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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/09/2025, n. 7837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7837 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni
Tedesco, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16683 del R.G.A.C. dell'anno 2020 avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria
TRA
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Fabio
[...] C.F._2
Leggiero e dall'avv. Marcelo Lucchetti
ATTORI
E
( ) rappresentato e difeso dall'avv. CP C.F._3
Vincenzo Nicolò
CONVENUTO
NONCHE'
( ) CP_2 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti costituite si riportavano alle difese in atti;
la causa veniva assegnata a sentenza con concessione, ai sensi del vecchio testo dell'art. 190 cpc, di termini ridotti di gg. 20+ gg. 20 per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti istanti hanno premesso di essere creditrici nei confronti di CP
a seguito del di lui inadempimento all'obbligo di pagamento di canoni
[...]
e oneri accessori e condominiali per complessive circa Euro 20.000,oo (alla data di introduzione del presente procedimento) relativamente ad un contratto di locazione ad uso abitativo di un appartamento sito in Napoli al viale Augusto 71.
Le parti istanti si dolgono che, con atto per notar del 30-05-2019, il Per_1
predetto (quale proprietario di ½), unitamente alla coniuge CP
(estranea al presente giudizio e quale proprietaria Controparte_3
dell'altro ½), aveva venduto al figlio per il prezzo di Euro CP_2
29.900,oo l'appartamento sito in Napoli alla via Giulio Cesare Capaccio 69 riservandosi le parti venditrici il diritto di abitazione per la durata della loro vita.
Le parti istanti hanno poi argomentato diffusamente in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc con riferimento all'atto di disposizione sopra menzionato.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio il convenuto ha CP
resistito alla domanda mentre l'altro convenuto è rimasto CP_2
contumace.
Venendo all'esame nel merito della proposta azione revocatoria ordinaria deve rilevarsi come, sulla base della documentazione esibita dalla parte istante, la azione è pienamente ammissibile essendo certamente sussistente il presupposto dell'esistenza di un diritto di credito in favore delle parti istanti nei confronti del convenuto . CP
Per altro ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria nemmeno sarebbe necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in via giudiziale, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, coerentemente con la funzione propria della menzionata azione che non persegue scopi restitutori ma mira semplicemente a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore (cfr. Cass. n. 1220/86; Cass.
n. 12144/99; Cass. n. 12678/2001; Cass. n. 11471/2003). In effetti l'art. 2901 cc, in tema di azione revocatoria, accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione (cfr. Cass. n. 12144/1999); in altre parole l'azione può essere utilmente esperita, nel concorso degli altri requisiti di legge, anche per tutelare crediti che non sono liquidi, ossia determinati nel loro ammontare, né facilmente liquidabili (cfr. Cass. n. 11471/2003; n. 6511/2004; n.
20002/2008; n. 1893/2012; n. 9855/2014).
Nel caso di specie, tuttavia, non possono ritenersi sussistenti tutti i requisiti per l'utile esperimento della proposta azione revocatoria ordinaria.
A tale proposito deve rilevarsi come l'epoca in cui è sorto il credito posto a base della esperita azione di revocatoria costituisce circostanza che assume rilevanza atteso che nel caso in cui l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere di tale credito occorre, ai sensi dell'art. 2901 cc, un particolare elemento psicologico sia in capo al debitore, il quale deve aver dolosamente preordinato l'atto di disposizione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, sia in capo al terzo acquirente, il quale, nel caso di atto a titolo oneroso, deve essere stato partecipe di tale dolosa preordinazione;
nel caso, invece, in cui l'atto di disposizione sia, come nella specie, successivo al sorgere del credito “tutelato” con l'azione revocatoria l'elemento psicologico è più lieve atteso che è sufficiente che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore e che il terzo acquirente, trattandosi di atto a titolo oneroso, fosse consapevole di tale pregiudizio.
Nel caso di specie deve ritenersi che il credito “tutelato” sia sorto posteriormente all'atto di disposizione patrimoniale oggetto della proposta azione revocatoria ordinaria.
Invero alla data del rogito notarile del 30-05-2019 il risultava CP
moroso solo delle mensilità da febbraio a maggio 2019 che provvedeva a saldare con bonifico del settembre 2019 (cfr. documentazione esibita e trattasi di circostanza non contestata dalle parti attrici).
Con riferimento agli altri requisiti dell'azione revocatoria ordinaria previsti dall'art. 2901 cc deve ritenersi certamente sussistente il cd. eventus damni, inteso come maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito come conseguenza dell'atto di disposizione (cfr. Cass. nn. 90/2400;
6777/95; 6676/98; 12144/99) e cioè come mero pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione (cfr. Cass. n. 2971/99; n. 15880/2007), senza che sia indispensabile la totale compromissione del patrimonio del debitore (cfr.
Cass. n. 3470/2007; n. 1896/2012).
Invero per integrare il cd. eventus damni, giova ripeterlo, non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza ma è sufficiente che gli atti di disposizione da lui posti in essere producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. n. 1007/1990; Cass. n.
12144/1999; Cass. n. 12678/2001).
Deve però certamente ritenersi insussistente sai in capo al debitore ma soprattutto – il che appare sufficiente - in capo al terzo acquirente il requisito della cd. scientia damni che può ritenersi integrato, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, non già dalla mera consapevolezza o generica conoscenza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cfr. Cass. n.
7262/2000; n. 7507/2007; n. 3676/2011), ma da una vera e propria collusione tra terzo e debitore occorrendo in questo caso la specifica conoscenza, da parte del terzo, del futuro (all'epoca) credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esercitata (cfr. Cass. n. 5741/2004; n.
16825/2013).
In particolare per quanto attiene alla parte acquirente del contratto in oggetto
(l'altro convenuto l'elemento psicologico non potrebbe CP_2
ritenersi integrato dalla semplice conoscenza – cui va equiparata l'agevole conoscibilità – del pregiudizio generico sopra individuato ma non può prescindere dalla dolosa partecipazione all'intento fraudolento del debitore di sottrarre la propria garanzia generica al soddisfacimento di un credito che non ancora è esistente (cfr. Cass. n. 7262/2000; Cass. n. 2792/2002).
In particolare deve certamente ritenersi come la cd. scientia damni del terzo
– anche con riferimento all'atteggiamento psicologico specifico necessario per il caso in cui l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito - può essere desunta anche da presunzioni gravi precise e concordanti. Nel caso di specie, tuttavia, la parte istante – cui incombeva il relativo onere – non ha fornito alcun elemento, anche solo indiziario, tale da fare ritenere sussistente l'elemento psicologico a carico della parte acquirente.
In effetti il semplice rapporto di parentela tra venditore e parte acquirente
(figlio) non appare sufficiente attesa la assai giovane età dell'acquirente
(appena 18 anni) e che il prezzo – che risulta effettivamente corrisposto (cfr. documentazione in atti) – è stato versato con bonifico bancario alle parti venditrici dal nonno paterno dell'acquirente in virtù presumibilmente di uno spirito di liberalità del predetto nonno verso il nipote.
Nemmeno l'entità del prezzo – si ripete effettivamente corrisposto – può costituire elemento sintomatico idoneo a far ritenere la sussistenza dell'elemento psicologico in capo alla parte acquirente.
Invero, contrariamente a quanto dedotto dalle parti istanti, l'importo di Euro
29.900,oo appare non particolarmente esiguo ma congruo tenuto conto non solo della circostanza che i venditori (non certo anziani in quanto rispettivamente di anni 45 e 43) si sono riservati il diritto di abitazione per tutta la loro vita ma anche della consistenza dell'immobile (mq 54 catastali)
e della sua allocazione (via Giulio Cesare Capaccio) in zona di non particolare pregio nella città di Napoli.
La domanda va in conseguenza rigettata. La natura della controversia e le ragioni della decisione costituiscono gravi motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande e compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Napoli lì 9 – 09 - 2025
dott. Giovanni Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni
Tedesco, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16683 del R.G.A.C. dell'anno 2020 avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria
TRA
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Fabio
[...] C.F._2
Leggiero e dall'avv. Marcelo Lucchetti
ATTORI
E
( ) rappresentato e difeso dall'avv. CP C.F._3
Vincenzo Nicolò
CONVENUTO
NONCHE'
( ) CP_2 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti costituite si riportavano alle difese in atti;
la causa veniva assegnata a sentenza con concessione, ai sensi del vecchio testo dell'art. 190 cpc, di termini ridotti di gg. 20+ gg. 20 per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti istanti hanno premesso di essere creditrici nei confronti di CP
a seguito del di lui inadempimento all'obbligo di pagamento di canoni
[...]
e oneri accessori e condominiali per complessive circa Euro 20.000,oo (alla data di introduzione del presente procedimento) relativamente ad un contratto di locazione ad uso abitativo di un appartamento sito in Napoli al viale Augusto 71.
Le parti istanti si dolgono che, con atto per notar del 30-05-2019, il Per_1
predetto (quale proprietario di ½), unitamente alla coniuge CP
(estranea al presente giudizio e quale proprietaria Controparte_3
dell'altro ½), aveva venduto al figlio per il prezzo di Euro CP_2
29.900,oo l'appartamento sito in Napoli alla via Giulio Cesare Capaccio 69 riservandosi le parti venditrici il diritto di abitazione per la durata della loro vita.
Le parti istanti hanno poi argomentato diffusamente in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc con riferimento all'atto di disposizione sopra menzionato.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio il convenuto ha CP
resistito alla domanda mentre l'altro convenuto è rimasto CP_2
contumace.
Venendo all'esame nel merito della proposta azione revocatoria ordinaria deve rilevarsi come, sulla base della documentazione esibita dalla parte istante, la azione è pienamente ammissibile essendo certamente sussistente il presupposto dell'esistenza di un diritto di credito in favore delle parti istanti nei confronti del convenuto . CP
Per altro ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria nemmeno sarebbe necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in via giudiziale, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, coerentemente con la funzione propria della menzionata azione che non persegue scopi restitutori ma mira semplicemente a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore (cfr. Cass. n. 1220/86; Cass.
n. 12144/99; Cass. n. 12678/2001; Cass. n. 11471/2003). In effetti l'art. 2901 cc, in tema di azione revocatoria, accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione (cfr. Cass. n. 12144/1999); in altre parole l'azione può essere utilmente esperita, nel concorso degli altri requisiti di legge, anche per tutelare crediti che non sono liquidi, ossia determinati nel loro ammontare, né facilmente liquidabili (cfr. Cass. n. 11471/2003; n. 6511/2004; n.
20002/2008; n. 1893/2012; n. 9855/2014).
Nel caso di specie, tuttavia, non possono ritenersi sussistenti tutti i requisiti per l'utile esperimento della proposta azione revocatoria ordinaria.
A tale proposito deve rilevarsi come l'epoca in cui è sorto il credito posto a base della esperita azione di revocatoria costituisce circostanza che assume rilevanza atteso che nel caso in cui l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere di tale credito occorre, ai sensi dell'art. 2901 cc, un particolare elemento psicologico sia in capo al debitore, il quale deve aver dolosamente preordinato l'atto di disposizione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, sia in capo al terzo acquirente, il quale, nel caso di atto a titolo oneroso, deve essere stato partecipe di tale dolosa preordinazione;
nel caso, invece, in cui l'atto di disposizione sia, come nella specie, successivo al sorgere del credito “tutelato” con l'azione revocatoria l'elemento psicologico è più lieve atteso che è sufficiente che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore e che il terzo acquirente, trattandosi di atto a titolo oneroso, fosse consapevole di tale pregiudizio.
Nel caso di specie deve ritenersi che il credito “tutelato” sia sorto posteriormente all'atto di disposizione patrimoniale oggetto della proposta azione revocatoria ordinaria.
Invero alla data del rogito notarile del 30-05-2019 il risultava CP
moroso solo delle mensilità da febbraio a maggio 2019 che provvedeva a saldare con bonifico del settembre 2019 (cfr. documentazione esibita e trattasi di circostanza non contestata dalle parti attrici).
Con riferimento agli altri requisiti dell'azione revocatoria ordinaria previsti dall'art. 2901 cc deve ritenersi certamente sussistente il cd. eventus damni, inteso come maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito come conseguenza dell'atto di disposizione (cfr. Cass. nn. 90/2400;
6777/95; 6676/98; 12144/99) e cioè come mero pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione (cfr. Cass. n. 2971/99; n. 15880/2007), senza che sia indispensabile la totale compromissione del patrimonio del debitore (cfr.
Cass. n. 3470/2007; n. 1896/2012).
Invero per integrare il cd. eventus damni, giova ripeterlo, non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza ma è sufficiente che gli atti di disposizione da lui posti in essere producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. n. 1007/1990; Cass. n.
12144/1999; Cass. n. 12678/2001).
Deve però certamente ritenersi insussistente sai in capo al debitore ma soprattutto – il che appare sufficiente - in capo al terzo acquirente il requisito della cd. scientia damni che può ritenersi integrato, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, non già dalla mera consapevolezza o generica conoscenza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cfr. Cass. n.
7262/2000; n. 7507/2007; n. 3676/2011), ma da una vera e propria collusione tra terzo e debitore occorrendo in questo caso la specifica conoscenza, da parte del terzo, del futuro (all'epoca) credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esercitata (cfr. Cass. n. 5741/2004; n.
16825/2013).
In particolare per quanto attiene alla parte acquirente del contratto in oggetto
(l'altro convenuto l'elemento psicologico non potrebbe CP_2
ritenersi integrato dalla semplice conoscenza – cui va equiparata l'agevole conoscibilità – del pregiudizio generico sopra individuato ma non può prescindere dalla dolosa partecipazione all'intento fraudolento del debitore di sottrarre la propria garanzia generica al soddisfacimento di un credito che non ancora è esistente (cfr. Cass. n. 7262/2000; Cass. n. 2792/2002).
In particolare deve certamente ritenersi come la cd. scientia damni del terzo
– anche con riferimento all'atteggiamento psicologico specifico necessario per il caso in cui l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito - può essere desunta anche da presunzioni gravi precise e concordanti. Nel caso di specie, tuttavia, la parte istante – cui incombeva il relativo onere – non ha fornito alcun elemento, anche solo indiziario, tale da fare ritenere sussistente l'elemento psicologico a carico della parte acquirente.
In effetti il semplice rapporto di parentela tra venditore e parte acquirente
(figlio) non appare sufficiente attesa la assai giovane età dell'acquirente
(appena 18 anni) e che il prezzo – che risulta effettivamente corrisposto (cfr. documentazione in atti) – è stato versato con bonifico bancario alle parti venditrici dal nonno paterno dell'acquirente in virtù presumibilmente di uno spirito di liberalità del predetto nonno verso il nipote.
Nemmeno l'entità del prezzo – si ripete effettivamente corrisposto – può costituire elemento sintomatico idoneo a far ritenere la sussistenza dell'elemento psicologico in capo alla parte acquirente.
Invero, contrariamente a quanto dedotto dalle parti istanti, l'importo di Euro
29.900,oo appare non particolarmente esiguo ma congruo tenuto conto non solo della circostanza che i venditori (non certo anziani in quanto rispettivamente di anni 45 e 43) si sono riservati il diritto di abitazione per tutta la loro vita ma anche della consistenza dell'immobile (mq 54 catastali)
e della sua allocazione (via Giulio Cesare Capaccio) in zona di non particolare pregio nella città di Napoli.
La domanda va in conseguenza rigettata. La natura della controversia e le ragioni della decisione costituiscono gravi motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande e compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Napoli lì 9 – 09 - 2025
dott. Giovanni Tedesco