Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/09/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01328/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01259/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1259 del 2024, proposto da
F.lli ES S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , IPC S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Gianluigi Manelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Veglie, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Veglie sull’istanza del 21.05.2021 (acquisita al prot. n. 7745) e sulla successiva diffida del 29.08.2024, inoltrata a mezzo pec in pari data, proposta dalla F.lli ES S.r.l. e dalla IPC S.r.l., già ES Calcestruzzi S.a.s. di ES Luigi & C., per l’adozione in sede consigliare della delibera di approvazione del progetto avente ad oggetto il “ Completamento della zona PIP Troali di iniziativa privata ” su terreni censiti in N.C.T. al foglio 21, p.lla 132 di are 17.43, p.lla 158 di are 0.17.53, p.lla 241 di are 9.93, p.lla 244 di are 1.68.63, p.lla 245 di are 19.00, p.lla 249 di are 3.04, p.lla 248 di are 31.88, al foglio 11 p.lIa 259 di are 65.72, tipizzati dal vigente PRG come zona “ D - zona per insediamenti produttivi ”;
e per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo del Comune di Veglie a provvedere sull’istanza del 21.05.2021 (acquisita al prot. n. 7745) e sulla successiva istanza-diffida del 29.08.2024;
nonché per la nomina di un commissario ad acta che, nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’amministrazione comunale, provveda all’adozione dei provvedimenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Veglie;
Vista la memoria dell’8 settembre 2025, con la quale i ricorrenti dichiarano di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 il dott. Elio Cucchiara e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con atto notificato in data 1 ottobre 2024 e depositato in data 2 ottobre 2024, i ricorrenti hanno proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Veglie in relazione all’istanza del 21 maggio 2021 a mezzo della quale era stato richiesto il rilascio dei titoli necessari alla realizzazione di opere di “ Completamento della Zona PIP Troali di iniziativa privata ”, evidenziando, in particolare, che detto progetto risultava essere stato già adottato ai sensi dell’art. 11 l.r. n. 20/2001 con delibera commissariale n. 1 del 27 marzo 2023 e che, tuttavia, il Consiglio comunale non aveva mai provveduto alla definitiva conclusione del procedimento, pur a fronte della diffida inviata dai ricorrenti in data 29 agosto 2024;
- il Comune di Veglie si è costituito in giudizio in data 9 gennaio 2025.
Considerato che:
- il Comune di Veglie, con depositi del 30 giugno 2025 e del 3 settembre 2025, ha prodotto in atti la documentazione attestante l’intervenuto avvio del procedimento volto a dichiarare l’inefficacia della delibera commissariale n. 1/2023; anche i ricorrenti, con deposito del 26 agosto 2025, hanno prodotto in atti copia della comunicazione di avvio del procedimento;
- in data 8 settembre 2025 il Comune di Veglie ha depositato una memoria difensiva con la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sia in quanto proposto oltre il termine di cui all’art. 31 cod. proc. amm., sia perché volto a sollecitare la conclusione di un procedimento in materia di pianificazione urbanistica e, pertanto, caratterizzato da ampia discrezionalità amministrativa; il Comune, inoltre, ha eccepito anche il sopravvenuto difetto di interesse dei ricorrenti alla decisione alla luce dell’avvio del procedimento per la declaratoria di inefficacia della deliberazione commissariale n. 1/2023;
- in data 8 settembre 2025 i ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva, con la quale, preso atto dell’intervenuta riattivazione del procedimento, hanno dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con richiesta di riconoscimento delle spese di lite; con ulteriore memoria del 12 settembre 2025 i ricorrenti hanno dedotto l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità formulate dalla difesa comunale;
- con memoria del 13 settembre 2024 il Comune di Veglie ha insistito, in particolare, nell’eccezione di inammissibilità formulata in data 8 settembre 2025, ribadendo l’insussistenza dell’obbligo a provvedere alla luce della peculiare natura del procedimento in questione, afferendo a scelte di pianificazione urbanistica;
- ad esito della camera di consiglio del 24 settembre 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Ritenuto che, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa ( ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4488), risulta assorbente ai fini della decisione e non può che prendersi atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa da parte dei ricorrenti con la memoria dell’8 settembre 2025, dovendosi, pertanto, dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.
Ritenuto sussistano giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione della natura formale della decisione e della peculiarità delle vicende di causa, venendo in considerazione un procedimento nel corso del quale l’amministrazione ha valutato la necessità di intervenire in autotutela su uno dei provvedimenti precedentemente assunti, con conseguente incidenza sulle tempistiche necessarie all’adozione del provvedimento finale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Daniela Rossi, Referendario
Elio Cucchiara, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elio Cucchiara | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO