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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 02/09/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di NA
Causa R.G. 1997 /2021 Oggi 2 settembre 2025 alle ore 11,30 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli, mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: l'Avv. Alessio Bianchini, noto all'Ufficio, per la parte attrice, e l'Avv. Massimo Morcella, noto all'Ufficio per la parte convenuta. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese l'Avvocato
Bianchini insiste per la condanna come da nota spese depositata, mentre l'Avv.
Morcella sul punto e per la quantificazione delle stesse si rimette a giustizia, chiedendo i procuratori delle parti di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice,
i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 11,36).
1 Alle ore 19,14 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 19,15
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
Tribunale Ordinario di NA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di NA , in composizione monocratica, in persona del G.O.T.
Dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n° 1997 /2021 R.G.A.C., Oggetto: Vendita di cose mobili
promossa da:
con sede in Arcidosso (GR), in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Alessio
Bianchini e Andrea Bartalucci ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del primo difensore in Parco del Pero 8 Arcidosso (GR), per procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore
ATTRICE OPPONENTE
contro
2 , con sede in Piancastagnaio (SI), in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Morcella ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in viale I Maggio 8 Orvieto, come da procura allegata all'atto di costituzione
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione al D.I. n. 697/20 ritualmente notificato la in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto Parte_2
in giudizio la per ivi sentir accogliere le Controparte_2
seguenti conclusioni:” Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della presente opposizione:
- In limine litis, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di NA a emettere il decreto ingiuntivo richiesto dalla per i motivi e le considerazioni tutte di cui al punto 1 di Controparte_1
diritto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- In limine litis, rigettare la eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto per quanto attiene la somma di €. 10.445,60 per i motivi e le considerazioni di cui al punto 3 di diritto;
- Nel merito : laddove non dovesse essere accolta l'eccezione di incompetenza, in accoglimento della presente opposizione, giusti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare che la
[...]
nulla deve alla per relativamente alla Parte_2 Controparte_1 Controparte_1
fattura posta a base del decreto ingiuntivo opposto in ordine alla somma di €. 10.445,60 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 383 – R.G. n. 870/2021 emesso dal Tribunale di NA il
17.04.2021;
- Nel merito in via riconvenzionale : accertare e dichiarare la responsabilità della
[...]
per i motivi e le considerazioni tutte di cui al punto 2 di diritto e, per Controparte_1
3 l'effetto, condannare la medesima, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti dalla nella misura di €. 6400,00 mensili dal di del dovuto al giorno della Parte_2
riconsegna del mezzo, ovvero a quella diversa, maggiore o minore somma, che risulterà di giustizia;
il tutto con gli interessi ex d.lgs. 231/2002 ovvero ex art. 1284, co. 4, c.c. dal di del dovuto al soddisfo, condannando, altresì la società opposta alla restituzione della somma di €. 10.468,36 di cui all'atto di precetto notificato in data 27.5.2021 oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal pagamento al soddisfo. Con vittoria di spese e onorari del giudizio oltre rimborso spese generali di legge, iva e cpa.”.
Si è costituita in giudizio la in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, contestando recisamente le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza respinta: in via pregiudiziale:
1. ritenere come non proposta l'eccezione di incompetenza territoriale per mancata
indicazione, in sede di formalizzazione della domanda, del Giudice ritenuto
competente;
2. rigettare comunque l'eccezione di incompetenza territoriale perché
infondata in fatto ed in diritto In via pregiudiziale:
3. dichiarare il decreto
ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo anche con riguardo alla ulteriore
somma di euro 10.445,50 Nel merito in via principale:
4. rigettare le domande e le
eccezioni avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
5. conseguentemente
confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via di reconventio reconventionis 6.
accertare il diritto di parte opposta ad ottenere un indennizzo forfettario a titolo di
deposito del mezzo incidentato;
7. per l'effetto condannare parte attrice/opponente
al pagamento a favore di parte opposta della somma di euro 18.400,00 (1.150 giorni
x 16.00 euro/die), oltre euro 16.00/die dal 20.12.2021 alla effettiva ripresa in carico,
o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e che ben potrà
essere liquidata anche in via equitativa secondo i parametri oggettivo offerti, in ogni
4 caso da maggiorare di interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo. In ogni
caso con Vittoria di spese ed onorari.”.
Con sentenza parziale non definitiva n. 218/23 emessa il 9.03.2023 è stata confermata la competenza del giudice adito e rimessa la causa sul ruolo per l'espletamento dell'istruttoria.
La causa è stata, quindi, istruita mediante produzione documentale ed espletamento di CTU, nonchè delle prove per testi ammesse, all'esito delle quali,
ritenuta la causa pronta e matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento ex art. 127ter c.p.c. il giudice assegnatario della causa,
ritenuto di poter decidere la stessa ex art. 281sexies c.pc., viste le conclusioni precisate dalle parti, ha rinviato per la discussione e decisione all'udienza del 2
settembre 2025, assegnando termine per il deposito di eventuali note concesse anche ai fini della discussione.
A tale udienza la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio,
contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta monitoria di pagamento della fattura 697/20 avanzata dalla in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore. Nell'introdurre l'opposizione la
[...]
ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito e nel Parte_1
merito il fatto che durante le riparazioni affidate all'odierna convenuta il mezzo di proprietà dell'attrice aveva subito danni alla centralina elettrica causati dalla stessa
5 convenuta, insistendo per la revoca del D.I. opposto e accertarsi che nulla era dovuto alla convenuta, in via riconvenzionale ha chiesto condannarsi l'odierna opposta al risarcimento dei danni quantificati in nella misura di €. 6400,00 mensili dal di del dovuto al giorno della riconsegna del mezzo per il mancato utilizzo dello stesso,
nonché alla restituzione della somma di €. 10.468,36, relativa d ore di lavoro e sostituzione di pezzi, del tutto non dovuta.
Si è costituita in giudizio la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, contestando le avverse difese e pretese, insistendo per la competenza territoriale del giudice adito, eccependo che il ritardo nella riparazione era addebitabile esclusivamente alla opponente, che aveva acquistato i pezzi di ricambio, forniti quale acconto sul dovuto, solo nel gennaio
2020 e che a seguito della consegna di detti pezzi l'opposta aveva subito effettuato le riparazioni dovute nel maggio 2020. Ha poi lamentato di non aver ricevuto alcun acconto, che l'opponente aveva trattenuto la somma di €. 9.000,00 ricevuta dall'assicurazione per il risarcimento del danno , rilevando di aver eseguito le riparazioni a regola d'arte e di aver acquistato costosi pezzi di ricambio necessari per le riparazioni effettuate e che il mezzo era giacente da mesi presso l'officina senza che alcuno fosse venuto a ritrarlo, insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I. opposto, nonché la condanna dell'attrice opponente al pagamento di un indennizzo per il deposito del mezzo incidentato riparato e mai ritirato.
La competenza del giudice adito è stata confermata con sentenza non definitiva n. 218/23 ed oggi viene per la decisione nel merito.
Questi, in estrema sintesi i fatti di causa.
Sui danni alla centralina
6 Va premesso che sulla base della documentazione versata in atti ed in particolar modo sulla base del verbale dei carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro che ha dato luogo al rapporto per cui è causa il veicolo dell'opponente dopo detto sinistro era perfettamente marciante. Di tale circostanza ne danno conto i verbalizzanti dopo aver direttamente accertato la circostanza, ne consegue che quanto contenuto nel verbale, sul punto, fa piena fede fino a querela di falso. A ciò si aggiunga che dalle foto allegate al verbale emerge che il veicolo, di proprietà
dell'opponente e poi affidato per le riparazioni all'opposta, aveva riportato i seguenti danni:
7 8 (v. doc. 3 allegato all'atto introduttivo di parte attrice).
A ciò si aggiunga che anche i testimoni sentiti durante l'istruttoria hanno confermato che dopo il sinistro il mezzo per cui è causa era marciante ed era stato condotto dal all'officina dell'opposta per le riparazioni del caso. Per_1
Solo mentre il mezzo si trovava presso l'officina la centralina elettronica ha subito danneggiamenti.
In particolare, emerge dalla documentazione depositata in atti che
(v. doc. 8 allegato all'atto introduttivo di parte attrice opponente).
Il cortocircuito delle centraline de quibus è stato confermato anche dalla espletata CTU, che, però, non ha potuto accertare le cause di detto corto circuito,
poiché le riparazioni e la sostituzione delle dette centraline erano già avvenute.
Accerta, infatti il CTU Ing. “…Letti ed esaminati atti e documenti Per_2
della controversia e rilevata l'impossibilità di effettuare i necessari ed opportuni
accertamenti diretti, nulla si può riferire circa le effettive cause ed origini del danno
“alla centralina”, o meglio alla centralina di comando principale ZBR, il dispositivo
di comando elettronico delle Sospensioni Pneumatiche ECAS, nonché a qualunque altro componente, come ad esempio l'attuatore cambio, eventualmente danneggiato
da una qualche sovracorrente, giacché non più disponibili….” (v. CTU in atti).
9 A questo punto va evidenziato come anche i testi indicati da parte attrice hanno confermato che il mezzo era marciante salvo poi rilevare che durante il tragitto fra la sede dell'officina e il capannone dove vengono effettuate le riparazioni sarebbero stati presenti messaggi di allert (v. testimonianza sentito Tes_1
all'udienza del 14.10.2024).
In particolare, il teste afferma “…… il mezzo non era in Tes_1
condizioni efficienti, avevo un segnale acustico e tutte le spie accese e non alzava le
sospensioni, non entravano le marce del cambio automatico e sono dovuto
procedere a passo d'uomo fino all'officina della convenuta che dista circa 5 Km
dalla sede dove si trovava il mezzo, non so chi avesse portato in sede il mezzo che
era arrivato lì almeno un mese prima.”
Orbene, questa stessa testimonianza esclude che al momento della consegna del mezzo le centraline elettroniche fossero in corto circuito altrimenti il mezzo non sarebbe proprio partito, anzi non si sarebbe potuto mettere in moto, ne consegue che il corto circuito riscontrato dai tecnici deve aver avuto luogo durante i lavori CP_3
di riparazione effettuati dalla convenuta, con la conseguenza che i relativi costi delle riparazioni vanno posti a carico della . A questo punto va Controparte_2
evidenziato come il CTU nominato abbia quantificato detti costi in €. 4.600,00, ne consegue che detta somma deve essere detratta da quelle poste a carico dell'opponente.
Sui costi delle riparazioni effettuate
Risulta pacifico ed ammesso anche dall'opponente che le riparazioni effettuate dalla convenuta in ordine agli altri danni riportati dal mezzo nel sinistro di cui al verbale in atti sono state effettuate e non sono state oggetto di contestazione,
peraltro, per espressa ammissione della stessa opponente alla data odierna non risulta
10 pagato alcunchè, mentre nel luglio del 2019 (quidi a circa un anno dal sinistro) sono stati forniti i pezzi necessari per le riparazioni forniti dall'opponente all'opposta.
Il lasso temporale fra il giugno del 2018, data del sinistro e della consegna del mezzo all'opposta per le riparazioni, e il luglio/agosto 2019, data in cui sono stati consegnati i pezzi di ricambio dall'opponente all'opposta può essere giustificata con il fatto che la trattazione del sinistro con l'assicurazione era stata affidata ad un legale e e dalla necessità di tenere il mezzo, nelle condizioni post sinistro, fino alla valutazione da parte del fiduciario dell'assicurazione dei danni subiti, con la conseguenza che tale lasso temporale non è imputabile ad alcuna delle parti.
A ciò si aggiunga che in assenza di acconto appare legittimo che l'opposta abbia atteso che le venissero forniti almeno i pezzi di ricambio prima di iniziare le lavorazioni, mentre emerge dalla fattura depositata in atti dall'opponente che la spesa sostenuta per l'acquisto di detti pezzi di ricambio ammonta ad €. 915,00 e che riguarda esclusivamente i seguenti pezzi: faro fendinebbia, motorino porta e porta specchietto Fiat (v. doc. 7 parte opponente allegato all'atto introduttivo). Orbene, va evidenziato come tali pezzi non siano stati oggetto della fattura per cui è causa, che,
invece, indica le ulteriori riparazioni effettuate al parabrezza ed alle altre parti meccaniche danneggiate.
Ne consegue che alla data di introduzione del giudizio parte opponente non aveva ancora pagato alcunchè all'opposta per i lavori effettivamente espletati e NON
oggetto di causa.
A questo punto va evidenziato che una volta forniti i pezzi di ricambio nell'estate autunno del 2019 l'officina convenuta ha provveduto ad effettuare le riparazioni ed il mezzo era pronto a maggio 2020 senza che l'opponente sia mai andata a ritirare il mezzo ed abbia provveduto al pagamento del dovuto.
11 All'esito dell'istruttoria, quindi, l'opposizione si è dimostrata solo parzialmente fondata dovendo accertare che a fronte delle riparazioni effettuate l'opposta è creditrice della minor somma di €. 14.638,47 iva compresa (risultante dalla sottrazione dalla somma di cui alla fattura posta a fondamento della domanda monitoria della somma di €. 4.600,00 ritenuta congrua dal CTU per la sostituzione delle centraline a seguito del danno alle stesse addebitabile all'opposta.).
Pertanto, all'esito dell'istruttoria va revocato il D.I. opposto e condannata l'opponente al pagamento in favore della opposta della minor somma di €. 14.638,47 per le riparazioni effettuate e non contestate dall'opponente.
Sulla domanda riconvenzionale risarcitoria avanzata dall'opponente e la
domanda riconvenzionale di indennizzo per il deposito del mezzo
Le domande riconvenzionali proposte dalle parti non possono essere accolte in quanto la domanda risarcitoria avanzata dall'opponente non è stata minimamente provata, non sono state allegate rinunce di commesse o di affidamenti di incarichi,
non sono state dedotte prove testimoniali volte a comprovare il danno subito, mentre il ritardo nella consegna/ritiro del mezzo è addebitabile in pari misura ad entrambe le parti di causa l'una inadempiente rispetto al pagamento del dovuto e l'altra inadempiente in ordine alla restituzione del mezzo.
Sulle spese di lite
Ritiene il giudicante che a fronte della parziale soccombenza reciproca sussistano i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite ivi comprese quelle di CTU che, liquidate come in corso di causa, vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in misura del 50% cadauna.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
12 - Accoglie parzialmente l'opposizione proposta per le motivazioni suesposte, e per l'effetto revoca il D.I. 697/20, emesso dall'intestato
Tribunale, accertando e dichiarando che parte attrice opponente è tenuta al pagamento in favore della convenuta opposta della minor somma di €.
€. 14.638,47 iva compresa, oltre interessi legai dalla data della fattura al saldo, detratte le somme eventualmente già riscosse in virtù della concessa provvisoria esecutività in corso di causa sulla minor somma di
€. €. 8.783,87;
- Rigetta le ulteriori domande proposte dalle parti poiché non provate come motivato nel corpo della presente sentenza
- visto l'art. 92 c.p.c. compensa integralmente tra e parti le spese di causa,
come sopra motivato, ponendo definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, nella misura del
50% cadauna;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
NA lì 2 settembre 2025
Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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