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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14492 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale Civile di Roma, costituito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice
3) D.ssa Cristina Pigozzo Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 58658 del 2019 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F. , elettivamente domiciliati in Roma, via G.B. Vico n. 31, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Marina Gentile, che li rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTORI
nei confronti di
Controparte_1 (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. P.IVA_1 CP_2
che agisce anche in proprio, elettivamente domiciliata in Roma, C.F._3 Via Filippo Civinini n. 105, presso lo studio dell'avv. EN ME, che li rappresenta e difende insieme all'avv. Marisol Pascucci del Foro di Treviso, in virtù di procura in atti.
CONVENUTI
Nonché nei confronti di
1
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
e nei confronti di
(C.F. ) e (C.F. CP_4 C.F._5 Controparte_5
), elettivamente domiciliati in Roma, via G.B. Vico n. 31, presso lo C.F._6 studio dell'avv. Giovanni Scoccini, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione.
TE CH
Le parti all'udienza del 2/12/2024, tenutasi in modalità cartolare, precisavano le conclusioni.
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertata l'illegittimità ed invalidità delle delibere del Consiglio Direttivo di del 10 giugno 2019 Controparte_6 e del 26 giugno 2019, dichiararle nulle, inefficaci e/o annullarle. In via cautelare, ritenuti sussistenti gravi motivi ai sensi dell'art. 23 c.c., disporre la sospensione della esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo di Controparte_6 del 10 giugno 2019 e del 26 giugno 2019. In via istruttoria: ordinare
[...] ai convenuti ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione della delibera del Consiglio Direttivo di del 26 giugno Controparte_6 2019. Con vittorie di spese ed onorari di giudizio”.
Parte convenuta: “ Piaccia alll'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare e di merito:- dichiarare la propria incompetenza sulle domande attoree essendo competente il Tribunale di Padova per le ragioni esposte in atto, in subordine rigettare le domande formulata dagli attori in quanto inammissibili;
- accertati e ritenuti i fatti di causa rigettare le domande formulate dagli attori in quanto infondate in fatto e diritto;
- in ogni caso, disporre la regolarizzazione del contraddittorio con estromissione di
[...]
da l giudizio per carenza di legittimazione passiva e fissare nuova udienza per CP_3 consentire alla convenuta la chiamata di e ai sensi CP_4 Controparte_7 dell'art. 269 c.p.c.. In via riconvenzionale: - ammettere alla querela di falso del CP_8 documento 1 prodotto dagli attori con disposizione degli accertamenti tecnici idonei per i quali si indicano apposite scritture di comparazione (anticipate in copia allegate alla presente atto); - condannare ed al massimo delle Parte_1 Parte_2 sanzioni ex D.Lgs. 6/2016 per uso della scrittura privata falsa contenuta nel documento 1 dell'atto di citazione oltre il risarcimento del danno in favore di quantificato in via CP_8 equitativa nella somma di euro 50.000,00€ ciascuno, o in quella maggiore e minore ritenuta di giustizia;
- condannare al pagamento dell'importo di Parte_1 34.6000,00 €, oltre interessi moratori dal 2.10.2018, in favore di uale prezzo della CP_8 compravendita dell'atto di cessione quote del 2.02.2017; - accertati e ritenuti i fatti di causa condannare e al massimo della sanzione ex D.Lgs. 6/2016 CP_4 Controparte_5 per ingiurie aggravate oltre il risarcimento del danno in favore di CP_2 quantificato in via equitativa nella somma di 10.000,00 ciascuno o in quello maggiore o
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minore ritenuta di giustizia. In ogni caso: condannare ed Parte_1 [...]
ex art. 96, III comma, cpc e alla refusione delle competenze professionali di lite, Parte_2 con le maggiorazioni di legge, oltre anticipazioni e spese anche forfettarie nella misura del 15%”.
Terzi Chiamati “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via pregiudiziale dichiarare improponibile, inammissibile la domanda e comunque nel merito rigettarla perché infondata. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
POSIZIONI delle PARTI e FATTI di CAUSA
Con atto di citazione passato per la notifica tramite ufficiale giudiziario in data 12/09/2019, i sig.ri e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_3
Controparte_9
in persona del legale rappresentante, nonché il sig.
[...] CP_3
, esponendo:
[...]
- di essere associati, insieme al sig. , dell'associazione non riconosciuta CP_2 convenuta: il sig. in forza della delibera del 12/07/2011, mentre il sig. Parte_1
quale associato fondatore dell'ente; inoltre, erano anche membri del Consiglio Parte_2
Direttivo;
- i rapporti tra gli associati sono stati via via più conflittuali, fino a dare vita ad una serie di iniziative parallele di convocazione degli organi associativi, sfociati poi in vari giudizi;
- con lettera del 29/05/2019, convocava i componenti del Consiglio Parte_2
Direttivo e - per il giorno 14/06/2019 a Roma, Parte_4 CP_2 presso la sede dell'associazione; con telegramma del 4/06/2019, contestava la CP_2 legittimità della convocazione. Il 14/06/2019, il Consiglio Direttivo si riuniva regolarmente e deliberava di convocare l'assemblea per il successivo del 5/07/2019. In tale data,
l'assemblea si svolgeva in un clima teso per la presenza di un nuovo associato: veniva comunque rinviata per cercare di trovare una conciliazione;
CP_
- nello stesso periodo, con lettera del 4/06/2019, il sig. convocava il Consiglio
Direttivo di per il 10/06/2019, a Conselve, nel comune di propria residenza, CP_8 comunicando tale iniziativa però solo all'associato e non anche al sig. Parte_2 Pt_1
; a tale convocazione, rispondeva il sig. , contestando la legittimità della
[...] Parte_2 convocazione e dichiarando che non vi avrebbe partecipato. Con la delibera presa in tale CP_ occasione, il Consiglio Direttivo di nella persona del sig. , unico presente, CP_8
3
approvava i) di promuovere le azioni civili e penali contro il sig. per avere Parte_1 utilizzato un documento falso;
ii) di versare un contributo suppletivo a carico dei soci;
iii) di ammettere un nuovo associato nella persona del sig. ; infine, iv) di convocare CP_3
l'assemblea per spostare la sede legale da Roma a Conselve;
CP_
- allo stesso modo, il sig. convocava per il 26/06/2019 un'altra riunione del Consiglio
Direttivo, con ordine del giorno che integrava quello del 10/06/2019, e di nuovo inviata solo il sig. , che puntualmente contestava la legittimità di tale procedura. Non si aveva Parte_2 contezza del verbale di tale riunione, ma dalla lettura dell'ordine del giorno, poteva immaginarsi che il Consiglio Direttivo avesse deliberato, sempre con l'approvazione del CP_ solo sig. , la convocazione dell'assemblea straordinaria per la modifica della sede dell'arbitrato da Roma a Padova, nonché la convocazione dell'assemblea ordinaria per il rinnovo del Consiglio Direttivo;
CP_
- con telegramma del 21/06/2019, il sig. convocava l'assemblea straordinaria di per il giorno 4/07/2019, presso il Notaio di Montebelluna, convocando il CP_8 Per_1 solo , che inviava una email al Notaio per contestare la legittimità delle delibere Parte_2 eventualmente prese;
non era dato sapere poi se tale assemblea fosse stato tenuta o meno;
- lo statuto ATALPI vigente, prevedeva all'art. 15, che la convocazione del Consiglio
Direttivo doveva essere fatta non meno di sette giorni liberi prima della riunione;
solo nei casi di urgenza il termine poteva essere abbreviato in termini di giorni due;
all'art. 16 , si stabiliva che per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo fosse necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e che le deliberazioni dovevano essere adottate a maggioranza degli intervenuti. La delibera del 10/06/2019 era, quindi, invalida per la violazione sia dell'art. 15, per non essere stato convocato il consigliere e per non avere rispettato i termini previsti, non essendo ravvisabili ragioni di Parte_1 urgenza;
al contempo, era stato violato anche l'art. 16 con riferimento sia al quorum costitutivo che deliberativo, essendo stata assunta la deliberazione solo con la presenza del CP_ sig. e con il suo unico voto. Stesse considerazioni potevano essere svolte per la delibera del Consiglio Direttivo del 26/06/2019;
- tenuto conto della contestazione sulla qualifica di associato del sig. , andava Parte_1 comunque sottolineato che, anche a voler considerare questo ultimo come non avente diritto a partecipare alle citate riunioni, comunque rimanevano le violazioni sia dell'art. 15 che dell'art. 16 dello statuto, perché il sig. non poteva essere computato ai fini dei Parte_2 quorum.
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Concludeva come in epigrafe.
******
Si costituivano in giudizio l' e il Controparte_1
CP_ sig. anche in proprio, che deducevano:
- la ricostruzione dei fatti offerta dagli attori era diretta alla mistificazione della realtà e andava da subito chiarito come il sig. non era mai stato socio né Parte_1 consigliere di e il verbale del 12/07/2011 utilizzato dall'attore per dimostrare la CP_8 sua qualità di socio, era falso;
-occorreva dare conto delle vicende pregresse, a partire dal fatto che originariamente l'associazione era socia, insieme a , della Eurocaar Srl, con una quota che per la Pt_5 convenuta era pari al 64,54%, mentre per era pari ad euro 33,46%. A partire Pt_5 dall'ottobre 2016, il sig. poneva in essere una serie di atti illeciti diretti ad Parte_1 estromettere dalla compagine sociale di Eurocaar Srl. In particolare: - il CP_8
24/10/2016 veniva dichiarato che il sig. si era dimesso dall'associazione e CP_2 nominato lo stesso quale presidente;
- il 2/03/2017 il sig. vendeva Parte_1 Parte_1 le partecipazioni nella titolarità di in Eurocaar Srl a , per un prezzo CP_8 Pt_5 irrisorio;
- il 27/03/2017 dichiarava la cessazione dell'attività di CP_8
CP_
-il sig. intraprendeva subito le più opportune azioni giudiziarie per annullare tali atti abusivi, tanto che il Tribunale di Roma sospendeva l'efficacia della delibera del 24/10/2016, cosicché il medesimo rientrava a pieno titolo come rappresentante legale dell'associazione; in questa veste, diffidava il sig. affinché consegnasse il prezzo della cessione Parte_1 delle quote già nella titolarità di poiché l'assegno circolare di euro 34.600,00 CP_8 risultava essere stato negoziato sul suo conto. Alla richiesta di restituzione della somma, il legale dell'attore rispondeva che le somme erano state impiegate per saldare i debiti dell'associazione, senza però offrire alcuna prova in merito;
- le delibere impugnate erano legittime: quella del 10/06/2019 era stata assunta dal
Consiglio Direttivo regolarmente costituito e aveva ad oggetto l'adesione del socio
[...]
e la convocazione della assemblea straordinaria per lo spostamento CP_3 CP_8 della sede;
quella del 26/06/2019, sempre assunta dal Consiglio Direttivo regolarmente costituito, integrava semplicemente la precedente convocazione assembleare per lo spostamento del foro compromissorio presso la Camera Arbitrale del Tribunale di Padova;
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-l'assemblea del 5/07/2019 convocata dal sig. , sodale di , con la quale Parte_2 Parte_1 si voleva ratificare l'atto di cessione quote in favore di del 2017, si era svolta in Pt_5 modo burrascoso perché il , con l'ausilio dei genitori sig.ri e Pt_1 CP_4 CP_7
CP_
, aveva cercato di impedire di parteciparvi agli associati e ,
[...] CP_3 sbarrando la porta di ingresso ed insultandoli pesantemente. Dopo scontri e resistenze CP_ causati dagli attori e dai genitori del , i sig.ri e , insieme agli avv.ti Pt_1 CP_3
HI AT e EN ME, riuscivano ad entrare nella sede di e veniva CP_8 deliberato il rinvio dell'ordine del giorno;
-la competenza non era del Tribunale di Roma, dove non vi era nessuna sede di la CP_8 cui sede legale era a Conselve (PD);
-era inammissibile l'impugnazione delle delibere perché: i) si trattava di atti interni dell'Associazione e non di delibere assembleari;
ii) comunque, anche a voler applicare analogicamente l'art. 2377 c.c., occorreva rispettare i termini perentori dalla norma previsti e individuare l'incisività delle delibere sui diritti soggettivi dei soci. In questo caso, per la delibera del 10/06/2019, il termine era spirato in data 10/09/2019 e comunque, le delibere assunte non avevano nessun riflesso sui diritti soggettivi dei soci, avendo ad oggetto la convocazione dell'assemblea e l'ammissione del socio;
CP_3
- gli attori non erano legittimati ad impugnare, perchè il sig. non era mai stato Parte_1 socio mentre il Sig. era stato espulso in data 14/11/2019, e aveva perso CP_8 Parte_2 quindi lo status di socio, che doveva perdurare per tutta la durata del processo di impugnazione della delibera;
- andava estromesso dal giudizio l'associato , che non aveva la legittimazione CP_3 passiva circa le impugnazioni delle delibere associative;
-andavano anche condannati ex D.Lgs. n. 7/2016, i sig.ri e , CP_4 Controparte_7 da chiamare in causa, i quali, in occasione dell'assemblea del 5/07/2019, avevano impedito CP_ il regolare svolgimento della medesima e ingiuriato pesantemente il sig. .
Concludevano come in epigrafe.
******
Autorizzata da parte del Tribunale la chiamata in causa dei terzi con decreto del 9/12/2019, si costituivano in giudizio i sig.ri e , i quali sostenevano che CP_4 Controparte_5 la domanda nei loro confronti era inammissibile e, comunque, infondata.
In particolare:
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- i fatti dedotti e la domanda risarcitoria proposta non avevano alcuna connessione soggettiva ed oggettiva con il presente giudizio, né i chiamati erano portatori di un diritto incompatibile con quello dedotto in causa, che potesse giustificare l'interesse del convenuto alla chiamata;
-con riferimento alle presunte ingiurie, i fatti si erano svolti diversamente, perché era stato il CP_ sig. che aveva a tutti costi cercato di entrare nell'appartamento con soggetti che nulla avevano a che vedere con l'associazione; comunque, l'assemblea alla fine era stata rinviata per cercare di trovare un accordo complessivo anche rispetto agli altri contenziosi in essere: quindi, nessun diritto era stato conculcato in danno ai convenuti principali.
******
Nell'ambito di tale giudizio, dapprima nell'atto di citazione e, successivamente, con separato ricorso, gli attori chiedevano la sospensione dell'esecuzione delle delibere impugnate nel giudizio di merito.
Con ordinanza del 12/03/2020, il Tribunale rigettava la domanda cautelare, sul presupposto che le delibere impugnate avevano esaurito ogni effetto, poiché provviste di carattere solamente endoprocedimentale.
****** In esito al deposito delle memorie istruttorie, il Tribunale ammetteva la querela di falso promossa dall'associazione, essendo ammissibile, per giurisprudenza consolidata, tale strumento anche avverso una scrittura privata non riconosciuta. Inoltre, nel caso in cui il documento venisse fatto valere contro una persona giuridica, la legittimazione a proporre l'impugnativa di falso spettava anche all'ente che intendesse contestare l'attribuibilità di quel documento al proprio rappresentante legale. Veniva, quindi, disposta CTU, al fine di CP_ verificare se la sottoscrizione da parte del sig. del verbale del 12/07/2011 fosse a lui riconducibile. Successivamente, il CTU chiedeva se il Verbale del consiglio direttivo el 18.7.2011 a firma indicato quale doc. 27 di parte attrice (All.D), CP_8 CP_2 potesse o meno essere utilizzato quale documento comparativo. Il Giudice con ordinanza del
29.04.2022, riteneva che detta scrittura non era stata disconosciuta tempestivamente e che potesse, quindi, considerare riconosciuta ed valida quale scrittura in verifica. CP_8 chiedeva la revoca dell'ordinanza e comunque formulava querela di falso anche avverso il doc. n. 27, ritenendo il giudice la rilevanza ed ammissibilità della seconda querela di falso in quanto il documento, di cui è stato richiesto l'utilizzo quale scrittura di comparazione per la precedente querela di falso già formulata dalla convenuta, è rilevante ai fini del decidere
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atteso che l'associazione querelante aveva indicato, quali elementi di prova della falsità, ai sensi dell'art. 222 secondo comma c.p.c., la circostanza che l'autore della presunta CP_ contraffazione sarebbe il medesimo che avrebbe falsificato la sottoscrizione dello apposta in calce al verbale del Consiglio Direttivo del 12.07.2011.
Il CTU, con un supplemento di perizia, verificava anche la sottoscrizione apposta in calce al verbale del Consiglio Direttivo del 18/07/20211.
La consulenza riteneva che entrambe le sottoscrizioni erano apocrife;
con ordinanza del
5/06/2023, il Tribunale rigettava le altre prove richieste e di cui si era riservato la valutazione in esito alla consulenza, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione in data 2/12/2024.
****** MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Thema decidendum
Gli attori hanno intrapreso la presente iniziativa giudiziaria al fine di sentire dichiarare invalide, nulle e /o annullabili, le delibere del Consiglio Direttivo del 10/06/2019 e del
26/06/2019, sulla scorta della violazione degli art. 15 e 16 dello Statuto associativa, laddove non era stato convocato il sig. e le decisioni erano state assunte senza il Parte_1 necessario quorum. CP_ L'associazione nonché il sig. , che agisce non solo come rappresentante CP_8 legale dell'ente, ma anche in proprio, in primo luogo eccepiscono l'incompetenza del
Tribunale adito. In secondo luogo, sostengono che le impugnazioni delle delibere del
Consiglio Direttivo, non possano essere oggetto di impugnazione, prevedendo la norma codicistica solo la possibilità di contestare le delibere assembleari. Il termine per impugnare sarebbe comunque decorso. Inoltre, gli attori non avrebbero la legittimazione attiva perché
non sarebbe mai stato socio mentre il era stato espulso e, quindi, non Parte_1 Parte_2 ha più interesse. Le delibere, comunque, rispetterebbero le previsioni statutarie.
In via riconvenzionale, chiedono la condanna alla restituzione del prezzo della cessione delle partecipazioni nella titolarità di che , quale autonominato Presidente di CP_8 Pt_1 aveva venduto nel 2017, prezzo di cui il sig. si sarebbe CP_8 Parte_1 illegittimamente appropriato. Sempre in via riconvenzionale, chiedono la condanna alle sanzioni di cui al del D.Lgs. n. 7/2016, oltre al risarcimento dei danni, per avere gli attori utilizzato in più occasioni un documento falso, quale la delibera del 12/07/2011. Devono
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essere condannati a risarcire i convenuti anche i terzi chiamati, sig.ri e CP_4
CP_
, per avere ingiuriato pesantemente il sig. e avere impedito lo Controparte_7 svolgimento regolare dell'assemblea di CP_10
I terzi chiamati sostengono che la domanda verso di loro è inammissibile, perché non vi è comunanza di causa con l'oggetto del giudizio.
2) Sulla competenza territoriale
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte resistente.
In particolare, sostiene che la competenza spetterebbe al Tribunale di Padova in CP_8 ragione del fatto che, giusta delibera assembleare del 18/09/2019, la sede dell'associazione è stata spostata da Roma a Conselve (PD).
L'eccezione è infondata.
Ai sensi dell'art. 5 c.p.c. la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, essendo irrilevanti i successivi mutamenti (c.d. perpetuatio).
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, con riferimento ai giudizi introdotti con atto di citazione, rileva il momento in cui il procedimento di notificazione dell'atto introduttivo della causa si è completato, necessariamente corrispondente, quindi, con quello nel quale la notifica si è perfezionata mediante la consegna dell'atto al destinatario o a chi sia comunque abilitato a riceverlo (Cass. n. 9935/2013).
Risulta agli atti come il giudizio sia stato introdotto con atto di citazione spedito per la notificazione in data 12/09/2019, con perfezionamento nei riguardi della parte convenuta in data 16/09/2019, quindi prima che venisse disposta la variazione della sede associativa con delibera assembleare del 18/09/2019.
2) sulla legittimazione passiva del convenuto . Controparte_3
Diversa invece si pone la posizione del convenuto , rimasto contumace, a cui gli CP_3 attori hanno notificato l'atto di citazione.
Per giurisprudenza consolidata, nelle controversie aventi ad oggetto le impugnative di delibere assembleari, la legittimazione passiva spetta esclusivamente alla società, in quanto soggetto giuridico da cui promana la manifestazione di volontà impugnata, mentre gli effetti dell'eventuale pronuncia di invalidità incidono direttamente nella sfera giuridica dell'ente e solo di riflesso nei confronti dei soci.
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Tale principio si applica anche alle associazioni: il socio , quindi, non Controparte_3 poteva essere convenuto, avendo la causa come oggetto le impugnazioni di delibere pronunciate da un organo associativo.
In questa ipotesi, quindi, già dalla prospettazione offerta con l'atto di citazione, emerge l'estraneità dell'associato alla controversia.
Andrà quindi dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva, e l'inammissibilità della domanda spiegata nei suoi confronti.
3) sulla costituzione anche in proprio del sig. CP_2
Come si è detto, rispetto a domande di impugnative di delibere assembleari è legittimata passiva solo la società. Nella presente causa si è costituito il sig. anche in CP_2
CP_ proprio. Rispetto a tale costituzione, lo assume il ruolo dell'interventore che può compiere gli atti che sono consentiti alle parti.
4) Sulla chiamata in causa dei sig.ri e . CP_11 Controparte_5
I convenuti hanno chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa dei sig.ri e CP_11
, al fine di vederli condannare “ al massimo delle sanzioni ex D.Lgs Controparte_5
6/2016 per ingiurie aggravate oltre al risarcimento del danno in favore di CP_2 quantificato in via equitativa nella somma di euro 10.000,00€ ciascuno o in quella maggiore
o minore ritenuta di giustizia” ( vedasi pag. 19 memoria di costituzione e risposta fascicolo parte convenuta).
A mente dell'art. 106 c.p.c., ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende di essere garantito.
Il requisito della comunanza di causa, si sostanzia nella circostanza che il rapporto dedotto in causa è connesso, sotto il profilo della causa petendi e del petitum, congiuntamente od alternativamente considerati, con il rapporto che fa capo al terzo che si vuole chiamare in giudizio, ovvero anche laddove si riscontri un interesse alla partecipazione del terzo nel contraddittorio processuale, volto alla formazione di un accertamento giudiziale tra le parti originarie.
Nel caso in esame, per quel che riguarda la domanda degli attori, non può non rilevarsi come il petitum abbia ad oggetto l'impugnativa delle delibere del 10-26 giugno 2019, mentre la causa petendi la violazione delle previsioni statutarie circa la convocazione del Consiglio
Direttivo e il raggiungimento del quorum, sia costitutivo che deliberativo.
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Relativamente invece alle domande riconvenzionali spiegate dai convenuti, queste hanno ad oggetto:
- la restituzione del prezzo di cessione delle quote di proprietà dell'associazione della
Eurocaa Srl, vendute alla il 27/02/2017; secondo i convenuti, l'assegno Pt_5 circolare di euro 34.600,00, sarebbe stato negoziato direttamente sul conto personale del sig. ; Parte_1
- la condanna alle sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. n. 7/2016 e al risarcimento del danno, per avere gli attori ripetutamente utilizzato il verbale dell'Assemblea di el CP_8
12/07/2011, verbale falso, e sul quale il sig. ha fondato la sua qualifica Parte_1 di associato.
Risulta evidente, come non vi sia nessuna connessione tra l'oggetto del presente giudizio e la richiesta di chiamata in causa dei sig.ri e , ai quali si CP_4 Controparte_7
CP_ contesta di avere tenuto comportamenti aggressivi e di avere ingiuriato il Sig. con riferimento alla successiva assemblea del 5/7/2019, non avente nessun collegamento con la presente causa. Va anche evidenziato come i terzi chiamati non siano nemmeno associati di essendo solo i genitori del sig. e, per quel che riguarda il Sig. CP_8 Parte_1 CP_4
, presidente dell'associazione Eurocoltivatori, avente la sede presso lo stesso immobile
[...] in cui aveva la sede - al tempo degli avvenimenti contestati - la convenuta.
Pertanto, la chiamata in causa di terzi dovrà essere dichiarata inammissibile.
5) Sull'inammissibilità delle impugnazioni delle delibere oggetto di giudizio.
Secondo i convenuti, l'impugnazione delle delibere del 10/06/2019 e del 26/06/2019, sarebbe inammissibile perché riguarderebbe deliberati assunti dal Consiglio Direttivo e non dall'assemblea , secondo quanto disposto dall'art. 23 c.c.
E, anche a voler superare tale profilo, comunque la giurisprudenza avrebbe richiesto, in ossequio all'art. 2377 c.c. dettato in tema di società, il rispetto dei termini perentori di impugnazione e l'incisività della deliberazione sui diritti soggettivi dei soci.
Tali eccezioni sono infondate.
Ed infatti, secondo l'insegnamento di questo Tribunale, a cui si intende dare continuità, anche alle delibere degli organi statutari diversi dall'assemblea delle associazioni (anche non riconosciute) si applica, per analogia, la disciplina di cui all'art. 23 c.c., che non prevede termini decadenziali (Tribunale di Roma, sezione XVI , ord. 28/04/2015.
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Del resto, la Corte di cassazione aveva già statuito come “ dal combinato disposto dell'art
23 cod.civ, comma 1 e art. 24 cod.civ, comma 3, dettati in tema di associazioni riconosciute ed applicabili anche alle associazioni non riconosciute, si evince che i vizi delle delibere assembleari, si traducano essi in ragione di nullità ovvero di annullabilità, possono essere fatti valere con azioni giudiziaria, non soggetta a termini di decadenza, da qualunque associato, oltre che dagli organi dell'ente e dal pubblico ministero, solo con riguardo alle decisioni che abbiano contenuto diverso dall'esclusione del singolo associato, mentre, per queste ultime, l'azione medesima è esperibile esclusivamente dall'interessato, nel termine di decadenza di sei mesi dalla notificazione, tanto se rivolta a contenere la sussistenza dei gravi motivi necessari per l'esclusione, tanto se diretta a negare la legittimità dell'esclusione stessa “ ( Cass. n. 8456/2014).
E' quindi possibile impugnare le delibere emesse dall'organo amministrativo di un'associazione diverso dall'assemblea, e non vi sono termini entro cui spiegare la relativa azione, a meno che l'oggetto non sia l'esclusione dell'associato.
6) Sulla legittimità delle delibere impugnate.
a) In primo luogo, occorre delibare la legittimazione attiva degli attori ad impugnare, intesa come sussistenza dello status socii al momento dell'assunzione della delibera ed anche al momento della decisione della presente impugnativa.
Si è visto, infatti, che la posizione di associato del sig. è revocata in dubbio dall'esito Pt_1 della consulenza grafologica sulla delibera del 2011, ove lo stesso sarebbe divenuto socio, mentre ha perso tale qualifica dopo la notifica dell'atto di citazione. Parte_2
Nel caso concreto, il è stato escluso con la delibera del 19/11/2019, nel cui Parte_2 relativo verbale si legge: “ Verbale del Consiglio Direttivo del 14/11/2019. Il giorno 14 novembre 2019, in Conselve ( PD) in via Matteotti n. 79, presso la sede di
[...]
, si è riunito il Consiglio Direttivo essendo presenti tutti i Parte_6 CP_8 componenti Sig.ri e , per discutere e deliberare sui CP_2 Controparte_3 seguenti ordini del giorno: 1 Esclusione del socio ai sensi dell'art. 7 Parte_2 comma 2 dello statuto Atalpi….(omissis)….Dopo approfondita questione il Consiglio
Direttivo, premesso…..(omissis)…tutto quanto premesso il Consiglio Direttivo CP_8 ritenuto essere venuto meno ogni presupposto per la prosecuzione del rapporto associativo di vota all'unanimità DELIBERA l'esclusione di Parte_2 [...] omissis):::” ( vedasi all. n. 19 fascicolo parte convenuta). Parte_2
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Con la presente azione, il impugna anche la delibera che ha visto l'ingresso Parte_2 del sig. nell'associazione e la sua nomina a consigliere. Grazie al voto del nuovo CP_3 consigliere è stata deliberata, con il previsto quorum costitutivo e deliberativo, l'esclusione dell'associato . Parte_2
Si deve, quindi, opinare che il mantenga l'interesse ad impugnare la delibera Parte_2 del 26.06.2019 in ragione della sua successiva esclusione con il voto proprio dello
. CP_3
Orbene, in proposito va preliminarmente osservato che le condizioni dell'azione - ivi compresa la legittimazione ad agire – devono sussistere non solo all'atto della proposizione della domanda giudiziale, ma anche al momento della pronuncia. Il venir meno della legittimazione attiva nel corso del processo determina l'improcedibilità dell'azione originariamente esperita, in quanto la sentenza non troverebbe più alcuna giustificazione nell'essere resa nei confronti di una parte non più legittimata a far valere il diritto oggetto della pronuncia del giudice.
Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità in merito ai casi di sopravvenuta esclusione di un associato, la legittimazione ad impugnare le deliberazioni assembleari di organismi con struttura associativa è subordinata alla titolarità della qualità di socio, attuale o almeno sussistente all'epoca della deliberazione stessa, sempre che, in tale ultimo caso, dall'ex socio si faccia valere in giudizio un diritto attuale che risulti leso dall'atto impugnato, condizione, questa, che manca quando a motivo dell'impugnazione si deduca la contrarietà dell'atto medesimo alla legge o allo statuto, in vista dell'elezione a cariche sociali che presuppongono esse stesse la qualità di socio senza che possa rilevare il successivo riacquisto della qualità di socio, attesa la sua efficacia solo "ex nunc", che comporta la legittimazione ad impugnare gli atti dell'associazione successivi a quel momento ma non quelli anteriori, per cui la legittimazione è venuta meno (Cass. 26 gennaio 1993, n. 952).
Con tale pronuncia sembra doversi concludere che l'unico caso in cui il già socio mantenga la legittimazione ad impugnare sia solo quello in cui contesti proprio la sua esclusione.
Diversamente, non basta a mantenere la legittimazione nell'odierno giudizio la circostanza che il abbia tempestivamente impugnato la delibera della sua esclusione in altro Parte_2
(necessariamente successivo) procedimento (Tribunale di Roma, Rgn 27125/2020, vedasi all. A fascicolo parte attrice e all. n. 43 fascicolo parte convenuta).
Come afferma la Suprema Corte, neppure il riacquisto della qualità di socio – anche mediante sospensione dell'efficacia della delibera di esclusione – consentirebbe la
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perdurante legittimazione dell'associato, atteso che l'annullamento della delibera di esclusione (o la sospensione) avrebbe efficacia solo "ex nunc", con legittimazione ad impugnare gli atti dell'associazione successivi a quel momento ma non quelli anteriori, per cui la legittimazione è venuta meno.
La mancanza della legittimazione ,che è venuta meno a causa della successiva esclusione del
, assorbe le censure mosse alle delibere che pure erano fondate. Parte_2
Infatti, secondo l'art. 16 dello Statuto associativo “Per la validità della deliberazione del
Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza degli intervenuti;
in caso di parità prevale il voto di chi presiede”. ( all. n. 17 fascicolo parte attrice).
Nel verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 10/06/2019, è dato leggere: “ Verbale del Consiglio Direttivo del 10/06/2019. Il giorno 10 giugno del 2019, in Conselve (PD) in via Matteotti 79, si è riunito il Consiglio Direttivo come da convocazione del CP_8
4/06/2019 per discutere e deliberare su seguente ordine del giorno: 1) Azioni di tutela in sede e civile e penale dei diritti ….(omissis)……2) Determinazione di un contributo suppletivo…(omissis)….3) Valutazione domanda di adesione dei nuovi soci…(omissis)…4
Convocazione assemblea straordinaria….(omissis)….%. varie ed eventuali…..(omissis)….Presiede la seduta il Presidente in carica , che CP_2 chiama a fungere da segretario verbalizzante la sig.ra La seduta è aperta Parte_7 alle 10.30 e, contestata la validità della convocazione da parte del Presidente, si dichiara aperta la seduta. Il Presidente comunica che il 6/06/2019 il Sig. ha Parte_2 comunicato che sarebbe rimasto assente alla presente riunione con raccomandata A.R. di risposta alla convocazione come risulta dalla raccomandata a/r che si allega al presente verbale. Le motivazioni addotte dal socio per giustificare la propria assenza sono inconferenti e pretestuose e pertanto l'omessa partecipazione di alla Parte_2 presente riunione rimane non giustificata. Si passa a discutere 1) il primo punto all'ordine del giorno…(omissis)….Messo ai voti il punto viene approvato con il voto favorevole del
Presidente. 2) passando al secondo punto dell'ordine del giorno….(omissis)….Messo ai voti il punto viene approvato con il voto favorevole del Presidente 3) Passando al terzo punto…(omissis)……il punto all'ordine del giorno viene votato favorevolmente dal
Presidente e il sig. è ammesso alla compagine sociale. 4) Passando al Controparte_3 quarto punto dell'ordine del giorno…(omissis)…il punto viene approvato con il voto favorevole del Presidente” (vedasi all. n. 13 fascicolo parte convenuta).
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Emerge quindi con chiarezza come: CP_
- i membri del Consiglio Direttivo, secondo lo stesso , erano certamente almeno due CP_ ( e che era stato regolarmente convocato) e alla riunione aveva preso parte Parte_2
CP_ però solo il sig. , che riteneva assente ingiustificato l'associato ; Parte_2
- non si formava, dunque, il quorum costitutivo, perché non vi era stata la partecipazione della maggioranza dei componenti in carica come richiesto dallo Statuto. Nel Consiglio
Direttivo composto da due membri, è evidente che occorre la partecipazione di entrambi al fine della validità della riunione: diversamente opinando, non ci troveremmo di fronte ad un organo collegiale, ma a due amministratori con poteri disgiunti;
- non si formava nemmeno il necessario quorum deliberativo, perché proprio dalla lettura dello Statuto era chiaro come non fosse prevista l'ipotesi che a partecipare al voto fosse un solo componente, laddove invece tutti i punti all'ordine del giorno erano stati approvati con CP_ il solo voto del Presidente .
Di talché, la delibera assunta dal Consiglio Direttivo del 10/06/2019 avrebbe dovuto considerarsi invalida.
c) Le medesime osservazioni possono essere svolte anche con riferimento alla delibera del
Consiglio Direttivo del 26/06/2019, essendo state assunte le delibere con il solo voto del
Presidente (unico presente).
Tale disamina è stata svolta nell'ottica del governo delle spese atteso che la mancata dichiarazione di invalidità delle delibere qui impugnate è dipesa dalla successiva assunzione di una delibera di esclusione dell'associato e consigliere che ha fatto venir Parte_2 meno la sua legittimazione attiva.
7) Sulle domande riconvenzionali. CP_ a) Va preliminarmente richiamato come la costituzione nel presente giudizio del sig. debba essere riqualificata come intervento volontario: noto essendo che colui che non è evocato in giudizio dagli attori, non può parteciparvi se non come interventore. E dal contenuto dell'atto di citazione si evince come gli attori abbiano intrapreso l'azione solo nei confronti dell'associazione dell'associato . CP_8 Controparte_3
CP_ b) il sig. chiedono di condannare al pagamento dell'importo di CP_8 Parte_1
34.600,00€, oltre interessi, quale prezzo della compravendita dell'atto di cessione delle quote del 2.03.2017, fondando la propria domanda sulla circostanza che l'assegno circolare non trasferibile intestato ad con cui veniva saldato l'importo citato, sarebbe stato CP_8
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negoziato nel conto corrente personale del sig. . A riprova di ciò, allegano la Parte_1 corrispondenza avuta con la Banca di Credito Cooperativa emittente.
Dalla documentazione in parola però (all. 9 fascicolo parte convenuta), non emerge quanto sostenuto dai convenuti: si legge infatti nella comunicazione del 6/07/2018 della BCC Roma
“ Letta la documentazione da lei trasmessa ed afferente alla fase cautelare del giudizio di impugnazione della delibera dell'assemblea di del 24/10/2016, incardinato presso CP_8 il Tribunale di Roma, Rg 74456/2017 e 85176/2017, Le rappresentiamo che la stessa non risulta sufficiente per dare seguito alla sua richiesta…(omissis)”.
Dello stesso tenore la successiva comunicazione della Banca in data 7/08/2018, inviata a seguito del reclamo proposto da In buona sostanza, per l'Istituto di credito non vi CP_8 erano le condizioni per dare informazioni circa l'assegno de quo all'associazione in persona del rappresentante legale : non si fa mai riferimento al conto corrente CP_2 personale di alla negoziazione dell'assegno su tale conto, come invece Parte_1 sembrano lasciar intendere i convenuti nella comparsa di risposta (vedasi pag. 6).
In atti, quindi, non vi è nessuna prova circa l'utilizzo del ricavato della vendita delle quote da parte del sig. per fini personali. Parte_1
Alla diffida inviata dal legale dell'associazione, il sig. rispondeva che Parte_1
l'associazione era stata posta in liquidazione e che erano stati pagati i debiti pregressi relativi alla sede.
La domanda di restituzione del prezzo delle quote andrà, quindi, rigettata.
c) Sempre secondo i convenuti, il fonda la propria legittimazione attiva ad impugnare Pt_1
CP_ le delibere di sulla delibera del 12.7.2011 apparentemente sottoscritta dallo CP_8 quale Presidente di on la quale il sarebbe divenuto associato e membro del CP_8 Pt_1 consiglio direttivo.
Invero, i convenuti hanno sempre sostenuto che il non fosse mai stato membro Pt_1 dell'associazione e del consiglio direttivo, chiedendo di ammettere la querela di falso della delibera del 12.07.2011 al fine di provare l'apocrifia della sottoscrizione apparentemente CP_ riconducibile allo quale Presidente.
Come è noto, non è proponibile un giudizio autonomo di accertamento della falsità della sottoscrizione di una scrittura privata in via principale, se non tramite la querela di falso, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., ovvero nell'ambito di una domanda giudiziale che abbia ad oggetto i diritti che tale accertamento postulino.
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Nel caso specifico la querela di falso è stata proposta sia da si dallo , in CP_8 CP_2 proprio, in via incidentale al fine di ottenere la condanna per l'uso di tale delibera fatta dal
, con condanna degli attori per fatto illecito. Pt_1
Considerato che nella querela di falso, che ha natura speciale di azione di accertamento di un fatto, la legittimazione attiva spetta a “chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi” (Cass. ord. N. 8575/2019), e la legittimazione passiva compete solo al soggetto nei cui confronti va eliminata l'incertezza giuridica sulla veridicità del documento, occorre delibare l'argomentazione di parte attrice che sostiene l'inammissibilità della querela di falso di una delibera associativa proposta dalla medesima associazione.
Si argomenta, infatti, che nel caso di impugnative di delibere, l'associazione sarebbe la sola legittimata passiva e che, secondo tale regola, non potrebbe essere la stessa a CP_8 proporre querela di falso nei confronti di una delibera dalla stessa associazione adottata.
Invero, tale argomento è inconferente in quanto senz'altro la ha interesse ed è CP_8 legittimata a domandare l'accertamento della non attribuibilità della delibera alla stessa associazione. In detto caso legittimato passivo non è la stessa ma il che in CP_8 Pt_1 base a detta delibera fonda la sua legittimazione ad impugnare.
Peraltro, la querela di falso è stata proposta anche dallo in proprio, che senz'altro ha CP_2 interesse all'accertamento della falsità del documento che incide sugli associati e sulla composizione del consiglio direttivo.
Superata detta eccezione, l'esito della querela di falso, estesa anche alla successiva delibera del 18.07.2011 (con la quale apparentemente quale Presidente veniva CP_2 autorizzato dal Consiglio Direttivo ad acquistare il 66% delle quore del Centro di Assistenza
Agricola EuroCaa srl) ha concluso, con relazione che appare esente da vizi, esaustiva e condivisibile, l'apocrifia delle sottoscrizioni. Già rispetto alla delibera del 11.07.2011, il
CTU verificava che la delibera di ATALPI del 12.7.2011 in verifica depositato agli atti (doc.
1 parte attrice) è risultata una copia difforme dall'originale depositato alla Il CP_12
CTU ha, quindi, sottoposto ad esame le firme e le sigle apposte sui due documenti, comparandole con ampie scritture prodotte in atti1. Anche la seconda CTU concludeva per
l'apocrifia della sottoscrizione della Verbale del Consiglio Direttivo del 18.07.2011 apparentemente riconducibile a . CP_2
CP_ Parte attrice ritiene che il verbale del 18.07.2011 con la sottoscrizione apparente dello quale Presidente, anche ove ritenuta l'apocrifia della sottoscrizione, non potrebbe condurre a CP_ ritenere la delibera inesistente posto che la stessa sarebbe stata prodotta dallo stesso quale allegato all'atto di acquisto di quote che autorizzava. Di ciò vi sarebbe riscontro nella manoscrittura “Allegato D” al repertorio n. 12806/4337. CP_ Tuttavia, tale atto pubblico ove avrebbe partecipato lo quale Presidente di CP_8 che si sarebbe appropriato, quindi, della delibera, non è stato prodotto.
Peraltro, la domanda di querela di falso è funzionale alla richiesta risarcitoria formulata dai convenuti per l'uso dell'atto falso.
Gli attori andrebbero condannati al massimo della sanzione ex D.Lgs n. 7/2016, oltre al risarcimento del danno, per l'uso della scrittura privata falsa di cui alla delibera del
12/07/2011. Nella memoria conclusionale, specificano nel dettaglio che il risarcimento sarebbe dovuto: 1) per a titolo di ristoro per il danno non patrimoniale subito a CP_8 causa dello sviamento del processo Tribunale di Roma Rg 29045/2017 (€50.000 per il CP_
) e del presente giudizio (€25.000 per entrambi); 2) per , per la restituzione delle Pt_1
Pt_ spese legali del giudizio Rg 29045/2017 (€11.721), €17.920 pari all'importo versato da nella procedura esecutiva Rg 120/2023 dinanzi al Tribunale di Padova promossa da
[...]
, e per la rifusione delle spese di lite del giudizio Parte_1 Pt_5 CP_13
Relata di notifica del 2.10.2013 in originale (Scrittura H per CP_8
Verbale di operazioni compiute GdF Piove di Sacco 9.11.2013 in originale (Scrittura I per CP_8
Verbale di assemblea 1.3.14 in originale CP_8
Verbale di restituzione documentazione GdF Piove di Sacco del 19.9. 2014 in originale (Scrittura L per
CP_8
Documento di identità del 27.1.2015 in originale l'atto di costituzione di associazione per rogito Notaio rep. 13777 racc 5009 del 23.6.2015 Persona_2 (compreso l'All. B) in originale processo verbale delle operazioni compiute GdF del 17.1.2017 in originale Persona_3
Procura alle liti del 16.3.17 relativa ad atto di citazione Tribunale delle imprese di Roma in originale
Verbale del consiglio direttivo el 10.6.19 in originale CP_8
Verbale del consiglio direttivo el 26.6.19 in originale CP_8
Verbale assemblea dei soci el 5.7.19 ore 7.30 in originale CP_8
Verbale assemblea dei soci el 5.7.19 ore 10.30 in originale CP_8
Biglietto di invito GdF Piove di Sacco del 29.8.19 in originale
Procura alle liti 8.11.19 in originale
La firma sulla procura speciale del 22.11.19 Notaio in Conselve (Padova) rep. Persona_4 32910 in copia fotostatica il saggio grafico in originale
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RG. 29045/2017), nonché per lo sviamento subito nei processi Rg. Tribunale di Roma
29045/2017, Rg 74456/2017 e nel presente giudizio.
Le conclusioni a cui è giunta la CTU nel corso del procedimento di querela di falso, sostengono come la sottoscrizione dei verbali delle assemblee dell'associazione del 12- CP_ 18/07/2011 siano apocrife e non appartenenti al sig. ; nessun elemento indicano su chi abbia vergato i verbali e, quindi, commesso materialmente l'illecito.
La norma di riferimento allora è rintracciabile nell'art. 4, comma 4, lettera d) del D.lgs n.
7/2016, che prevede la sanzione da 200,00 a 12.000,00 euro per chi, senza essere concorso nella falsità, facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno.
Secondo l'art. 8 l.cit. il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria a favore della qualora accolga la domanda di risarcimento proposta Controparte_14 dalla persona offesa. CP_ Secondo la ricostruzione offerta dall'associazione dal sig. , il danno sarebbe CP_8 stato provocato dall'utilizzo da parte degli attori della delibera del 12/07/2011, che avrebbe in qualche modo orientato l'esito dei citati giudizi.
Sul punto, è necessario osservare che nella qualità di socio e Presidente della CP_2 mpugnava la delibera del 24.10.2016 con cui veniva nominato Presidente CP_8 [...]
, nonché la delibera del 28.02.2017 di EUROCAA srl - di cui era Parte_1 CP_8 socia di maggioranza - che autorizzava la cessione delle partecipazioni di in CP_8
EUROCAA a favore di , formulando altresì richiesta di risarcimento dei danni Pt_5
a carico del . A sostegno delle domande affermava che la delibera del 24.10.2016 era Pt_1 stata assunta da persone totalmente estranee alla sua compagine associativa e comunque in difetto di convocazione dell'associato in forza di pretese dimissioni rilasciate dallo CP_2 stesso in data anteriore. Veniva separata la domanda nei confronti della associazione ispetto a quella nei confronti della società EUROCAA srl. CP_8
Tuttavia, entrambe le domande venivano definite nel senso dell'improponibilità per la sussistenza di valida clausola compromissoria che, per quanto qui interessa, riguardava tutte le controversie tra associati e tra associati e l'associazione, senza che la delibera del
12.07.2011, prodotta dal con la comparsa di costituzione fosse stata disconosciuta o Pt_1 impugnata di falso.
I giudizi, quindi, si sono conclusi con delle statuizioni preliminari, su cui non ha influito direttamente l'utilizzo da parte di e della scrittura privata Parte_1 Parte_2 del 12/07/2011, con sottoscrizione rivelatasi falsa.
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Nessun danno può, dunque, ancorarsi all'esito del citato procedimento per condannare gli attori.
Considerato che nel presente procedimento, per quando sopra argomentato, le delibere impugnate da e del 10.06.2019 e del 26.06.2019 si sarebbero dovute Pt_1 Parte_2 riconoscere invalide, a prescindere dalla legittimazione attiva di , v'è che nessun Parte_1 danno è stato perpetrato dall'utilizzo nei processi della delibera dell'assemblea di CP_8 del 12/07/2011.
Non essendovi danno, non potranno applicarsi le sanzioni invocate dai convenuti.
Anche questa domanda andrà pertanto rigettata.
8) Conclusioni
Per quanto esposto in narrativa, in primo luogo, dovrà dichiararsi l'inammissibilità della chiamata in causa dei terzi sig.ri e e la carenza di CP_4 Controparte_7 legittimazione passiva di , rimasto contumace. Controparte_3
Nel merito, dovrà essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva per l'impugnativa delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo dell' Controparte_1 in data 10/06/2019 e 26/10/2019 e rigettate le domande riconvenzionali
[...] spiegate dai convenuti.
Le spese stante la soccombenza reciproca sono compensate tra parte attrice e parte convenuta, rimanendo, invece, tenuta parte convenuta a rifondere le spese di lite ai terzi chiamati.
Le spese di CTU, già liquidate con separati decreti del 6/10/22 e 7/8/2023, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la contumacia del sig. ; Controparte_3
2) Dichiara l'inammissibilità delle domande nei confronti del sig. per Controparte_3 carenza di legittimazione passiva;
3) Dichiara l'inammissibilità della chiamata in causa dei terzi sig.ri e CP_4 CP_7
;
[...]
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4) Dichiara la carenza di legittimazione attiva di e di Parte_1 Parte_2
per quanto in narrativa;
[...]
5) Rigetta le domande riconvenzionali spiegate dai convenuti;
6) Compensa le spese tra pare attrice ( e di e Parte_1 Parte_2 parte convenuta in Controparte_15 persona del legale rappresentante pro tempore, nonché il sig. intervenuto in CP_2 proprio);
7) Condanna la convenuta Controparte_15
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché il sig.
[...] CP_2 intervenuto in proprio, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite nei confronti dei terzi chiamati in causa sig.ri e , che liquida in euro 4.000,00, CP_4 Controparte_7 oltre oneri di legge;
8) Pone definitivamente a carico di parte attrice e di Parte_1 Parte_2
le spese di CTU, già liquidate con separati decreti.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2025
Si comunichi.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Cristina Pigozzo Dott. Giuseppe Di Salvo
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Verbale di accettazione remissione querela del 26.1.2010 in originale (Scrittura G per
CP_8 l'atto di vendite di partecipazioni sociali Notaio del 28.7.2011 rep. 12806 Persona_2 racc 4337con autentica di firme del 28.7.2011 Notaio in originale Persona_2
Foglio di presenza All. A parte integrante del verbale di adunanza del CdA del Patronato Labor per atto Notaio rep.13143 racc 4570 del 19.10.2012 in originale Persona_2
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