Ordinanza collegiale 8 luglio 2024
Ordinanza collegiale 25 ottobre 2024
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 02/05/2025, n. 3512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3512 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03512/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05586/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5586 del 2022, proposto da
RC TT, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Petrocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Capone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Napoli Federico II, in persona del Rettore in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Ministero Università e Ricerca, non costituito in giudizio;
nei confronti
UN Di MA, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Rosario Spasiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, corso Vittorio Emanuele 110;
per
l'esecuzione della sentenza Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, Sezione Seconda del 20 giugno 2022, n. 4162/2022 con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso R.G. n.2269/2020 proposto dal dott. RC TT avverso procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un RTD A per il settore scientifico disciplinare ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana ”, presso il Dipartimento di Architettura (codice identificativo – 2_RT_2019_02) bandita con DR/2019/4189 del 28.10.2019, pubblicato sulla G.U. il 29.10.2019, n. 86 e
per l'accertamento della nullità e/o annullabilità:
- del DR/2022/2841 del 07.07.2022 di Avvio del procedimento;
- del DR/2022/3209 del 28.07.2022, atto di nomina della nuova Commissione;
- degli atti della Commissione Giudicatrice ed in particolare: l''Elenco Ammessi, privo di data;
del Verbale n.1 del 15.09.2022 e allegati: Riunione telematica – valutazione, attribuzione punteggio, graduatoria di merito;
- del DR/2022/3732 del 27.09.2022 di Approvazione degli atti, pubblicati il 28.09.2022;
- nonché di ogni altro atto presupposto, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, la delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa UN Di MA a ricoprire il posto messo a bando, nonché della delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione della suddetta proposta di chiamata, nonché, ove occorrer possa, per l''annullamento e/o declaratoria di inefficacia del contratto di lavoro se già stipulato con la candidata risultata vincitrice.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di UN Di MA e dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2025 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in trattazione, il dott. TT ha agito per l’esatta ottemperanza della sentenza di questa Sezione, n. 4162/2022 Reg. Prov. Coll, pronunciata il 20 giugno 2022 con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso dallo stesso proposto avverso l’esito della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un RTD A per il settore scientifico disciplinare ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana ”, presso il Dipartimento di Architettura (codice identificativo 2_RT_2019_02) dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II ”, indetta con DR/2019/4189 del 28.10.2019. La procedura si era conclusa con la selezione, quale migliore candidata, della dott.ssa UN Di MA. La sentenza di questo T.A.R. ha accolto il ricorso annullando gli atti del procedimento e disponendone la rinnovazione. All’esito del procedimento rinnovato la Commissione ha nuovamente individuato la dott.ssa Di MA quale candidata meglio classificata. Il ricorrente, ritenendo che la commissione non si sia conformata al dictum giudiziale e che, comunque, abbia agito dando luogo a nuovi autonomi vizi, ha chiesto dichiararsi la nullità degli atti del procedimento rinnovato, ovvero il loro annullamento.
Deduce parte ricorrente che la sentenza ottemperanda aveva parzialmente accolto il ricorso introduttivo ritenendo:
1. fondato il primo motivo limitatamente alle pubbl.n.2 e 8 Di MA (punti 3,75+3,25), non escluse dalla procedura nonostante il mancato assolvimento degli obblighi di deposito legale entro la scadenza del Bando, con conseguente decurtazione di 7 punti;
2. infondato il primo motivo del ricorso limitatamente alle pubbl.n.1 e 3 Di MA, ritenute pubblicazioni unicamente digitali;
3. infondato il secondo motivo del ricorso relativo all’omessa determinazione dell’apporto analitico della dott.ssa Di MA limitatamente alle pubbl.n.4 e 7;
4. assorbiti il terzo e quarto motivo del ricorso “in quanto l’accoglimento del ricorso comporta una nuova valutazione dei titoli dei concorrenti, da effettuarsi da parte di una Commissione in diversa composizione” .
La sentenza ha, altresì, parzialmente accolto il ricorso incidentale Di MA ritenendo:
1. infondata l’eccezione di tardività mossa dal Dott. TT;
2. fondato il primo motivo del ricorso sub a), limitatamente alla pubbl.n.3 TT, esclusa dalla procedura per il mancato assolvimento degli obblighi di deposito legale, con conseguente decurtazione di 2,75 punti;
3. infondato il primo motivo del ricorso sub b), limitatamente alla pubbl.n.9 TT: « Come è emerso dall’istruttoria espletata dal Collegio (cfr. risposta del Direttore della biblioteca centrale di Firenze), detta pubblicazione non è stata oggetto di deposito legale in quanto si tratta di una pubblicazione meramente digitale, diffusa unicamente online e pertanto non soggetta agli obblighi di deposito legale» .
La sentenza è stata impugnata dalla dott.ssa Di MA.
Nelle more della conclusione del gravame innanzi al Consiglio di Stato, l’Università ha proceduto alla rinnovazione della procedura dichiarando di voler dare esecuzione alla sentenza sulla base dei seguenti criteri:
“a) tenendo conto dei criteri stabiliti in data 31/1/2020 dalla precedente Commissione, nominata con D.R. n. 153 del 15/01/2020;
b) mantenendo fermi i punteggi già attribuiti, in data 11/3/2020 dalla precedente Commissione, ai titoli dei predetti candidati;
c) effettuando una nuova valutazione analitica delle pubblicazioni presentate dal dott. TT, con esclusione della pubblicazione n. 3, e dalla dott.ssa Di MA, con esclusione delle pubblicazioni n. 2 e n. 8;
d) rivalutando la consistenza complessiva della produzione scientifica presentata dal dott. TT, con esclusione della pubblicazione n. 3, e dalla dott.ssa Di MA, con esclusione delle pubblicazioni n. 2 e n. 8” .
All’esito della rinnovazione della procedura l’appello proposto dalla controinteressata e l’appello incidentale del dott. TT sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse con la sentenza n. 9568/2022 del 03.11.2022
Tanto premesso, il dott. TT ha impugnato gli atti del procedimento di rinnovazione della selezione per i seguenti motivi:
1. mancato assorbimento del motivo quarto del ricorso n.2269/2020. Elusione del giudicato della sentenza TAR Napoli n. 4162/2022: violazione dell’art. 112 c.p.a. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, manifesta contraddittorietà e travisamento dei fatti. La sentenza ottemperanda si è espressa unicamente sui motivi primo e secondo del ricorso TT n.2269/2020 e sul ricorso incidentale Di MA. I restanti motivi, aventi ad oggetto la valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica dei candidati, sono stati dichiarati “ assorbiti” “in quanto l’accoglimento del ricorso comporta una nuova valutazione dei titoli dei concorrenti, da effettuarsi da parte di una Commissione in diversa composizione ”. Il terzo motivo concerneva l’ “omessa valutazione analitica e comparativa della consistenza complessiva della produzione scientifica dei candidati” , il quarto motivo “Difetto/contraddittorietà manifesta di motivazione ed omessa/difforme valutazione analitica e comparativa su titoli, curriculum e produzione scientifica dei candidati nella valutazione preliminare”. Il DR/2022/2841 del 07.07.2022 di avvio del procedimento di rinnovazione avrebbe equivocato il disposto della sentenza. Sono stati mantenuti i punteggi relativi ai titoli e alla produzione scientifica, mentre l’assorbimento del quarto motivo ( “Difetto/contraddittorietà manifesta di motivazione ed omessa/difforme valutazione analitica e comparativa su titoli, curriculum e produzione scientifica dei candidati nella valutazione preliminare ”), imponeva l’annullamento in toto delle valutazioni espresse “su titoli, curriculum e produzione scientifica dei candidati nella valutazione preliminare”.
Inoltre, la nuova commissione, mantenendo i punteggi relativi ai “titoli ” precedentemente espressi e assegnati dal verbale n.3 del 11.03.2020, che erano stati attribuiti su una valutazione comparativa condotta sui 4 originari candidati, li ha sommati con i punteggi delle 12 pubblicazioni e della consistenza complessiva della produzione, attribuiti in sede di rinnovazione procedimentale all’esito della valutazione comparativa ristretta a 2 candidati. In tal modo avrebbe sommato valori eterogenei, incorrendo in un evidente vizio logico.
2. omessa rinnovazione della valutazione preliminare. Elusione del giudicato della sentenza TAR Napoli n. 4162/2022: violazione dell’art. 112 c.p.a.; dell’art.24 della L.240/2010; dell’art.14 del DR/2019/4189 del 28.10.2019 dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (Bando); del Verbale n.1 del 31.01.2020; degli art.7 e 8 della L.241/1990; degli artt.3, 33 e 97 della Cost.. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, manifesta contraddittorietà e travisamento dei fatti. La valutazione comparativa avrebbe dovuto essere compiuta coinvolgendo tutti i quattro candidati che hanno partecipato alla selezione, poiché tra i provvedimenti impugnati e conseguentemente annullati non era compreso l’elenco degli ammessi del 03.02.2020.
Sotto altro profilo si rileva che il dott. TT non avrebbe mai ricevuto alcuna comunicazione dell’Avvio del procedimento di rinnovazione.
3. rinnovazione della valutazione sulle 12 pubblicazioni – travisamento e/o errata interpretazione della sentenza. Elusione del giudicato della sentenza TAR Napoli n. 4162/2022; violazione dell’art. 112 c.p.a; dell’art.24 della L.240/2010; del D.M. 243/2011; dell’art.3 della L.241/1990; degli artt.3, 33 e 97 della Cost.. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, manifesta contraddittorietà e travisamento dei fatti
Relativamente alla rinnovazione della valutazione sulle 12 pubblicazioni presentate dai candidati ex art.3, co. 2, del D.M. 243/2011, il quarto motivo del ricorso TT n.2269/2020 lamentava il “Difetto/contraddittorietà manifesta di motivazione ed omessa/difforme valutazione analitica e comparativa su titoli, curriculum e produzione scientifica dei candidati nella valutazione preliminare” . In conformità alle disposizioni di legge si richiedeva una motivata valutazione analitica e comparativa dei candidati. Invece nel provvedimento con cui sono stati dettati i criteri ai quali la commissione doveva attenersi nel rinnovare la procedura si è affermato che essa avrebbe dovuto effettuare una valutazione solo analitica e non una “motivata valutazione analitica e comparativa” richiesta ex lege e dal ricorso TT n. 2269/2020.
4. erronea valutazione della “consistenza produzione scientifica ” dei dott. MA e TT – nullità ex art.21 septies L.241/1990 e/o inefficacia del Verbale n.1 della Commissione del 15 settembre 2022; del DR/2022/3732 del 27.09.2022 di Approvazione degli atti, nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenti per violazione, mancata e/o errata applicazione ed interpretazione dell’art.24 della Legge 240/2010, D.M. 243/2011, dell’art.13 del DR/2019/4189 del 28.10.2019 dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II ” (Bando), dei Criteri determinati con Verbale n.1 del 31.01.2020, degli art.3 e 21 septies della L.241/1990 e succ.mod., dei principi generali di valutazione enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione della C.E. n.251/2005; violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa (artt.3, 33 e 97 Cost.), eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche.
La commissione avrebbe omesso la valutazione della “consistenza complessiva della produzione scientifica”. Sarbbe stato violato anche l’obbligo di un “ motivato giudizio analitico ” sulla consistenza della produzione, pur essendo stato attribuito un punteggio identico. Ciò sarebbe avvenuto senza motivazione alcuna ed a fronte di rilevanti differenze curriculari (46 pubblicazioni per TT, 37 pubblicazioni per Di MA). Non potrebbe essere confusa la “consistenza complessiva della produzione scientifica” con la “Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato ”, riportata nel Verbale della rinnovata procedura, perché quest’ultima atterrebbe alle 12 pubblicazioni ex art.3, comma 2, del DM 243/2011, oggetto di specifico e diverso giudizio. Lo dimostrerebbe l’arco temporale delle pubblicazioni valutate che, nel caso di TT, è indicato nel periodo dal 2014 al 2019 riscontrabile esclusivamente dalle 12 pubblicazioni, perché la “consistenza complessiva della produzione scientifica ”, dichiarata dal CV prodotto in sede concorsuale, si estende dal 2009 al 2019
5. mancata attribuzione dei punteggi. difetto di motivazione e omessa valutazione comparativa della produzione scientifica dei candidati: 12 pubblicazioni – Violazione, mancata e/o errata applicazione ed interpretazione dell’art.24 della Legge 240/2010, del D.M. 25 MAGGIO 2011, n. 243; del D.R. n. 1117 del 5/04/2017 e successive modificazioni “ Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della Legge 30/12/2010 n. 240 e per la disciplina del relativo rapporto di lavoro” ( lex specialis ); dell’art.14 del DR/2019/4189 del 28.10.2019 dell’Università degli Studi di Napoli “ Federico II ” (Bando); dei Criteri determinati con Verbale n.1 del 31.01.2020; dell’art.97 della Costituzione; degli art. 1 e 3, L. 241/1990 e succ.mod., dei principi generali di valutazione enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione della C.E. n.251/2005; violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa (artt.3, 33 e 97 Cost.), eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. La Commissione non avrebbe assegnato un punteggio a ciascuna pubblicazione, ma solo a quelle della dott.ssa Di MA. Non vi sarebbe corrispondenza tra i giudizi espressi sulle singole pubblicazioni e il punteggio attribuito. Non essendo stato assegnato alcun punteggio sulle pubblicazioni di TT risulterebbe indeterminata la relazione fra valutazioni e punteggio. La nuova Commissione avrebbe effettuato una “valutazione analitica ” e non una “motivata valutazione analitica e comparativa ” come richiesto dalla legge. Non sono stati estrinsecati i parametri in forza dei quali sono stati espressi i giudizi sui singoli sub criteri. Il ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso, previa eventuale, modifica del rito per i motivi che il Collegio avesse inteso riqualificare come riferiti a vizi di annullabilità dei provvedimenti impugnati.
Si sono costituite l’Università degli Studi di Napoli Federico II e la controinteressata.
Entrambe le parti resistenti hanno insistito per la reiezione del ricorso.
L’Ateneo, in via preliminare, ne ha eccepito l’inammissibilità quanto ai motivi di carattere impugnatorio, poiché i vizi dedotti sono fatti discendere dal DR/2022/2841 del 07.07.2022 con il quale è stato dato avvio al procedimento di rinnovazione e fissati i parametri per l’esecuzione della sentenza.
La controinteressata, inoltre, ha chiesto la propria estromissione dal giudizio, essendo risultata vincitrice del concorso bandito dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, approvato con D.R. n. 245 del 19/6/2023, per il reclutamento di n. 33 ricercatori universitari con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge n. 240/2010, di cui 1 posto destinato al settore concorsuale 08/D1 – PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, settore scientifico disciplinare ICAR/14, Dipartimento di Architettura ed avendo già preso servizio nel nuovo ruolo e l’accesso al ruolo di ricercatore di tipo RTDB in questione non è condizionato al possesso del ruolo di RT.
In via subordinata, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività, avendo l’azione proposta prevalente carattere impugnatorio degli atti predisposti dalla seconda Commissione.
Tenuto conto delle deduzioni della controinteressata, con ordinanza del 8.7.2024, n. 4132/24 il Collegio ha disposto incombenti istruttori del seguente tenore: “Considerato che, ai fini del decidere, anche con riguardo alla perduranza dell’interesse al ricorso, il Collegio ritiene necessario conoscere se sia intervenuta una rinuncia (formale o implicita) della dott.ssa Di MA alla chiamata quale ricercatore a tempo determinato e se, in conseguenza di essa, l’Ateneo abbia posto in essere ulteriori atti, eventualmente rivolti alla chiamata del ricorrente;” .
L’Università ha ottemperato dichiarando quanto segue: “la dott.ssa UN Di MA, in quanto vincitrice di una diversa procedura di selezione -indetta con D.R. n. 2451 del 19/06/2023 e conclusa con D.R. n. 4846 del 06/12/2023 di approvazione degli atti (all. nn. 8 e 9) per un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. b) della Legge 240/2010 presso il medesimo Dipartimento nell’ambito del Progetto “Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027” - ha optato per la nuova posizione di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) ed ha stipulato il relativo contratto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b) Legge 240/2010, con decorrenza dal 29/12/2023 assumendo servizio in pari data, giusta nota del Direttore del Dipartimento di Architettura prot. n. 161587 del 29/12/2023.
Pertanto, con D.R. n. 34 del 2/01/2024 (all. 10), il citato contratto di RT (repertorio CRTD/2022/191 del 20/10/2022) è stato risolto a decorrere dal 29/12/2023.” (…). Inoltre ha affermato che “per il posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) ricoperto dalla predetta fino al 28/12/2023 - di cui al ricorso in oggetto - questa Amministrazione non ha posto in essere ulteriori atti, eventualmente rivolti alla chiamata del ricorrente ”.
Con memoria del 2 settembre 2024 il ricorrente, tenuto conto delle sopravvenienze sopra richiamate, ha chiesto “il riconoscimento del Dott. TT quale vincitore della procedura, da parte di Codesto Eccellentissimo Collegio, come già richiesto dal ricorrente (Replica TT del 23.05.2024, p.7): Di MA ha dichiarato il suo difetto d’interesse e l’estromissione dal presente giudizio (per sopraggiunta nomina a RTD b).”.
Con ordinanza collegiale n. 5641/2024 del 25.10.2024 è stata disposta la conversione del rito da camerale a ordinario sulla scorta delle seguenti motivazioni: “Considerato che:
- con il ricorso all’esame sono state cumulate la domanda di ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. 4162/2022 del 20 giugno 2022 e la domanda di annullamento degli atti di rinnovazione del procedimento posti in essere dall’Università in esecuzione della suddetta pronuncia per vizi di illegittimità;
- ai sensi dell’art. 32, comma 1, secondo periodo, c.p.a. “Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV”;
- le domande cumulativamente proposte sono assoggettate, rispettivamente, al rito camerale ed al rito ordinario e, non rientrando la controversia tra quelle previste dagli art. 119 e 120 c.p.a., deve applicarsi per entrambe il rito ordinario;
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm., di dover disporre la conversione del rito da camerale ad ordinario, fissando per il prosieguo l’udienza pubblica del 8 gennaio 2025;”.
All’udienza del 8 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato gli atti con i quali l’Università, a seguito dell’annullamento giurisdizionale della chiamata della dott.ssa Di MA a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato, ha rinnovato le valutazioni compiute, alla luce dei vizi accertati e ha nuovamente individuato come candidato più meritevole la dott.ssa Di MA.
2. Con memoria del 27 febbraio 2024, la controinteressata, dott.ssa Di MA ha chiesto di essere estromessa dal giudizio avendo rinunciato al contratto sottoscritto per effetto della procedura de qua, essendo risultata vincitrice di altro concorso per ricercatrice a tempo determinato di tipo B.
3. Con ordinanza collegiale del 8 luglio 2024, il Collegio ha disposto incombenti istruttori del seguente tenore: “Considerato che, ai fini del decidere, anche con riguardo alla perduranza dell’interesse al ricorso, il Collegio ritiene necessario conoscere se sia intervenuta una rinuncia (formale o implicita) della dott.ssa Di MA alla chiamata quale ricercatore a tempo determinato e se, in conseguenza di essa, l’Ateneo abbia posto in essere ulteriori atti, eventualmente rivolti alla chiamata del ricorrente”.
4. L’Università con propria relazione ha dichiarato che:
- La dott.ssa UN Di MA riveste quindi attualmente la qualifica di ricercatrice a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. b) per il triennio decorrente dal 29/12/2023 fino al 28/12/2026 e che con D.R. n. 34 del 2/01/2024 (all. 10), il citato contratto di RT (repertorio CRTD/2022/191 del 20/10/2022) è stato risolto a decorrere dal 29/12/2023.
- per il posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) ricoperto dalla predetta fino al 28/12/2023 - di cui al ricorso in oggetto – l’Amministrazione non ha posto in essere ulteriori atti, eventualmente rivolti alla chiamata del ricorrente.
5. Il ricorrente, con memoria di replica del 23.5.2024 e con l’ulteriore memoria del 2 settembre 2024, ha precisato la propria domanda chiedendo di essere riconosciuto quale vincitore della procedura, stante la rinuncia della dott.ssa Di MA.
6. Alla luce della sopravvenuta risoluzione del contratto stipulato dalla dott.ssa Di Palme per il posto da RT (repertorio CRTD/2022/191 del 20/10/2022) a decorrere dal 29/12/2023, il posto risulta vacante.
Per condivisa giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. VII - 04/11/2024, n. 8739), qualora all’esito delle procedure per il reclutamento di ricercatori universitari venga stilata una graduatoria di merito tra gli stessi candidati, è da ritenersi consentito lo “scorrimento ” della medesima nel caso in cui il concorrente risultato primo rinunci al contratto.
Nel caso di specie, l’art. 15 del bando di concorso prevede espressamente la redazione di una “Graduatoria di merito ” stilata sulla base del punteggio assegnato a ciascun candidato (“ Al termine dei lavori la Commissione, sulla base del punteggio assegnato a ciascun candidato, redige la graduatoria di merito ”).
Il Consiglio di Stato ha affermato in proposito che l'attribuzione di punteggi al fine di formare una lista di candidati ordinata in base ai medesimi “altro non è che la graduatoria ”, evidenziando, inoltre, sul piano teleologico “l'irragionevolezza della previsione di una lista di candidati "meritevoli di chiamata" elencati in ordine decrescente, ove si intenda procedere in via esclusiva all'individuazione del vincitore della selezione” (Consiglio di Stato sez. VII - 04/11/2024, n. 8739).
Per tale ragione, la rinuncia al contratto della dott.ssa Di MA, da un lato lascia scoperto il posto per il quale era stato bandito il concorso, dall’altro, pone il ricorrente al primo posto della graduatoria dei partecipanti, così attribuendogli la medesima utilità che avrebbe conseguito mediante l’esito vittorioso nel merito del presente ricorso.
7. Pertanto deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, potendo l’Università provvedere alle proprie esigenze di reclutamento disponendo la chiamata del dott. TT, in quanto candidato risultato meglio posizionato nella graduatoria di merito del concorso.
8. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto delle ragioni, sopravvenute alla proposizione del ricorso, che hanno determinato la soddisfazione dell’interesse del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO