Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/04/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4130/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 4130/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 16 aprile 2025 E' presente per delega dell'avv. Claudio Ruocco, l'avv. Cozzolino, la quale si riporta a tutti gli atti introduttivi e alle conclusioni ivi rese chiedendone l'integrale accoglimento. L'avv. Cozzolino chiede che la causa sia introitata a sentenza. È' altresì presente l'avv. Agata Russo per delega ed in sostituzione dell'avv. Trofa, la quale nell'interesse delle si riporta alle difese in atti ed in Parte_1 particolare alle conclusioni ivi rassegnate, che si abbiano come riportate e trascritte, insistendo nell'accoglimento delle stesse. Impugna e contesta ancora una volta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto e chiede che la causa sia introitata a sentenza. L'avv. Cozzolino dichiara è stata depositato il duplicato della ricevuta di ritorno dell'atto di appello notificato alla contumace Pt_2
Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 16 aprile 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 4130/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Assicurazione contro i danni “ e vertente TRA
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_3 C.F._1
Avellino alla via Circumvallazione nr. 46; , C.F. Parte_4 C.F._2 nato a [...] il [...], residente in [...]; Parte_3
1
C.F. , nata a [...] il [...], residente in Summonte Parte_5 C.F._3 (Avellino) alla via II° vico Varra, nella qualità di eredi dell'attore , Persona_1 deceduto, e di intervenuti in giudizio, tutti elettivamente domiciliati in Avellino presso e nello studio dell'Avv. Claudio Ruocco alla via C.so Europa 102 (c.f. ) C.F._4 unitamente al p. Avv. Sebastiano Graziano (c.f. ) dai quali sono C.F._5 rappresentati e difesi in virtù di procura apposta in calce alla comparsa d'intervento e costituzione in giudizio del 19/10/20, ritualmente depositata all'udienza del 16/10/20;
- Appellante –
e
, in persona dei legali rapp.ti, Dott. – Parte_1 Controparte_1 amm.re delegato e Direttore Generale - e Dott. – Dirigente della Società, con Controparte_2 sede in Mogliano Veneto (TV), alla via Marocchesa n.14, rapp.ta e difesa dall'Avv. Luciano Trofa– giusta procura alle liti per Notar da Treviso, n.186905 di Persona_2 rep., n.30367 di racc. del 18/12/2014, già allegata al fascicolo di 1°grado – elett.te dom.ta in
Avellino alla via Fioretti n. 10;
- appellata
E
(c.f. , CP_3 C.F._6
- appellata contumace-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
Con Atto di citazione, ritualmente notificato, , , Parte_3 Parte_4
, nella qualità di eredi dell'attore , deceduto, Parte_6 Persona_1
e di intervenuti in giudizio, proponevano appello avverso la sentenza n. 374/2022, emessa dal Giudice di Pace di Avellino, pubblicata in data 24 marzo 2022, avente ad oggetto richiesta di risarcimento danni.
Gli appellanti esponevano, in fatto: che con atto di citazione notificato in data 30 aprile
2016, , deceduto nelle more del giudizio e proprio dante causa, Persona_1 aveva convenuto in giudizio innanzi al Giudice di pace la società “ Controparte_4
, per sentirla condannare alla refusione di tutti i danni causati al motociclo Beverly targato
[...]
DR 63642 di sua proprietà, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il giorno 24 novembre 2015 alla via Palatucci di Avellino, alle ore 14.40 circa, causato dal veicolo Hyundai
Matiz targato DN149HJ, di proprietà di;
con ordinanza emessa all'esito della CP_3 prima udienza di comparizione, il GdP onerava l'attore alla notifica dell'atto di citazione per l'integrazione del contraddittorio, nei confronti della responsabile civile, alla CP_3 successiva udienza, veniva depositato l'atto di citazione di integrazione del contraddittorio ritualmente notificato e, nel contempo, si emendava un errore materiale contenuto nell'atto introduttivo, dichiarando che il sinistro fosse avvenuto in via Palluci di Napoli, invece che in via
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; nessuna eccezione preliminare circa l'eventuale incompetenza per Parte_7 territorio del Giudice adito veniva sollevata dalla convenuta , mentre la Parte_1 Pt_2 risultava contumace;
espletate prove testimoniali e Ctu, il Giudice di Pace di Avellino, con sentenza n. 374/2022 emessa il 27 febbraio 2022 e pubblicata in data 24 marzo 2022, rigettava la domanda.
Gli appellati deducevano che la gravata sentenza fosse ingiusta e dovesse essere riformata per i seguenti motivi: “Errata valutazione degli atti di causa. Violazione degli artt. 319 e 320 cpc.”, ricostruendo gli eventi processuali e facendo rilevare che, in assenza di preliminari eccezioni di incompetenza per territorio del giudice adito sollevata dai convenuti, il giudizio doveva ritenersi incardinato e l'errore materiale contenuto nella citazione ritualmente e tempestivamente emendato, quanto al luogo del sinistro facendo rilevare che il teste avesse dichiarato ed esibito documento di riconoscimento da cui emergeva che risiedeva in via Pallucci,
11, di Napoli e non in via Palatucci, come erroneamente riportato in sentenza, pertanto, la dichiarazione del teste confermava in pieno l'accadimento dei fatti descritti in atto di citazione, come emendati in prima udienza, altresì facendo rilevare che l'esame dell'elaborato peritale smentiva quanto in sentenza. Nel merito della vicenda, gli appellanti evidenziavano che il teste escusso avesse confermato l'accadimento e la dinamica descritta in atto di citazione, come ritenuta compatibile anche dal CTU, per quanto attinente ai danni riportati dal motociclo Piaggio Beverly 300 targa-to DR63642, essi erano stati quantificati dal CTU in un totale di € 1.153,93, Iva per € 253,86 per un totale di € 1.407,79; chiedevano quindi che il Tribunale ritenesse la decisione impugnata afflitta: 1.- da errata interpretazione dei fatti di causa e delle norme di cui agli artt. 319 e 320 cpc;
2.- da evidenti vizi logici nella valutazione del materiale probatorio. Gli appellanti concludevano “voglia l'Ill.mo Tribunale di Avellino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a) riformare la sentenza di primo grado;
b) per l'effetto ritenere pienamente provati i fatti posti a sostegno della do-manda degli appellanti e del loro dante causa;
c) condannare gli appellati in solido tra loro alla refusione delle spese, ivi comprese quelle di CTU, e compensi di entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari;
d) in via gradata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.”. Si costituiva in giudizio la parte appellata ”, eccependo Parte_1 l'inammissibilità del gravame di appello, mancando la specificità dei motivi e le ragioni dell'impugnazione, così come invece previsto dall'art. 342 – 1° comma - c.p.c., la nullità del gravame per mancanza dell'esposizione dei fatti fondanti la domanda e per l'assoluta mancanza delle conclusioni, oltre alla determinazione del valore della controversia;
nel merito, facendo rilevare che l'appello fosse infondato temerario e pretestuoso, essendosi l'appellante limitato ad una revisione critica della attività istruttoria espletata nel giudizio di 1° grado incolpando, in sostanza, il Giudice di Pace per aver valutato l'attività istruttoria esperita in maniera difforme rispetto alle prospettazioni attoree, evidenziando che era evidente come l'attore avesse indicato nel suo atto introduttivo che il sinistro si fosse verificato in Avellino e, non, invece in Napoli, tale affermazione aveva fatto sì che essa non sollevasse l'eccezione d'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Avellino in favore di quello di Napoli, non si trattava, quindi di mero errore materiale, ma di una circostanza fattuale su cui si era fondato l'intero giudizio e la difesa svolta;
nel merito contestando la fondatezza dei motivi di impugnazione. L'appellato concludeva “In via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile ed improcedibile perché affetto da nullità; 2) In via subordinata, nel merito, senza alcuna rinuncia alle già menzionate eccezioni e senza accettazione del contraddittorio, rigettare l'appello proposto dagli eredi poiché infondato, sia in fatto che diritto, per tutte le ragioni Parte_3 innanzi dette;
3) Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”. L'appellata non si costituiva in giudizio. CP_3 All'esito della odierna udienza di discussione, la causa viene decisa.
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Anzitutto va dichiarata la contumacia dell'appellata , parte che, nonostante CP_3 la rituale notifica dell'atto di appello, non si è costituita in giudizio (v. atto notificato, alleg. Citazione e duplicato ricevuta ritorno, depositata fasc. telematico in data 5/3/2025). Può, quindi, passarsi all'esame del merito.
Opina il Tribunale che, nel caso di specie, le doglianze degli appellanti non meritino consenso, apparendo corretto l'impianto motivazionale della Sentenza di primo grado.
Segnatamente, il GdP, rifacendosi testualmente agli atti, ben evidenziava che l'attore, sia nella lettera di messa in mora dell'Assicurazione, sia nell'atto di citazione, avesse dichiarato che il sinistro fosse avvenuto in Avellino, alla via Palatucci, nei pressi del civico n. 11. Diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, anche in sede di prima udienza non veniva operata alcuna precisazione o emendatio, piuttosto essendosi il procuratore presente riportato all'atto introduttivo di cui chiedeva l'accoglimento e chiedendo peraltro anche l'ammissione della prova sui capitoli 1, 2, 3 e 4 di cui all'atto di citazione, tra cui vi era proprio il capo in cui il sinistro veniva descritto come svoltosi in Avellino alla via Palatucci nei pressi del civico n. 11 (v. Atto di citazione e Verbale di udienza dell'11 luglio 2016, fasc. I grado). Inoltre, si evince ancora dalla disamina degli atti di primo grado che anche nelle note autorizzate, depositate nel termine all'uopo concesso in prima udienza dal Giudice, la difesa nulla riferiva in merito ad un luogo del sinistro diverso rispetto a quello precedentemente indicato (v. fasc. I grado). Solo alla successiva udienza, e peraltro dopo la notifica dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, la difesa del mutava il fatto, indicando che il sinistro Parte_3 si fosse verificato in Napoli alla via Pallucci, invece che in Avellino alla via Palatucci (v. Verbale di udienza del 24/5/2017). Trattasi evidentemente non di mera precisazione o emendatio, ma di prospettazione di un fatto nuovo e diverso rispetto a quello originario (v. Cass. civile sez. III, 16/05/2024, n.13622 “In tema di risarcimento del danno da incidente stradale il fatto di rivendicare il diritto sulla base della dinamica accertata dal CTU non implica per tale ragione una modifica della domanda in violazione delle preclusioni, ma solo l'invocazione del principio di acquisizione processuale, naturalmente se tale invocazione sia fatta per giustificare il petitum, il bene della vita richiesto e non si risolva nell'avvalimento di una fattispecie costitutiva di un bene della vita diverso, dove la diversità sussiste se muti il profilo temporale, di luogo ed i soggetti. La mera invocazione di modalità del sinistro temporalmente e localmente rimasto lo stesso e coinvolgente gli stessi soggetti implica una modificazione legittima della domanda.”), che inoltre ledeva anche il diritto di difesa della parte contumace.
Pur volendosi tener conto della scansioni processuali prospettate dalla difesa appellante e della interpretazione offerta relativamente al disposto dell'articolo 320 c.p.c., dagli accadimenti descritti conseguiva, in ogni caso, quanto meno una evidente contraddittorietà nella identificazione di uno degli indefettibili elementi costitutivi della domanda risarcitoria, destinata a ridondare negativamente sulla posizione processuale dell'attore, sul quale incombeva l'onere di precisa allegazione e prova del fatto storico in tutte le sue connotazioni spazio-temporali, nemmeno in vero comprendendosi un tale marchiano errore in cui questi potesse essere incorso nella individuazione del luogo del fatto, sia nell'atto di citazione, e precisamente tanto nell'atto notificato dapprima alla sola Assicurazione convenuta e quanto anche in quello notificato successivamente per l'integrazione del contraddittorio alla parte responsabile civile, sia in tutte le comunicazioni intercorse con la compagnia assicurativa nella fase stragiudiziale antecedente il processo (v. prod. I grado).
Anche le doglianze mosse dalla difesa appellante circa i dedotti vizi logici nella valutazione del materiale probatorio da parte del Giudice di Pace non persuadono. Al riguardo vanno, di contro, condivisi i rilievi critici avanzati nella sentenza impugnata rispetto alla prova testimoniale espletata in primo grado, essendo dalla stessa emersa l'ulteriore nuova circostanza che il sinistro fosse accaduto dinanzi al palazzo dove il teste stesso e l'attore Parte_3 abitavano, in Napoli alla via Pallucci elemento inedito, mai prospettato sino a quel momento e nemmeno documentato, come ben evidenziato dal GdP. Inoltre, ancora ai fini della delibazione
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della utilità della deposizione a fini decisori, vi era da considerare pure che il medesimo teste avesse riferito di essere a conoscenza dei fatti di causa avendo un terrazzo che dava Tes_1 sulla strada proprio sul luogo dell'incidente (v. Verbale di udienza del 20/05/2018, fasc. I grado), tuttavia alcun dettaglio veniva fornito atto a chiarire né la distanza rispetto al punto di accadimento, né l'eventuale altezza di posizionamento rispetto al fronte strada, nè il tipo di visuale, elementi tutti certamente necessari a valutare l'attendibilità delle dichiarazioni rese.
Il Tribunale non può che concordare, dunque, con le complessive perplessità emergenti dal vaglio della vicenda operato nella Sentenza di primo grado, considerato, ancora quanto alla individuazione del luogo del sinistro, che finanche l'espletamento delle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio risultava essere avvenuto in Avellino alla via Palatucci, come pure evidenziato dal giudice di prime cure (v. Relazione di C.t.u., fasc. I grado).
La motivazione del primo grado deve, dunque, essere confermata, essendo essa immune dalle lamentate censure e non potendo dirsi che fosse stata offerta dalla parte attrice, su cui gravava il relativo onere, sufficiente dimostrazione, idonea a formare un tranquillizzante convincimento del giudicante, circa l'effettivo verificarsi del fatto storico come prospettato, considerato che l'attore nella domanda introduttiva aveva indicato un luogo diverso rispetto a quanto poi riferiva l'unico testimone escusso, nonché tenuto conto di tutte le evidenziate incongruenze ed anomalie. Per di più, ad integrazione della motivazione della sentenza di primo grado ed a fortiori in ordine al mancato adempimento degli oneri probatori attorei, vi è pure da rilevare che dalla lettura della Consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado si evinceva che il mezzo non fosse stato visionato perché “ceduto”. Ebbene, dalla documentazione allegata da parte attrice non emergeva alcuna prova della intervenuta riparazione del veicolo danneggiato, né di pagamenti a tale titolo già eseguiti da parte attrice, essendo stato allegato un mero preventivo (v. prod. I grado parte attrice). Pertanto, il mezzo attoreo non risultava riparato e nemmeno sarebbe più riparabile, vista l'avvenuta cessione. Parte attrice non dimostrava, dunque, di aver sostenuto, né di dover sostenere in futuro, alcun costo in dipendenza del sinistro di causa, sicché pare logico affermare che, in assenza di effettivi esborsi, non vi sarebbe stato alcun danno economico da ristorare in capo al presunto danneggiante, né era comprovato un danno attinente al ridotto prezzo di vendita del motoveicolo rispetto a quello che sarebbe stato il suo valore originario, profilo nemmeno in vero dedotto in atti dalla difesa attrice.
L'ordine di considerazioni che precede induce, pertanto, a ritenere che la sentenza di rigetto della domanda attorea, emessa in primo grado, sia da confermarsi, sia pure con le integrazioni motivazionali contenute nella presente sentenza, consentite al Giudice di appello (v. sul punto Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 513 del 11/01/2019 (Rv. 652131 - 01) per cui “In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice.”; v. anche Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 352 del 10/01/2017 (Rv. 643150 - 01) “La sentenza
d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto;
la portata della decisione va, quindi, interpretata secondo i criteri ed i limiti della nuova motivazione della sentenza di appello.”).
5 R.G. n. 4130/2022
L'appello e le domande proposte da , , Parte_3 Parte_4
, nella qualità di eredi dell'attore , deceduto, Parte_6 Persona_1
e di intervenuti in giudizio, vanno in conclusione rigettati. Ogni ulteriore eccezione e questione resta assorbita, in virtù del principio della ragione più liquida e della decisività delle esposte considerazioni e motivazioni.
Vanno, infine, disciplinate le spese di lite. Le spese seguono la soccombenza di parte appellante e vengono liquidate d'ufficio, come da dispositivo, in base alle vigenti tariffe forensi e tenuto conto del valore della causa (€1.500,00), della scarsa complessità delle questioni trattate e delle attività processuali effettivamente espletate, con esclusione della fase istruttoria. La soluzione di integrale rigetto dell'appello, a norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti di impugnazione iniziati successivamente al 31 gennaio
2013, implica che la parte sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Dichiara la contumacia dell'appellata CP_3
B. Rigetta l'appello proposto da , , Parte_3 Parte_4 Parte_6
nella qualità di eredi dell'attore , deceduto, e
[...] Persona_1 di intervenuti in giudizio. C. Condanna gli appellanti, , , Parte_3 Parte_4 Parte_6
nella qualità di eredi dell'attore , deceduto, e
[...] Persona_1 di intervenuti in giudizio, al pagamento, in favore della parte appellata costituita
[...]
, delle spese di giudizio che si liquidano in €1.064,00 per compensi professionali Parte_1 forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. D. Dichiara che, a carico di parte appellante, sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 16 aprile 2025.
Il Giudice dott. Federica Rossi
È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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