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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 15/07/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO PRINCIOTTA Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 859 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, Parte_8 Parte_9
, , Parte_10 Parte_11
, , Parte_12 Parte_13 [...]
, , Parte_14 Parte_15 Controparte_1
, rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] Parte_16
TASSISTRO GIOVANNI, giusta delega in atti
RICORRENTE
E
, Controparte_2
RESISTENTE E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: interdiIOne
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentaIOne versata in atti risulta che è affetto da “disturbo dello Controparte_2
spettro autistico di livello 3 e grave disabilità intellettiva. (…) permangono comportamenti
problema: mancata tolleranza alle attese rispetto a richieste, episodi di aggressività verso la
madre, richiesta continua di andare in bagno senza necessità, nell'ultimo periodo cerca di toccare
il seno della madre e dell'operatrice, disturba alla guida quando in macchina e necessita di
contenimento fisico. (…) Non comunicaIOne verbale funIOnale. Per esprimere una richiesta
prende il braccio della persona, lo trattiene o stringe, utilizza il pointing o porta la persona verso
la propria richiesta. Comportamenti problema (vd sopra): rituali e comportamenti ripetitivi, lecca
superfici. Alcuni comportamenti sessualizzati in ambiente pubblico. Autonomie: si lava le mani da
solo, per le rimanenti pratiche di igiene necessita di supervisione o della presenza attiva di un
adulto. Utilizza forchetta e cucchiaio, rimosso il coltello perché non lo utilizzava in modo
appropriato” (cfr. certificato redatto in data 19.03.2025 dalla dott.ssa specialista in Persona_1
psichiatria presso Ambulatorio Neuropsichiatria Infantile di Finale Ligure).
Ascoltato all'udienza del 20.06.2025, l'interdicendo non ha risposto ad alcuna delle domande che gli sono state poste.
Occorre valutare, ora, quale strumento risulti più adeguato per garantire un'adeguata proteIOne alla convenuta in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Sul punto occorre richiamare i principi di diritto posti dalla giurisprudenza della Corte
CostituIOnale e di CassaIOne. La Corte di cassaIOne, (cfr. tra le altre, Cass. Civ., n. 13584\06 e Cass. Civ., n. 22332/2011) e la
Corte CostituIOnale (sentenza n. 440\2005), hanno premesso l'assoluta necessità di “perimetrare” i tre istituti di proteIOne previsti al titolo XII del libro I del Codice civile: amministraIOne di sostegno, inabilitaIOne, interdiIOne.
Non può omettersi una demarcaIOne tra le diverse figure al fine di evitare una confusione tra gli ambiti di operatività dei singoli strumenti laddove lo stesso Giudice CostituIOnale (sentenza citata),
ha ribadito che l'individuaIOne dello strumento della tutela in favore dell'inabile non possa essere lasciato, in assenza di chiari confini fra le diverse fattispecie, alla discreIOnalità dell'organo giurisdiIOnale, in una materia potenzialmente lesiva della sfera di libertà e autodeterminaIOne dei singoli;
ne sarebbero altrimenti compromessi i valori costituIOnali fissati agli artt. 2,3,e 4 della
CostituIOne nonché violate ulteriori garanzie del pieno dispiegarsi della personalità.
Affrontando la questione dei poteri sulla persona è doveroso richiamare i caratteri che identificano la figura del tutore al fine di delineare le diversità dalla figura dell'amministratore di sostegno e del curatore.
Il tutore (art 357 c.c.) ha non solo la mera rappresentanza del tutelato (patrimoniale, di amministraIOne), ma soprattutto ha l'obbligo di curarsi della cura della persona sul presupposto della totale incapacità di quest'ultima.
Quello del tutore è un ruolo ecceIOnale perché a nessun altro soggetto, nel nostro ordinamento, è
consentito di sostituirsi ad un altro individuo con modalità così invasive. Tutto ciò può avvenire in quanto il tutore trae la sua legittimaIOne da una pronuncia giurisdiIOnale collegiale, assunta in presenza di una difesa tecnica, che acclara che il processo patologico (infermità), stabile (abituale),
che interessa una data persona, ne inficia la sfera cognitiva e\o volitiva al punto che, anche ove il medesimo riesca ad esprimere una sua determinaIOne, questa debba ritenersi viziata a causa della patologia che lo affligge.
Da questa premessa discende che il tutore ha il dovere di prendersi cura del tutelato, di reperire un'adeguata collocaIOne (art 371 c.c.) e di individuare modalità di assistenza (c.d. progetto personalizzato) coinvolgendo il tutelato ma anche contro la volontà del soggetto (volontà che, per quanto sopra detto deve ritenersi viziata).
È
per questi motivi
che il primo atto della tutela consiste nell'acquisire un progetto personalizzato dal quale ricavare le necessità di cura e indicaIOni per la collocaIOne del tutelato (che non è in grado di fornirle). La gestione patrimoniale acquista un rilievo strumentale rispetto alla cura della persona;
il tutore deve operare nell'ambito di un quadro autorizzato e controllato dal Giudice
Tutelare (si pensi alla scelta fra permanenza al domicilio o collocaIOne in struttura).
Il tutore non può non preoccuparsi di un soggetto dichiarato incapace di gestire i propri interessi perché ne ha, ex lege, la responsabilità finanche di natura penale (art.591 c.p. abbandono di persona incapace).
L'interdiIOne patisce di molti handicap storici ed etimologici, ma sancisce una relaIOne
particolare fra tutore (rappresentante) e tutelato (analogamente al genitore nei confronti del figlio minore), cioè di rendere giuridicamente rilevante il dovere di preoccuparsi di un altro soggetto (non soltanto con una generica e indefinibile “presa in carico”).
Tutto ciò comporta l'individuaIOne di un potere\dovere del tutore in ordine alla collocaIOne
del tutelato, disciplinata espressamente dagli artt. 371 c.c. e negli artt. 357 c.c. 44 disp.att. c.c.,
e costituisce il fondamento del potere dell'intervento sostitutivo del tutore nei confronti del rappresentato sino ad arrivare alla c.d. collocaIOne senza il consenso del tutelato (es.
residenzialità protratte).
La tutela, quindi, è l'unico strumento che legittimi una collocaIOne protratta, anche contro la volontà dell'interessato e che legittimi una sostituIOne al paziente nel consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici (art. 37 Codice Medico Deontologico 16.12.2006 ma nello stesso senso anche il precedente) ovvero nella scelta di modalità assistenziali. In ciò consiste il
quid iuris di proteIOne che l'interdiIOne può assicurare, ai sensi dell'art 414 cc, in presenza di una condiIOne di abituale infermità cui necessita una rappresentanza integrale nella gestione di tutti propri interessi. Nella specie, come accertato dalla documentaIOne medica versata in atti e dall'esame giudiziale reso, non sarebbe in grado di provvedere autonomamente alla gestione Controparte_2
della propria quotidianità; non sarebbe capace di garantirsi un'assistenza adeguata, individuare una collocaIOne adeguata né di rilasciare un consenso informato;
un amministratore o un curatore non potrebbe sostituirsi a nelle scelte terapeutiche ma neppure nella gestione di Controparte_2
ogni atto di natura patrimoniale come, invece, nella specie, necessita.
Ritiene, pertanto il Collegio come proprio in applicaIOne dei criteri posti dalla Suprema Corte e di valutaIOni in ordine alla conformità della misura alle suindicate esigenze debba concludersi che,
nella specie, tenendo conto del criterio c.d. finalistico, l'interdiIOne sia l'unico strumento che assicuri un'adeguata proteIOne al convenuto in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, risultando lo strumento della amministraIOne di sostegno a tali fini, strutturalmente inadeguato soprattutto con riferimento alla gestione della sfera personale.
Quanto alla nomina del tutore ritiene il Collegio di nominare tutore la madre, Parte_1
, dichiaratasi disponibile a ricoprire l'incarico e protutore lo IO RN
[...] Parte_2
, anch'egli dichiaratosi disponibile ad esercitare l'Ufficio.
[...]
Attesa la natura e l'esito della controversia sussistono le ragioni per disporre l'integrale compensaIOne delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, respinta ogni diversa istanza, così provvede;
pronuncia l'interdiIOne nei confronti di , nato a [...] il Controparte_2
26.02.2007;
nomina tutore del medesimo la madre;
Parte_1
nomina protutore del medesimo lo IO RN . Parte_2
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Savona in data 14.07.2025 IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Daniela Mele
IL PRESIDENTE dott. Alberto Princiotta