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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 286/2024 R.G.A.C., promosso congiuntamente da: nato il [...] a [...] Parte_1
Cataldo e ivi residente nel Corso Sicilia n. 106, cod. fisc. C.F._1
, e da nata l'[...] a [...] e ivi
[...] Parte_2
residente nella Contrada Sartania s.n.c., cod. fisc. , CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati dall'Avv. Mario LUPICA e dall'Avv. Cristina
EMMA;
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
OGGETTO: ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI : all'udienza del 17/12/2024, sostituita con il deposito di note, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 19.02.2024,
[...]
e premesso di avere contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2
San Cataldo (CL) in data 30.06.2001 e che dall'unione non erano nati figli, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione e pronunciarsi, altresì, la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Deve premettersi, in punto di diritto, che la possibilità di richiedere contestualmente sia la separazione che la cessazione degli effetti civili del matrimonio è prevista dall'art. 473 bis.49 c.p.c. espressamente solo per i giudizi instaurati in sede contenziosa e, tuttavia, l'estensione di tale possibilità anche ai giudizi promossi congiuntamente dalle parti è stata riconosciuta, in via interpretativa, dalla Corte Regolatrice (cfr. Cass., sez. I, 16/10/2023, n.
28727) ed a tale pronuncia questo Tribunale intende dare continuità.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno proposto congiuntamente contestuale domanda di separazione e di divorzio e la sentenza che ha omologato la separazione consensuale è intervenuta in data 7.06.2024 ed è divenuta irrevocabile il 12.06.2024.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, a seguito del decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970, atteso che le parti sono comparse innanzi al giudice il 24.04.2024, mentre la sentenza che ha omologato la separazione consensuale, resa il 7.06.2024, è divenuta irrevocabile il 12.06.2024.
Le parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
17.12.2024, hanno insistito nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate, ribadendo la loro volontà di non volersi riconciliare e riproponendo le medesime condizioni della separazione e che sinteticamente prevedono il solo obbligo a carico del sig.
[...]
di corrispondere, come forma di riconoscimento del Parte_1
contributo fornito nella conduzione alla vita familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno dei coniugi, in favore della sig.ra a Parte_2 titolo di assegno divorzile, la somma di € 18.000,00, da corrispondere in settandue rate mensili di Euro 250,00 ciascuna;
La domanda congiuntamente proposta dalle parti e diretta alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Cataldo in data
30.06.2001, è pertanto fondata e va accolta.
Invero, le parti non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale e deve escludersi la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a San Cataldo (CL) il giorno 30.06.2001 tra
[...]
nato il [...] a [...] e nata Parte_1 Parte_2
l'11 maggio 1974 a San Cataldo, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di San Cataldo dell'anno 2001 parte II, serie A n. 28.
Ancora, le condizioni concordate dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In accoglimento della domanda, va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e regolati i rapporti tra le parti in conformità alla regolamentazione da loro predisposta nel ricorso introduttivo.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 286/2024 R.G.V.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a
San Cataldo (CL) il giorno 30.06.2001, tra nato il 24 Parte_1 aprile 1973 a San Cataldo e nata l'[...] a [...] Parte_2
Cataldo, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di San
Cataldo (CL) dell'anno 2001 parte II, serie A n. 28, alle condizioni da loro proposte in ricorso.
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del Comune di San Cataldo di procedere all'annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso il 17 gennaio 2025 nella camera di consiglio della Sezione Civile
Unica del Tribunale.
Il Presidente
Il Giudice est. Gabriella Canto
Calogero D. Cammarata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 286/2024 R.G.A.C., promosso congiuntamente da: nato il [...] a [...] Parte_1
Cataldo e ivi residente nel Corso Sicilia n. 106, cod. fisc. C.F._1
, e da nata l'[...] a [...] e ivi
[...] Parte_2
residente nella Contrada Sartania s.n.c., cod. fisc. , CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati dall'Avv. Mario LUPICA e dall'Avv. Cristina
EMMA;
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
OGGETTO: ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI : all'udienza del 17/12/2024, sostituita con il deposito di note, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 19.02.2024,
[...]
e premesso di avere contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2
San Cataldo (CL) in data 30.06.2001 e che dall'unione non erano nati figli, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione e pronunciarsi, altresì, la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Deve premettersi, in punto di diritto, che la possibilità di richiedere contestualmente sia la separazione che la cessazione degli effetti civili del matrimonio è prevista dall'art. 473 bis.49 c.p.c. espressamente solo per i giudizi instaurati in sede contenziosa e, tuttavia, l'estensione di tale possibilità anche ai giudizi promossi congiuntamente dalle parti è stata riconosciuta, in via interpretativa, dalla Corte Regolatrice (cfr. Cass., sez. I, 16/10/2023, n.
28727) ed a tale pronuncia questo Tribunale intende dare continuità.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno proposto congiuntamente contestuale domanda di separazione e di divorzio e la sentenza che ha omologato la separazione consensuale è intervenuta in data 7.06.2024 ed è divenuta irrevocabile il 12.06.2024.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, a seguito del decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970, atteso che le parti sono comparse innanzi al giudice il 24.04.2024, mentre la sentenza che ha omologato la separazione consensuale, resa il 7.06.2024, è divenuta irrevocabile il 12.06.2024.
Le parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
17.12.2024, hanno insistito nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate, ribadendo la loro volontà di non volersi riconciliare e riproponendo le medesime condizioni della separazione e che sinteticamente prevedono il solo obbligo a carico del sig.
[...]
di corrispondere, come forma di riconoscimento del Parte_1
contributo fornito nella conduzione alla vita familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno dei coniugi, in favore della sig.ra a Parte_2 titolo di assegno divorzile, la somma di € 18.000,00, da corrispondere in settandue rate mensili di Euro 250,00 ciascuna;
La domanda congiuntamente proposta dalle parti e diretta alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Cataldo in data
30.06.2001, è pertanto fondata e va accolta.
Invero, le parti non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale e deve escludersi la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a San Cataldo (CL) il giorno 30.06.2001 tra
[...]
nato il [...] a [...] e nata Parte_1 Parte_2
l'11 maggio 1974 a San Cataldo, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di San Cataldo dell'anno 2001 parte II, serie A n. 28.
Ancora, le condizioni concordate dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In accoglimento della domanda, va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e regolati i rapporti tra le parti in conformità alla regolamentazione da loro predisposta nel ricorso introduttivo.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 286/2024 R.G.V.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a
San Cataldo (CL) il giorno 30.06.2001, tra nato il 24 Parte_1 aprile 1973 a San Cataldo e nata l'[...] a [...] Parte_2
Cataldo, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di San
Cataldo (CL) dell'anno 2001 parte II, serie A n. 28, alle condizioni da loro proposte in ricorso.
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del Comune di San Cataldo di procedere all'annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso il 17 gennaio 2025 nella camera di consiglio della Sezione Civile
Unica del Tribunale.
Il Presidente
Il Giudice est. Gabriella Canto
Calogero D. Cammarata