Articolo 3 della Legge 29 ottobre 1961, n. 1167
Articolo 2
Versione
1 dicembre 1961
Art. 3.
All'onere di lire 61.480.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1960-61, si provvedera', per lire 32.280.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e per lire 29.200.000 mediante riduzione rispettivamente, di lire 15.200.000 e di lire 14.000.000 degli stanziamenti dei capitoli numeri 27 e 37 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per lo stesso esercizio 1960-61.
All'onere di lire 17.540.000 relativo all'esercizio 1961-62 si provvedera' mediante riduzione, di pari importo del fondo di parte ordinaria, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 1 dicembre 1961