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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/06/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.3121 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 3121 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 17 giugno 2025, alle ore 9:36 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. RUSSO GIUSEPPA Parte_1
Per l'avv. MARCEDONE IVANO , oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. LEONE SILVIA
L'avv. RUSSO insiste in domanda e chiede che la causa venga decisa. L'avv. LEONE si riporta agli atti discutendo la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.3121 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 17/06/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3121 /2024 tra
( ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 81, presso lo studio dell'avv. RUSSO Giuseppa, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
( ), con Controparte_2 CP_3 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90 presso la sede Prov.le , rappresentata e difesa CP_3
[... dall'avv. MARCEDONE Ivano, per mandato generale alle liti del 21.07.2015 per notaio di Roma, rep. n. 80974/21569; Per_1
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi della Legge n. 118/71, DLgs 509/88 o dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 222/1984;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che
2 la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 24.07.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 26.07.2024) e che i motivi della contestazione risultano specificamente formulati.
Nel merito, deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce l'accertamento del requisito sanitario legittimante l'erogazione della pensione di inabilità o dell'assegno ordinario di invalidità sin dalla domanda amministrativa, pretese che il CTU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondata.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , più specificamente, nella relazione scritta Persona_2
depositata il 04.07.2024, non ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione né della pensione di inabilità né dell'assegno ordinario di invalidità, concludendo nel senso di ritenere che: “Per quanto detto posso affermare che le affezioni del sig. non Parte_1 determinano, all'epoca della presentazione della domanda amministrativa e/o in epoca sopravvenuta, una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%”.
Il CTU, pertanto, ha negato la sussistenza dei requisiti per la concessione della pensione di inabilità
o dell'assegno ordinario di invalidità civile.
A fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente atto di Parte_1
contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il
CTU aveva sottostimato le patologie del ricorrente, incorrendo in un grave errore valutativo.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona del dott. il quale, all'esito dell'esame peritale, a seguito di accertamenti più Persona_3
specifici sulla documentazione sanitaria in atti, effettuando una valutazione parzialmente divergente rispetto ai risultati degli accertamenti eseguiti durante la fase di ATP, riconosceva sussistenti i requisiti sanitari per la concessione della pensione di invalidità ma ne stabiliva tuttavia la decorrenza da una data successiva alla domanda amministrativa e precisamente dal 24.02.2025, data della visita peritale, concludendo nel senso di ritenere che “Tutto il sopraelencato complesso di menomazioni e manifestazioni cliniche riferibili alle lesioni encefaliche, non tenute in considerazione dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico preventivo, concorrono a incrementare la percentuale di invalidità civile rispetto a quella da egli decretata. Alla luce di quanto argomentato, ritengo congruo e corretto che il sig. venga giudicato invalido civile Parte_1 con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 75%, con diritto all'assegno mensile di invalidità. Rivestendo fondamentale importanza nel presente giudizio la valutazione clinico - obiettiva del sottoscritto, il diritto ai derivanti benefici economici va fatto decorrere a far data dalla attuale visita peritale (24/02/2025). Tenuto conto delle patologie, delle terapie attualmente in
3 essere e dell'età del soggetto, si ritiene di applicare revisione dello stato invalidante a due anni dal presente accertamento medico-legale, ovverosia nel mese di febbraio 2027”.
All'udienza del 17.06.2025 la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
L'opposizione merita accoglimento .
Da un punto di vista diagnostico le due consulenze mediche disposte d'ufficio contengono valutazioni tra loro divergenti circa la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione della pensione di invalidità.
Tuttavia, la relazione eseguita dal CTU nel corso della presente fase di merito ha approfondito l'esame della documentazione sanitaria in atti rispetto alla consulenza tecnica svolta nella fase di
ATP. Inoltre, la relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate dall'esame della documentazione sanitaria e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L., Sentenza n. 2413 del 10/11/2011 ), avendo, tra l'altro, il Consulente compiutamente esaminato le osservazioni delle parti e fornito adeguata giustificazione in ordine alla conferma del giudizio medico-legale espresso.
Sulla base delle superiori conclusioni, va riconosciuta, in capo a la sussistenza Parte_1
del requisito sanitario per la concessione della pensione di invalidità con decorrenza dal 24.02.2025.
Le spese di lite, vista la decorrenza del requisito sanitario, devono essere integralmente compensate tra le parti;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 26.07.2024 a seguito di ATP:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ad il requisito Parte_1
sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata in data 03.05.2025 dal dott. Persona_3
con decorrenza dal 24.02.2025.
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza tecnica CP_3
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Siracusa, 17/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 3121 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 17 giugno 2025, alle ore 9:36 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. RUSSO GIUSEPPA Parte_1
Per l'avv. MARCEDONE IVANO , oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. LEONE SILVIA
L'avv. RUSSO insiste in domanda e chiede che la causa venga decisa. L'avv. LEONE si riporta agli atti discutendo la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.3121 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 17/06/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3121 /2024 tra
( ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 81, presso lo studio dell'avv. RUSSO Giuseppa, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
( ), con Controparte_2 CP_3 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90 presso la sede Prov.le , rappresentata e difesa CP_3
[... dall'avv. MARCEDONE Ivano, per mandato generale alle liti del 21.07.2015 per notaio di Roma, rep. n. 80974/21569; Per_1
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi della Legge n. 118/71, DLgs 509/88 o dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 222/1984;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che
2 la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 24.07.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 26.07.2024) e che i motivi della contestazione risultano specificamente formulati.
Nel merito, deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce l'accertamento del requisito sanitario legittimante l'erogazione della pensione di inabilità o dell'assegno ordinario di invalidità sin dalla domanda amministrativa, pretese che il CTU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondata.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , più specificamente, nella relazione scritta Persona_2
depositata il 04.07.2024, non ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione né della pensione di inabilità né dell'assegno ordinario di invalidità, concludendo nel senso di ritenere che: “Per quanto detto posso affermare che le affezioni del sig. non Parte_1 determinano, all'epoca della presentazione della domanda amministrativa e/o in epoca sopravvenuta, una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%”.
Il CTU, pertanto, ha negato la sussistenza dei requisiti per la concessione della pensione di inabilità
o dell'assegno ordinario di invalidità civile.
A fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente atto di Parte_1
contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il
CTU aveva sottostimato le patologie del ricorrente, incorrendo in un grave errore valutativo.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona del dott. il quale, all'esito dell'esame peritale, a seguito di accertamenti più Persona_3
specifici sulla documentazione sanitaria in atti, effettuando una valutazione parzialmente divergente rispetto ai risultati degli accertamenti eseguiti durante la fase di ATP, riconosceva sussistenti i requisiti sanitari per la concessione della pensione di invalidità ma ne stabiliva tuttavia la decorrenza da una data successiva alla domanda amministrativa e precisamente dal 24.02.2025, data della visita peritale, concludendo nel senso di ritenere che “Tutto il sopraelencato complesso di menomazioni e manifestazioni cliniche riferibili alle lesioni encefaliche, non tenute in considerazione dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico preventivo, concorrono a incrementare la percentuale di invalidità civile rispetto a quella da egli decretata. Alla luce di quanto argomentato, ritengo congruo e corretto che il sig. venga giudicato invalido civile Parte_1 con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 75%, con diritto all'assegno mensile di invalidità. Rivestendo fondamentale importanza nel presente giudizio la valutazione clinico - obiettiva del sottoscritto, il diritto ai derivanti benefici economici va fatto decorrere a far data dalla attuale visita peritale (24/02/2025). Tenuto conto delle patologie, delle terapie attualmente in
3 essere e dell'età del soggetto, si ritiene di applicare revisione dello stato invalidante a due anni dal presente accertamento medico-legale, ovverosia nel mese di febbraio 2027”.
All'udienza del 17.06.2025 la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
L'opposizione merita accoglimento .
Da un punto di vista diagnostico le due consulenze mediche disposte d'ufficio contengono valutazioni tra loro divergenti circa la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione della pensione di invalidità.
Tuttavia, la relazione eseguita dal CTU nel corso della presente fase di merito ha approfondito l'esame della documentazione sanitaria in atti rispetto alla consulenza tecnica svolta nella fase di
ATP. Inoltre, la relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate dall'esame della documentazione sanitaria e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L., Sentenza n. 2413 del 10/11/2011 ), avendo, tra l'altro, il Consulente compiutamente esaminato le osservazioni delle parti e fornito adeguata giustificazione in ordine alla conferma del giudizio medico-legale espresso.
Sulla base delle superiori conclusioni, va riconosciuta, in capo a la sussistenza Parte_1
del requisito sanitario per la concessione della pensione di invalidità con decorrenza dal 24.02.2025.
Le spese di lite, vista la decorrenza del requisito sanitario, devono essere integralmente compensate tra le parti;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 26.07.2024 a seguito di ATP:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ad il requisito Parte_1
sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata in data 03.05.2025 dal dott. Persona_3
con decorrenza dal 24.02.2025.
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza tecnica CP_3
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Siracusa, 17/06/2025
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dott.ssa Maddalena Vetta
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