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Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/05/2024, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 353/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Nicolò Giglio,
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. Gaetana Angela Marchese,
Appellato
OGGETTO: appello – accertamento del rapporto di lavoro in agricoltura e indennità di disoccupazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 200 del 7.4.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Siracusa rigettava il ricorso con il quale aveva chiesto di dichiarare la Parte_1
nullità del provvedimento dell di cancellazione del proprio nominativo dagli CP_1
elenchi dei lavoratori agricoli e di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo alle dipendenze dell'azienda agricola ” per 102 giornate Org_1
nell'anno 2008.
Il primo giudice riteneva fondata l'eccezione di decadenza ex art. 22 del d.l.
n. 7/1970, in quanto il ricorrente non aveva proposto ricorso ex art. 11 del d.lgs. n.
375/1993 avverso la pubblicazione dell'elenco trimestrale 2012 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato per l'anno 2008, pubblicato sul sito internet dell'istituto previdenziale fino al 25.3.2013 e aveva proposto il ricorso giudiziale il
17.11.2014, ossia oltre il termine di 120 giorni decorrenti dal 24.4.2013, data in cui il suddetto provvedimento di cancellazione era divenuto definitivo.
Avverso la citata sentenza proponeva appello il soccombente, con ricorso depositato il 22.4.2022. Resisteva al gravame l . Controparte_2
La causa è stata posta in decisione il 18 aprile 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con il primo motivo l'appellante censura il capo di sentenza che ha accolto l'eccezione di decadenza a norma dell'articolo 22 del DL n. 7/1970, ritenendo che il dies a quo del termine perentorio coincidesse con la data
(24.4.2013) in cui era divenuta definitiva la pubblicazione dell'elenco nominativo trimestrale del 2013, pubblicato telematicamente sino al 25.3.2013 sul sito , ai CP_1
sensi dell'art. 38 comma 7 del D.L. 98/2011.
L'appellante richiama la pronuncia n. 45/2021 con cui la Corte
Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.38, comma 7, D.L. n.98/11 (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art.43, comma 7 D.L. n.76/20, che ha invece reintrodotto la notifica individuale al lavoratore interessato) statuendo che spetta alla competente autorità giudiziaria valutare gli eventuali profili di legittimità delle circolari emesse dall'istituto previdenziale relative alla pubblicazione telematica degli elenchi e alla conoscibilità del provvedimento ai fini della sua impugnazione Alla stregua dei principi espressi dalla Corte, l'appellante lamenta l'illegittimità della circolare N. 82/2012, da disapplicarsi nel caso di specie, CP_1
evidenziando che, come sostenuto dal Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 5570/2018),
“nelle materie in cui occorre avere maggiore cautela e attenzione ai diritti delle persone più bisognevoli di tutela giuridica, come, appunto, sono i lavoratori, il ricorso alla pubblicazione di provvedimenti e/o atti ablativi della pubblica amministrazione attraverso strumenti informatici, pubblicazione che fa presumere la conoscenza del contenuto da parte degli interessati, deve essere evitato allorché sussiste una ragionevole e logica previsione che i soggetti interessati alla predetta pubblicazione non abbiano avuto la materiale conoscenza del contenuto dei provvedimenti e/o atti pubblicati telematicamente sia per scarsità di conoscenze tecniche di accesso ai sistemi informatici sia per mancanza di strumenti necessari all'accesso informatico”.
Rileva che, nel caso di specie, il lavoratore era venuto a conoscenza della cancellazione in data 20.12.2013 quando l aveva notificato i provvedimenti CP_1
del 25.4.2013, con cui chiedeva la restituzione delle somme erogate a titolo di disoccupazione agricola non spettante in ragione dell'avvenuta cancellazione, e del
3.12.2013, con cui comunicava il rigetto della domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2008. Avverso tale provvedimento aveva tempestivamente proposto il
10.1.2014 ricorso amministrativo di primo grado alla commissione provinciale e, formatosi il silenzio, ricorso alla commissione centrale il 17.4.2014. Tenuto conto di ciò, il ricorso introduttivo del giudizio era stato proposto nel termine di 120 giorni decorrenti dal momento in cui si era formato il silenzio della commissione centrale.
Sostiene, inoltre, che nel caso di specie il termine decadenziale di un anno previsto dall'art. 47, comma 3 della legge n. 639/1970 doveva farsi decorrere dalla data di presentazione del ricorso amministrativo, alla quale andava sommato il termine teorico di ulteriori 90 giorni per la decisione e, pertanto, il ricorso depositato il 14.11.2014 doveva certamente ritenersi tempestivo. 1.2.Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ribadisce la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo alle dipendenze dell'azienda agricola
” per 102 giornate nell'anno 2008. Afferma che tale circostanza Org_1
risulta provata sia documentalmente che oralmente, atteso che i testi escussi in primo grado hanno confermato integralmente quanto allegato dallo in ordine al Pt_1
rapporto di lavoro, sia con riferimento alla tipologia di attività espletata che alle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni rese.
2.1.L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Contrariamente a quanto affermato da parte appellante nel caso in esame la questione della legittimità costituzionale dell'art. 38 del DL n. 98/2011 (già esaminata dalla Corte Costituzionale con sentenza n.45/2021) non è rilevante.
Osserva al riguardo il collegio che dalle allegazioni dell'odierno appellante e dalla documentazione in atti emerge che, a prescindere dalla pubblicazione degli elenchi ad aprile 2013, ha avuto conoscenza della cancellazione del proprio Pt_1
nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli nel momento in cui l gli ha CP_1
comunicato la reiezione della domanda di disoccupazione agricola, in conseguenza della cancellazione dagli elenchi, e cioè il 20.12.2013.
Considerando tale data quale termine iniziale, il termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7/1970 risulta maturato.
L'art. 17 del citato decreto legge contempla, tra i provvedimenti rispetto ai quali opera il termine di decadenza di cui all'art. 22, quelli di mancata iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
I provvedimenti con i quali l'ente previdenziale ha comunicato il riesame della domanda di disoccupazione agricola respinta a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi, dei lavoratori agricoli, rientrano nella previsione dell'art. 17, non essendo previste dalla legge forme particolari.
Agli stessi va, pertanto, applicato l'art. 22 del d.l. n. 7/1970, a norma del quale “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 375/1993 “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla che decide Organizzazione_2
entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione Pt_2
centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Posto che lo ha tempestivamente proposto ricorso alla commissione Pt_1
provinciale (il 10.1.2014) e successivo ricorso alla commissione centrale (il
17.4.2014) avverso la formazione del silenzio rigetto, ai fini dell'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni ex art. 22 d.l. n. 7/1970 deve considerarsi il momento in cui si è formato il silenzio rigetto sul ricorso amministrativo di secondo grado, cioè il 16.7.2014, tenuto conto del fatto che lo stesso è stato presentato il 17.4.2014 (cfr. doc. in atti).
Il termine di decadenza per la proposizione del ricorso giurisdizionale scadeva, dopo 120 giorni e, dunque, il 13.11.2014.
Il ricorso giurisdizionale di primo grado è stato depositato in data
14.11.2014, quando la decadenza ex art. 22 del DL n. 7/1970 era già maturata.
Il rigetto del primo motivo comporta l'assorbimento delle altre censure.
3. L'appello deve essere rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa compreso nello scaglione da € 1101,00 a € 5200,00, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in relazione al valore della causa. Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto (cfr
Cassazione civile, sez. un. 20/02/2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna l'appellante a pagare in favore dell'INPS le spese processuali del grado che liquida in € 1923,00 oltre rimborso spese generali.
Dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 18 aprile 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 353/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Nicolò Giglio,
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. Gaetana Angela Marchese,
Appellato
OGGETTO: appello – accertamento del rapporto di lavoro in agricoltura e indennità di disoccupazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 200 del 7.4.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Siracusa rigettava il ricorso con il quale aveva chiesto di dichiarare la Parte_1
nullità del provvedimento dell di cancellazione del proprio nominativo dagli CP_1
elenchi dei lavoratori agricoli e di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo alle dipendenze dell'azienda agricola ” per 102 giornate Org_1
nell'anno 2008.
Il primo giudice riteneva fondata l'eccezione di decadenza ex art. 22 del d.l.
n. 7/1970, in quanto il ricorrente non aveva proposto ricorso ex art. 11 del d.lgs. n.
375/1993 avverso la pubblicazione dell'elenco trimestrale 2012 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato per l'anno 2008, pubblicato sul sito internet dell'istituto previdenziale fino al 25.3.2013 e aveva proposto il ricorso giudiziale il
17.11.2014, ossia oltre il termine di 120 giorni decorrenti dal 24.4.2013, data in cui il suddetto provvedimento di cancellazione era divenuto definitivo.
Avverso la citata sentenza proponeva appello il soccombente, con ricorso depositato il 22.4.2022. Resisteva al gravame l . Controparte_2
La causa è stata posta in decisione il 18 aprile 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con il primo motivo l'appellante censura il capo di sentenza che ha accolto l'eccezione di decadenza a norma dell'articolo 22 del DL n. 7/1970, ritenendo che il dies a quo del termine perentorio coincidesse con la data
(24.4.2013) in cui era divenuta definitiva la pubblicazione dell'elenco nominativo trimestrale del 2013, pubblicato telematicamente sino al 25.3.2013 sul sito , ai CP_1
sensi dell'art. 38 comma 7 del D.L. 98/2011.
L'appellante richiama la pronuncia n. 45/2021 con cui la Corte
Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.38, comma 7, D.L. n.98/11 (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art.43, comma 7 D.L. n.76/20, che ha invece reintrodotto la notifica individuale al lavoratore interessato) statuendo che spetta alla competente autorità giudiziaria valutare gli eventuali profili di legittimità delle circolari emesse dall'istituto previdenziale relative alla pubblicazione telematica degli elenchi e alla conoscibilità del provvedimento ai fini della sua impugnazione Alla stregua dei principi espressi dalla Corte, l'appellante lamenta l'illegittimità della circolare N. 82/2012, da disapplicarsi nel caso di specie, CP_1
evidenziando che, come sostenuto dal Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 5570/2018),
“nelle materie in cui occorre avere maggiore cautela e attenzione ai diritti delle persone più bisognevoli di tutela giuridica, come, appunto, sono i lavoratori, il ricorso alla pubblicazione di provvedimenti e/o atti ablativi della pubblica amministrazione attraverso strumenti informatici, pubblicazione che fa presumere la conoscenza del contenuto da parte degli interessati, deve essere evitato allorché sussiste una ragionevole e logica previsione che i soggetti interessati alla predetta pubblicazione non abbiano avuto la materiale conoscenza del contenuto dei provvedimenti e/o atti pubblicati telematicamente sia per scarsità di conoscenze tecniche di accesso ai sistemi informatici sia per mancanza di strumenti necessari all'accesso informatico”.
Rileva che, nel caso di specie, il lavoratore era venuto a conoscenza della cancellazione in data 20.12.2013 quando l aveva notificato i provvedimenti CP_1
del 25.4.2013, con cui chiedeva la restituzione delle somme erogate a titolo di disoccupazione agricola non spettante in ragione dell'avvenuta cancellazione, e del
3.12.2013, con cui comunicava il rigetto della domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2008. Avverso tale provvedimento aveva tempestivamente proposto il
10.1.2014 ricorso amministrativo di primo grado alla commissione provinciale e, formatosi il silenzio, ricorso alla commissione centrale il 17.4.2014. Tenuto conto di ciò, il ricorso introduttivo del giudizio era stato proposto nel termine di 120 giorni decorrenti dal momento in cui si era formato il silenzio della commissione centrale.
Sostiene, inoltre, che nel caso di specie il termine decadenziale di un anno previsto dall'art. 47, comma 3 della legge n. 639/1970 doveva farsi decorrere dalla data di presentazione del ricorso amministrativo, alla quale andava sommato il termine teorico di ulteriori 90 giorni per la decisione e, pertanto, il ricorso depositato il 14.11.2014 doveva certamente ritenersi tempestivo. 1.2.Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ribadisce la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo alle dipendenze dell'azienda agricola
” per 102 giornate nell'anno 2008. Afferma che tale circostanza Org_1
risulta provata sia documentalmente che oralmente, atteso che i testi escussi in primo grado hanno confermato integralmente quanto allegato dallo in ordine al Pt_1
rapporto di lavoro, sia con riferimento alla tipologia di attività espletata che alle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni rese.
2.1.L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Contrariamente a quanto affermato da parte appellante nel caso in esame la questione della legittimità costituzionale dell'art. 38 del DL n. 98/2011 (già esaminata dalla Corte Costituzionale con sentenza n.45/2021) non è rilevante.
Osserva al riguardo il collegio che dalle allegazioni dell'odierno appellante e dalla documentazione in atti emerge che, a prescindere dalla pubblicazione degli elenchi ad aprile 2013, ha avuto conoscenza della cancellazione del proprio Pt_1
nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli nel momento in cui l gli ha CP_1
comunicato la reiezione della domanda di disoccupazione agricola, in conseguenza della cancellazione dagli elenchi, e cioè il 20.12.2013.
Considerando tale data quale termine iniziale, il termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7/1970 risulta maturato.
L'art. 17 del citato decreto legge contempla, tra i provvedimenti rispetto ai quali opera il termine di decadenza di cui all'art. 22, quelli di mancata iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
I provvedimenti con i quali l'ente previdenziale ha comunicato il riesame della domanda di disoccupazione agricola respinta a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi, dei lavoratori agricoli, rientrano nella previsione dell'art. 17, non essendo previste dalla legge forme particolari.
Agli stessi va, pertanto, applicato l'art. 22 del d.l. n. 7/1970, a norma del quale “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 375/1993 “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla che decide Organizzazione_2
entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione Pt_2
centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Posto che lo ha tempestivamente proposto ricorso alla commissione Pt_1
provinciale (il 10.1.2014) e successivo ricorso alla commissione centrale (il
17.4.2014) avverso la formazione del silenzio rigetto, ai fini dell'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni ex art. 22 d.l. n. 7/1970 deve considerarsi il momento in cui si è formato il silenzio rigetto sul ricorso amministrativo di secondo grado, cioè il 16.7.2014, tenuto conto del fatto che lo stesso è stato presentato il 17.4.2014 (cfr. doc. in atti).
Il termine di decadenza per la proposizione del ricorso giurisdizionale scadeva, dopo 120 giorni e, dunque, il 13.11.2014.
Il ricorso giurisdizionale di primo grado è stato depositato in data
14.11.2014, quando la decadenza ex art. 22 del DL n. 7/1970 era già maturata.
Il rigetto del primo motivo comporta l'assorbimento delle altre censure.
3. L'appello deve essere rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa compreso nello scaglione da € 1101,00 a € 5200,00, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in relazione al valore della causa. Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto (cfr
Cassazione civile, sez. un. 20/02/2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna l'appellante a pagare in favore dell'INPS le spese processuali del grado che liquida in € 1923,00 oltre rimborso spese generali.
Dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 18 aprile 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Elvira Maltese