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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 14287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14287 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9763/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. FR ET ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9763/2025 promossa da:
, nato [...] in [...], residente in [...]
Roma 3/A. CF ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio a C.F._1
T o r i n o , V i a S e r r a n o 9 . presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Gallo pec: fax 011,5150272; c.f. che lo Email_1 C.F._2 rappresenta e difende, come da procura
- ricorrente – contro
Controparte_1
[...]
resistente costituito –
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (rectius 281-decies c.p.c.), recante anche istanza cautelare, contro il il Sig. Controparte_1
, nato [...] in [...], residente in [...]
Roma 3/A. CF , avendo ottenuto il nulla-osta per il ricongiungimento del C.F._1 figlio minore ma essendo stato deciso Persona_1 dall'Ambasciata a Dhaka il rigetto della domanda di visto di ingresso, ha chiesto
“IN VIA CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE Ordinarsi all'Ambasciata italiana di Dhaka il rilascio del visto di ingresso per motivi famigliari per il minore Persona_2
[...]
pagina 1 di 3 NEL MERITO Accertata l'illegittimità dell'impugnato provvedimento, statuire il diritto del ricorrente e del figlio minore a vedersi concesso il visto di ingresso a fini di ricongiungimento famigliare e per l'effetto ordinarsi all'Ambasciata Italiana a Dhaka il rilascio del visto di ingresso per motivi famigliari in favore di ”. Persona_2
Per l'instaurazione del contradditorio e la trattazione del giudizio è stata fissata udienza cartolare.
La sostanziale identità fra domanda cautelare e domanda di merito consente una trattazione unitaria del ricorso e una decisione unica per entrambe le domande.
L'Amministrazione resistente si è costituita concludendo per il rigetto del ricorso in quanto ritenuto infondato.
2. Il ricorso va respinto, per la ragione fondamentale esposta nel provvedimento impugnato e per i profili argomentativi indicati nell'atto di costituzione in giudizio dall'Amministrazione.
La ragione fondamentale sta nel fatto che non è stato prodotto dall'interessato l'assenso all'espatrio del minore verso l'Italia da parte della madre, invece prescritto dalla legge (art. 29, co. 1, let. b), del T.U.I.).
Il ricorso al riguardo obietta che il ricorrente non conosce l'attuale residenza della madre del minore, divorziata dal marito sin dall'anno 2020, che in Bangladesh non è possibile svolgere ricerche anagrafiche e che pertanto l'ottenimento dell'assenso della madre è impossibile ed inesigibile. L'Amministrazione ha però fondatamente controdedotto: - che a corredo della richiesta di visto è stata presentata la copia del documento di identità della madre del minore, attestata dal del Bangladsh il 17.12.2023, qualche settimana prima della presentazione Controparte_1 della richiesta del visto, perciò la signora, così come ha fornito copia del documento la cui conformità all'originale è stata attestata dalle competenti autorità, avrebbe ben potuto fornire in tale occasione anche la dichiarazione di assenso all'espatrio del figlio;
- che dal certificato di famiglia rilasciato a ottobre del 2023, quindi tre anni dopo il dichiarato divorzio, la madre del minore risulta ancora presente nel nucleo familiare del ricorrente, sicché il minore viveva con la madre.
Altra obiezione del ricorso è che l'autorità diplomatica avrebbe abusato del potere ad essa spettante, il quale includerebbe soltanto la verifica della formale autenticità della documentazione prodotta, senza verifica dell'esistenza dei presupposti di legge. Ma a supporto di tale assunto il ricorso richiama una pronuncia di questo tribunale che non è conferente, giacché, come facilmente desumibile dalla stessa citazione di tale pronuncia effettuata nel ricorso, essa si è occupata di una situazione del tutto diversa, nella quale evidentemente si controverteva su fatti o situazioni oggetto di prova documentale, mentre nel caso di specie l'impedimento al rilascio del visto consiste in una mancanza di prova documentale (inerente, come detto, all'assenso della madre del minore).
L'Amministrazione ha altresì precisato l'irrilevanza di una dichiarazione di consenso di uno zio del minore, utilizzata nella fattispecie di esame. Il Ministero ha osservato in proposito: - che non è stato provato che tale persona abbia l'affidamento del minore;
- che tale assenso è privo pagina 2 di 3 dell'attestazione da parte del del Bangladesh e, quindi, privo della Controparte_1 legalizzazione da parte dell'Ambasciata italiana.
In ogni caso, la presenza della madre del minore e la sua non impossibile rintracciabilità mantengono ferma la necessità del consenso di costei, ai sensi della disposizione di legge sopra richiamata.
3. La soccombenza di parte ricorrente comporta l'attribuzione a suo carico delle spese processuali di controparte, liquidate nel dispositivo sulla base dei parametri regolamentari di riferimento e in funzione del valore indeterminabile della domanda e dell'attività processuale concretamente svolta
P.Q.M.
a) respinge il ricorso in ordine sia alla domanda cautelare che a quella di merito;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali dell'Amministrazione resistente, liquidate in € 1.000,00 oltre spese generali.
Roma, 15 ottobre 2025
Il Giudice
FR ET
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. FR ET ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9763/2025 promossa da:
, nato [...] in [...], residente in [...]
Roma 3/A. CF ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio a C.F._1
T o r i n o , V i a S e r r a n o 9 . presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Gallo pec: fax 011,5150272; c.f. che lo Email_1 C.F._2 rappresenta e difende, come da procura
- ricorrente – contro
Controparte_1
[...]
resistente costituito –
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (rectius 281-decies c.p.c.), recante anche istanza cautelare, contro il il Sig. Controparte_1
, nato [...] in [...], residente in [...]
Roma 3/A. CF , avendo ottenuto il nulla-osta per il ricongiungimento del C.F._1 figlio minore ma essendo stato deciso Persona_1 dall'Ambasciata a Dhaka il rigetto della domanda di visto di ingresso, ha chiesto
“IN VIA CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE Ordinarsi all'Ambasciata italiana di Dhaka il rilascio del visto di ingresso per motivi famigliari per il minore Persona_2
[...]
pagina 1 di 3 NEL MERITO Accertata l'illegittimità dell'impugnato provvedimento, statuire il diritto del ricorrente e del figlio minore a vedersi concesso il visto di ingresso a fini di ricongiungimento famigliare e per l'effetto ordinarsi all'Ambasciata Italiana a Dhaka il rilascio del visto di ingresso per motivi famigliari in favore di ”. Persona_2
Per l'instaurazione del contradditorio e la trattazione del giudizio è stata fissata udienza cartolare.
La sostanziale identità fra domanda cautelare e domanda di merito consente una trattazione unitaria del ricorso e una decisione unica per entrambe le domande.
L'Amministrazione resistente si è costituita concludendo per il rigetto del ricorso in quanto ritenuto infondato.
2. Il ricorso va respinto, per la ragione fondamentale esposta nel provvedimento impugnato e per i profili argomentativi indicati nell'atto di costituzione in giudizio dall'Amministrazione.
La ragione fondamentale sta nel fatto che non è stato prodotto dall'interessato l'assenso all'espatrio del minore verso l'Italia da parte della madre, invece prescritto dalla legge (art. 29, co. 1, let. b), del T.U.I.).
Il ricorso al riguardo obietta che il ricorrente non conosce l'attuale residenza della madre del minore, divorziata dal marito sin dall'anno 2020, che in Bangladesh non è possibile svolgere ricerche anagrafiche e che pertanto l'ottenimento dell'assenso della madre è impossibile ed inesigibile. L'Amministrazione ha però fondatamente controdedotto: - che a corredo della richiesta di visto è stata presentata la copia del documento di identità della madre del minore, attestata dal del Bangladsh il 17.12.2023, qualche settimana prima della presentazione Controparte_1 della richiesta del visto, perciò la signora, così come ha fornito copia del documento la cui conformità all'originale è stata attestata dalle competenti autorità, avrebbe ben potuto fornire in tale occasione anche la dichiarazione di assenso all'espatrio del figlio;
- che dal certificato di famiglia rilasciato a ottobre del 2023, quindi tre anni dopo il dichiarato divorzio, la madre del minore risulta ancora presente nel nucleo familiare del ricorrente, sicché il minore viveva con la madre.
Altra obiezione del ricorso è che l'autorità diplomatica avrebbe abusato del potere ad essa spettante, il quale includerebbe soltanto la verifica della formale autenticità della documentazione prodotta, senza verifica dell'esistenza dei presupposti di legge. Ma a supporto di tale assunto il ricorso richiama una pronuncia di questo tribunale che non è conferente, giacché, come facilmente desumibile dalla stessa citazione di tale pronuncia effettuata nel ricorso, essa si è occupata di una situazione del tutto diversa, nella quale evidentemente si controverteva su fatti o situazioni oggetto di prova documentale, mentre nel caso di specie l'impedimento al rilascio del visto consiste in una mancanza di prova documentale (inerente, come detto, all'assenso della madre del minore).
L'Amministrazione ha altresì precisato l'irrilevanza di una dichiarazione di consenso di uno zio del minore, utilizzata nella fattispecie di esame. Il Ministero ha osservato in proposito: - che non è stato provato che tale persona abbia l'affidamento del minore;
- che tale assenso è privo pagina 2 di 3 dell'attestazione da parte del del Bangladesh e, quindi, privo della Controparte_1 legalizzazione da parte dell'Ambasciata italiana.
In ogni caso, la presenza della madre del minore e la sua non impossibile rintracciabilità mantengono ferma la necessità del consenso di costei, ai sensi della disposizione di legge sopra richiamata.
3. La soccombenza di parte ricorrente comporta l'attribuzione a suo carico delle spese processuali di controparte, liquidate nel dispositivo sulla base dei parametri regolamentari di riferimento e in funzione del valore indeterminabile della domanda e dell'attività processuale concretamente svolta
P.Q.M.
a) respinge il ricorso in ordine sia alla domanda cautelare che a quella di merito;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali dell'Amministrazione resistente, liquidate in € 1.000,00 oltre spese generali.
Roma, 15 ottobre 2025
Il Giudice
FR ET
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