RITENUTA la causa matura per la decisione;
P a g . 1 | 11 DICHIARA chiusa l'istruttoria INVITA le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale.
L'avv. PATRIARCHI precisa le conclusioni come da ultima memoria autorizzata;
concorda sulla indivisibilità del bene, dovendo essere gli abusi sanati;
ribadisce che i propri assistiti non possono provvedervi per motivi economici e che peraltro nell'immobile vive il convenuto. Non si oppone alla divisione, pur evidenziando che l'adesione alla richiesta di divisione è stata effettuata al solo fine di richiedere l' indennità di occupazione dell'immobile, contenendo tale somma nel 50% del valore locativo. L'avv. CANCILA precisa le conclusioni come da ultima nota autorizzata e come da comparsa conclusionale dell'8.1.24. Terminata la discussione, i procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza. Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Valentina Prudente, all'udienza del 29/07/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nel procedimento iscritto al n. 2347 dell'anno 2020, pendente tra
P a g . 2 | 11 TRA Parte_1 Parte_2
DIFENSORE: Avv. PATRIARCHI DANIELA
- PARTE ATTRICE –
CONTRO Parte_3
DIFENSORE: Avv. FRANCIA GIAN LUCA
- PARTE CONVENUTA - Conclusioni degli attori e : Parte_2 Parte_1
“In via principale 1) Accertato e riconosciuto ai Sig. e il diritto Parte_2 Parte_1 ad ottenere un congruo ristoro, a titolo di mancato godimento della propria quota di proprietà dell'immobile sito in Carrara Via Moneta 94 ex art 1102 cc, a decorrere dai primi mesi del 2009 ad oggi, condannare il convenuto, , a corrispondere pro-quota ai Sig. Parte_3 Parte_1
e a tale titolo la somma di € 39.300,00, nonché l'ulteriore somma
[...] Parte_2 maturata e maturanda, successivamente alla notifica del presente atto sino alla sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero la somma maggiore o minore risultante dovuta all'esito dell'istruttoria. 2) In subordine, salvo gravame, qualora il Giudice ritenesse parzialmente prescritta la domanda sopra formulata, si chiede che venga riconosciuta l'indennità di occupazione determinata sulla base del valore locativo indicato in perizia, almeno a partire dall' anno 2014 e cioè per i 5 anni precedenti alla richiesta del 2019, sino al perdurare della situazione di utilizzo esclusivo da parte del convenuto. 3) Stante l'impossibilità di addivenire ad una divisione dell'immobile in natura, come confermato dalla CTU, non ci si oppone allo scioglimento della comunione come richiesto in via riconvenzionale, secondo legge. 4) Vinte le spese tutte del presente giudizio 5) Tenuto conto del comportamento di parte convenuta e considerato che la stessa era consapevole dell'esistenza degli abusi che avrebbero reso indivisibile l'immobile ancor prima della nomina del CTU, si chiede che venga applicata la sanzione di cui all'art 96 cpc a parte convenuta, risultando violata dal comportamento processuale della parte la normale prudenza nell'agire in via riconvenzionale per la richiesta di una divisone dell'immobile di cui si conosceva l'indivisibilità, gravando così di spese anche le altre parti. 6) Si chiede, altresì, la liquidazione delle competenze relativamente alla parte Sig. ammessa al patrocinio a spese dello stato con decreto Parte_2 del 30.10.2020.”
Conclusioni del convenuto : Parte_3
“Voglia il Tribunale ill.mo, contrariis rejectis, per quanto esposto: − rigettare le attoree domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
− dichiarare lo scioglimento secundum legem della comunione relativa all'unità immobiliare posto in Carrara, via Moneta n° 94 (in cat. al fg. 51, part. 395 sub.5, fg. 51, part. 395 sub 12 e fg. 51 part. 395 sub.6), disponendo, previa imputazione alla massa delle spese e degli esborsi sostenuti da ciascun condividente, l'assegnazione dei predisponendi lotti con relativi ed eventuali conguagli, se Ritenuto divisibile in natura, ovvero disponendo la vendita immobiliare con attribuzione del ricavato a ciascuno spettante secondo la rispettiva quota, tenuto in ogni caso conto delle afferenti spese ed esborsi singolarmente sostenuti;
− vinte le spese, il compenso oltre gli accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
P a g . 3 | 11 e convenivano in giudizio chiedendo la Parte_1 Parte_2 Parte_3 condanna del convenuto al versamento di una somma a titolo di mancato godimento, uti domini in comproprietà, del compendio immobiliare sito a Carrara, via Moneta n. 94, costituito da porzione di fabbricato adibita a civile abitazione, distinta al foglio 51, mapp. 395, sub. 12, ulteriore porzione di fabbricato adibita a civile abitazione, distinta al foglio 51, mapp. 395, sub. 5 e porzione di fabbricato adibita a civile abitazione, distinta al foglio 51, mapp. 395, sub. 6.
Detto compendio era stato acquistato dai germani e dalla madre, CP_1 Parte_3
con atto a rogito notaio del 5.2.1988. Persona_3 Per_4
A seguito del decesso di in data 6.4.1999, la titolarità dell'immobile passava CP_1 rispettivamente per 1/4 al coniuge e per 1/4 al figlio , ferma Parte_2 Parte_1 restando la quota di 1/2 in capo a Parte_3
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale chiedeva il rigetto Parte_3 delle domande attoree e, in via riconvenzionale, lo scioglimento della comunione relativa all'unità immobiliare sita a Carrara, via Moneta 94.
Con prima memoria ex art. 183 cpc il convenuto ampliava le proprie domande chiedendo, previa imputazione alla massa delle spese e degli esborsi sostenuti da ciascun condividente, l'assegnazione dei predisponendi lotti con relativi ed eventuali conguagli, tenuto in ogni caso conto degli esborsi singolarmente sostenuti dalle parti.
Era disposta CTU, di cui era officiato l'arch. Per_5
Deve darsi atto che, a seguito dell'espletamento della CTU, parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ampliava parzialmente le domande precedentemente proposte e così concludeva:
“In via preliminare in merito: accertata l'impossibilità di addivenire alla divisione dell'immobile, come richiesta in via riconvenzionale da parte convenuta, respingere la domanda proposta da parte convenuta di divisione;
- Conseguentemente, accertato e riconosciuto ai Sig. Parte_2
e il diritto ad ottenere un congruo ristoro, a titolo di mancato godimento della Parte_1 propria quota di proprietà dell'immobile sito in Carrara Via Moneta 94 ex art 1102 cc, a decorrere dai primi mesi del 2009 ad oggi, condannare il convenuto, , a corrispondere pro- Parte_3 quota ai Sig. e a tale titolo la somma di € 39.300,00, nonché Parte_1 Parte_2 l'ulteriore somma maturata e maturanda, successivamente alla notifica del presente atto sino alla sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero la somma maggiore o minore risultante dovuta all'esito dell'istruttoria. Stabilire, stante l'impossibilità di addivenire ad una divisione dell'immobile, come precisato dalla CTU, l'indennità dovuta da parte convenuta a parte attrice, per continuare l'utilizzo esclusivo dell'immobile di che trattasi.
Si richiede termine per il deposito di comparsa conclusionale
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si dà atto che il fascicolo era riassegnato alla scrivente in conseguenza di provvedimento di variazione tabellare del 18.10.22.
Con ordinanza del 18.12.2023, il Tribunale concedeva i termini di rito ex art. 190 cpc.
Successivamente, con provvedimento del 17.4.2024, era chiamato a chiarimenti il CTU in merito alla divisibilità del compendio, ritenuto “non frazionabile”, ribadita la necessità della sua regolarizzazione, in quanto non conforme alle norme del vigente piano operativo del Comune di Carrara, mediante la realizzazione di un numero di unità immobiliari compatibili con il citato art. 69 dello stesso p.o., e adeguamento dei relativi atti catastali, stimando le relative tempistiche in circa otto mesi.
P a g . 4 | 11 All'udienza del 6.6.2025 le parti confermavano che non si era proceduto alla regolarizzazione per motivi economici, precisando le conclusioni e rinunciando ai termini di cui all'art. 190, riportandosi alle conclusionali e repliche già depositate.
Con ordinanza del 7.7.2025 il Tribunale, ai sensi dell'art. 101 cpc, ha invitato le parti a interloquire sull'improcedibilità/inammissibilità della domanda di divisione e disposto discussione orale per l'udienza del 29.7.2025.
***
Sulle reciproche percentuali di quote del diritto di proprietà dell'immobile, non emergono contestazioni ( e 1/4 cadauno, giusta successione mortis causa, e Parte_1 Parte_2
, a titolo derivativo, giusto acquisto inter vivos), così come sull'occupazione del Persona_6 compendio da parte di con le specificazioni di cui infra. Parte_3
SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI RICHIESTA DI INDENNIZZO
A sostegno di tale richiesta, parte attrice produce raccomandata a.r. del 5.9.2019 inviata al convenuto (doc. 5) con la quale veniva chiesta l'indennità di occupazione pari ad € 300,00 mensili a partire dall'anno 2009: a sostegno della fondatezza della propria pretesa, parte attrice rappresenta che, prima di ricevere detta missiva, il convenuto avrebbe effettuato due bonifici bancari esattamente dell'importo di euro 300,00 (cfr. doc. 4 dell'atto di citazione) a favore di Parte_2
specificando nell'oggetto la seguente dicitura: “affitto aprile” e “affitto maggio”.
[...]
Dal canto suo, il convenuto confermava che: Parte_3
- sino alla data della morte dell'anziana madre loro dante causa (decesso Persona_3 avvenuto il 7.1.2019 - cfr. doc.2), l'immobile esso occupato, unitamente alla medesima (pag. 2 della comparsa di risposta);
- negli ultimi anni di vita la necessitava di assistenza e cure (cfr. doc. 3 e 4 della Per_3 comparsa di risposta) a ca tale non autosufficienza”.
- erano state intavolate trattative per la divisione del compendio immobiliare, ma le stesse si erano interrotte per l'assenza di collaborazione da parte degli attori e, quindi, di aver deciso di “sospendere” il versamento dell'indennizzo (“Per tale ragione, dunque, posto che i coattori non solo non collaboravano, ma nulla hanno mai corrisposto né intendevano corrispondere a titolo di necessarie spese per addivenire a detta divisione - cui peraltro il qui comparente non si è mai opposto - la liquidazione del su detto tale indennizzo è stata, nell'ottica dell'invocata divisione, sospesa” - cfr. pag. 3 comparsa di costituzione);
- Aveva sostenuto spese per tasse relative all'immobile (doc. 7) e produceva ricevute di F24, rispetto alle quali, tuttavia, non si evince con certezza se esse si riferiscano o meno all'immobile in questione;
- Aveva sostenuto varie spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile (senza, però, produrre documentazione a supporto);
- Aveva affrontato esborsi (doc. 6) per il pagamento di prestazioni professioni dell'arch. e del geom. (peraltro non inerenti all'immobile de quo); Persona_7 CP_2
- Aveva sostituito la caldaia in corso di causa (produceva fattura n. 1/81 datata 1.3.2021 emessa dalla TE UC srl e relativo bonifico di € 5.830,00 - doc. 10 e 11 prodotti con la memoria n. 2 ex art. 183 cpc). Sul punto, gli attori evidenziavano che la sostituzione della caldaia era avvenuta dopo la notifica dell'atto di citazione (12.12.2020), asserendo che detto intervento fosse finalizzato solo a diminuire la richiesta di indennità di occupazione dagli stessi avanzata e che, inoltre, giammai alcuna
P a g . 5 | 11 comunicazione né preventivo fosse mai stato loro fornito.
Nel merito, quindi, gli attori richiedono l'indennità di occupazione dell'immobile a far data dal 6.4.1999 (data del decesso di , loro dante causa), quantificandola in € 300,00 CP_1 mensili, e rappresentando di aver richiesto detta somma con lettera raccomandata del 5.9.2019.
Parte convenuta si è opposta, rappresentando di avervi coabitato, fino al 7.1.2019, con la madre non autosufficiente per assisterla e di aver poi versato spontaneamente due mensilità (aprile e maggio 2019), salvo sospendere i pagamenti alla luce della condotta non collaborativa degli attori.
Inoltre, il convenuto ha eccepito l'intervenuta prescrizione (pag. 4 della comparsa di risposta) ai sensi dell'art. 2947, c.1 cc, in quanto messo in mora solo dal 5.9.2019.
La domanda degli attori è parzialmente fondata.
In tema di comunione, è consolidato orientamento quello per cui è solo dall'espressa richiesta di utilizzo turnario del bene da parte del comunista che deriva l'obbligo di versamento di una indennità di occupazione da parte di quello che, continuando l'utilizzo in via esclusiva, abbia negato il pari diritto del comproprietario (Cass., Sez. II, Ord.,18/04/2023, n. 10264; Tribunale Ferrara, Sentenza, 06/03/2024, n. 239).
Nel sistema della comunione del diritto di proprietà per quote ideali, ciascun partecipante gode del bene comune in maniera diretta e promiscua, cioè come può, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca l'esercizio delle pari facoltà di godimento che spettano agli altri comproprietari (art. 1102 c.c.).
Allorché, per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto, tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto (a maggioranza o all'unanimità, secondo il tipo di uso deliberato: cfr. artt. 1105 e 1108 c.c.).
Se, allora, la natura del bene di proprietà comune non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari (come accertato per l'immobile in questione), l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure, appunto, mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari, utilizzo che costituisce corretto esercizio del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte della maggioranza, in quanto non ne impedisce il godimento individuale, ed evita che, attraverso un uso più intenso da parte di singoli comunisti, venga meno, per i restanti, la possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa durante i rispettivi turni, senza subire alcuna interferenza esterna (cfr. Cass. n. 7881 del 2011; Cass. n. 20394 del 2013; Cass. n. 29747 del 2019; Cass. n. 35210 del 2021).
Nel caso ciò sia impedito da un comunista (come nel caso di specie), sorge in capo agli altri pretermessi il diritto “compensativo” all'indennità di occupazione (ex multis, sempre Cass., Sez. II, Ord.,18/04/2023, n. 10264; Cass., Sez. 2, Ord. n. 31105 del 8/11/2023).
Nondimeno, l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è idoneo, di per sé, a produrre alcun automatico pregiudizio in danno degli altri comproprietari rimasti inerti, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta, e ciò non sia stato loro concesso (cfr. Cass. civ.. sez. II, sent. n. 2423 del 9.2.2015).
In altri termini, non essendo l'uso (di fatto) esclusivo incompatibile con la comproprietà, il comproprietario che non intenda utilizzare il bene immobile non può richiedere, per ciò solo, all'altro, che invece lo abiti, il pagamento dell'indennità, a cui il comproprietario non ammesso al
P a g . 6 | 11 godimento dell'immobile ha, invece, diritto, ove richieda espressamente di godere anch'esso del bene e tale possibilità gli venga negata, anche per facta concludentia.
Ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo (anche, eventualmente, in sede di divisione giudiziale), occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, Rv. 666193 -02; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 03/07/2019, n. 17876 (rv. 654465-01)).
In relazione al dies a quo, invero, il termine non può che decorrere dalla messa in mora inviata dagli attori e datata 5.9.2019, ritenendo che solo da tale data i comunisti esclusi dal godimento effettivo possano essere a tutti gli effetti considerati pretermessi e, conseguentemente, abbiano maturato il diritto alla percezione dell'indennità di occupazione.
Risulta assorbita, quindi, l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.
Per quanto detto innanzi, quindi, spettano agli attori in misura proporzionale tra loro i frutti ricavabili dall'immobile dal 5.9.2019 e sino alla data della presente sentenza.
Sul punto la CTU ha indicato la quantificazione del valore locativo dell'immobile (pag. 5 e 6) con valutazione adeguatamente motivata anche in seguito alle osservazioni formulate dai tecnici di parte, e pertanto condivisibile:
- porzione di civile abitazione, distinta catastalmente al foglio 51, mapp. 395, sub. 12: canone mensile euro 150,00 (circa), per un canone annuale di euro 1.800,00;
- porzione di civile abitazione, distinta catastalmente al foglio 51, mapp. 395, sub. 5: canone mensile euro 200,00 (circa), per un canone annuale di euro 2.400,00;
- porzione di civile abitazione, distinta catastalmente al foglio 51, mapp. 395, sub. 6: con il canone mensile euro 300,00 (circa), per un canone annuale di euro 3.600,00. Conseguentemente, è da ritenere congrua la richiesta di € 300, formulata dagli attori con la messa in mora del 5.9.2019 (doc. 5) e, peraltro, implicitamente condivisa dal convenuto, essendo pacifico il versamento da parte sua di € 300 per due mensilità, recanti la causale “affitto”.
Tanto premesso, per l'anno 2019 spettano agli attori € 1200 (€ 300 x 4 mesi = 1.200,00), mentre, dal 2020 l'importo è di € 3.600,00 per ogni annualità fino al 2024, nonché per l'anno 2025 € 2.100,00 alla data di pubblicazione della presente sentenza (€ 300,00 x 7 mensilità).
Si addiviene, così, a complessivi € 21.300,00 (per l'intera quota del 50% e così per una rispettiva quota di € 10.650,00 per ciascuno degli attori), oltre interessi al tasso legale, con la precisazione che l'indennità di occupazione costituisce un debito di valuta e, in quanto tale, non spetta anche la rivalutazione monetaria (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 26/01/1998, n. 761; Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 13/01/2011, n. 719).
Inoltre, rispetto alla domanda di condanna al pagamento della somma a titolo di indennità di occupazione maturanda, avanzata dagli attori, la stessa non può trovare accoglimento. La condanna in futuro è prevista, infatti, in ipotesi eccezionali e tassative, e, al caso in esame, non risulta accomunabile la fattispecie di cui all'art. 664 cpc.
Sulla eccepita compensazione da parte del convenuto delle somme di cui sopra con gli esborsi per la manutenzione del bene (doc. 10 e 11), per il pagamento delle imposte (doc. 7), nonché per prestazioni professioni (doc. 6) non è stata fornita la prova che tali pagamenti siano stati affrontati nell'esclusivo interesse del compendio immobiliare (o che siano stati effettivamente sostenuti), o che, infine, come nel caso della sostituzione della caldaia, sussistesse il carattere di urgenza tale da legittimare l'intervento in assenza di avviso ai comproprietari.
P a g . 7 | 11 Conseguentemente, la domanda non può trovare accoglimento.
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE DI DIVISIONE DELL'IMMOBILE
Quanto alla domanda riconvenzionale di divisione dell'immobile formulata dal convenuto, gli attori non si sono opposti.
È a questo punto opportuno dare sinteticamente conto delle risultanze della CTU.
Nel proprio elaborato, il CTU evidenzia la sussistenza di irregolarità e difformità urbanistiche sui beni immobili e quantifica i costi di regolarizzazione (pag. 4 della perizia): “Come evidenziato precedentemente sono stati riscontrati alcuni “vizi” che devono essere regolarizzati e il cui costo complessivo (oneri “concessori”, oneri professionali, costi catastali, ecc.) si stima in circa € 15.000,00 (quindicimila euro).”
Ciò premesso, il CTU ha predisposto la stima dei beni immobili come se fossero “regolari amministrativamente” (pag. 3 e 4 della relazione):
- porzione di civile abitazione, distinta catastalmente al foglio 51, mapp. 395, sub. 12 : euro 30.400,00;
- porzione di civile abitazione, distinta catastalmente al foglio 51, mapp. 395, sub. 5: euro 38.000,00;
- porzione di civile abitazione, distinta catastalmente al foglio 51, mapp. 395, sub. 6: euro 63.204,35
: € 131.604,35.” Parte_4
Da ultimo, il CTU ha predisposto la stima definitiva, comprensiva di regolarizzazione (pag. 4 della relazione):
“Visto quanto sopra la stima definitiva dei beni di cui trattasi è la seguente:
- Stima beni come se fossero regolari: € 131.604,35;
- Ammontare delle spese per la regolarizzazione dei beni: € 15.000,00;
Si ottiene così la STIMA pari ad € 116.604,35 (centosediciseicentoquattro,35).
Come anticipatamente evidenziato, da questa dovrà essere detratta la quota parte delle spese per il restauro della soffitta a carico dei Sigg. (quantificando la quota a carico dei Sigg. Pt_1
, sulla scorta delle quote proporzionali alle consistenze delle aree interessate”. CP_3
E ancora:“Al CTU è stato implicitamente chiesto sei beni siano divisibili, così da formare lotti distinti e per questa ragione è necessario precisare quanto segue.
Come evidenziato sopra la conformazione attuale delle u.i. non corrisponde con quanto evidenziato nell'elaborato grafico di cui alla Licenza Edilizia n. 922/1976 (vedi Allegato F). Più esattamente il titolo abilitativo edilizio citato evidenzia l'esistenza di un'unica unità immobiliare, articolata su tre livelli, con accesso unico attraverso il confine posto sul lato verso nord del fabbricato.
Nella Licenza edilizia, per esempio, viene precisata l'esistenza di un “passo comune” su questo lato del fabbricato (vedi anche foto nn. 3-4, Allegato A).
Nella Tav. 1 redatta dallo scrivente (Allegato D) e dalla documentazione fotografica (Allegato A, foto nn. 5-6) si evidenzia che per raggiungere da terra il piano primo (sub. 5) è stata costruita una scala esterna con terrazzino a cui si accede entrando all'interno della corte di cui al mapp. 540, che risulta essere di altra proprietà.
Inoltre, stante le caratteristiche del fabbricato, considerate le disposizioni urbanistiche riguardanti
P a g . 8 | 11 il bene, viste le norme “antisismiche” vigenti, considerati gli oneri necessari per poter (eventualmente) procedere con una divisione fisica del manufatto, appare molto difficile suddividere in lotti il fabbricato.
Conseguentemente il CTU dichiara che il bene, visto quanto sopra, non appare frazionabile” (pag. 5 della relazione).
Quanto ai chiarimenti forniti, il CTU ha precisato, circa le irregolarità del compendio:
“- doveva essere composto da un'unica unità immobiliare;
di fatto è stato frazionato creando tre u.i. (sub. 12, piano terra;
sub. 5, piano primo;
sub. 6, piano secondo); inoltre sono state eseguite modifiche ai prospetti (per es., realizzazione di tettoie)”;
- deve preventivamente essere regolarizzato, stante la natura delle opere realizzate, “armonizzando preliminarmente l'immobile alle norme di PO vigenti, sopra richiamate, mediante la realizzazione di un numero di u.i. compatibili con il citato art. 69 dello stesso PO, presentando adeguata istanza (in funzione delle opere realizzate per rendere conforme il bene si presenterà una sanatoria ex art. 209, L.R. 65/2014, una CILA tardiva, o domanda di “nuovo Condono edilizio” – comunque denominato – ai sensi delle disposizioni che verranno definitivamente emanate in sede di conversione del Decreto Legge 69/2004. Successivamente si dovranno adeguare anche i relativi atti catastali”.
Alla luce di quanto sopra, la domanda riconvenzionale di divisione del compendio deve dichiararsi improcedibile.
Infatti, anche in tema di scioglimento della comunione di diritti reali, disciplinata dall'art. 1111 c.c., si applica la nullità prevista dall'art. 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 con riferimento a vicende negoziali "inter vivos" relative a beni immobili privi della necessaria concessione edificatoria e che tale nullità ha carattere assoluto (Cass. Civ., Sez. 2, Sent. n. 630/2003).
Infatti, gli atti di scioglimento della comunione (anche ereditaria) sono soggetti nullità prevista dall'art. 46, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria (Cass. civ., Sez. II, Ord., 22/04/2025, n. 10499 (rv. 674732- 01); Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 04/07/2022, n. 21083; Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 07/10/2019, n. 25021 (rv. 655501-02)).
Detta causa di nullità, che ha carattere assoluto ed è rilevabile d'ufficio (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 12/06/2023, n. 16622), si applica anche agli atti di divisione, finanche di provenienza ereditaria, e ciò senza che rilevi che l'abuso sia stato commesso in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 19/01/2024, n. 2062). Su tale rilievo, le parti sono state invitate a interloquire, con assegnazione di termine per memorie ex art. 101 cpc.
In sostanza, non può trovare accoglimento la domanda di divisione – e, attesa l'indivisibilità in natura, della vendita dell'immobile -, preclusa alle parti per contrasto con la normativa vigente.
È, altresì, pacifico che né gli attori né il convenuto abbiano provveduto alla sanatoria, per motivi economici, come esplicitato, da ultimo, anche in sede di udienza di discussione orale.
Il convenuto, peraltro, era a conoscenza della condizione di irregolarità e non conformità catastale, come da autodenunzia resa con comunicazione del 15.9.2020 (cfr. doc. allegato alla memoria n. 1 ex art 183 cpc di parte attrice).
SPESE DI LITE
P a g . 9 | 11 Le spese di lite sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri medi di cui al citato decreto, con la precisazione che l'art.1 del D.M.55/2014 dispone che, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, in quanto “il criterio del decisum vale a proporzionare gli onorari all'effettiva consistenza della lite, non potendo essere avvantaggiato chi propone una domanda eccedente la giusta pretesa rispetto a chi propone una domanda contenuta negli effettivi limiti di quest'ultima” (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 28885 del 18/10/2023):
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
In proposito, si richiama Cass. SS.UU. n. 32061/2022 per cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda artico-lata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza de-gli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Quanto alla condanna per lite temeraria avanzata da parte attrice, il comma 3 dell'art. 96 stabilisce che, in sede di condanna alle spese processuali, il Giudice può, altresì, condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente a pagare alla controparte una somma di denaro determinata in via equitativa, senza, quindi, che vi sia la prova dell'ammontare del danno. La sanzione è irrogabile a prescindere dall'elemento psicologico, giacché ciò che rileva è quel contegno oggettivamente valutabile come abuso del processo (cfr. Cass. n. 7513/2021; n. 18496/2021). La norma configura, infatti, una fattispecie di responsabilità autonoma rispetto a quelle previste nei primi due commi e prevede una sanzione di carattere pubblicistico, priva di natura risarcitoria, destinata a reprimere la parte soccombente che abbia fatto abuso dello strumento processuale, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (SS.UU. n. 22405/2018; Cass. n. 27623/17; Cass. n. 26545/2021; Cass n. 3830/2021)
Ora, nel caso in esame, l'abuso del processo si sostanzia nella manifesta inconsistenza giuridica delle ragioni sottese alla domanda, tali da rendere l'azione pretestuosa, oltre che destituita di fondamento, ciò che peraltro evidenzia, quanto meno, la colpa grave della parte soccombente. Ciò è evidente dalla condotta del convenuto, che ha chiesto procedersi a divisione nella consapevolezza dell'impossibilità giuridica di potervi provvedere (come da autodenuncia) e, peraltro, senza
P a g . 10 | 11 attivarsi, pur a fronte di assegnazione di un termine a tal fine, per la regolarizzazione, così mostrando la palese finalità dilatoria del proprio contegno processuale.
La ratio della previsione, infatti, quella di evitare “l'abuso della potestas agendi, attraverso un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli per i quali il potere stesso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte” (cfr. S.U. 22405/18 in parte motiva); nondimeno, deve sottolinearsi che l'agire in giudizio in modo pretestuoso arreca pregiudizio alla collettività, intaccando l'effettiva attuazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato, di talché la norma mira a sanzionare “quelle condotte che, abusando di quel diritto, contribuiscono al moltiplicarsi del contenzioso e limitano per ciò stesso l'accesso alla giurisdizione, che è risorsa limitata” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023).
Si stima equo, pertanto, irrogare a carico del convenuto una sanzione di € 640 ai sensi dell'art. 93 c. 3 c.p.c., determinata in misura pari al 3% del valore della causa, come risultante all'esito dell'istruttoria, da corrispondersi in favore della controparte.
A fronte dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato circa la posizione di la Parte_2 soccombenza segue il relativo regime.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 2347 dell'anno 2020, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione, azione e difesa, sulla domanda proposta da e nei confronti di così Parte_2 Parte_1 Parte_3 provvede: DICHIARA illegittima l'occupazione esclusiva da parte di del compendio sito a Parte_3 Carrara, Via Moneta n. 94, foglio 51, mapp. 395, sub. 12, sub. 5, sub. 6, a far data dal 5.9.2019;
CONDANNA a corrispondere a e , ciascuno per Parte_3 Parte_2 Parte_1 la rispettiva quota, la somma di € 21.300 a titolo di indennità di occupazione, oltre interessi dalla messa in mora e fino all'effettivo soddisfo;
DICHIARA improcedibile la domanda di divisione;
CONDANNA in favore di e , e per essa allo Parte_3 Parte_1 Parte_2 Stato in funzione dell'ammissione della stessa al gratuito patrocinio, alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 5077 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti, oltre spese di CTU;
visto l'art. 96 c. 3 cpc
CONDANNA al pagamento in favore di e di € Parte_3 Parte_2 Parte_1 640.
Così deciso in Massa, in data 29.07.2025
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
sentenza pronunciata all'udienza del 29.07.2025, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
P a g . 11 | 11
VERBALE DI UDIENZA DEL 29.07.2025
Artt. 126, 130 c.p.c., 46 disp. att. c.p.c.
PROCEDIMENTO NR. 2347/2020
Parte_1
Parte_2
- PARTE ATTRICE -
Parte_3
- PARTE CONVENUTA -
UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
All'udienza del 29.07.2025 davanti al Giudice Dr.ssa Valentina Prudente viene chiamata la causa n. 2347/2020 e compaiono:
Per 'avv. PATRIARCHI;
Parte_1 Parte_2
Per l'avv. CANCILA in sost. avv. FRANCIA GIAN LUCA;
Parte_3
Assistono all'udienza: il GOP in tirocinio avv. Massimiliano Leccese;
la tirocinante ex art. 73 d.l. 69/13 dott. Persona_1 la tirocinante ex art. 73 d.l. 69/13 dott. Persona_2
Le parti nulla osservano sulla calendarizzazione dell'udienza in periodo feriale.
P.Q.M.
IL GIUDICE
Visti gli artt. 189, 281-sexies c.p.c. SENTITE le parti, RITENUTA la causa matura per la decisione;
P a g . 1 | 11 DICHIARA chiusa l'istruttoria INVITA le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale.
L'avv. PATRIARCHI precisa le conclusioni come da ultima memoria autorizzata;
concorda sulla indivisibilità del bene, dovendo essere gli abusi sanati;
ribadisce che i propri assistiti non possono provvedervi per motivi economici e che peraltro nell'immobile vive il convenuto. Non si oppone alla divisione, pur evidenziando che l'adesione alla richiesta di divisione è stata effettuata al solo fine di richiedere l' indennità di occupazione dell'immobile, contenendo tale somma nel 50% del valore locativo. L'avv. CANCILA precisa le conclusioni come da ultima nota autorizzata e come da comparsa conclusionale dell'8.1.24. Terminata la discussione, i procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza. Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Valentina Prudente, all'udienza del 29/07/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nel procedimento iscritto al n. 2347 dell'anno 2020, pendente tra
P a g . 2 | 11 TRA Parte_1 Parte_2
DIFENSORE: Avv. PATRIARCHI DANIELA
- PARTE ATTRICE –
CONTRO Parte_3
DIFENSORE: Avv. FRANCIA GIAN LUCA
- PARTE CONVENUTA - Conclusioni degli attori e : Parte_2 Parte_1
“In via principale 1) Accertato e riconosciuto ai Sig. e il diritto Parte_2 Parte_1 ad ottenere un congruo ristoro, a titolo di mancato godimento della propria quota di proprietà dell'immobile sito in Carrara Via Moneta 94 ex art 1102 cc, a decorrere dai primi mesi del 2009 ad oggi, condannare il convenuto, , a corrispondere pro-quota ai Sig. Parte_3 Parte_1
e a tale titolo la somma di € 39.300,00, nonché l'ulteriore somma
[...] Parte_2 maturata e maturanda, successivamente alla notifica del presente atto sino alla sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero la somma maggiore o minore risultante dovuta all'esito dell'istruttoria. 2) In subordine, salvo gravame, qualora il Giudice ritenesse parzialmente prescritta la domanda sopra formulata, si chiede che venga riconosciuta l'indennità di occupazione determinata sulla base del valore locativo indicato in perizia, almeno a partire dall' anno 2014 e cioè per i 5 anni precedenti alla richiesta del 2019, sino al perdurare della situazione di utilizzo esclusivo da parte del convenuto. 3) Stante l'impossibilità di addivenire ad una divisione dell'immobile in natura, come confermato dalla CTU, non ci si oppone allo scioglimento della comunione come richiesto in via riconvenzionale, secondo legge. 4) Vinte le spese tutte del presente giudizio 5) Tenuto conto del comportamento di parte convenuta e considerato che la stessa era consapevole dell'esistenza degli abusi che avrebbero reso indivisibile l'immobile ancor prima della nomina del CTU, si chiede che venga applicata la sanzione di cui all'art 96 cpc a parte convenuta, risultando violata dal comportamento processuale della parte la normale prudenza nell'agire in via riconvenzionale per la richiesta di una divisone dell'immobile di cui si conosceva l'indivisibilità, gravando così di spese anche le altre parti. 6) Si chiede, altresì, la liquidazione delle competenze relativamente alla parte Sig. ammessa al patrocinio a spese dello stato con decreto Parte_2 del 30.10.2020.”
Conclusioni del convenuto : Parte_3
“Voglia il Tribunale ill.mo, contrariis rejectis, per quanto esposto: − rigettare le attoree domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
− dichiarare lo scioglimento secundum legem della comunione relativa all'unità immobiliare posto in Carrara, via Moneta n° 94 (in cat. al fg. 51, part. 395 sub.5, fg. 51, part. 395 sub 12 e fg. 51 part. 395 sub.6), disponendo, previa imputazione alla massa delle spese e degli esborsi sostenuti da ciascun condividente, l'assegnazione dei predisponendi lotti con relativi ed eventuali conguagli, se Ritenuto divisibile in natura, ovvero disponendo la vendita immobiliare con attribuzione del ricavato a ciascuno spettante secondo la rispettiva quota, tenuto in ogni caso conto delle afferenti spese ed esborsi singolarmente sostenuti;
− vinte le spese, il compenso oltre gli accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
P a g . 3 | 11 e convenivano in giudizio chiedendo la Parte_1 Parte_2 Parte_3 condanna del convenuto al versamento di una somma a titolo di mancato godimento, uti domini in comproprietà, del compendio immobiliare sito a Carrara, via Moneta n. 94, costituito da porzione di fabbricato adibita a civile abitazione, distinta al foglio 51, mapp. 395, sub. 12, ulteriore porzione di fabbricato adibita a civile abitazione, distinta al foglio 51, mapp. 395, sub. 5 e porzione di fabbricato adibita a civile abitazione, distinta al foglio 51, mapp. 395, sub. 6.
Detto compendio era stato acquistato dai germani e dalla madre, CP_1 Parte_3
con atto a rogito notaio del 5.2.1988. Persona_3 Per_4
A seguito del decesso di in data 6.4.1999, la titolarità dell'immobile passava CP_1 rispettivamente per 1/4 al coniuge e per 1/4 al figlio , ferma Parte_2 Parte_1 restando la quota di 1/2 in capo a Parte_3
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale chiedeva il rigetto Parte_3 delle domande attoree e, in via riconvenzionale, lo scioglimento della comunione relativa all'unità immobiliare sita a Carrara, via Moneta 94.
Con prima memoria ex art. 183 cpc il convenuto ampliava le proprie domande chiedendo, previa imputazione alla massa delle spese e degli esborsi sostenuti da ciascun condividente, l'assegnazione dei predisponendi lotti con relativi ed eventuali conguagli, tenuto in ogni caso conto degli esborsi singolarmente sostenuti dalle parti.
Era disposta CTU, di cui era officiato l'arch. Per_5
Deve darsi atto che, a seguito dell'espletamento della CTU, parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ampliava parzialmente le domande precedentemente proposte e così concludeva:
“In via preliminare in merito: accertata l'impossibilità di addivenire alla divisione dell'immobile, come richiesta in via riconvenzionale da parte convenuta, respingere la domanda proposta da parte convenuta di divisione;
- Conseguentemente, accertato e riconosciuto ai Sig. Parte_2
e il diritto ad ottenere un congruo ristoro, a titolo di mancato godimento della Parte_1 propria quota di proprietà dell'immobile sito in Carrara Via Moneta 94 ex art 1102 cc, a decorrere dai primi mesi del 2009 ad oggi, condannare il convenuto, , a corrispondere pro- Parte_3 quota ai Sig. e a tale titolo la somma di € 39.300,00, nonché Parte_1 Parte_2 l'ulteriore somma maturata e maturanda, successivamente alla notifica del presente atto sino alla sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero la somma maggiore o minore risultante dovuta all'esito dell'istruttoria. Stabilire, stante l'impossibilità di addivenire ad una divisione dell'immobile, come precisato dalla CTU, l'indennità dovuta da parte convenuta a parte attrice, per continuare l'utilizzo esclusivo dell'immobile di che trattasi.
Si richiede termine per il deposito di comparsa conclusionale
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si dà atto che il fascicolo era riassegnato alla scrivente in conseguenza di provvedimento di variazione tabellare del 18.10.22.
Con ordinanza del 18.12.2023, il Tribunale concedeva i termini di rito ex art. 190 cpc.
Successivamente, con provvedimento del 17.4.2024, era chiamato a chiarimenti il CTU in merito alla divisibilità del compendio, ritenuto “non frazionabile”, ribadita la necessità della sua regolarizzazione, in quanto non conforme alle norme del vigente piano operativo del Comune di Carrara, mediante la realizzazione di un numero di unità immobiliari compatibili con il citato art. 69 dello stesso p.o., e adeguamento dei relativi atti catastali, stimando le relative tempistiche in circa otto mesi.
P a g . 4 | 11 All'udienza del 6.6.2025 le parti confermavano che non si era proceduto alla regolarizzazione per motivi economici, precisando le conclusioni e rinunciando ai termini di cui all'art. 190, riportandosi alle conclusionali e repliche già depositate.
Con ordinanza del 7.7.2025 il Tribunale, ai sensi dell'art. 101 cpc, ha invitato le parti a interloquire sull'improcedibilità/inammissibilità della domanda di divisione e disposto discussione orale per l'udienza del 29.7.2025.
***
Sulle reciproche percentuali di quote del diritto di proprietà dell'immobile, non emergono contestazioni ( e 1/4 cadauno, giusta successione mortis causa, e Parte_1 Parte_2
, a titolo derivativo, giusto acquisto inter vivos), così come sull'occupazione del Persona_6 compendio da parte di con le specificazioni di cui infra. Parte_3
SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI RICHIESTA DI INDENNIZZO
A sostegno di tale richiesta, parte attrice produce raccomandata a.r. del 5.9.2019 inviata al convenuto (doc. 5) con la quale veniva chiesta l'indennità di occupazione pari ad € 300,00 mensili a partire dall'anno 2009: a sostegno della fondatezza della propria pretesa, parte attrice rappresenta che, prima di ricevere detta missiva, il convenuto avrebbe effettuato due bonifici bancari esattamente dell'importo di euro 300,00 (cfr. doc. 4 dell'atto di citazione) a favore di Parte_2
specificando nell'oggetto la seguente dicitura: “affitto aprile” e “affitto maggio”.
[...]
Dal canto suo, il convenuto confermava che: Parte_3
- sino alla data della morte dell'anziana madre loro dante causa (decesso Persona_3 avvenuto il 7.1.2019 - cfr. doc.2), l'immobile esso occupato, unitamente alla medesima (pag. 2 della comparsa di risposta);
- negli ultimi anni di vita la necessitava di assistenza e cure (cfr. doc. 3 e 4 della Per_3 comparsa di risposta) a ca tale non autosufficienza”.
- erano state intavolate trattative per la divisione del compendio immobiliare, ma le stesse si erano interrotte per l'assenza di collaborazione da parte degli attori e, quindi, di aver deciso di “sospendere” il versamento dell'indennizzo (“Per tale ragione, dunque, posto che i coattori non solo non collaboravano, ma nulla hanno mai corrisposto né intendevano corrispondere a titolo di necessarie spese per addivenire a detta divisione - cui peraltro il qui comparente non si è mai opposto - la liquidazione del su detto tale indennizzo è stata, nell'ottica dell'invocata divisione, sospesa” - cfr. pag. 3 comparsa di costituzione);
- Aveva sostenuto spese per tasse relative all'immobile (doc. 7) e produceva ricevute di F24, rispetto alle quali, tuttavia, non si evince con certezza se esse si riferiscano o meno all'immobile in questione;
- Aveva sostenuto varie spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile (senza, però, produrre documentazione a supporto);
- Aveva affrontato esborsi (doc. 6) per il pagamento di prestazioni professioni dell'arch. e del geom. (peraltro non inerenti all'immobile de quo); Persona_7 CP_2
- Aveva sostituito la caldaia in corso di causa (produceva fattura n. 1/81 datata 1.3.2021 emessa dalla TE UC srl e relativo bonifico di € 5.830,00 - doc. 10 e 11 prodotti con la memoria n. 2 ex art. 183 cpc). Sul punto, gli attori evidenziavano che la sostituzione della caldaia era avvenuta dopo la notifica dell'atto di citazione (12.12.2020), asserendo che detto intervento fosse finalizzato solo a diminuire la richiesta di indennità di occupazione dagli stessi avanzata e che, inoltre, giammai alcuna
P a g . 5 | 11 comunicazione né preventivo fosse mai stato loro fornito.
Nel merito, quindi, gli attori richiedono l'indennità di occupazione dell'immobile a far data dal 6.4.1999 (data del decesso di , loro dante causa), quantificandola in € 300,00 CP_1 mensili, e rappresentando di aver richiesto detta somma con lettera raccomandata del 5.9.2019.
Parte convenuta si è opposta, rappresentando di avervi coabitato, fino al 7.1.2019, con la madre non autosufficiente per assisterla e di aver poi versato spontaneamente due mensilità (aprile e maggio 2019), salvo sospendere i pagamenti alla luce della condotta non collaborativa degli attori.
Inoltre, il convenuto ha eccepito l'intervenuta prescrizione (pag. 4 della comparsa di risposta) ai sensi dell'art. 2947, c.1 cc, in quanto messo in mora solo dal 5.9.2019.
La domanda degli attori è parzialmente fondata.
In tema di comunione, è consolidato orientamento quello per cui è solo dall'espressa richiesta di utilizzo turnario del bene da parte del comunista che deriva l'obbligo di versamento di una indennità di occupazione da parte di quello che, continuando l'utilizzo in via esclusiva, abbia negato il pari diritto del comproprietario (Cass., Sez. II, Ord.,18/04/2023, n. 10264; Tribunale Ferrara, Sentenza, 06/03/2024, n. 239).
Nel sistema della comunione del diritto di proprietà per quote ideali, ciascun partecipante gode del bene comune in maniera diretta e promiscua, cioè come può, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca l'esercizio delle pari facoltà di godimento che spettano agli altri comproprietari (art. 1102 c.c.).
Allorché, per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto, tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto (a maggioranza o all'unanimità, secondo il tipo di uso deliberato: cfr. artt. 1105 e 1108 c.c.).
Se, allora, la natura del bene di proprietà comune non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari (come accertato per l'immobile in questione), l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure, appunto, mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari, utilizzo che costituisce corretto esercizio del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte della maggioranza, in quanto non ne impedisce il godimento individuale, ed evita che, attraverso un uso più intenso da parte di singoli comunisti, venga meno, per i restanti, la possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa durante i rispettivi turni, senza subire alcuna interferenza esterna (cfr. Cass. n. 7881 del 2011; Cass. n. 20394 del 2013; Cass. n. 29747 del 2019; Cass. n. 35210 del 2021).
Nel caso ciò sia impedito da un comunista (come nel caso di specie), sorge in capo agli altri pretermessi il diritto “compensativo” all'indennità di occupazione (ex multis, sempre Cass., Sez. II, Ord.,18/04/2023, n. 10264; Cass., Sez. 2, Ord. n. 31105 del 8/11/2023).
Nondimeno, l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è idoneo, di per sé, a produrre alcun automatico pregiudizio in danno degli altri comproprietari rimasti inerti, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta, e ciò non sia stato loro concesso (cfr. Cass. civ.. sez. II, sent. n. 2423 del 9.2.2015).
In altri termini, non essendo l'uso (di fatto) esclusivo incompatibile con la comproprietà, il comproprietario che non intenda utilizzare il bene immobile non può richiedere, per ciò solo, all'altro, che invece lo abiti, il pagamento dell'indennità, a cui il comproprietario non ammesso al
P a g . 6 | 11 godimento dell'immobile ha, invece, diritto, ove richieda espressamente di godere anch'esso del bene e tale possibilità gli venga negata, anche per facta concludentia.
Ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo (anche, eventualmente, in sede di divisione giudiziale), occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, Rv. 666193 -02; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 03/07/2019, n. 17876 (rv. 654465-01)).
In relazione al dies a quo, invero, il termine non può che decorrere dalla messa in mora inviata dagli attori e datata 5.9.2019, ritenendo che solo da tale data i comunisti esclusi dal godimento effettivo possano essere a tutti gli effetti considerati pretermessi e, conseguentemente, abbiano maturato il diritto alla percezione dell'indennità di occupazione.
Risulta assorbita, quindi, l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.
Per quanto detto innanzi, quindi, spettano agli attori in misura proporzionale tra loro i frutti ricavabili dall'immobile dal 5.9.2019 e sino alla data della presente sentenza.
Sul punto la CTU ha indicato la quantificazione del valore locativo dell'immobile (pag. 5 e 6) con valutazione adeguatamente motivata anche in seguito alle osservazioni formulate dai tecnici di parte, e pertanto condivisibile:
- porzione di civile abitazione, distinta catastalmente al foglio 51, mapp. 395, sub. 12: canone mensile euro 150,00 (circa), per un canone annuale di euro 1.800,00;
- porzione di civile abitazione, distinta catastalmente al foglio 51, mapp. 395, sub. 5: canone mensile euro 200,00 (circa), per un canone annuale di euro 2.400,00;
- porzione di civile abitazione, distinta catastalmente al foglio 51, mapp. 395, sub. 6: con il canone mensile euro 300,00 (circa), per un canone annuale di euro 3.600,00. Conseguentemente, è da ritenere congrua la richiesta di € 300, formulata dagli attori con la messa in mora del 5.9.2019 (doc. 5) e, peraltro, implicitamente condivisa dal convenuto, essendo pacifico il versamento da parte sua di € 300 per due mensilità, recanti la causale “affitto”.
Tanto premesso, per l'anno 2019 spettano agli attori € 1200 (€ 300 x 4 mesi = 1.200,00), mentre, dal 2020 l'importo è di € 3.600,00 per ogni annualità fino al 2024, nonché per l'anno 2025 € 2.100,00 alla data di pubblicazione della presente sentenza (€ 300,00 x 7 mensilità).
Si addiviene, così, a complessivi € 21.300,00 (per l'intera quota del 50% e così per una rispettiva quota di € 10.650,00 per ciascuno degli attori), oltre interessi al tasso legale, con la precisazione che l'indennità di occupazione costituisce un debito di valuta e, in quanto tale, non spetta anche la rivalutazione monetaria (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 26/01/1998, n. 761; Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 13/01/2011, n. 719).
Inoltre, rispetto alla domanda di condanna al pagamento della somma a titolo di indennità di occupazione maturanda, avanzata dagli attori, la stessa non può trovare accoglimento. La condanna in futuro è prevista, infatti, in ipotesi eccezionali e tassative, e, al caso in esame, non risulta accomunabile la fattispecie di cui all'art. 664 cpc.
Sulla eccepita compensazione da parte del convenuto delle somme di cui sopra con gli esborsi per la manutenzione del bene (doc. 10 e 11), per il pagamento delle imposte (doc. 7), nonché per prestazioni professioni (doc. 6) non è stata fornita la prova che tali pagamenti siano stati affrontati nell'esclusivo interesse del compendio immobiliare (o che siano stati effettivamente sostenuti), o che, infine, come nel caso della sostituzione della caldaia, sussistesse il carattere di urgenza tale da legittimare l'intervento in assenza di avviso ai comproprietari.
P a g . 7 | 11 Conseguentemente, la domanda non può trovare accoglimento.
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE DI DIVISIONE DELL'IMMOBILE
Quanto alla domanda riconvenzionale di divisione dell'immobile formulata dal convenuto, gli attori non si sono opposti.
È a questo punto opportuno dare sinteticamente conto delle risultanze della CTU.
Nel proprio elaborato, il CTU evidenzia la sussistenza di irregolarità e difformità urbanistiche sui beni immobili e quantifica i costi di regolarizzazione (pag. 4 della perizia): “Come evidenziato precedentemente sono stati riscontrati alcuni “vizi” che devono essere regolarizzati e il cui costo complessivo (oneri “concessori”, oneri professionali, costi catastali, ecc.) si stima in circa € 15.000,00 (quindicimila euro).”
Ciò premesso, il CTU ha predisposto la stima dei beni immobili come se fossero “regolari amministrativamente” (pag. 3 e 4 della relazione):
- porzione di civile abitazione, distinta catastalmente al foglio 51, mapp. 395, sub. 12 : euro 30.400,00;
- porzione di civile abitazione, distinta catastalmente al foglio 51, mapp. 395, sub. 5: euro 38.000,00;
- porzione di civile abitazione, distinta catastalmente al foglio 51, mapp. 395, sub. 6: euro 63.204,35
: € 131.604,35.” Parte_4
Da ultimo, il CTU ha predisposto la stima definitiva, comprensiva di regolarizzazione (pag. 4 della relazione):
“Visto quanto sopra la stima definitiva dei beni di cui trattasi è la seguente:
- Stima beni come se fossero regolari: € 131.604,35;
- Ammontare delle spese per la regolarizzazione dei beni: € 15.000,00;
Si ottiene così la STIMA pari ad € 116.604,35 (centosediciseicentoquattro,35).
Come anticipatamente evidenziato, da questa dovrà essere detratta la quota parte delle spese per il restauro della soffitta a carico dei Sigg. (quantificando la quota a carico dei Sigg. Pt_1
, sulla scorta delle quote proporzionali alle consistenze delle aree interessate”. CP_3
E ancora:“Al CTU è stato implicitamente chiesto sei beni siano divisibili, così da formare lotti distinti e per questa ragione è necessario precisare quanto segue.
Come evidenziato sopra la conformazione attuale delle u.i. non corrisponde con quanto evidenziato nell'elaborato grafico di cui alla Licenza Edilizia n. 922/1976 (vedi Allegato F). Più esattamente il titolo abilitativo edilizio citato evidenzia l'esistenza di un'unica unità immobiliare, articolata su tre livelli, con accesso unico attraverso il confine posto sul lato verso nord del fabbricato.
Nella Licenza edilizia, per esempio, viene precisata l'esistenza di un “passo comune” su questo lato del fabbricato (vedi anche foto nn. 3-4, Allegato A).
Nella Tav. 1 redatta dallo scrivente (Allegato D) e dalla documentazione fotografica (Allegato A, foto nn. 5-6) si evidenzia che per raggiungere da terra il piano primo (sub. 5) è stata costruita una scala esterna con terrazzino a cui si accede entrando all'interno della corte di cui al mapp. 540, che risulta essere di altra proprietà.
Inoltre, stante le caratteristiche del fabbricato, considerate le disposizioni urbanistiche riguardanti
P a g . 8 | 11 il bene, viste le norme “antisismiche” vigenti, considerati gli oneri necessari per poter (eventualmente) procedere con una divisione fisica del manufatto, appare molto difficile suddividere in lotti il fabbricato.
Conseguentemente il CTU dichiara che il bene, visto quanto sopra, non appare frazionabile” (pag. 5 della relazione).
Quanto ai chiarimenti forniti, il CTU ha precisato, circa le irregolarità del compendio:
“- doveva essere composto da un'unica unità immobiliare;
di fatto è stato frazionato creando tre u.i. (sub. 12, piano terra;
sub. 5, piano primo;
sub. 6, piano secondo); inoltre sono state eseguite modifiche ai prospetti (per es., realizzazione di tettoie)”;
- deve preventivamente essere regolarizzato, stante la natura delle opere realizzate, “armonizzando preliminarmente l'immobile alle norme di PO vigenti, sopra richiamate, mediante la realizzazione di un numero di u.i. compatibili con il citato art. 69 dello stesso PO, presentando adeguata istanza (in funzione delle opere realizzate per rendere conforme il bene si presenterà una sanatoria ex art. 209, L.R. 65/2014, una CILA tardiva, o domanda di “nuovo Condono edilizio” – comunque denominato – ai sensi delle disposizioni che verranno definitivamente emanate in sede di conversione del Decreto Legge 69/2004. Successivamente si dovranno adeguare anche i relativi atti catastali”.
Alla luce di quanto sopra, la domanda riconvenzionale di divisione del compendio deve dichiararsi improcedibile.
Infatti, anche in tema di scioglimento della comunione di diritti reali, disciplinata dall'art. 1111 c.c., si applica la nullità prevista dall'art. 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 con riferimento a vicende negoziali "inter vivos" relative a beni immobili privi della necessaria concessione edificatoria e che tale nullità ha carattere assoluto (Cass. Civ., Sez. 2, Sent. n. 630/2003).
Infatti, gli atti di scioglimento della comunione (anche ereditaria) sono soggetti nullità prevista dall'art. 46, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria (Cass. civ., Sez. II, Ord., 22/04/2025, n. 10499 (rv. 674732- 01); Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 04/07/2022, n. 21083; Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 07/10/2019, n. 25021 (rv. 655501-02)).
Detta causa di nullità, che ha carattere assoluto ed è rilevabile d'ufficio (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 12/06/2023, n. 16622), si applica anche agli atti di divisione, finanche di provenienza ereditaria, e ciò senza che rilevi che l'abuso sia stato commesso in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 19/01/2024, n. 2062). Su tale rilievo, le parti sono state invitate a interloquire, con assegnazione di termine per memorie ex art. 101 cpc.
In sostanza, non può trovare accoglimento la domanda di divisione – e, attesa l'indivisibilità in natura, della vendita dell'immobile -, preclusa alle parti per contrasto con la normativa vigente.
È, altresì, pacifico che né gli attori né il convenuto abbiano provveduto alla sanatoria, per motivi economici, come esplicitato, da ultimo, anche in sede di udienza di discussione orale.
Il convenuto, peraltro, era a conoscenza della condizione di irregolarità e non conformità catastale, come da autodenunzia resa con comunicazione del 15.9.2020 (cfr. doc. allegato alla memoria n. 1 ex art 183 cpc di parte attrice).
SPESE DI LITE
P a g . 9 | 11 Le spese di lite sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri medi di cui al citato decreto, con la precisazione che l'art.1 del D.M.55/2014 dispone che, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, in quanto “il criterio del decisum vale a proporzionare gli onorari all'effettiva consistenza della lite, non potendo essere avvantaggiato chi propone una domanda eccedente la giusta pretesa rispetto a chi propone una domanda contenuta negli effettivi limiti di quest'ultima” (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 28885 del 18/10/2023):
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
In proposito, si richiama Cass. SS.UU. n. 32061/2022 per cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda artico-lata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza de-gli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Quanto alla condanna per lite temeraria avanzata da parte attrice, il comma 3 dell'art. 96 stabilisce che, in sede di condanna alle spese processuali, il Giudice può, altresì, condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente a pagare alla controparte una somma di denaro determinata in via equitativa, senza, quindi, che vi sia la prova dell'ammontare del danno. La sanzione è irrogabile a prescindere dall'elemento psicologico, giacché ciò che rileva è quel contegno oggettivamente valutabile come abuso del processo (cfr. Cass. n. 7513/2021; n. 18496/2021). La norma configura, infatti, una fattispecie di responsabilità autonoma rispetto a quelle previste nei primi due commi e prevede una sanzione di carattere pubblicistico, priva di natura risarcitoria, destinata a reprimere la parte soccombente che abbia fatto abuso dello strumento processuale, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (SS.UU. n. 22405/2018; Cass. n. 27623/17; Cass. n. 26545/2021; Cass n. 3830/2021)
Ora, nel caso in esame, l'abuso del processo si sostanzia nella manifesta inconsistenza giuridica delle ragioni sottese alla domanda, tali da rendere l'azione pretestuosa, oltre che destituita di fondamento, ciò che peraltro evidenzia, quanto meno, la colpa grave della parte soccombente. Ciò è evidente dalla condotta del convenuto, che ha chiesto procedersi a divisione nella consapevolezza dell'impossibilità giuridica di potervi provvedere (come da autodenuncia) e, peraltro, senza
P a g . 10 | 11 attivarsi, pur a fronte di assegnazione di un termine a tal fine, per la regolarizzazione, così mostrando la palese finalità dilatoria del proprio contegno processuale.
La ratio della previsione, infatti, quella di evitare “l'abuso della potestas agendi, attraverso un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli per i quali il potere stesso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte” (cfr. S.U. 22405/18 in parte motiva); nondimeno, deve sottolinearsi che l'agire in giudizio in modo pretestuoso arreca pregiudizio alla collettività, intaccando l'effettiva attuazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato, di talché la norma mira a sanzionare “quelle condotte che, abusando di quel diritto, contribuiscono al moltiplicarsi del contenzioso e limitano per ciò stesso l'accesso alla giurisdizione, che è risorsa limitata” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023).
Si stima equo, pertanto, irrogare a carico del convenuto una sanzione di € 640 ai sensi dell'art. 93 c. 3 c.p.c., determinata in misura pari al 3% del valore della causa, come risultante all'esito dell'istruttoria, da corrispondersi in favore della controparte.
A fronte dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato circa la posizione di la Parte_2 soccombenza segue il relativo regime.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 2347 dell'anno 2020, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione, azione e difesa, sulla domanda proposta da e nei confronti di così Parte_2 Parte_1 Parte_3 provvede: DICHIARA illegittima l'occupazione esclusiva da parte di del compendio sito a Parte_3 Carrara, Via Moneta n. 94, foglio 51, mapp. 395, sub. 12, sub. 5, sub. 6, a far data dal 5.9.2019;
CONDANNA a corrispondere a e , ciascuno per Parte_3 Parte_2 Parte_1 la rispettiva quota, la somma di € 21.300 a titolo di indennità di occupazione, oltre interessi dalla messa in mora e fino all'effettivo soddisfo;
DICHIARA improcedibile la domanda di divisione;
CONDANNA in favore di e , e per essa allo Parte_3 Parte_1 Parte_2 Stato in funzione dell'ammissione della stessa al gratuito patrocinio, alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 5077 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti, oltre spese di CTU;
visto l'art. 96 c. 3 cpc
CONDANNA al pagamento in favore di e di € Parte_3 Parte_2 Parte_1 640.
Così deciso in Massa, in data 29.07.2025
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
sentenza pronunciata all'udienza del 29.07.2025, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
P a g . 11 | 11