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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/07/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.8/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
22 novembre 2024 tra
(C.F. , assistito e difeso dagli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
MAUCERI MICHELE e MAIOLINO SALVATORE
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
GALOFARO GIANLUCA e VINCI GIUSEPPE,
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1136/2020 pubblicata il 16/11/2020.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
VOGLIA LA CORTE D'APPELLO ADITA in accoglimento delle argomentazioni di diritto sopra svolte ed in riforma della sentenza impugnata: a) in via preliminare, accertare e dichiarare che la si è costituita nel giudizio di CP_1 primo grado in spregio al disposto di cui all'art. 293 c.p.c. e che la stessa, pertanto, è da ritenere contumace;
b)accertare e dichiarare che la
[...] ha effettuato, in buona fede, il bonifico del 03.12.2014 di Euro Parte_1 198.743,00 nei confronti del creditore apparente e che, pertanto, la stessa è liberata dall'obbligazione in questione, ai sensi dell'art. 1189 1° comma c.c., ad eccezione di Euro 11.000,00 portati dalla fattura n.6/14. Con ogni consequenziale statuizione in ordine a spese e compensi difensivi di entrambi i gradi del giudizio, dei quali si chiede la distrazione nei confronti dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.
Per Parte Appellata: chiede che l' Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza e difesa voglia : 1) In via preliminare ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.1 C.p.C.; 2) Dichiarare in ogni caso la inammissibilità della nuova produzione documentale;
3) Nel merito, rigettare l'impugnazione proposta e confermare in toto la sentenza impugnata;
4) Condannare parte appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1136/2020 pubblicata il 16/11/2020 il Tribunale di Siracusa rigettava la domanda spiegata dalla avverso la convenuta Parte_1
e condannava la al pagamento delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite.
La controversia traeva origine da una diffida del settembre 2016 con la quale aveva richiesto alla il pagamento degli Controparte_1 Parte_1 importi di cui alle fatture n. 7/2014, 8/2014, 10/2014, 11/2014 e 12/2014.
Sosteneva di aver già corrisposto le somme con bonifico del 3 dicembre Parte_1
2014 utilizzando, in assoluta buona fede, un iban poi rivelatosi truffaldino. chiedeva, quindi, di accertare che, in applicazione dell'art. 1189 c.c., essa Parte_1 doveva ritenersi liberata nei confronti della Parte_1 CP_1 per avere senza colpa ed in assoluta buona fede confidato nella situazione
[...]
apparente frutto di una truffa informatica, considerato che le fatture con il codice iban fasullo su cui effettuare i bonifici provenivano dalla casella email di una pag. 2/8 dipendente di addetta ai rapporti con i clienti esteri e che tali Controparte_1 fatture si presentavano identiche alle precedenti con tanto di carta intestata alla mentre era la ad essere in colpa posto che Controparte_1 Controparte_1 non aveva adottato tutti gli accorgimenti telematici necessari ad evitare truffe informatiche perpetrate ai suo i danni tramite accessi abusivi alle caselle di posta elettronica in dotazione ai propri dipendenti.
Il primo giudice riteneva tempestiva la costituzione della Controparte_1
avvenuta prima della precisazione delle conclusioni, e, nel merito, rigettava la domanda ritenendo che non ricorressero i presupposti di cui all'art. 1189 c.c. e ravvisando una colpa inescusabile in capo alla la quale, Parte_1 dopo avere ricevuto le fatture contraffatte 7/2014, 8/2014, 10/2014, 11/2014 e
12/2014 con email in data 01.12.2014, si era precipitata a pagarle – Pt_2
unitamente alla fattura n. 6/2014, in precedenza inviatale, che al contrario delle altre recava l'iban corretto intestato alla – in assenza di un Controparte_1
preavviso ad opera di di tali rilevanti modifiche dei termini e Controparte_1 delle modalità di pagamento da eseguire in costanza del rapporto negoziale in essere tra le parti e senza chiedere spiegazioni alla di tali Controparte_1 modifiche, escludendo una condotta colposa imputabile a tale ultima società.
Con atto di citazione notificato il 28.12.2020 ha proposto Parte_1
appello per le ragioni meglio illustrate in motivazione, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Si è costituita istando per l'inammissibilità dell'appello e della Controparte_1 nuova produzione documentale e chiedendo il rigetto dell'appello, nei termini sopra trascritti.
Indi, all'udienza del 22 novembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3/8 L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo, l'appellante ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 291, 293 e 115 c.p.c., deducendo che l'appellata si era costituita oltre il termine di cui all'art. 293 c.p.c., ovvero in data
29.07.2019 quasi un anno dopo il rinvio per discussione e decisione formulato dal giudice e, quindi, in una fase successiva alla precisazione delle conclusioni e ne doveva essere dichiarata la contumacia.
Il motivo è infondato.
In primo luogo deve rilevarsi che anche nel caso di rinvio della causa ex art. 281 sexies c.p.c. la precisazione delle conclusioni avviene alla medesima udienza di rinvio e non prima e nel caso in esame l'udienza di discussione orale e decisione era stata fissata per il 4 marzo 2020 mentre la si è Controparte_1
costituita il 29.07.2019.
Inoltre nel caso di specie siffatta udienza è stata ulteriormente rinviata e la precisazione delle conclusioni è avvenuta solo all'udienza del 23 luglio 2020.
Ne consegue che correttamente il primo giudizio ha ritenuto tempestiva la costituzione della convenuta in quanto effettuata prima Controparte_1 dell'udienza di precisazione delle conclusioni, precisando, peraltro, di non poter tener conto della documentazione prodotta da in quanto la Controparte_1
costituzione di quest'ultima è avvenuta quando erano oramai spirati i termini di cui all'art 183, sesto comma, del codice di rito civile.
Con il secondo motivo, ha denunciato la violazione e/o falsa Parte_1 applicazione dell'art. 1189 c.c. nonché' dell'art. 116 c.p.c., rilevando l'assenza di colpa in capo alla stessa appellante. In particolare ha dedotto di aver fatto Parte_1 affidamento sulla provenienza delle mail dalla casella elettronica di parte appellata e che le fatture si presentavano identiche alle precedenti.
Inoltre, a riprova della sua buona fede, parte appellante ha depositato un documento (rinvenuto dopo lo spirare dei termini ex art. 183 c.p.c.) dal quale pag. 4/8 risulterebbe che un'impiegata della aveva contattato l'impiegata della Parte_1
prima del pagamento e quest'ultima le avrebbe Parte_3
confermato la correttezza dei bank details.
Infine parte appellante sostiene che sarebbe esistente anche il secondo elemento necessario a configurare la fattispecie di cui all'art. 1189 c.c., ovvero la colpa del creditore, elemento che il giudice di prime cure ha ritenuto non provato, mentre appare innegabile il comportamento colposo della società creditrice, la quale non ha posto in essere tutti i necessari accorgimenti al fine di vanificare qualsiasi possibilità di accesso di terzi nel sistema informatico della stessa, accorgimenti in presenza dei quali, senza dubbio, si sarebbe evitato che terzi si appropriassero, presentandosi come creditori apparenti, del bonifico predisposto da Parte_1
modificando le coordinate bancarie presenti sulle fatture.
Osserva la Corte come vada, innanzitutto, accolta l'eccezione di tardività del deposito del documento formulata da parte appellata.
Invero: la mail prodotta è del 02.12.2014, quindi di molto antecedente lo scadere dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.; nessun errore scusabile è stato dedotto per la rimessione in termini;
non risulta applicabile la giurisprudenza citata dall'appellante relativa all'indispensabilità del documento che riguarda la formulazione dell'art. 345 c.p.c. ante d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134, che all'art. 54 ha soppresso, in sede di conversione, le parole: «che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero», novella applicabile al caso in esame posto che il giudizio è stato instaurato nel 2017.
La produzione documentate è, pertanto, inammissibile ex art. 345 c.p.c..
Nel merito le censure sono infondate posto che è pacifico l'orientamento della giurisprudenza a mente del quale “il principio dell'apparenza del diritto ex art.
1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del
pag. 5/8 primo alla realtà giuridica, sicché il giudice - le cui conclusioni, sul punto, sono censurabili in sede di legittimità se illogiche e contraddittorie - deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile a negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dalle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile” (cfr. da ultimo Cass 04/07/2024, n.
18345).
Nel caso in esame, deve evidenziarsi che, come dedotto anche da parte appellata già in primo grado, erano visibili chiare difformità tra le fatture oggetto del contendere e quelle inviate in precedenza (le fatture pagate da risultano Parte_1
modificate in maniera evidente e grossolana, atteso che le stesse indicano come beneficiario del pagamento la società Werkproject per mezzo di una palese alterazione del documento originario, ossia tramite applicazione di una sorta di timbro e la menzione della stessa come società sussidiaria di e l'uso di CP_1 un italiano approssimativo quale “dettagli di banca” in luogo della corrente e corretta dicitura italiana “ coordinate bancarie)
Inoltre, a fronte di tali elementi e considerato che la richiesta di pagamento su un conto corrente bancario estero a saldo di una fattura si poneva a valle di molti altri precedenti bonifici effettuati da sul conto corrente intestato a Parte_1 presso banca italiana, i cui estremi erano espressamente indicati in altra CP_1
fattura oggetto di pagamento, sussisteva certamente l'obbligo del debitore di appurare con l'uso dell'ordinaria diligenza che intendesse CP_1
effettivamente ricevere il pagamento su di un conto corrente estero, in difformità da quanto indicato in precedenza e che il detto creditore disponesse effettivamente di un conto corrente estero.
Invero, a tal fine sarebbe stata sufficiente una semplice telefonata da parte di per appurare, con un minimo sforzo di diligenza, se quanto rappresentato Parte_1
pag. 6/8 nelle mail dal tenore quanto meno insolito fosse effettivamente corrispondente alla realtà delle cose e, soprattutto, per farsi confermare l'IBAN, circostanza che le avrebbe consentito di scoprire tempestivamente e prima di eseguire il pagamento la tentata truffa, mentre il fatto che gli account di provenienza delle mail fossero apparentemente quelli di non può costituire, di per sé, CP_1
giustificazione dell'affidamento incolpevole di poiché vi erano plurimi Parte_1 elementi idonei a far dubitare della genuinità delle comunicazioni ricevute.
Ne consegue che, per riprendere l'espressione della massima giurisprudenziale sopra citata, versa in una situazione di colpa, riconducibile a negligenza, Parte_1
per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dalle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile.
Quanto al comportamento colpevole del creditore, va ribadito come, alla luce della giurisprudenza in precedenza richiamata, esso sia affatto irrilevante al fine di valutare il carattere solutorio del pagamento eseguito al creditore apparente ai sensi dell'art. 1189 c.c.
Il comportamento del creditore non rileva neppure ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., ove si consideri che non risulta accertato che i sistemi informatici di fossero vulnerabili e che quest'ultima non avesse adottato misure CP_1 idonee a proteggerli, non potendo desumersi tali circostanze dall'assenza di documentazione in merito, posto che l'integrità e la sicurezza dei sistemi informatici non è soggetto all'onere della prova di parte dell'appellata. Peraltro, in ogni caso, non sono note le concrete modalità di attuazione della truffa informatica, sì che non è dato neppure accertare il ruolo che il creditore possa eventualmente aver avuto nell'esecuzione della stessa e, così, valutare un suo ipotetico concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c..
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022,
pag. 7/8 in relazione al valore indicato da parte appellante di Euro 198.743,00 d esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente giudizio di gravame).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1136/2020 pubblicata in data
16/11/2020 così provvede:
- rigetta l'appello
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 9.991,00, oltre
15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 20/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.8/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
22 novembre 2024 tra
(C.F. , assistito e difeso dagli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
MAUCERI MICHELE e MAIOLINO SALVATORE
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
GALOFARO GIANLUCA e VINCI GIUSEPPE,
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1136/2020 pubblicata il 16/11/2020.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
VOGLIA LA CORTE D'APPELLO ADITA in accoglimento delle argomentazioni di diritto sopra svolte ed in riforma della sentenza impugnata: a) in via preliminare, accertare e dichiarare che la si è costituita nel giudizio di CP_1 primo grado in spregio al disposto di cui all'art. 293 c.p.c. e che la stessa, pertanto, è da ritenere contumace;
b)accertare e dichiarare che la
[...] ha effettuato, in buona fede, il bonifico del 03.12.2014 di Euro Parte_1 198.743,00 nei confronti del creditore apparente e che, pertanto, la stessa è liberata dall'obbligazione in questione, ai sensi dell'art. 1189 1° comma c.c., ad eccezione di Euro 11.000,00 portati dalla fattura n.6/14. Con ogni consequenziale statuizione in ordine a spese e compensi difensivi di entrambi i gradi del giudizio, dei quali si chiede la distrazione nei confronti dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.
Per Parte Appellata: chiede che l' Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza e difesa voglia : 1) In via preliminare ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.1 C.p.C.; 2) Dichiarare in ogni caso la inammissibilità della nuova produzione documentale;
3) Nel merito, rigettare l'impugnazione proposta e confermare in toto la sentenza impugnata;
4) Condannare parte appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1136/2020 pubblicata il 16/11/2020 il Tribunale di Siracusa rigettava la domanda spiegata dalla avverso la convenuta Parte_1
e condannava la al pagamento delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite.
La controversia traeva origine da una diffida del settembre 2016 con la quale aveva richiesto alla il pagamento degli Controparte_1 Parte_1 importi di cui alle fatture n. 7/2014, 8/2014, 10/2014, 11/2014 e 12/2014.
Sosteneva di aver già corrisposto le somme con bonifico del 3 dicembre Parte_1
2014 utilizzando, in assoluta buona fede, un iban poi rivelatosi truffaldino. chiedeva, quindi, di accertare che, in applicazione dell'art. 1189 c.c., essa Parte_1 doveva ritenersi liberata nei confronti della Parte_1 CP_1 per avere senza colpa ed in assoluta buona fede confidato nella situazione
[...]
apparente frutto di una truffa informatica, considerato che le fatture con il codice iban fasullo su cui effettuare i bonifici provenivano dalla casella email di una pag. 2/8 dipendente di addetta ai rapporti con i clienti esteri e che tali Controparte_1 fatture si presentavano identiche alle precedenti con tanto di carta intestata alla mentre era la ad essere in colpa posto che Controparte_1 Controparte_1 non aveva adottato tutti gli accorgimenti telematici necessari ad evitare truffe informatiche perpetrate ai suo i danni tramite accessi abusivi alle caselle di posta elettronica in dotazione ai propri dipendenti.
Il primo giudice riteneva tempestiva la costituzione della Controparte_1
avvenuta prima della precisazione delle conclusioni, e, nel merito, rigettava la domanda ritenendo che non ricorressero i presupposti di cui all'art. 1189 c.c. e ravvisando una colpa inescusabile in capo alla la quale, Parte_1 dopo avere ricevuto le fatture contraffatte 7/2014, 8/2014, 10/2014, 11/2014 e
12/2014 con email in data 01.12.2014, si era precipitata a pagarle – Pt_2
unitamente alla fattura n. 6/2014, in precedenza inviatale, che al contrario delle altre recava l'iban corretto intestato alla – in assenza di un Controparte_1
preavviso ad opera di di tali rilevanti modifiche dei termini e Controparte_1 delle modalità di pagamento da eseguire in costanza del rapporto negoziale in essere tra le parti e senza chiedere spiegazioni alla di tali Controparte_1 modifiche, escludendo una condotta colposa imputabile a tale ultima società.
Con atto di citazione notificato il 28.12.2020 ha proposto Parte_1
appello per le ragioni meglio illustrate in motivazione, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Si è costituita istando per l'inammissibilità dell'appello e della Controparte_1 nuova produzione documentale e chiedendo il rigetto dell'appello, nei termini sopra trascritti.
Indi, all'udienza del 22 novembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3/8 L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo, l'appellante ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 291, 293 e 115 c.p.c., deducendo che l'appellata si era costituita oltre il termine di cui all'art. 293 c.p.c., ovvero in data
29.07.2019 quasi un anno dopo il rinvio per discussione e decisione formulato dal giudice e, quindi, in una fase successiva alla precisazione delle conclusioni e ne doveva essere dichiarata la contumacia.
Il motivo è infondato.
In primo luogo deve rilevarsi che anche nel caso di rinvio della causa ex art. 281 sexies c.p.c. la precisazione delle conclusioni avviene alla medesima udienza di rinvio e non prima e nel caso in esame l'udienza di discussione orale e decisione era stata fissata per il 4 marzo 2020 mentre la si è Controparte_1
costituita il 29.07.2019.
Inoltre nel caso di specie siffatta udienza è stata ulteriormente rinviata e la precisazione delle conclusioni è avvenuta solo all'udienza del 23 luglio 2020.
Ne consegue che correttamente il primo giudizio ha ritenuto tempestiva la costituzione della convenuta in quanto effettuata prima Controparte_1 dell'udienza di precisazione delle conclusioni, precisando, peraltro, di non poter tener conto della documentazione prodotta da in quanto la Controparte_1
costituzione di quest'ultima è avvenuta quando erano oramai spirati i termini di cui all'art 183, sesto comma, del codice di rito civile.
Con il secondo motivo, ha denunciato la violazione e/o falsa Parte_1 applicazione dell'art. 1189 c.c. nonché' dell'art. 116 c.p.c., rilevando l'assenza di colpa in capo alla stessa appellante. In particolare ha dedotto di aver fatto Parte_1 affidamento sulla provenienza delle mail dalla casella elettronica di parte appellata e che le fatture si presentavano identiche alle precedenti.
Inoltre, a riprova della sua buona fede, parte appellante ha depositato un documento (rinvenuto dopo lo spirare dei termini ex art. 183 c.p.c.) dal quale pag. 4/8 risulterebbe che un'impiegata della aveva contattato l'impiegata della Parte_1
prima del pagamento e quest'ultima le avrebbe Parte_3
confermato la correttezza dei bank details.
Infine parte appellante sostiene che sarebbe esistente anche il secondo elemento necessario a configurare la fattispecie di cui all'art. 1189 c.c., ovvero la colpa del creditore, elemento che il giudice di prime cure ha ritenuto non provato, mentre appare innegabile il comportamento colposo della società creditrice, la quale non ha posto in essere tutti i necessari accorgimenti al fine di vanificare qualsiasi possibilità di accesso di terzi nel sistema informatico della stessa, accorgimenti in presenza dei quali, senza dubbio, si sarebbe evitato che terzi si appropriassero, presentandosi come creditori apparenti, del bonifico predisposto da Parte_1
modificando le coordinate bancarie presenti sulle fatture.
Osserva la Corte come vada, innanzitutto, accolta l'eccezione di tardività del deposito del documento formulata da parte appellata.
Invero: la mail prodotta è del 02.12.2014, quindi di molto antecedente lo scadere dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.; nessun errore scusabile è stato dedotto per la rimessione in termini;
non risulta applicabile la giurisprudenza citata dall'appellante relativa all'indispensabilità del documento che riguarda la formulazione dell'art. 345 c.p.c. ante d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134, che all'art. 54 ha soppresso, in sede di conversione, le parole: «che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero», novella applicabile al caso in esame posto che il giudizio è stato instaurato nel 2017.
La produzione documentate è, pertanto, inammissibile ex art. 345 c.p.c..
Nel merito le censure sono infondate posto che è pacifico l'orientamento della giurisprudenza a mente del quale “il principio dell'apparenza del diritto ex art.
1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del
pag. 5/8 primo alla realtà giuridica, sicché il giudice - le cui conclusioni, sul punto, sono censurabili in sede di legittimità se illogiche e contraddittorie - deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile a negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dalle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile” (cfr. da ultimo Cass 04/07/2024, n.
18345).
Nel caso in esame, deve evidenziarsi che, come dedotto anche da parte appellata già in primo grado, erano visibili chiare difformità tra le fatture oggetto del contendere e quelle inviate in precedenza (le fatture pagate da risultano Parte_1
modificate in maniera evidente e grossolana, atteso che le stesse indicano come beneficiario del pagamento la società Werkproject per mezzo di una palese alterazione del documento originario, ossia tramite applicazione di una sorta di timbro e la menzione della stessa come società sussidiaria di e l'uso di CP_1 un italiano approssimativo quale “dettagli di banca” in luogo della corrente e corretta dicitura italiana “ coordinate bancarie)
Inoltre, a fronte di tali elementi e considerato che la richiesta di pagamento su un conto corrente bancario estero a saldo di una fattura si poneva a valle di molti altri precedenti bonifici effettuati da sul conto corrente intestato a Parte_1 presso banca italiana, i cui estremi erano espressamente indicati in altra CP_1
fattura oggetto di pagamento, sussisteva certamente l'obbligo del debitore di appurare con l'uso dell'ordinaria diligenza che intendesse CP_1
effettivamente ricevere il pagamento su di un conto corrente estero, in difformità da quanto indicato in precedenza e che il detto creditore disponesse effettivamente di un conto corrente estero.
Invero, a tal fine sarebbe stata sufficiente una semplice telefonata da parte di per appurare, con un minimo sforzo di diligenza, se quanto rappresentato Parte_1
pag. 6/8 nelle mail dal tenore quanto meno insolito fosse effettivamente corrispondente alla realtà delle cose e, soprattutto, per farsi confermare l'IBAN, circostanza che le avrebbe consentito di scoprire tempestivamente e prima di eseguire il pagamento la tentata truffa, mentre il fatto che gli account di provenienza delle mail fossero apparentemente quelli di non può costituire, di per sé, CP_1
giustificazione dell'affidamento incolpevole di poiché vi erano plurimi Parte_1 elementi idonei a far dubitare della genuinità delle comunicazioni ricevute.
Ne consegue che, per riprendere l'espressione della massima giurisprudenziale sopra citata, versa in una situazione di colpa, riconducibile a negligenza, Parte_1
per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dalle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile.
Quanto al comportamento colpevole del creditore, va ribadito come, alla luce della giurisprudenza in precedenza richiamata, esso sia affatto irrilevante al fine di valutare il carattere solutorio del pagamento eseguito al creditore apparente ai sensi dell'art. 1189 c.c.
Il comportamento del creditore non rileva neppure ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., ove si consideri che non risulta accertato che i sistemi informatici di fossero vulnerabili e che quest'ultima non avesse adottato misure CP_1 idonee a proteggerli, non potendo desumersi tali circostanze dall'assenza di documentazione in merito, posto che l'integrità e la sicurezza dei sistemi informatici non è soggetto all'onere della prova di parte dell'appellata. Peraltro, in ogni caso, non sono note le concrete modalità di attuazione della truffa informatica, sì che non è dato neppure accertare il ruolo che il creditore possa eventualmente aver avuto nell'esecuzione della stessa e, così, valutare un suo ipotetico concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c..
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022,
pag. 7/8 in relazione al valore indicato da parte appellante di Euro 198.743,00 d esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente giudizio di gravame).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1136/2020 pubblicata in data
16/11/2020 così provvede:
- rigetta l'appello
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 9.991,00, oltre
15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 20/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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