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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/09/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. 29508/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott.ssa Serafina Aceto Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 29508/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CANDI GIAN Parte_1 PAOLO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CANDI ILARIA Controparte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , Parte_1 Controparte_1 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 17/12/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. Controparte_1 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa familiare sita in Torino alla Via Giovanni Paisiello n° 43 alla Sig.ra
[...]
, anche in quanto il bene predetto è di proprietà esclusiva della medesima, con quanto vi CP_1 residua contenuto, con rinuncia da parte del Sig. a qualsiasi pretesa in merito Parte_1 agli arredi e ai beni ivi presenti;
DISPONE l'affidamento della minore in via condivisa a entrambi i genitori, con residenza, Per_1 domicilio e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore liberamente secondo accordi con la madre o, in difetto di accordi, secondo il regime seguente: - fino al compimento del quarto anno e mezzo di età di I) un giorno alla settimana dalle ore 16:00 (dall'uscita dall'asilo e/o da Per_1 scuola o dalla casa della mamma nel periodo non scolastico) circa alle ore 20:00 circa con prelievo e accompagnamento a cura del Sig. II) un giorno del fine settimana a week-end alternati: Parte_1 il sabato dalle ore 09:30/10:00 circa alle ore 21:00 circa con prelievo e accompagnamento a cura del
Sig. oppure la domenica dalle ore 9:30/10:00 circa alle ore 20:00 circa con prelievo e Parte_1 accompagnamento a cura del Sig. III)Vacanze Natalizie anno 2024: il 25 Dicembre o Parte_1 il 26 Dicembre dalle ore 10:00 circa alle ore 20:00 circa, con prelievo e accompagnamento a cura del
Sig. il 31 Dicembre o il 1 Gennaio dalle ore 10:00 circa alle ore 20:00 circa, con Parte_1 prelievo e accompagnamento a cura del Sig. - a far tempo dal compimento del quarto Parte_1 anno e mezzo di età di (da fine giugno 2025) - I) a fine settimana alternati dalle ore 10:00 Per_1 circa del sabato mattina alla domenica sera verso circa le ore 20:00 circa, con prelievo e accompagnamento a cura del Sig. presso l'abitazione della madre, II) durante la Parte_1 settimana, per un pomeriggio, con prelievo da scuola/asilo (nel periodo non scolastico da casa della madre dalle ore 16.00) e riaccompagnamento alla casa della madre circa verso le ore 20.00, III) durante le vacanze natalizie, negli anni pari dal 24 Dicembre al 30 Dicembre e, negli anni dispari, dal
31 Dicembre al 6 Gennaio, con decorrenza dall'anno 2025, precisando che la minore nel Per_1 periodo dal 24 Dicembre 2025 al 30 Dicembre 2025, starà con la madre e così via ad anni alternati;
IV) durante le vacanze pasquali, in deroga ai punti I) e II), negli anni pari il giorno di Pasqua e, negli anni dispari, il giorno del Lunedì dell'Angelo, precisando che la minore starà Persona_2 con la madre e così via ad anni alternati;
V) durante le ferie estive, in deroga ai punti I) e II), per due settimane anche non consecutive da concordare ogni anno con la madre entro il 31 Maggio, con decorrenza dall'anno 2025;
PRENDE ATTO che le Parti concordano che, nei rispettivi periodi di permanenza della minore presso i genitori, la figlia fino al compimento di anni 12, non verrà lasciata da sola con terze Per_1 persone, salvo diverso accordo da stabilirsi tra le Parti;
DISPONE a carico del Sig. -fino al mese di Settembre 2024 compreso- la Parte_1 corresponsione in favore della Sig.ra della somma mensile pari a Euro 100,00, rivalutabile CP_1 annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della minore Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del presente ricorso;
a carico del Sig.
[...]
-a far tempo dal mese di Ottobre 2024- la corresponsione in favore della Sig.ra Parte_1 CP_1 della somma mensile pari a Euro 150,00,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della minore entro il giorno 5 di ogni mese;
Per_1
DISPONE che ciascun genitore sostenga il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, scolastiche, extrascolastiche, sportive, ricreative, ludiche e comunque straordinarie relative alla figlia concordate, ove non necessitate, e documentate, secondo le previsioni del protocollo di intesa sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino attualmente in vigore, con decorrenza dal deposito del presente ricorso;
PRENDE ATTO che il finanziamento n° 16321338/PP acceso presso Santander Consumer Bank
S.p.A. verrà pagato interamente dal Sig. il quale solleva e manleva la Sig.ra Parte_1 CP_1 da ogni pretesa in merito eventualmente sollevata da soggetti terzi rispetto alle Parti esponenti;
PRENDE ATTO che i Sigg. e dichiarano di essere allo stato economicamente CP_1 Parte_1 autosufficienti e quindi di non formulare reciprocamente alcuna richiesta di mantenimento e di aver regolato, ad eccezione di quanto riportato nel presente atto, ogni questione di carattere personale, patrimoniale e finanziaria e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
PRENDE ATTO che la Sig.ra percepirà interamente (ovvero al 100%) l'assegno unico CP_1 relativamente alla minore e il Sig. con la sottoscrizione del presente atto, Per_1 Parte_1 presta sin d'ora il proprio consenso. Le Parti si impegnano, a tal riguardo, a sottoscrivere la documentazione necessaria;
PRENDE ATTO che i Sigg. e manifestano la propria disponibilità per CP_1 Parte_1
l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del documento di identità valido per l'espatrio e/o del passaporto per la minore, senza necessità di ulteriore e successivo consenso e si impegnano a comunicare reciprocamente eventuali cambi di residenza propri e della figlia;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott.ssa Serafina Aceto Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 29508/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CANDI GIAN Parte_1 PAOLO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CANDI ILARIA Controparte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , Parte_1 Controparte_1 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 17/12/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. Controparte_1 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa familiare sita in Torino alla Via Giovanni Paisiello n° 43 alla Sig.ra
[...]
, anche in quanto il bene predetto è di proprietà esclusiva della medesima, con quanto vi CP_1 residua contenuto, con rinuncia da parte del Sig. a qualsiasi pretesa in merito Parte_1 agli arredi e ai beni ivi presenti;
DISPONE l'affidamento della minore in via condivisa a entrambi i genitori, con residenza, Per_1 domicilio e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore liberamente secondo accordi con la madre o, in difetto di accordi, secondo il regime seguente: - fino al compimento del quarto anno e mezzo di età di I) un giorno alla settimana dalle ore 16:00 (dall'uscita dall'asilo e/o da Per_1 scuola o dalla casa della mamma nel periodo non scolastico) circa alle ore 20:00 circa con prelievo e accompagnamento a cura del Sig. II) un giorno del fine settimana a week-end alternati: Parte_1 il sabato dalle ore 09:30/10:00 circa alle ore 21:00 circa con prelievo e accompagnamento a cura del
Sig. oppure la domenica dalle ore 9:30/10:00 circa alle ore 20:00 circa con prelievo e Parte_1 accompagnamento a cura del Sig. III)Vacanze Natalizie anno 2024: il 25 Dicembre o Parte_1 il 26 Dicembre dalle ore 10:00 circa alle ore 20:00 circa, con prelievo e accompagnamento a cura del
Sig. il 31 Dicembre o il 1 Gennaio dalle ore 10:00 circa alle ore 20:00 circa, con Parte_1 prelievo e accompagnamento a cura del Sig. - a far tempo dal compimento del quarto Parte_1 anno e mezzo di età di (da fine giugno 2025) - I) a fine settimana alternati dalle ore 10:00 Per_1 circa del sabato mattina alla domenica sera verso circa le ore 20:00 circa, con prelievo e accompagnamento a cura del Sig. presso l'abitazione della madre, II) durante la Parte_1 settimana, per un pomeriggio, con prelievo da scuola/asilo (nel periodo non scolastico da casa della madre dalle ore 16.00) e riaccompagnamento alla casa della madre circa verso le ore 20.00, III) durante le vacanze natalizie, negli anni pari dal 24 Dicembre al 30 Dicembre e, negli anni dispari, dal
31 Dicembre al 6 Gennaio, con decorrenza dall'anno 2025, precisando che la minore nel Per_1 periodo dal 24 Dicembre 2025 al 30 Dicembre 2025, starà con la madre e così via ad anni alternati;
IV) durante le vacanze pasquali, in deroga ai punti I) e II), negli anni pari il giorno di Pasqua e, negli anni dispari, il giorno del Lunedì dell'Angelo, precisando che la minore starà Persona_2 con la madre e così via ad anni alternati;
V) durante le ferie estive, in deroga ai punti I) e II), per due settimane anche non consecutive da concordare ogni anno con la madre entro il 31 Maggio, con decorrenza dall'anno 2025;
PRENDE ATTO che le Parti concordano che, nei rispettivi periodi di permanenza della minore presso i genitori, la figlia fino al compimento di anni 12, non verrà lasciata da sola con terze Per_1 persone, salvo diverso accordo da stabilirsi tra le Parti;
DISPONE a carico del Sig. -fino al mese di Settembre 2024 compreso- la Parte_1 corresponsione in favore della Sig.ra della somma mensile pari a Euro 100,00, rivalutabile CP_1 annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della minore Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del presente ricorso;
a carico del Sig.
[...]
-a far tempo dal mese di Ottobre 2024- la corresponsione in favore della Sig.ra Parte_1 CP_1 della somma mensile pari a Euro 150,00,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della minore entro il giorno 5 di ogni mese;
Per_1
DISPONE che ciascun genitore sostenga il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, scolastiche, extrascolastiche, sportive, ricreative, ludiche e comunque straordinarie relative alla figlia concordate, ove non necessitate, e documentate, secondo le previsioni del protocollo di intesa sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino attualmente in vigore, con decorrenza dal deposito del presente ricorso;
PRENDE ATTO che il finanziamento n° 16321338/PP acceso presso Santander Consumer Bank
S.p.A. verrà pagato interamente dal Sig. il quale solleva e manleva la Sig.ra Parte_1 CP_1 da ogni pretesa in merito eventualmente sollevata da soggetti terzi rispetto alle Parti esponenti;
PRENDE ATTO che i Sigg. e dichiarano di essere allo stato economicamente CP_1 Parte_1 autosufficienti e quindi di non formulare reciprocamente alcuna richiesta di mantenimento e di aver regolato, ad eccezione di quanto riportato nel presente atto, ogni questione di carattere personale, patrimoniale e finanziaria e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
PRENDE ATTO che la Sig.ra percepirà interamente (ovvero al 100%) l'assegno unico CP_1 relativamente alla minore e il Sig. con la sottoscrizione del presente atto, Per_1 Parte_1 presta sin d'ora il proprio consenso. Le Parti si impegnano, a tal riguardo, a sottoscrivere la documentazione necessaria;
PRENDE ATTO che i Sigg. e manifestano la propria disponibilità per CP_1 Parte_1
l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del documento di identità valido per l'espatrio e/o del passaporto per la minore, senza necessità di ulteriore e successivo consenso e si impegnano a comunicare reciprocamente eventuali cambi di residenza propri e della figlia;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.