Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 6577/2024 promossa da:
(c.f. , ass. Avv. Maurizio Scavone, Parte_1 C.F._1 domiciliata come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(p. Iva ); Controparte_1 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA contumace -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso:
1. con ricorso depositato in data 24 luglio 2024, ritualmente notificato, la parte ricorrente ha evocato in giudizio la chiedendone la Controparte_1 condanna al pagamento dell'importo complessivo di euro 1.270,02 lordi oltre accessori, di cui: euro 691,80 a titolo di integrazione retributiva ad personam ed emolumenti per lavoro supplementare non corrisposti e relativi alle mensilità di giugno, luglio, agosto ed ottobre 2023; euro 130,00 a titolo di rimborso della illegittima trattenuta effettuata sulla busta paga di ottobre 2023; ed euro 448,22 a titolo di T.F.R. non corrisposto (cfr. doc. 10).
2. Parte ricorrente in fatto ha allegato:
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale (15 ore
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Ausiliari Integrati, e di aver svolto la mansione di addetta alle pulizie e ai servizi di sanificazione presso la struttura sanitaria “Clinica della Memoria San Giovanni
Paolo II” sita in OL (docc. 1, 2 e 6);
- che la gestione di tale struttura sanitaria fa capo alla Cooperativa Sociale
Sanitalia Service di Torino, la quale aveva affidato in appalto i servizi di assistenza
(tutelare, riabilitativa, logopedica, educativa e terapeutica), di ristorazione, di pulizia e lavanderia alla Società Cooperativa “Atena Servizi Globali” di NE (NA), che a sua volta ha stipulato un contratto di subappalto con la società convenuta per l'espletamento delle medesime attività;
- di aver espletato, nel corso del rapporto di lavoro, con adeguata autonomia esecutiva e diretta responsabilità operativa, le seguenti mansioni: pulizia generale e di sanificazione presso le sale mediche ed operatorie;
gestione degli ordini dei prodotti per l'igienizzazione degli ambienti;
organizzazione dei turni di lavoro del personale preposto a tali servizi;
- di aver osservato, a seguito della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro e del contestuale incremento del regime di part-time da 15 a 30 ore settimanali, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle h.
9.00 alle h. 15.00, con frequenti protrazioni fino alle h. 17.00; e in alcuni casi anche il sabato, dalle h.
9.00 alle h. 13.00 (cfr. docc. 2 e 5);
- che le è stata contrattualmente garantita, a partire dalla mensilità di giugno
2023, una retribuzione netta oraria di euro 7,50, quale trattamento ad personam integrativo, rispetto alla retribuzione tabellare, ma che tale trattamento le è stato erogato, salvo un parziale accredito a titolo di arretrato per la mensilità di luglio, solo a partire dalla mensilità di agosto 2023 (cfr. docc. 2 e 5);
- di aver rassegnato le proprie dimissioni volontarie in data 17.10.2023 (doc. 3);
- di non aver ricevuto dalla convenuta il pagamento del T.F.R. (cfr. CUD doc. 7);
- di non essere stata correttamente retribuita dalla convenuta per le ore di lavoro supplementare svolte nel corso del rapporto di lavoro, nonché di non essere stata retribuita per tutte le ore di lavoro ordinario e supplementare svolte nel mese di ottobre 2023 (60 h. di lavoro anziché 90,5 h. di effettiva attività di cui almeno 8,5 h. per lavoro supplementare) come risultanti dalle schede di registrazione degli orari di servizio (cfr. docc. 5 e 8);
2 - che, infine, la convenuta ha ingiustificatamente trattenuto, nella busta paga di ottobre 2023, la somma di euro 100,00 a titolo di multa, in assenza di procedimento disciplinare e non avendo ella mai posto in essere condotte tali da determinare l'applicazione di sanzioni o addebiti (cfr. doc. 5);
- di avere, senza alcun esito, diffidato la convenuta, con pec del 24/05/2024, al pagamento delle proprie spettanze retributive e di fine rapporto (doc. 11).
3. La parte convenuta non si è costituita, ed è stata dichiarata contumace.
4. La difesa di parte ricorrente all'odierna udienza ha rinunciato alla domanda avente ad oggetto gli importi rivendicati a titolo di lavoro supplementare e ridotto conseguentemente la domanda ad euro 926,73 lordi, oltre accessori di legge.
Rilevato:
5. in ragione della disciplina relativa alla distribuzione dei carichi probatori ex art. 2697 c.c., se sul lavoratore che agisce in giudizio per domandare il pagamento di emolumenti maturati a titolo retributivo e non corrisposti dal proprio datore di lavoro grava l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, al contempo grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver corrisposto correttamente la retribuzione concordata.
6. L'orientamento della Cassazione, infatti, è costante nell'affermare che «una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore (Cass. n.
4512 del 1992)» (Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 10663/2024).
7. Nella presente fattispecie, l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, l'inquadramento, l'orario di lavoro, la retribuzione oraria concordata con decorrenza dal 5.6.2023, sono documentalmente dimostrati (cfr. docc. 1, 2, 5 e
6).
8. Il diritto della ricorrente a percepire una retribuzione netta di euro 7,50 orari, in particolare, si fonda sulla comunicazione di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro sub doc. 2): detto importo si pone, dunque, come un effettivo trattamento ad personam integrativo rispetto alla retribuzione tabellare prevista dal vigente CCNL (che, per i dipendenti inquadrati nel livello D2 al giugno 2023, era pari ad € 980,00 / divisore 173 = € 5,66474 come si evince dal doc. 6, pag. 142).
3 Dalle buste paga in atti risulta che, di fatto, la retribuzione oraria di euro 7,50 netti
è stata corrisposta dalla società convenuta solamente a partire dal mese di agosto
2023, seppur con un parziale accredito a titolo di arretrato relativo al mese di luglio
2023 (v. infatti doc. 5, pag. 3-5).
9 in assenza di prova, il cui onere gravava in capo alla società convenuta, deve ritenersi indebita la trattenuta di euro 100,00 operata dalla società datrice di lavoro sulla retribuzione di ottobre 2023 a titolo di multa (cfr. doc. 5), importo che pertanto deve essere restituito alla lavoratrice.
10. la parte convenuta, sulla quale gravava il relativo onere, non ha fornito alcuna prova del pagamento delle differenze retributive richieste in ricorso;
11. In conclusione, tenuto anche conto che la mancata risposta della parte convenuta al formale interrogatorio dedotto è rilevante in senso ammissivo ai sensi dell'art. 232 c.p.c., la domanda di parte ricorrente deve essere accolta.
12. Il conteggio prodotto all'odierna udienza dalla parte ricorrente è conforme alle previsioni e ai dati retributivi inerenti al rapporto di lavoro in oggetto (cfr. docc. 1, 2,
5, 6 e 7) e dunque esso, in assenza di puntuali contestazioni ad opera della parte convenuta, può essere posto a fondamento della presente decisione laddove individua l'ammontare del credito maturato in complessivi € 926,73 lordi, di cui euro 448,22 a titolo di T.F.R., al cui pagamento dev'essere quindi condannata la società convenuta.
13. Trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
14. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- condanna la convenuta a corrispondere, in favore del ricorrente, la somma complessiva di euro 926,73 lordi, di cui euro 448,22 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 515,00, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA e C.U. se versato.
Torino, 15.4.2025 la Giudice
Sonia Salvatori
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