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Decreto 18 marzo 2025
Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile nella persona del dott. Angelo Del Franco, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale iscritto al n. 259/2025 V.G. del
Registro Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025 , avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n. 89/2001
e succ. modifiche. promosso da
BA AO, nata a [...] il [...] e res.te in Torre del Greco (NA) alla via Montedoro n.34, CF:
[...];
2) EL OM, nata a [...] il [...]
e res.te alla Via Lamaria n. 112 in Torre del Greco CF:
[...];
3) ER IA SA, nata a [...] il
13.08.1987 e res.te alla Via Calastro n. 11 in Torre del Greco CF:
[...];
Tutti, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Rizzo (cod. fisc.
[...]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Torre del Greco alla via Marconi n.°10, come da procura agli atti, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni del procedimento al Fax: 0818818499
e/o all'indirizzo PEC: rizzolaw@legalmail.it,
La Corte,
- visto il ricorso depositato il 22/01/2025, con il quale gli istanti hanno chiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del procedura fallimentare aperta dinanzi al Tribunale Torre Annunziata a carico della “Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A.” con sentenza n. 24/2012, nel cui passivo i medesimi sono stati ammessi per i seguenti importi: BA AO, (Riparto BA AO) istanza n. cron. 00-
09331 del 21.09.2012 con ammissione alla procedura fallimentare n. 25/12 R.G. del 13.02.2014 per un credito ammesso pari ad euro
100.000,00 (CFR. documentazione che si produce);
EL OM, istanza n. cron. 10220 del 24/09/2012 con ammissione alla procedura fallimentare n. 25/12 R.G. del
20.03.2014 per un credito ammesso pari ad euro 29482,68;
ER IA SA istanza n. cron. 10218 del
24.09.2012 con ammissione alla procedura fallimentare n. 25/12
R.G. del 20.03.2014 per un credito ammesso pari ad euro
10126,17;
Che in data 30.10.2014 veniva dichiarato esecutivo lo stato passivo dei creditori (come emerge dal rendiconto finale del
26.02.2024);
Che venivano approvati vari piani di riparto, che si allegano, in forza dei quali i creditori ricevevano una parziale soddisfazione.
Che la procedura fallimentare de qua è stata chiusa con provvedimento del 14/7/2024; rilevato che l'art. 2, comma 2-bis Legge Pinto stabilisce che “si considera rispettato il termine ragionevole se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”.
Rilevato che un recente orientamento della Cassazione eleva fino a sette anni il limite della ragionevole durata delle procedure fallimentari (o di liquidazione giudiziale) più complesse (Cass. nn.
1286/24, 23908/24, 20340/24).
Rilevato, dunque, che in base alle rispettive date di ammissione al passivo, la durata irragionevole della procedura fallimentare è pari ad: anni cinque per i creditori:
Considerata la particolare complessità della procedura presupposta, stante il rilevantissimo (circa 1.200) numero di creditori insinuatisi al passivo;
rilevato che ai sensi dell'art.
2-bis il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro
400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo;
Valutata nel caso di specie la particolare complessità della procedura presupposta, l'entità del credito dei ricorrenti, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
Rilevato che, secondo l'id quod plerumque accidit, può ragionevolmente presumersi che lo stress psichico-emotivo sofferto dagli odierni ricorrenti a causa della non ragionevole durata della predetta procedura concorsuale sia stato in parte lenito grazie alla soddisfazione di una percentuale, certamente non irrisoria, dagli stessi ottenuta in forza dell'ottavo riparto dell'attivo fallimentare, dichiarato esecutivo con un decreto datato 9 settembre 2022, così raggiungendo la percentuale complessiva del
25,25%.
A questo Collegio pare, quindi, tutto sommato, più equo liquidare gli indennizzi nelle seguenti misure: nella misura di 400,00 € quello spettante a EL OM
e ER IA SA;
nella misura di 450,00 € quello spettante a BA AO, ciò per ogni anno o frazione d'anno superiore a sei mesi eccedente la ragionevole durata della predetta procedura fallimentare;
che, pertanto, si stima equo ex art. 2056 c.c., riconoscere alle parti istanti le seguenti complessive somme di danaro: euro 2.000,00 (euro 400 x 5 anni) a: EL OM e
ER IA SA euro 2.250,00 (euro 450 x 5 anni) a: BA AO
Rilevato che le spese devono seguire la soccombenza e devono essere liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, e, quindi, avendo riguardo alla tabella del procedimento di ingiunzione e tenendo conto del valore della controversia, da ragguagliare al più elevato degli importi degli indennizzi liquidati in favore degli odierni opposti (cfr. Cass. 10367/2024), cioè alla somma di euro 2.2.50,00 ed applicando al cd. compenso standard una riduzione del 30% ai sensi del comma 4 e un aumento del
470% ai sensi del comma 2 dell'art. 4 di detto decreto ministeriale dell'importo ingiunto, della natura della procedimento e dell'attività in concreto espletata dal difensore, con le maggiorazioni ex art. 4 comma 1-bis e comma 2, d.m. 55/2014
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie in parte i ricorsi e, per l'effetto, ingiunge al Ministero della
Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, il pagamento senza dilazione delle seguenti somme di danaro: euro 2.000,00 cadauna a: EL OM e ER
IA SA;
euro 2.250,00 a: BA AO, oltre interessi legali dalla domanda, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese processuali che liquida in € 266,00 per compensi, oltre cassa e I.V.A. come per legge e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Napoli, 13-3-2025.
Il Giudice Designato
(dott. Angelo Del Franco)
Prima Sezione Civile nella persona del dott. Angelo Del Franco, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale iscritto al n. 259/2025 V.G. del
Registro Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025 , avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n. 89/2001
e succ. modifiche. promosso da
BA AO, nata a [...] il [...] e res.te in Torre del Greco (NA) alla via Montedoro n.34, CF:
[...];
2) EL OM, nata a [...] il [...]
e res.te alla Via Lamaria n. 112 in Torre del Greco CF:
[...];
3) ER IA SA, nata a [...] il
13.08.1987 e res.te alla Via Calastro n. 11 in Torre del Greco CF:
[...];
Tutti, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Rizzo (cod. fisc.
[...]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Torre del Greco alla via Marconi n.°10, come da procura agli atti, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni del procedimento al Fax: 0818818499
e/o all'indirizzo PEC: rizzolaw@legalmail.it,
La Corte,
- visto il ricorso depositato il 22/01/2025, con il quale gli istanti hanno chiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del procedura fallimentare aperta dinanzi al Tribunale Torre Annunziata a carico della “Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A.” con sentenza n. 24/2012, nel cui passivo i medesimi sono stati ammessi per i seguenti importi: BA AO, (Riparto BA AO) istanza n. cron. 00-
09331 del 21.09.2012 con ammissione alla procedura fallimentare n. 25/12 R.G. del 13.02.2014 per un credito ammesso pari ad euro
100.000,00 (CFR. documentazione che si produce);
EL OM, istanza n. cron. 10220 del 24/09/2012 con ammissione alla procedura fallimentare n. 25/12 R.G. del
20.03.2014 per un credito ammesso pari ad euro 29482,68;
ER IA SA istanza n. cron. 10218 del
24.09.2012 con ammissione alla procedura fallimentare n. 25/12
R.G. del 20.03.2014 per un credito ammesso pari ad euro
10126,17;
Che in data 30.10.2014 veniva dichiarato esecutivo lo stato passivo dei creditori (come emerge dal rendiconto finale del
26.02.2024);
Che venivano approvati vari piani di riparto, che si allegano, in forza dei quali i creditori ricevevano una parziale soddisfazione.
Che la procedura fallimentare de qua è stata chiusa con provvedimento del 14/7/2024; rilevato che l'art. 2, comma 2-bis Legge Pinto stabilisce che “si considera rispettato il termine ragionevole se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”.
Rilevato che un recente orientamento della Cassazione eleva fino a sette anni il limite della ragionevole durata delle procedure fallimentari (o di liquidazione giudiziale) più complesse (Cass. nn.
1286/24, 23908/24, 20340/24).
Rilevato, dunque, che in base alle rispettive date di ammissione al passivo, la durata irragionevole della procedura fallimentare è pari ad: anni cinque per i creditori:
Considerata la particolare complessità della procedura presupposta, stante il rilevantissimo (circa 1.200) numero di creditori insinuatisi al passivo;
rilevato che ai sensi dell'art.
2-bis il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro
400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo;
Valutata nel caso di specie la particolare complessità della procedura presupposta, l'entità del credito dei ricorrenti, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
Rilevato che, secondo l'id quod plerumque accidit, può ragionevolmente presumersi che lo stress psichico-emotivo sofferto dagli odierni ricorrenti a causa della non ragionevole durata della predetta procedura concorsuale sia stato in parte lenito grazie alla soddisfazione di una percentuale, certamente non irrisoria, dagli stessi ottenuta in forza dell'ottavo riparto dell'attivo fallimentare, dichiarato esecutivo con un decreto datato 9 settembre 2022, così raggiungendo la percentuale complessiva del
25,25%.
A questo Collegio pare, quindi, tutto sommato, più equo liquidare gli indennizzi nelle seguenti misure: nella misura di 400,00 € quello spettante a EL OM
e ER IA SA;
nella misura di 450,00 € quello spettante a BA AO, ciò per ogni anno o frazione d'anno superiore a sei mesi eccedente la ragionevole durata della predetta procedura fallimentare;
che, pertanto, si stima equo ex art. 2056 c.c., riconoscere alle parti istanti le seguenti complessive somme di danaro: euro 2.000,00 (euro 400 x 5 anni) a: EL OM e
ER IA SA euro 2.250,00 (euro 450 x 5 anni) a: BA AO
Rilevato che le spese devono seguire la soccombenza e devono essere liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, e, quindi, avendo riguardo alla tabella del procedimento di ingiunzione e tenendo conto del valore della controversia, da ragguagliare al più elevato degli importi degli indennizzi liquidati in favore degli odierni opposti (cfr. Cass. 10367/2024), cioè alla somma di euro 2.2.50,00 ed applicando al cd. compenso standard una riduzione del 30% ai sensi del comma 4 e un aumento del
470% ai sensi del comma 2 dell'art. 4 di detto decreto ministeriale dell'importo ingiunto, della natura della procedimento e dell'attività in concreto espletata dal difensore, con le maggiorazioni ex art. 4 comma 1-bis e comma 2, d.m. 55/2014
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie in parte i ricorsi e, per l'effetto, ingiunge al Ministero della
Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, il pagamento senza dilazione delle seguenti somme di danaro: euro 2.000,00 cadauna a: EL OM e ER
IA SA;
euro 2.250,00 a: BA AO, oltre interessi legali dalla domanda, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese processuali che liquida in € 266,00 per compensi, oltre cassa e I.V.A. come per legge e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Napoli, 13-3-2025.
Il Giudice Designato
(dott. Angelo Del Franco)