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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9109 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
09.12.2025, disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 4312/2025, avente ad oggetto: opposizione a seguito di per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
CP_1
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Napoli alla via Domenico Fontana n. 47/E, presso lo studio dell'avv. Marilena Chirico che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : in accoglimento dell'opposizione, dichiarare la sussistenza Parte_1 dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'assegno di invalidità, con decorrenza dalla data della revoca disposta in sede amministrativa, ovvero da quella successiva accertata;
per l'effetto, condannare l'ente al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_ PER L' dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
21.02.2025, esponeva di aver percepito la pensione di inabilità e di Parte_1 aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n. 8605/2024) per il riconoscimento dell'assegno di invalidità ex legge n. 118/1971, a seguito della visita di revisione del
13.10.2023.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, la c.t.u. dott.ssa Per_1 nelle conclusioni dell'elaborato, aveva accertato che: “la signora
[...] Parte_1
, di anni 61, risulta invalida nella misura del 60% in considerazione del valore a
[...] scalare che si utilizza, da protocollo, nelle malattie oncologiche in fase di guarigione”.
Contestava la consulenza tecnica, soffermandosi, da un lato, sull'omessa diagnosi di una serie di patologie sofferte;
dall'altro, sulla superficialità dell'elaborato peritale laddove non erano stati indicati né i codici, né le percentuali attribuite a ciascuna patologia accertata.
In ogni caso, deduceva la sottovalutazione della patologia oncologica sofferta.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'assegno di invalidità, con decorrenza dalla data della revoca, ovvero da quella successiva accertata;
per l'effetto, condannare l'ente previdenziale al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese.
Alla luce delle specifiche contestazioni con particolare riferimento alla mancata indicazione dei codici e delle percentuali in ordine alle singole patologie riconosciute e la formula di calcolo utilizzata, all'udienza del 03.07.2025, venivano richiesti chiarimenti al
C.T.U. ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., al fine di valutare compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto dalla ricorrente.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e la relazione integrativa resa, l'udienza del
09.12.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Lette le note, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, il co. 6 art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
2 I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, la consulente ha accertato in capo alla sig.ra una Parte_1 invalidità complessiva in misura del 60%, causata dalle seguenti affezioni: “1) Leucemia
Mieloide Cronica, in fase di quiescenza, in trattamento con Imatinib;
2) Sindrome depressiva – ansiosa in paziente oncologico”.
Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta. All'esito concludeva che: “la signora , di Parte_1 anni 61, risulta invalida nella misura del 60% in considerazione del valore a scalare che si utilizza, da protocollo, nelle malattie oncologiche in fase di guarigione.”
Alla luce delle specifiche contestazioni sollevate, all'udienza del 03.07.2025, venivano richiesti chiarimenti al consulente, al fine di pervenire ad un quadro completo dello stato di salute della ricorrente.
Ebbene, nella relazione integrativa, il consulente ha ribadito le conclusioni cui era giunto, rispondendo compiutamente alle contestazioni sollevate in merito alla mancata indicazione dei codici e delle percentuali in ordine alle singole patologie riconosciute e la formula di calcolo utilizzata, chiarendo a tal riguardo che: la diagnosi molecolare
è:“Malattia Minima Residua in Leucemia Mieloide Cronica“(vedi pag. 24 del foliario telematico , certificato dell'Università Federico II di Napoli ); la paziente è affetta si da una patologia onco ematologica a carattere cronico , ma la malattia ha una bassa espressività clinica , è silente da oltre 5 anni e non ha determinato danni d'organo invalidanti . La paziente non ha complicanze organiche né cliniche allo stato attuale. Trattasi di Malattia neoplastica cronica silente da molti anni , in follow up con controlli ematologici non invasivi, ogni 6 mesi circa, in assenza di ripresa della malattia da molti anni. Coesiste calo del tono dell'umore non in trattamento continuo e cardiopatia ipertensiva in assenza di danno d'organo. Valori tabellari: 1) Malattia neoplastica ematologica in assenza di clinicità, non tabellato, per similitudine, cod 9319=50% 2) Cardiopatia ipertensiva in assenza di danno d'organo, non tabellata = 15% 3) Calo del tono dell'umore non in trattamento continuato, cod 2204=10%”.
Ed ha così concluso:” Alla luce di quanto sopra precisato si conferma la valutazione già espressa nella ATP: la paziente , di anni 61, risulta invalida nella Parte_1 misura del 60% come da valori tabellari in vigore.” confermando il giudizio già espresso in sede di revisione dalla competente commissione medica.
3 A parere del giudicante, dunque, il consulente d'ufficio ha ampiamente valutato le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, avendo risposto alle contestazioni sollevate, all'esito delle quali è pervenuto al mancato riconoscimento di un'invalidità complessiva in misura superiore al 74%, condizione necessaria all'ottenimento dell'assegno di invalidità civile (legge n. 117/81).
A tal proposito va ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'assegno d'invalidità civile (art. 13, legge cit.), ha sottolineato che la natura permanente della riduzione della capacità lavorativa non si identifica con la definitività ed immutabilità dello stato invalidante, ma richiede che esso sia connaturato alla malattia in atto, o alle terapie che si rendono necessarie in ragione della stessa, per una proiezione di durata incerta ed indeterminata, non prevedibile ex ante, o che comunque sia connotato da una certa perduranza significativa nel tempo, sì da determinare una reale situazione di bisogno (Cass. n. 11185 del 23/04/2019; Cass. n. 17400 del 29/08/2016).
Nella specie, il consulente ha accertato ampiamente valutato le conseguenze delle patologie diagnosticate (ed in particolare di quella neoplastica), non riscontrando quell'indeterminabilità e/o permanenza delle stesse tali da incidere sul complesso invalidante della sig.ra in misura superiore al 60%. Parte_1
In secondo luogo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di precedenti esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dalla dott.ssa tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da Per_1 quest'ultima (cfr. Cass. lav. 20/02/2009, n. 4254).
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
3. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1, 2 e 3 – e 77 del D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
4 CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso in opposizione;
CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 10.12.2025.
Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
5
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
09.12.2025, disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 4312/2025, avente ad oggetto: opposizione a seguito di per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
CP_1
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Napoli alla via Domenico Fontana n. 47/E, presso lo studio dell'avv. Marilena Chirico che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : in accoglimento dell'opposizione, dichiarare la sussistenza Parte_1 dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'assegno di invalidità, con decorrenza dalla data della revoca disposta in sede amministrativa, ovvero da quella successiva accertata;
per l'effetto, condannare l'ente al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_ PER L' dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
21.02.2025, esponeva di aver percepito la pensione di inabilità e di Parte_1 aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n. 8605/2024) per il riconoscimento dell'assegno di invalidità ex legge n. 118/1971, a seguito della visita di revisione del
13.10.2023.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, la c.t.u. dott.ssa Per_1 nelle conclusioni dell'elaborato, aveva accertato che: “la signora
[...] Parte_1
, di anni 61, risulta invalida nella misura del 60% in considerazione del valore a
[...] scalare che si utilizza, da protocollo, nelle malattie oncologiche in fase di guarigione”.
Contestava la consulenza tecnica, soffermandosi, da un lato, sull'omessa diagnosi di una serie di patologie sofferte;
dall'altro, sulla superficialità dell'elaborato peritale laddove non erano stati indicati né i codici, né le percentuali attribuite a ciascuna patologia accertata.
In ogni caso, deduceva la sottovalutazione della patologia oncologica sofferta.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'assegno di invalidità, con decorrenza dalla data della revoca, ovvero da quella successiva accertata;
per l'effetto, condannare l'ente previdenziale al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese.
Alla luce delle specifiche contestazioni con particolare riferimento alla mancata indicazione dei codici e delle percentuali in ordine alle singole patologie riconosciute e la formula di calcolo utilizzata, all'udienza del 03.07.2025, venivano richiesti chiarimenti al
C.T.U. ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., al fine di valutare compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto dalla ricorrente.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e la relazione integrativa resa, l'udienza del
09.12.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Lette le note, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, il co. 6 art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
2 I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, la consulente ha accertato in capo alla sig.ra una Parte_1 invalidità complessiva in misura del 60%, causata dalle seguenti affezioni: “1) Leucemia
Mieloide Cronica, in fase di quiescenza, in trattamento con Imatinib;
2) Sindrome depressiva – ansiosa in paziente oncologico”.
Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta. All'esito concludeva che: “la signora , di Parte_1 anni 61, risulta invalida nella misura del 60% in considerazione del valore a scalare che si utilizza, da protocollo, nelle malattie oncologiche in fase di guarigione.”
Alla luce delle specifiche contestazioni sollevate, all'udienza del 03.07.2025, venivano richiesti chiarimenti al consulente, al fine di pervenire ad un quadro completo dello stato di salute della ricorrente.
Ebbene, nella relazione integrativa, il consulente ha ribadito le conclusioni cui era giunto, rispondendo compiutamente alle contestazioni sollevate in merito alla mancata indicazione dei codici e delle percentuali in ordine alle singole patologie riconosciute e la formula di calcolo utilizzata, chiarendo a tal riguardo che: la diagnosi molecolare
è:“Malattia Minima Residua in Leucemia Mieloide Cronica“(vedi pag. 24 del foliario telematico , certificato dell'Università Federico II di Napoli ); la paziente è affetta si da una patologia onco ematologica a carattere cronico , ma la malattia ha una bassa espressività clinica , è silente da oltre 5 anni e non ha determinato danni d'organo invalidanti . La paziente non ha complicanze organiche né cliniche allo stato attuale. Trattasi di Malattia neoplastica cronica silente da molti anni , in follow up con controlli ematologici non invasivi, ogni 6 mesi circa, in assenza di ripresa della malattia da molti anni. Coesiste calo del tono dell'umore non in trattamento continuo e cardiopatia ipertensiva in assenza di danno d'organo. Valori tabellari: 1) Malattia neoplastica ematologica in assenza di clinicità, non tabellato, per similitudine, cod 9319=50% 2) Cardiopatia ipertensiva in assenza di danno d'organo, non tabellata = 15% 3) Calo del tono dell'umore non in trattamento continuato, cod 2204=10%”.
Ed ha così concluso:” Alla luce di quanto sopra precisato si conferma la valutazione già espressa nella ATP: la paziente , di anni 61, risulta invalida nella Parte_1 misura del 60% come da valori tabellari in vigore.” confermando il giudizio già espresso in sede di revisione dalla competente commissione medica.
3 A parere del giudicante, dunque, il consulente d'ufficio ha ampiamente valutato le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, avendo risposto alle contestazioni sollevate, all'esito delle quali è pervenuto al mancato riconoscimento di un'invalidità complessiva in misura superiore al 74%, condizione necessaria all'ottenimento dell'assegno di invalidità civile (legge n. 117/81).
A tal proposito va ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'assegno d'invalidità civile (art. 13, legge cit.), ha sottolineato che la natura permanente della riduzione della capacità lavorativa non si identifica con la definitività ed immutabilità dello stato invalidante, ma richiede che esso sia connaturato alla malattia in atto, o alle terapie che si rendono necessarie in ragione della stessa, per una proiezione di durata incerta ed indeterminata, non prevedibile ex ante, o che comunque sia connotato da una certa perduranza significativa nel tempo, sì da determinare una reale situazione di bisogno (Cass. n. 11185 del 23/04/2019; Cass. n. 17400 del 29/08/2016).
Nella specie, il consulente ha accertato ampiamente valutato le conseguenze delle patologie diagnosticate (ed in particolare di quella neoplastica), non riscontrando quell'indeterminabilità e/o permanenza delle stesse tali da incidere sul complesso invalidante della sig.ra in misura superiore al 60%. Parte_1
In secondo luogo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di precedenti esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dalla dott.ssa tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da Per_1 quest'ultima (cfr. Cass. lav. 20/02/2009, n. 4254).
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
3. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1, 2 e 3 – e 77 del D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
4 CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso in opposizione;
CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 10.12.2025.
Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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