CA
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/07/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 713/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Angelo RICCIO Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Maria LUPOLI CP_1 appellato
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 3/7/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto dall'appellante, ”Con ricorso depositato il 10 maggio 2024 adiva il Tribunale di Bologna, quale giudice del Parte_1 lavoro, opponendosi: 1) all'ordinanza di ingiunzione n. 01-001238725 notificata il 5 febbraio 2024, relativa all'atto di accertamento n. . 1300 10/08/2018.0318342 del CP_1
10 agosto 2018 riferito all'anno 2017, con la quale si ordinava a Parte_1
in qualità di legale rappresentante della Tecnostamp s.r.l., di pagare Euro
[...]
23.559,00, a titolo di sanzione amministrativa oltre le spese di notifica;
2) all'ordinanza di ingiunzione n. 01-001769124 notificata il 5 febbraio 2024, relativa all'atto di accertamento n. .1300.02/08/2019.0328315 del 2 agosto 2019 CP_1 riferito all'anno 2018, con la quale si ordinava a in qualità di Parte_1 legale rappresentante della Tecnostamp s.r.l., di pagare Euro 24.294,68, a titolo di sanzione amministrativa oltre le spese di notifica;
3) all'ordinanza di ingiunzione n.
pag. 1 di 6 01-002173735 notificata il 5 febbraio 2024, relativa all'atto di accertamento n.
1300.14/01/2021.0022441 del 14 gennaio 2021 riferito all'anno 2019, con la quale CP_1 si ordinava in qualità di legale rappresentante della Parte_1
Tecnostamp s.r.l., di pagare Euro 871,50 a titolo di sanzione amministrativa oltre le spese di notifica;
ne chiedeva la revoca, la dichiarazione di nullità o annullabilità per carenza di presupposti e di motivazione. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio. Eccepiva in via principale la prescrizione del diritto di credito di cui alla sanzione amministrativa comminata, dato che gli anni di riferimento erano il 2017, 2018 e 2019 e pertanto il diritto e l'azione sanzionatoria si sono rispettivamente prescritti nel 2022, nel 2023 e nel gennaio 2024. Le ordinanze di ingiunzioni sono state notificate il 5 febbraio 2024, vale a dire dopo il quinquennio e pertanto è maturata la prescrizione che si eccepiva. In subordine eccepiva che la motivazione addotta a giustificazione delle ingiunzioni di pagamento era insufficiente ed incongrua e la sanzione amministrativa comminata era sproporzionata, eccessiva e illegittima. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. CP_ Si costituiva in giudizio l' , affermando l'infondatezza del ricorso, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta e chiedendo la reiezione del ricorso e per l'effetto la conferma delle ordinanze ingiunzione opposte nella misura già determinata, con vittoria di spese di giudizio. … Con sentenza n. 1303 del 7 ottobre 2024 il Tribunale di Bologna, sezione lavoro, rigettava l'opposizione confermando le ordinanze di ingiunzione e condannando il ricorrente alle spese di lite che liquidava in Euro 3.689,00 oltre spese generali ed accessori di legge” Nel respingere il ricorso, il primo giudice ha osservato che “gli atti di accertamento CP_ CP_ CP_
, protocollo .1300.10/08/2018.0318342, protocollo .1300.02/08/2019.0328315 CP_ e protocollo .1300.14/01/2021.0022441, sono stati regolarmente notificati nelle date del 29.08.2018, 24.08.2019 e 04.02.2021. CP_ Pertanto le Ordinanze Ingiunzione n. OI-001238725, n. OI-001769124 e n. OI- 002173735 – riferite alle annualità dal 2017 al 2019 – tutte notificate in data 05.02.2024, non risultano prescritte, poiché ai sensi dell'art.28 della L.689/1981, la notifica è avvenuta regolarmente nel termine di 5 anni come previsto per legge. Per l'annualità 2017, si deve computare, oltre alla sospensione ex lege prevista dalla normativa emergenziale in materia di covid19 anche il termine di tre mesi concesso con l'emissione del prodromico accertamento di violazione;
per le annualità 2018 e 2019, la notifica delle O.I. è avvenuta perfettamente entro l'arco temporale dei cinque anni. Come noto, infatti, l'art.28 della L.689/1981 precisa che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. A tal riguardo l' ha precisato che la data, da cui decorre il termine di CP_2 prescrizione delle singole annualità, è il 16 dicembre di ciascun anno fino alla data di notifica dell'atto di accertamento che vale quale atto interruttivo”.
pag. 2 di 6 2. Ha proposto appello il censurando la lettura della normativa quanto Pt_1 all'invocata sospensione COVID e lamentando altresì che “la sentenza impugnata è illegittima nella parte in cui integra e sana la motivazione delle ingiunzioni opposte adducendo che l' avrebbe applicato legittimamente la nuova normativa di cui al CP_1 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85, nonostante le sanzioni commesse riguardino gli anni 2017/2018/2019, dato che la nuova normativa avrebbe efficacia retroattiva in quanto più favorevole da punto di vista sanzionatorio, rispetto alla precedente normativa. … La sentenza impugnata è illegittima in quanto la motivazione non regge la decisione, dato che l' non ha contestato la recidiva nei provvedimenti CP_1 impugnati, né tantomeno ha motivato da quali atti emergeva la gravità della condotta.” Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell' , che ha contestato la CP_1 fondatezza del gravame, del quale ha chiesto il rigetto.
3. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. Quanto alla dedotta erroneità della ritenuta sospensione del termine a prescrivere in applicazione della cc.dd. normativa emergenziale, l'argomento di parte appellante non è di immediata chiarezza: “… Contrariamente a quanto ha addotto il Tribunale di Bologna, l'eccezione di prescrizione del diritto di credito di cui alle sanzioni amministrative comminate era ed è fondato, dato che non può operare la invocata sospensione della prescrizione Covid. Nel caso di specie, infatti, il termine di prescrizione non è maturato durante il periodo di sospensione, né tantomeno durante il periodo di sospensione è stata interrotta la prescrizione, con la conseguenza che l' non poteva e non può beneficiare della sospensione di 311 CP_1 giorni, come indicato nella sentenza impugnata. In particolare, se è vero come adduce il Tribunale di Bologna che la notifica dell'avviso di accertamento interrompe la prescrizione tale interruzione è avvenuta in relazione all'atto di accertamento notificato il 29 agosto 2018 e pertanto tale diritto di credito, anche se interrotto, si è comunque prescritto il 29 agosto 2023 dato che l'ordinanza di ingiunzione + stata notificata il 5 febbraio 2024, vale a dire dopo il quinquennio. Ne deriva che la eccezionale normativa COVID, richiamata nella sentenza impugnata, non poteva operare dato il termine di prescrizione non è maturato durante il periodo di sospensione, né tantomeno durante il periodo di sospensione è stata interrotta la prescrizione” (pag. 6 appello, enfasi aggiunta). Pare sufficiente osservare che il termine di prescrizione del diritto dell' a CP_1 riscuotere le somme dovute sia rimasto sospeso con l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, da un lato, e con l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, dall'altro – senza che rilevi il momento in cui si sarebbe dovuta maturare ovvero sia stata interrotta la prescrizione, eventi che possono collocarsi anche in un momento successivo.
pag. 3 di 6 La prima delle disposizioni richiamate - rubricata “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” - dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto, cioè, una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 - pari a 129 giorni - non può essere considerato ai fini del decorso della prescrizione. A sua volta, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni;
causa di sospensione che si aggiunge, dunque, a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 determina - analogamente a quanto si è precisato con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 - la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. In virtù delle suesposte sospensioni, quindi, la notifica delle ordinanze ingiunzione opposte dal deve ritenersi essere intervenuta allorché il termine Pt_1 prescrizionale quinquennale previsto dall'art 28 della L. 689/1981 non era ancora compiuto – dovendosi avere riferimento al precedente atto interruttivo e non agli anni di riferimento dei contributi, come suggestivamente indicato nel ricorso. L'appello deve dunque essere respinto sotto questo profilo. Quanto poi alla misura delle sanzioni e alla loro lamentata eccessività, il ricorrente lamenta che “Il Tribunale di Bologna al riguardo adduce che l' avrebbe applicato CP_1
l'art 23 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito in Legge 3 luglio 2023 n. 85 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, ma il punto è che l' avrebbe comunque dovuto CP_1 motivare l'applicazione del minimo o del massimo della sanzione e nel caso si specie pag. 4 di 6 ha addotto “la gravità della condotta dell'autore”, ma non specifica e non giustifica da dove sarebbe emersa tale gravità dato che era il “primo omesso versamento” derivato da disagiate condizioni economiche del ricorrente”. Posta la vigenza del principio di retroattività in mitius anche per le sanzioni amministrative che hanno natura punitiva, e sono dunque da considerare penali, occorre verificare se la sanzione sub iudice abbia tale natura, e la risposta è positiva. Ritiene, infatti, la Corte che la sanzione amministrativa al tempo prevista dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, abbia natura punitiva e debba dunque soggiacere alle garanzie che la Costituzione e il diritto internazionale dei diritti umani assicurano alla materia penale, ivi incluso il principio di retroattività della lex mitior, ciò anche alla luce del mutato apprezzamento del legislatore. La misura ivi prevista (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000) non può infatti ritenersi meramente ripristinatoria dello status quo ante, né semplicemente mirante alla prevenzione di nuovi illeciti. Invero, già dall'ammontare della sanzione, nell'ampia cornice edittale ivi prevista, senza essere ad esempio subordinata alla reiterazione della condotta, può desumersene l'elevata carica afflittiva, che può spiegarsi in funzione di una finalità di deterrenza o prevenzione generale negativa, certamente comune alle pene in senso stretto. Quanto poi, al carattere mitior della sanzione inflitta in concreto all'odierno appellante (nell'ambito della nuova cornice edittale «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»), va osservato che la gravità della violazione è stata indicata da (“La scelta della misura applicata è stata effettuata dall'Amministrazione in CP_1 base al fatto che sussistono violazioni della stessa natura precedenti a quelle per cui è causa, ossia relative alle annualità dal 2013 al 2015”) ed è stata così spiegata la scelta di irrogare pressochè il massimo editale.
Considerato che
le sanzioni amministrative sono state consistite nella misura pari a tre volte (per l'annualità 2017) e tre volte e mezza (per le annualità 2018 e 2019) l'importo delle ritenute omesse, deve ritenersi che esse (pari a circa 20-25mila€) siano risultate in concreto più favorevoli rispetto a un massimo edittale assai superiore (pari a circa il doppio, ovvero €.50.000,00). L'appello deve essere dunque interamente respinto.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
pag. 5 di 6
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1303/2024 del Parte_1
Tribunale di Bologna resa e pubblicata il giorno 7/10/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello
2. -condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in
€.3.500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 3/7/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 713/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Angelo RICCIO Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Maria LUPOLI CP_1 appellato
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 3/7/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto dall'appellante, ”Con ricorso depositato il 10 maggio 2024 adiva il Tribunale di Bologna, quale giudice del Parte_1 lavoro, opponendosi: 1) all'ordinanza di ingiunzione n. 01-001238725 notificata il 5 febbraio 2024, relativa all'atto di accertamento n. . 1300 10/08/2018.0318342 del CP_1
10 agosto 2018 riferito all'anno 2017, con la quale si ordinava a Parte_1
in qualità di legale rappresentante della Tecnostamp s.r.l., di pagare Euro
[...]
23.559,00, a titolo di sanzione amministrativa oltre le spese di notifica;
2) all'ordinanza di ingiunzione n. 01-001769124 notificata il 5 febbraio 2024, relativa all'atto di accertamento n. .1300.02/08/2019.0328315 del 2 agosto 2019 CP_1 riferito all'anno 2018, con la quale si ordinava a in qualità di Parte_1 legale rappresentante della Tecnostamp s.r.l., di pagare Euro 24.294,68, a titolo di sanzione amministrativa oltre le spese di notifica;
3) all'ordinanza di ingiunzione n.
pag. 1 di 6 01-002173735 notificata il 5 febbraio 2024, relativa all'atto di accertamento n.
1300.14/01/2021.0022441 del 14 gennaio 2021 riferito all'anno 2019, con la quale CP_1 si ordinava in qualità di legale rappresentante della Parte_1
Tecnostamp s.r.l., di pagare Euro 871,50 a titolo di sanzione amministrativa oltre le spese di notifica;
ne chiedeva la revoca, la dichiarazione di nullità o annullabilità per carenza di presupposti e di motivazione. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio. Eccepiva in via principale la prescrizione del diritto di credito di cui alla sanzione amministrativa comminata, dato che gli anni di riferimento erano il 2017, 2018 e 2019 e pertanto il diritto e l'azione sanzionatoria si sono rispettivamente prescritti nel 2022, nel 2023 e nel gennaio 2024. Le ordinanze di ingiunzioni sono state notificate il 5 febbraio 2024, vale a dire dopo il quinquennio e pertanto è maturata la prescrizione che si eccepiva. In subordine eccepiva che la motivazione addotta a giustificazione delle ingiunzioni di pagamento era insufficiente ed incongrua e la sanzione amministrativa comminata era sproporzionata, eccessiva e illegittima. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. CP_ Si costituiva in giudizio l' , affermando l'infondatezza del ricorso, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta e chiedendo la reiezione del ricorso e per l'effetto la conferma delle ordinanze ingiunzione opposte nella misura già determinata, con vittoria di spese di giudizio. … Con sentenza n. 1303 del 7 ottobre 2024 il Tribunale di Bologna, sezione lavoro, rigettava l'opposizione confermando le ordinanze di ingiunzione e condannando il ricorrente alle spese di lite che liquidava in Euro 3.689,00 oltre spese generali ed accessori di legge” Nel respingere il ricorso, il primo giudice ha osservato che “gli atti di accertamento CP_ CP_ CP_
, protocollo .1300.10/08/2018.0318342, protocollo .1300.02/08/2019.0328315 CP_ e protocollo .1300.14/01/2021.0022441, sono stati regolarmente notificati nelle date del 29.08.2018, 24.08.2019 e 04.02.2021. CP_ Pertanto le Ordinanze Ingiunzione n. OI-001238725, n. OI-001769124 e n. OI- 002173735 – riferite alle annualità dal 2017 al 2019 – tutte notificate in data 05.02.2024, non risultano prescritte, poiché ai sensi dell'art.28 della L.689/1981, la notifica è avvenuta regolarmente nel termine di 5 anni come previsto per legge. Per l'annualità 2017, si deve computare, oltre alla sospensione ex lege prevista dalla normativa emergenziale in materia di covid19 anche il termine di tre mesi concesso con l'emissione del prodromico accertamento di violazione;
per le annualità 2018 e 2019, la notifica delle O.I. è avvenuta perfettamente entro l'arco temporale dei cinque anni. Come noto, infatti, l'art.28 della L.689/1981 precisa che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. A tal riguardo l' ha precisato che la data, da cui decorre il termine di CP_2 prescrizione delle singole annualità, è il 16 dicembre di ciascun anno fino alla data di notifica dell'atto di accertamento che vale quale atto interruttivo”.
pag. 2 di 6 2. Ha proposto appello il censurando la lettura della normativa quanto Pt_1 all'invocata sospensione COVID e lamentando altresì che “la sentenza impugnata è illegittima nella parte in cui integra e sana la motivazione delle ingiunzioni opposte adducendo che l' avrebbe applicato legittimamente la nuova normativa di cui al CP_1 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85, nonostante le sanzioni commesse riguardino gli anni 2017/2018/2019, dato che la nuova normativa avrebbe efficacia retroattiva in quanto più favorevole da punto di vista sanzionatorio, rispetto alla precedente normativa. … La sentenza impugnata è illegittima in quanto la motivazione non regge la decisione, dato che l' non ha contestato la recidiva nei provvedimenti CP_1 impugnati, né tantomeno ha motivato da quali atti emergeva la gravità della condotta.” Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell' , che ha contestato la CP_1 fondatezza del gravame, del quale ha chiesto il rigetto.
3. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. Quanto alla dedotta erroneità della ritenuta sospensione del termine a prescrivere in applicazione della cc.dd. normativa emergenziale, l'argomento di parte appellante non è di immediata chiarezza: “… Contrariamente a quanto ha addotto il Tribunale di Bologna, l'eccezione di prescrizione del diritto di credito di cui alle sanzioni amministrative comminate era ed è fondato, dato che non può operare la invocata sospensione della prescrizione Covid. Nel caso di specie, infatti, il termine di prescrizione non è maturato durante il periodo di sospensione, né tantomeno durante il periodo di sospensione è stata interrotta la prescrizione, con la conseguenza che l' non poteva e non può beneficiare della sospensione di 311 CP_1 giorni, come indicato nella sentenza impugnata. In particolare, se è vero come adduce il Tribunale di Bologna che la notifica dell'avviso di accertamento interrompe la prescrizione tale interruzione è avvenuta in relazione all'atto di accertamento notificato il 29 agosto 2018 e pertanto tale diritto di credito, anche se interrotto, si è comunque prescritto il 29 agosto 2023 dato che l'ordinanza di ingiunzione + stata notificata il 5 febbraio 2024, vale a dire dopo il quinquennio. Ne deriva che la eccezionale normativa COVID, richiamata nella sentenza impugnata, non poteva operare dato il termine di prescrizione non è maturato durante il periodo di sospensione, né tantomeno durante il periodo di sospensione è stata interrotta la prescrizione” (pag. 6 appello, enfasi aggiunta). Pare sufficiente osservare che il termine di prescrizione del diritto dell' a CP_1 riscuotere le somme dovute sia rimasto sospeso con l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, da un lato, e con l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, dall'altro – senza che rilevi il momento in cui si sarebbe dovuta maturare ovvero sia stata interrotta la prescrizione, eventi che possono collocarsi anche in un momento successivo.
pag. 3 di 6 La prima delle disposizioni richiamate - rubricata “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” - dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto, cioè, una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 - pari a 129 giorni - non può essere considerato ai fini del decorso della prescrizione. A sua volta, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni;
causa di sospensione che si aggiunge, dunque, a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 determina - analogamente a quanto si è precisato con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 - la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. In virtù delle suesposte sospensioni, quindi, la notifica delle ordinanze ingiunzione opposte dal deve ritenersi essere intervenuta allorché il termine Pt_1 prescrizionale quinquennale previsto dall'art 28 della L. 689/1981 non era ancora compiuto – dovendosi avere riferimento al precedente atto interruttivo e non agli anni di riferimento dei contributi, come suggestivamente indicato nel ricorso. L'appello deve dunque essere respinto sotto questo profilo. Quanto poi alla misura delle sanzioni e alla loro lamentata eccessività, il ricorrente lamenta che “Il Tribunale di Bologna al riguardo adduce che l' avrebbe applicato CP_1
l'art 23 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito in Legge 3 luglio 2023 n. 85 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, ma il punto è che l' avrebbe comunque dovuto CP_1 motivare l'applicazione del minimo o del massimo della sanzione e nel caso si specie pag. 4 di 6 ha addotto “la gravità della condotta dell'autore”, ma non specifica e non giustifica da dove sarebbe emersa tale gravità dato che era il “primo omesso versamento” derivato da disagiate condizioni economiche del ricorrente”. Posta la vigenza del principio di retroattività in mitius anche per le sanzioni amministrative che hanno natura punitiva, e sono dunque da considerare penali, occorre verificare se la sanzione sub iudice abbia tale natura, e la risposta è positiva. Ritiene, infatti, la Corte che la sanzione amministrativa al tempo prevista dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, abbia natura punitiva e debba dunque soggiacere alle garanzie che la Costituzione e il diritto internazionale dei diritti umani assicurano alla materia penale, ivi incluso il principio di retroattività della lex mitior, ciò anche alla luce del mutato apprezzamento del legislatore. La misura ivi prevista (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000) non può infatti ritenersi meramente ripristinatoria dello status quo ante, né semplicemente mirante alla prevenzione di nuovi illeciti. Invero, già dall'ammontare della sanzione, nell'ampia cornice edittale ivi prevista, senza essere ad esempio subordinata alla reiterazione della condotta, può desumersene l'elevata carica afflittiva, che può spiegarsi in funzione di una finalità di deterrenza o prevenzione generale negativa, certamente comune alle pene in senso stretto. Quanto poi, al carattere mitior della sanzione inflitta in concreto all'odierno appellante (nell'ambito della nuova cornice edittale «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»), va osservato che la gravità della violazione è stata indicata da (“La scelta della misura applicata è stata effettuata dall'Amministrazione in CP_1 base al fatto che sussistono violazioni della stessa natura precedenti a quelle per cui è causa, ossia relative alle annualità dal 2013 al 2015”) ed è stata così spiegata la scelta di irrogare pressochè il massimo editale.
Considerato che
le sanzioni amministrative sono state consistite nella misura pari a tre volte (per l'annualità 2017) e tre volte e mezza (per le annualità 2018 e 2019) l'importo delle ritenute omesse, deve ritenersi che esse (pari a circa 20-25mila€) siano risultate in concreto più favorevoli rispetto a un massimo edittale assai superiore (pari a circa il doppio, ovvero €.50.000,00). L'appello deve essere dunque interamente respinto.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
pag. 5 di 6
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1303/2024 del Parte_1
Tribunale di Bologna resa e pubblicata il giorno 7/10/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello
2. -condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in
€.3.500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 3/7/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 6 di 6