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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 3162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3162 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 776/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 776/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LO AN RI, elettivamente domiciliato in VIA MIELLI N. 11 41026
LL EL NA presso il difensore avv. LO AN RI
OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PESCERELLI MI, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA ALTABELLA, 11 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. PESCERELLI
MI
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 5250/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente così conclude:
“ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutte le motivazioni espresse nella narrativa,
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, nel merito:
- accertare il credito vantato da nei confronti di per l'importo Parte_1 CP_1 di € 100.000,00 (o in quella, minore o maggiore dovesse risultare giusta ed equa) a titolo di riconduzione ad equità e/o a titolo di risarcimento danni e accogliere la spiegata opposizione per tutte le argomentazioni dedotte in epigrafe;
pagina 1 di 12 - per l'effetto, dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria di e revocare e/o dichiarare CP_1 inefficace il decreto ingiuntivo n. 5250/2022, rubricato al n. 12798/22 R.G., emesso in data 03/12/2022 dal Tribunale di Bologna;
in via riconvenzionale:
- per tutte le ragioni sopra esposte, accertato il credito vantato da nei Parte_1 confronti di per l'importo di € 100.000,00 (o in quella, minore o maggiore dovesse risultare CP_1 giusta ed equa) a titolo di riconduzione ad equità e/o a titolo di risarcimento danni, condannare
[...] al pagamento, in favore di della suddetta somma di € 100.000,00 o CP_1 Parte_1 della maggiore e/o minore somma accertata in corso di causa, eventualmente anche operando compensazione giudiziale con le eventuali somme di cui dovesse risultare creditrice. CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria, richiamata integralmente la documentazione prodotta, si rinnova la istanza di ammissione delle seguenti prove:
- l'ammissione di CTU volta a verificare, rispetto a quanto contrattualmente pattuito tra le parti,
l'attività professionale di fatto prestata da ed i relativi tempi di esecuzione rispetto a quelli CP_1 concordati nonché la conformità/adeguatezza o meno, dell'attività professionale prestata con riferimento al prezzo corrisposto;
- la ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che la Sig.ra ha personalmente lamentato il mancato rispetto degli impegni contrattuali Tes_1 da parte di sin dalla fine dell'anno 2021; (testi Dott.ssa e CP_1 Testimone_2 Testimone_3
2) vero che la Sig.ra ha personalmente sollecitato la predisposizione e la “messa in funzione” Tes_1 dello shop on line sin dalla fine dell'anno 2021; (testi Dott.ssa e Testimone_2 Testimone_3
3) vero che la Sig.ra ha personalmente lamentato lo scarso appeal e la scarsa frequentazione Tes_1 da parte dei terzi dei canali social sin dalla fine dell'anno 2021; (testi Dott.ssa e Testimone_2
Testimone_3
4) vero che appena è entrata in possesso delle credenziali consegnate da ed ha potuto CP_1 verificare il lavoro da questi svolto ha potuto accertare la circostanza che quanto previsto contrattualmente era incompleto;
(teste Testimone_4
5) vero che per lavorazioni identiche sono previsti compensi alquanto inferiori sul mercato;
(teste
Testimone_4
6) vero che è stato complicato e laborioso completare le opere inizialmente previste nel contratto sottoscritto tra e (teste . CP_1 Parte_1 Testimone_4
Si indicano a testi, anche ad eventuale controprova: pagina 2 di 12 - Dott.ssa c/o lo studio commerciale Montanari & Galletti, in Bologna, Via Andrea Testimone_2
Costa n.54.
- residente in [...], Marzabotto (BO). Testimone_3
- legale rappresentante di con sede in Battipaglia (SA), Via Carmine Turco CP_2 Tes_4
n.4.”.
L'opposta così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto così come la domanda riconvenzionale integrante altresì lite temeraria, e per l'effetto confermare il d.i. opposto n. 5250/22;
- condannare la per lite temeraria ex art. 96 commi 1 e 3 cpc nonché alle spese legali nella Parte_1 misura massima;
- in via istruttoria, si insiste nell'integrale ammissione dei mezzi istruttori già articolati di cui alle memorie ex art. 183 co. 6 nn. 2 e 3 cpc, inclusi quelli non ammessi.
Si chiede, infine, che l'Ecc.mo Giudice Voglia assegnare i termini alle parti ex art. 190 c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
1.
(d'ora in poi anche solo società ) conseguiva dal Tribunale di Bologna, nei confronti CP_1 CP_1 di (d'ora in avanti anche solo società ), decreto ingiuntivo Controparte_3 Pt_1
n. 5250/22 emesso in data 5 dicembre 2022, per l'importo di € 42.700,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo complessivo per le prestazioni svolte dal mese di gennaio al mese di maggio 2022, sulla base dell'accordo di consulenza concluso dalle parti, delle fatture emesse mensilmente e dell'estratto autentico delle scritture contabili.
2.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la società deducendo l'insussistenza di alcun Pt_1 credito della società ingiungente, in particolare esponendo:
- che essa istante, costituita in data 17 febbraio 2021, svolgeva, tra l'altro, attività di ideazione, sviluppo e acquisizione di innovazioni tecniche e soluzioni innovative nel settore del pet care e del pet food, oltre allo sfruttamento commerciale di tali innovazioni e l'ideazione, produzione e commercializzazione di prodotti per il nutrimento, il benessere, la cura e l'igiene degli animali, compresi prodotti di abbigliamento ed accessori;
- che, per realizzare tali obiettivi, in data 17 luglio 2021 aveva aperto un'attività commerciale a pagina 3 di 12 ; Parte_2
- che, per promuovere il proprio marchio ed i propri prodotti anche on line, con la creazione, quindi, di una rete di commercializzazione-marketing e di un adeguato sito e di tutto quanto ad esso inerente e collegato al web anche a livello pubblicitario, si era rivolta alla società con la quale, in data 7 CP_1 maggio 2021, aveva sottoscritto un contratto di collaborazione e di cui all'offerta (“ Parte_3
di comunicazione”) allegata – unitamente alle condizioni generali mai specificamente
[...] sottoscritte per accettazione – avente ad oggetto “ – Molly Coddle 2021” per Parte_4
l'importo di complessivi € 133.000,00, oltre IVA, con scadenza al 31 dicembre 2021 e pagamento da effettuare in due rate pari ciascuna al 50%, con scadenze a maggio e a dicembre 2021;
- che tale accordo, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso monitorio, non prevedeva alcun rinnovo automatico “in data 1 gennaio 2022, salvo preavviso di 60 giorni”;
- che, infatti, nelle condizioni generali di contratto richiamate nell'offerta sottoscritta e ad essa allegate, al punto 4 relativo alla “durata”, nulla era previsto in merito ad un eventuale tacito ed automatico rinnovo;
- che la clausola di rinnovo automatico, non prevista nelle condizioni generali, era stata inserita, in modo “singolare”, nell'offerta ed integrava, in ogni caso, clausola vessatoria che non era stata specificamente sottoscritta e, come tale, era nulla o inefficace;
- che al legale rappresentante di essa istante era stata inizialmente consegnata un'offerta priva di tale clausola (doc. 5), era stata successivamente consegnata un'offerta con tale clausola (doc. 6), con sottoscrizione, ancora successiva, di un ulteriore e diverso modulo di offerta in cui l'anno era stato
“visibilmente” corretto a penna (doc. 2);
- che a conferma dell'intervenuta cessazione del contratto alla data del 31 dicembre 2021 deponeva la consegna al legale rappresentante di essa istante di una nuova offerta del 16 dicembre 2021 a cui erano allegate sia l'offerta relativa al corrispettivo della prestazione con le scadenze al gennaio e al dicembre
2022 sia le condizioni generali (doc. 7);
- che, infine, nell'offerta 2022 non era più presente la clausola che prevedeva il rinnovo automatico in mancanza di preavviso nel termine di 60 giorni prima (circostanza, quella della presentazione di nuova offerta 2022, inconciliabile, a detta dell'istante, con l'asserito rinnovo tacito);
- che, in ogni caso, essa istante era da tempo insoddisfatta del servizio offerto, come già denunciato tramite legale il 6 maggio 2022, a causa delle plurime inadempienze, come reso noto nei mesi precedenti, ed aveva manifestato l'intenzione di non proseguire nel rapporto, oltre a contestare gli pagina 4 di 12 ulteriori importi richiesti – stante la naturale cessazione del contratto alla data del 31 dicembre 2021 – peraltro relativi a prestazioni di fatto mai eseguite;
- che, inoltre, era stata denunciata anche la sproporzione tra il prezzo richiesto ed il servizio svolto ed erano state tempestivamente contestate le fatture n. 153, 186, 245 e 383 inviate dalla società , con CP_1 richiesta di emissione di nota di credito;
- che neppure i tentativi di composizione bonaria erano andati a buon fine;
- che essa istante, a seguito della cessazione del contratto con la società , si era rivolta ad altra CP_1 società di consulenza con cui aveva sottoscritto un contratto annuale e che, per prestazioni della stessa entità, aveva richiesto un compenso mensile di € 500,00, oltre IVA.
2.1.
Sulla base di tali premesse l'opponente deduceva l'insussistenza del credito vantato dalla società CP_1
e l'esistenza di un proprio credito per l'importo di € 100.000,00, nei confronti di quest'ultima, sia “a titolo di restituzione di quanto corrisposto e non corrispondente all'attività di fatto incompleta e/o non eseguita a regola d'arte” sia a titolo di danni, richiamando la “riconduzione ad equità” del contratto sottoscritto;
e concludeva chiedendo l'accertamento del proprio credito per l'importo di € 100.000,00, o per la minore o maggiore somma di giustizia, “a titolo di riconduzione ad equità e/o a titolo di risarcimento danni”, con conseguente revoca o declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della società al pagamento, in suo CP_1 favore, della somma predetta, eventualmente operando la compensazione giudiziale con le eventuali somme risultanti a credito della società . Con vittoria di spese. CP_1
3.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società che contestava la CP_1 fondatezza dell'opposizione proposta, della quale chiedeva il rigetto.
In particolare, la società , dopo aver premesso di svolgere la propria attività nel settore del CP_1 marketing e della comunicazione digitale fin dall'anno 2009, quale agenzia di comunicazione svolgente attività di ideazione, sviluppo, consulenza, realizzazione ed assistenza di attività promozionali e pubblicitarie, di strumenti e modelli organizzativi, di sistemi per la digitalizzazione dei processi aziendali, ivi inclusi siti internet, e-commerce e consulenza strategica, rilevava che, per lo sviluppo del progetto prospettato nella fase precontrattuale dalla legale rappresentante della società , era Pt_1 stata svolta ampia attività di studio, analisi e approfondimento (doc. 9) che aveva consentito la nascita del marchio “ ; evidenziava l'evoluzione dei rapporti tra le parti, le trattative intercorse Parte_2 pagina 5 di 12 culminate nella sottoscrizione dell'accordo che contemplava il rinnovo, l'evoluzione del progetto e l'attività svolta in esecuzione del rapporto fino a maggio 2022 ed oltre;
deduceva infine, quanto alla clausola di rinnovo, che l'offerta era stata oggetto di specifica negoziazione intercorsa tra le parti ed era infatti contenuta in un unico documento specificamente sottoscritto.
3.1
L'opposta concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, che venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, che venissero rigettate sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale, con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese.
4.
Formulata proposta di conciliazione, non accettata, con ordinanza in data 1 agosto 2023 veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. e venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Ammessa ed espletata la prova orale nei termini di cui all'ordinanza ammissiva in data 17 gennaio
2024, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Mutato il giudice e disposta l'anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza in data 11 luglio 2025 – pronunciata ad esito di trattazione c.d. cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
– la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
5.
Innanzitutto si impone – in quanto preliminare rispetto all'esame della domanda dell'opposta – l'esame delle domande riconvenzionali formulate dall'opponente, laddove la stessa ha chiesto che venga accertata l'esistenza di un proprio credito per l'importo di € 100.000,00, nei confronti dell'opposta, sia
“a titolo di restituzione di quanto corrisposto e non corrispondente all'attività di fatto incompleta e/o non eseguita a regola d'arte” sia a titolo di danni, richiamando la “riconduzione ad equità” del contratto sottoscritto.
Orbene, sul punto va, in primo luogo, rilevato che, pur non avendo l'opponente formulato alcuna domanda di risoluzione del contratto concluso dalle parti (di cui alla proposta sottoscritta ed allegato di cui ai doc.ti 2 e 3 di parte opponente e doc.ti 1 e 2 di parte opposta, allegati al fascicolo monitorio), la stessa pare aver adombrato una eccessiva onerosità della prestazione richiamando, quindi,
pagina 6 di 12 implicitamente i presupposti di cui agli artt. 1467 e ss. c.c..
Ma è evidente che di tale istituto difettano gli elementi essenziali sia perché si verte in tema di obbligazione pecuniaria (con riguardo alla prestazione a carico dell'opponente: pagamento del corrispettivo dell'attività svolta dall'opposta in esecuzione del contratto) sia perché non è stato non già provato ma neppure dedotto il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili incidenti sulla prestazione rendendola eccessivamente onerosa.
5.1
Laddove, invece, l'opponente abbia inteso far riferimento alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'opposta, è sufficiente rilevare – per dedurne l'infondatezza – che la contestazione appare del tutto generica e tale da privare di rilievo la contestazione stessa, conformemente al condivisibile orientamento espresso sul punto da Cass. 8376/2020.
In particolare, con la citata pronuncia, la Corte ha efficacemente premesso, in diritto, “che già molto tempo prima della riforma dell'art. 115 c.p.c., che ha formalmente introdotto nel nostro ordinamento il principio di "non contestazione" (secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita), questa Corte era pervenuta per via interpretativa all'affermazione di analogo principio: dapprima con riferimento al rito del lavoro (Sez.
U, Sentenza n. 761 del 23/01/2002; Sez. U, Sentenza n 11353 del 17/06/2004), quindi con riferimento al rito ordinario (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 2299del 06/02/2004; Sez. 1, Sentenza n. 6936 del
08/04/2004; Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008; Sez. 3, Sentenza n. 13079 del 21/05/2008; Sez.
3, Sentenza n. 5:356 del 05/03/2009; Sez. 1, Sentenza n. 25516 del 16/12/2010; Sez. 3, Sentenza n.
10860 del 18/05/2011; Sez. 3, Sentenza n. 3727 del 09/03/2012; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20870 del
11/09/2013; Sez. 3, Sentenza n. 19896 del 06/10/2015; Sez. 2, Ordinanza n. 22701 del 28/09/2017)”; ed ha altrettanto efficacemente ricordato che tale principio, “prima che fosse riformato l'art. 115 c.p.c., veniva fondato sulla lettera dell'art. 167 c.p.c.: tale previsione infatti impone al convenuto di prendere posizione nella comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, e da tale regola si trasse la conseguenza che la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce di per sé adozione d'una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile”.
“Ovvio corollario dell'onere di contestazione” – prosegue la Corte – “è che la contestazione sia chiara
e specifica. La contestazione, infatti, serve a mettere l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati), e quali invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum. Se, invece, fosse sufficiente una contestazione generica e di pagina 7 di 12 stile per costringere l'attore a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria: e cioè l'onere di contestazione tempestiva (sono parole di Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 18/05/2011; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 19896 del
06/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 6094 del 26/03/2015, in motivazione;
Sez. 3, Sentenza n. 13079 del
21/05/2008)”.
La Corte, dopo avere delimitato il perimetro di operatività di tale onere (che viene meno “quando
l'attore, per primo, si sottragga all'onere di analitica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda”), ha ribadito i seguenti principi: “(a) se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto manca od è generica, l'attore è sollevato dall'onere di provare i fatti allegati e genericamente contestati;
(b) se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto è altrettanto specifica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
(c) se l'allegazione attorea è generica
(e sempre che tale genericità non comporti la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.), e la contestazione del convenuto è altrettanto generica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
(d) se
l'allegazione attorea è generica, e la contestazione del convenuto è specifica (il che non può teoricamente escludersi), l'attore ha non solo l'onere di provare i fatti allegati, ma - prima ancora - quello di contestare analiticamente i fatti dedotti dal convenuto, che altrimenti dovranno darsi per ammessi (per tutti e quattro questi princìpi si vedano già Sez. 3 - , Ordinanza n. 11252 del 10/05/2018
e Sez. 3, Ordinanza n. 19340 del 03/08/2017)”.
Applicando tali principi all'ipotesi in esame, va rilevato che l'opposta (attore in senso sostanziale) ha senza dubbio assolto all'onere sulla stessa gravante, avendo allegato i fatti a fondamento del contratto sottoscritto dalle parti, specificamente determinati ed individuati quanto all'esecuzione della propria prestazione, corroborati, peraltro, dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni testimoniali relativamente a modifiche di tempistiche e parziali prestazioni nel corso del rapporto;
mentre l'opponente (convenuto in senso sostanziale) – sulla quale incombeva l'onere della contestazione chiara e specifica – si è limitata, senza peraltro negare l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto dall'attrice, a muovere generiche contestazioni in ordine ad un'asserita mancata esecuzione (senza specifiche indicazioni) ed assenza di prova (anch'essa solo genericamente dedotta senza ulteriori indicazioni).
5.2
In ogni caso, come detto, i testi indotti dall'opposta (testi , e Testimone_5 Testimone_6 [...]
) hanno confermato, con riguardo alle modifiche di alcune tempistiche originariamente pattuite e Tes_7 parzialmente delle prestazioni (dell'originario contratto) relativamente ai social media ed al sito e- pagina 8 di 12 commerce, che la legale rappresentante della società opponente (dott.ssa aveva Testimone_8 comunicato, nel mese di ottobre 2021, che il “lancio del brand sarebbe stato anticipato per l'inizio dell'anno successivo invece che a giugno” e che per tale motivo “aveva fretta di mettere on line il sito
e-commerce”, tanto che era stato consensualmente sostituito “il sito e-commerce alle attività di implementazione dei social media perché fino a quel momento non era stato possibile operare per i piani di sviluppo” (non essendo stati forniti dalla “dati per i contenuti” ed avendo quest'ultima Tes_1 pubblicato “di sua iniziativa contenuti sui social senza un piano”: teste : circostanze confermate Tes_5 anche dai testi e (cfr. deposizioni rese all'udienza del 19 marzo 2024). Tes_6 Tes_7
D'altro canto, l'opponente non ha neppure formulato domanda di risoluzione del contratto concluso dalle parti il 7 maggio 2021, essendosi limitata a formulare domanda di risarcimento dei danni, rimasta priva di riscontro probatorio sia in relazione all'an che con riguardo al quantum.
6.
Disattese le domande riconvenzionali proposte dall'opponente va allora esaminata la domanda tesa al pagamento del corrispettivo formulata dall'opposta con riguardo al periodo successivo alla prima scadenza contrattuale del 31 dicembre 2021, in relazione al quale l'opposta ha emesso le fatture n.ri
153, 186, 245 e 383 poste a fondamento del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Orbene, tali fatture attengono all'attività di accounting e consulenza (“Fee Gestione: accounting e consulenza”) svolta dall'opposta nei mesi da gennaio a maggio 2022 (cfr. citate fatture, prodotte con il ricorso monitorio).
6.1
Preliminare rispetto alla questione relativa all'adempimento delle relative prestazioni è, tuttavia,
l'esame della proroga o meno del contratto concluso in data 7 maggio 2021, affermata dall'opposta e contestata dall'opponente.
Al riguardo va premesso che l'accordo sottoscritto dall'opponente in data 7 maggio 2021 prevedeva che “le condizioni di gestione e consulenza” (ossia tale attività) si sarebbero rinnovate automaticamente in data 1 gennaio 2022, “salvo preavviso 60 giorni”.
L'opponente deduce la natura vessatoria della clausola (ossia della previsione della proroga dell'attività di “gestione e consulenza”) che non sarebbe stata, a suo dire, specificamente sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c..
La clausola in questione, tuttavia, non rientra tra le condizioni generali di contratto (che, al contrario,
pagina 9 di 12 non contemplano alcuna proroga salva disdetta), ma è contenuta nel contratto (cfr. doc. 2 prodotto dall'opponente) sottoscritto in calce dalla legale rappresentante della società opponente, che, peraltro, come riferito dal teste aveva lei stessa provveduto a correggere a penna la data di scadenza, Tes_5 errata, riportata nel contratto (1 gennaio 2021 anziché quella corretta dell'1 gennaio 2022). Sicché è evidente che tale clausola contrattuale (e non clausola inserita nelle condizioni generali di contratto) è stata oggetto di trattativa, non venendo, quindi, in rilievo la disciplina delle condizioni generali di contratto.
Né può ritenersi che l'offerta del 16 dicembre 2021 (cfr. doc. 7 prodotto dall'opponente) – offerta sulla quale non risulta sia mai intervenuto accordo tra le parti – determini il venir meno di un accordo
(comprensivo del rinnovo) sottoscritto dalle parti.
6.2
Accertata, pertanto, la proroga del rapporto con riguardo all'attività di gestione e consulenza, va osservato che, alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi provato, ad opera dell'opposta, lo svolgimento di tale attività sia pure limitatamente ai mesi da gennaio a marzo 2022.
Sul punto vanno richiamati non solo lo scambio di comunicazioni tra le parti (e segnatamente tra
, account manager della società , e la legale rappresentante della società Testimone_6 CP_1
, dott.ssa , ma altresì le deposizioni dei testi indotti dall'opposta, i quali hanno Pt_1 Tes_1 confermato:
- che alla fine del mese di dicembre 2021 il sito e-commerce era stato creato, strutturato e pronto per il lancio da parte della società mancando unicamente dati e informazioni che dovevano essere CP_1 forniti dalla dott.ssa e dalla stessa non forniti nonostante le sollecitazioni sia tramite mail che Tes_1 con contatti telefonici (testi ; Tes_5 Tes_6
- che fino al mese di marzo 2022 erano stati tenuti i contatti sia con la dott.ssa che con i suoi Tes_1 collaboratori (testi e;
Tes_5 Tes_6
- che fino al mese di marzo 2022 i rapporti, tramite telefonate, mail e contatti, avevano avuto prevalentemente ad oggetto la selezione delle foto e “l'assestamento dell'e-commerce” (testi e Tes_5
. Tes_6
D'altro canto, come detto, le predette circostanze trovano sicuro riscontro nello scambio di comunicazioni tra le parti: si vedano, in particolare, i doc.ti 15 e 17 di parte opposta, relativi ad intenso scambio di mail anche in relazione alla documentazione fotografica. Né le deposizioni dei testi indotti dall'opponente (sentiti a prova contraria) valgono a inficiare tali dichiarazioni, posto che la teste pagina 10 di 12 ha dichiarato di non avere avuto a che fare con l'e-commerce, mentre la teste Testimone_2 Tes_3 ha fatto riferimento a conversazioni telefoniche riferibili ad epoca antecedente a quella
[...] considerata.
6.3
Né, infine, appaiono ammissibili le istanze di prova orale riproposte dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni per le ragioni già ampiamente illustrate nell'ordinanza in data 17 gennaio 2024 che va in questa sede integralmente richiamata;
mentre la c.t.u. richiesta appare ad explorandum.
6.4
In conclusione, alla luce delle predette considerazioni e risultanze devono ritenersi accertati non solo la prosecuzione del rapporto dopo il 31 dicembre 2021 ma anche lo svolgimento dell'attività concordata – sia pure limitata dalla mancata collaborazione dell'opponente (il che non esclude la sussistenza del diritto al corrispettivo) – per i mesi successivi da gennaio a marzo 2022 (al corrispettivo pattuito) con esclusione, tuttavia, dei mesi seguenti.
Con l'effetto che, in parziale accoglimento dell'opposizione e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'opponente va condannata al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di complessivi
€ 25.620,00 (IVA compresa) a titolo di corrispettivo per l'attività svolta relativamente ai mesi da gennaio a marzo 2022 in relazione alle fatture n. 153/2022 (mesi gennaio e febbraio) e n. 186/2022
(mese marzo). Su tale somma spettano gli interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
Vanno, invece, rigettate le domande riconvenzionali proposte dall'opponente per le ragioni già sopra evidenziate.
7.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate – tenuto conto dei parametri medi relativamente alle cause di valore ricompreso nello scaglione da € 5.201 ad € 26.000 – in complessivi €
5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come e se dovute per legge.
Atteso l'esito del giudizio non ricorrono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione pagina 11 di 12 disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
5250/2022, emesso in data 5 dicembre 2022, e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di complessivi € 25.620,00, con gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
2) rigetta le domande riconvenzionali formulate dall'opponente;
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese processuali che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come e se dovute per legge.
Bologna, così deciso il 24 novembre 2025
IL GIUDICE
dott. Alessandra Cardarelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 776/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LO AN RI, elettivamente domiciliato in VIA MIELLI N. 11 41026
LL EL NA presso il difensore avv. LO AN RI
OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PESCERELLI MI, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA ALTABELLA, 11 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. PESCERELLI
MI
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 5250/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente così conclude:
“ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutte le motivazioni espresse nella narrativa,
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, nel merito:
- accertare il credito vantato da nei confronti di per l'importo Parte_1 CP_1 di € 100.000,00 (o in quella, minore o maggiore dovesse risultare giusta ed equa) a titolo di riconduzione ad equità e/o a titolo di risarcimento danni e accogliere la spiegata opposizione per tutte le argomentazioni dedotte in epigrafe;
pagina 1 di 12 - per l'effetto, dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria di e revocare e/o dichiarare CP_1 inefficace il decreto ingiuntivo n. 5250/2022, rubricato al n. 12798/22 R.G., emesso in data 03/12/2022 dal Tribunale di Bologna;
in via riconvenzionale:
- per tutte le ragioni sopra esposte, accertato il credito vantato da nei Parte_1 confronti di per l'importo di € 100.000,00 (o in quella, minore o maggiore dovesse risultare CP_1 giusta ed equa) a titolo di riconduzione ad equità e/o a titolo di risarcimento danni, condannare
[...] al pagamento, in favore di della suddetta somma di € 100.000,00 o CP_1 Parte_1 della maggiore e/o minore somma accertata in corso di causa, eventualmente anche operando compensazione giudiziale con le eventuali somme di cui dovesse risultare creditrice. CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria, richiamata integralmente la documentazione prodotta, si rinnova la istanza di ammissione delle seguenti prove:
- l'ammissione di CTU volta a verificare, rispetto a quanto contrattualmente pattuito tra le parti,
l'attività professionale di fatto prestata da ed i relativi tempi di esecuzione rispetto a quelli CP_1 concordati nonché la conformità/adeguatezza o meno, dell'attività professionale prestata con riferimento al prezzo corrisposto;
- la ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che la Sig.ra ha personalmente lamentato il mancato rispetto degli impegni contrattuali Tes_1 da parte di sin dalla fine dell'anno 2021; (testi Dott.ssa e CP_1 Testimone_2 Testimone_3
2) vero che la Sig.ra ha personalmente sollecitato la predisposizione e la “messa in funzione” Tes_1 dello shop on line sin dalla fine dell'anno 2021; (testi Dott.ssa e Testimone_2 Testimone_3
3) vero che la Sig.ra ha personalmente lamentato lo scarso appeal e la scarsa frequentazione Tes_1 da parte dei terzi dei canali social sin dalla fine dell'anno 2021; (testi Dott.ssa e Testimone_2
Testimone_3
4) vero che appena è entrata in possesso delle credenziali consegnate da ed ha potuto CP_1 verificare il lavoro da questi svolto ha potuto accertare la circostanza che quanto previsto contrattualmente era incompleto;
(teste Testimone_4
5) vero che per lavorazioni identiche sono previsti compensi alquanto inferiori sul mercato;
(teste
Testimone_4
6) vero che è stato complicato e laborioso completare le opere inizialmente previste nel contratto sottoscritto tra e (teste . CP_1 Parte_1 Testimone_4
Si indicano a testi, anche ad eventuale controprova: pagina 2 di 12 - Dott.ssa c/o lo studio commerciale Montanari & Galletti, in Bologna, Via Andrea Testimone_2
Costa n.54.
- residente in [...], Marzabotto (BO). Testimone_3
- legale rappresentante di con sede in Battipaglia (SA), Via Carmine Turco CP_2 Tes_4
n.4.”.
L'opposta così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto così come la domanda riconvenzionale integrante altresì lite temeraria, e per l'effetto confermare il d.i. opposto n. 5250/22;
- condannare la per lite temeraria ex art. 96 commi 1 e 3 cpc nonché alle spese legali nella Parte_1 misura massima;
- in via istruttoria, si insiste nell'integrale ammissione dei mezzi istruttori già articolati di cui alle memorie ex art. 183 co. 6 nn. 2 e 3 cpc, inclusi quelli non ammessi.
Si chiede, infine, che l'Ecc.mo Giudice Voglia assegnare i termini alle parti ex art. 190 c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
1.
(d'ora in poi anche solo società ) conseguiva dal Tribunale di Bologna, nei confronti CP_1 CP_1 di (d'ora in avanti anche solo società ), decreto ingiuntivo Controparte_3 Pt_1
n. 5250/22 emesso in data 5 dicembre 2022, per l'importo di € 42.700,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo complessivo per le prestazioni svolte dal mese di gennaio al mese di maggio 2022, sulla base dell'accordo di consulenza concluso dalle parti, delle fatture emesse mensilmente e dell'estratto autentico delle scritture contabili.
2.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la società deducendo l'insussistenza di alcun Pt_1 credito della società ingiungente, in particolare esponendo:
- che essa istante, costituita in data 17 febbraio 2021, svolgeva, tra l'altro, attività di ideazione, sviluppo e acquisizione di innovazioni tecniche e soluzioni innovative nel settore del pet care e del pet food, oltre allo sfruttamento commerciale di tali innovazioni e l'ideazione, produzione e commercializzazione di prodotti per il nutrimento, il benessere, la cura e l'igiene degli animali, compresi prodotti di abbigliamento ed accessori;
- che, per realizzare tali obiettivi, in data 17 luglio 2021 aveva aperto un'attività commerciale a pagina 3 di 12 ; Parte_2
- che, per promuovere il proprio marchio ed i propri prodotti anche on line, con la creazione, quindi, di una rete di commercializzazione-marketing e di un adeguato sito e di tutto quanto ad esso inerente e collegato al web anche a livello pubblicitario, si era rivolta alla società con la quale, in data 7 CP_1 maggio 2021, aveva sottoscritto un contratto di collaborazione e di cui all'offerta (“ Parte_3
di comunicazione”) allegata – unitamente alle condizioni generali mai specificamente
[...] sottoscritte per accettazione – avente ad oggetto “ – Molly Coddle 2021” per Parte_4
l'importo di complessivi € 133.000,00, oltre IVA, con scadenza al 31 dicembre 2021 e pagamento da effettuare in due rate pari ciascuna al 50%, con scadenze a maggio e a dicembre 2021;
- che tale accordo, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso monitorio, non prevedeva alcun rinnovo automatico “in data 1 gennaio 2022, salvo preavviso di 60 giorni”;
- che, infatti, nelle condizioni generali di contratto richiamate nell'offerta sottoscritta e ad essa allegate, al punto 4 relativo alla “durata”, nulla era previsto in merito ad un eventuale tacito ed automatico rinnovo;
- che la clausola di rinnovo automatico, non prevista nelle condizioni generali, era stata inserita, in modo “singolare”, nell'offerta ed integrava, in ogni caso, clausola vessatoria che non era stata specificamente sottoscritta e, come tale, era nulla o inefficace;
- che al legale rappresentante di essa istante era stata inizialmente consegnata un'offerta priva di tale clausola (doc. 5), era stata successivamente consegnata un'offerta con tale clausola (doc. 6), con sottoscrizione, ancora successiva, di un ulteriore e diverso modulo di offerta in cui l'anno era stato
“visibilmente” corretto a penna (doc. 2);
- che a conferma dell'intervenuta cessazione del contratto alla data del 31 dicembre 2021 deponeva la consegna al legale rappresentante di essa istante di una nuova offerta del 16 dicembre 2021 a cui erano allegate sia l'offerta relativa al corrispettivo della prestazione con le scadenze al gennaio e al dicembre
2022 sia le condizioni generali (doc. 7);
- che, infine, nell'offerta 2022 non era più presente la clausola che prevedeva il rinnovo automatico in mancanza di preavviso nel termine di 60 giorni prima (circostanza, quella della presentazione di nuova offerta 2022, inconciliabile, a detta dell'istante, con l'asserito rinnovo tacito);
- che, in ogni caso, essa istante era da tempo insoddisfatta del servizio offerto, come già denunciato tramite legale il 6 maggio 2022, a causa delle plurime inadempienze, come reso noto nei mesi precedenti, ed aveva manifestato l'intenzione di non proseguire nel rapporto, oltre a contestare gli pagina 4 di 12 ulteriori importi richiesti – stante la naturale cessazione del contratto alla data del 31 dicembre 2021 – peraltro relativi a prestazioni di fatto mai eseguite;
- che, inoltre, era stata denunciata anche la sproporzione tra il prezzo richiesto ed il servizio svolto ed erano state tempestivamente contestate le fatture n. 153, 186, 245 e 383 inviate dalla società , con CP_1 richiesta di emissione di nota di credito;
- che neppure i tentativi di composizione bonaria erano andati a buon fine;
- che essa istante, a seguito della cessazione del contratto con la società , si era rivolta ad altra CP_1 società di consulenza con cui aveva sottoscritto un contratto annuale e che, per prestazioni della stessa entità, aveva richiesto un compenso mensile di € 500,00, oltre IVA.
2.1.
Sulla base di tali premesse l'opponente deduceva l'insussistenza del credito vantato dalla società CP_1
e l'esistenza di un proprio credito per l'importo di € 100.000,00, nei confronti di quest'ultima, sia “a titolo di restituzione di quanto corrisposto e non corrispondente all'attività di fatto incompleta e/o non eseguita a regola d'arte” sia a titolo di danni, richiamando la “riconduzione ad equità” del contratto sottoscritto;
e concludeva chiedendo l'accertamento del proprio credito per l'importo di € 100.000,00, o per la minore o maggiore somma di giustizia, “a titolo di riconduzione ad equità e/o a titolo di risarcimento danni”, con conseguente revoca o declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della società al pagamento, in suo CP_1 favore, della somma predetta, eventualmente operando la compensazione giudiziale con le eventuali somme risultanti a credito della società . Con vittoria di spese. CP_1
3.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società che contestava la CP_1 fondatezza dell'opposizione proposta, della quale chiedeva il rigetto.
In particolare, la società , dopo aver premesso di svolgere la propria attività nel settore del CP_1 marketing e della comunicazione digitale fin dall'anno 2009, quale agenzia di comunicazione svolgente attività di ideazione, sviluppo, consulenza, realizzazione ed assistenza di attività promozionali e pubblicitarie, di strumenti e modelli organizzativi, di sistemi per la digitalizzazione dei processi aziendali, ivi inclusi siti internet, e-commerce e consulenza strategica, rilevava che, per lo sviluppo del progetto prospettato nella fase precontrattuale dalla legale rappresentante della società , era Pt_1 stata svolta ampia attività di studio, analisi e approfondimento (doc. 9) che aveva consentito la nascita del marchio “ ; evidenziava l'evoluzione dei rapporti tra le parti, le trattative intercorse Parte_2 pagina 5 di 12 culminate nella sottoscrizione dell'accordo che contemplava il rinnovo, l'evoluzione del progetto e l'attività svolta in esecuzione del rapporto fino a maggio 2022 ed oltre;
deduceva infine, quanto alla clausola di rinnovo, che l'offerta era stata oggetto di specifica negoziazione intercorsa tra le parti ed era infatti contenuta in un unico documento specificamente sottoscritto.
3.1
L'opposta concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, che venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, che venissero rigettate sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale, con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese.
4.
Formulata proposta di conciliazione, non accettata, con ordinanza in data 1 agosto 2023 veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. e venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Ammessa ed espletata la prova orale nei termini di cui all'ordinanza ammissiva in data 17 gennaio
2024, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Mutato il giudice e disposta l'anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza in data 11 luglio 2025 – pronunciata ad esito di trattazione c.d. cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
– la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
5.
Innanzitutto si impone – in quanto preliminare rispetto all'esame della domanda dell'opposta – l'esame delle domande riconvenzionali formulate dall'opponente, laddove la stessa ha chiesto che venga accertata l'esistenza di un proprio credito per l'importo di € 100.000,00, nei confronti dell'opposta, sia
“a titolo di restituzione di quanto corrisposto e non corrispondente all'attività di fatto incompleta e/o non eseguita a regola d'arte” sia a titolo di danni, richiamando la “riconduzione ad equità” del contratto sottoscritto.
Orbene, sul punto va, in primo luogo, rilevato che, pur non avendo l'opponente formulato alcuna domanda di risoluzione del contratto concluso dalle parti (di cui alla proposta sottoscritta ed allegato di cui ai doc.ti 2 e 3 di parte opponente e doc.ti 1 e 2 di parte opposta, allegati al fascicolo monitorio), la stessa pare aver adombrato una eccessiva onerosità della prestazione richiamando, quindi,
pagina 6 di 12 implicitamente i presupposti di cui agli artt. 1467 e ss. c.c..
Ma è evidente che di tale istituto difettano gli elementi essenziali sia perché si verte in tema di obbligazione pecuniaria (con riguardo alla prestazione a carico dell'opponente: pagamento del corrispettivo dell'attività svolta dall'opposta in esecuzione del contratto) sia perché non è stato non già provato ma neppure dedotto il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili incidenti sulla prestazione rendendola eccessivamente onerosa.
5.1
Laddove, invece, l'opponente abbia inteso far riferimento alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'opposta, è sufficiente rilevare – per dedurne l'infondatezza – che la contestazione appare del tutto generica e tale da privare di rilievo la contestazione stessa, conformemente al condivisibile orientamento espresso sul punto da Cass. 8376/2020.
In particolare, con la citata pronuncia, la Corte ha efficacemente premesso, in diritto, “che già molto tempo prima della riforma dell'art. 115 c.p.c., che ha formalmente introdotto nel nostro ordinamento il principio di "non contestazione" (secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita), questa Corte era pervenuta per via interpretativa all'affermazione di analogo principio: dapprima con riferimento al rito del lavoro (Sez.
U, Sentenza n. 761 del 23/01/2002; Sez. U, Sentenza n 11353 del 17/06/2004), quindi con riferimento al rito ordinario (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 2299del 06/02/2004; Sez. 1, Sentenza n. 6936 del
08/04/2004; Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008; Sez. 3, Sentenza n. 13079 del 21/05/2008; Sez.
3, Sentenza n. 5:356 del 05/03/2009; Sez. 1, Sentenza n. 25516 del 16/12/2010; Sez. 3, Sentenza n.
10860 del 18/05/2011; Sez. 3, Sentenza n. 3727 del 09/03/2012; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20870 del
11/09/2013; Sez. 3, Sentenza n. 19896 del 06/10/2015; Sez. 2, Ordinanza n. 22701 del 28/09/2017)”; ed ha altrettanto efficacemente ricordato che tale principio, “prima che fosse riformato l'art. 115 c.p.c., veniva fondato sulla lettera dell'art. 167 c.p.c.: tale previsione infatti impone al convenuto di prendere posizione nella comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, e da tale regola si trasse la conseguenza che la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce di per sé adozione d'una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile”.
“Ovvio corollario dell'onere di contestazione” – prosegue la Corte – “è che la contestazione sia chiara
e specifica. La contestazione, infatti, serve a mettere l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati), e quali invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum. Se, invece, fosse sufficiente una contestazione generica e di pagina 7 di 12 stile per costringere l'attore a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria: e cioè l'onere di contestazione tempestiva (sono parole di Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 18/05/2011; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 19896 del
06/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 6094 del 26/03/2015, in motivazione;
Sez. 3, Sentenza n. 13079 del
21/05/2008)”.
La Corte, dopo avere delimitato il perimetro di operatività di tale onere (che viene meno “quando
l'attore, per primo, si sottragga all'onere di analitica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda”), ha ribadito i seguenti principi: “(a) se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto manca od è generica, l'attore è sollevato dall'onere di provare i fatti allegati e genericamente contestati;
(b) se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto è altrettanto specifica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
(c) se l'allegazione attorea è generica
(e sempre che tale genericità non comporti la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.), e la contestazione del convenuto è altrettanto generica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
(d) se
l'allegazione attorea è generica, e la contestazione del convenuto è specifica (il che non può teoricamente escludersi), l'attore ha non solo l'onere di provare i fatti allegati, ma - prima ancora - quello di contestare analiticamente i fatti dedotti dal convenuto, che altrimenti dovranno darsi per ammessi (per tutti e quattro questi princìpi si vedano già Sez. 3 - , Ordinanza n. 11252 del 10/05/2018
e Sez. 3, Ordinanza n. 19340 del 03/08/2017)”.
Applicando tali principi all'ipotesi in esame, va rilevato che l'opposta (attore in senso sostanziale) ha senza dubbio assolto all'onere sulla stessa gravante, avendo allegato i fatti a fondamento del contratto sottoscritto dalle parti, specificamente determinati ed individuati quanto all'esecuzione della propria prestazione, corroborati, peraltro, dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni testimoniali relativamente a modifiche di tempistiche e parziali prestazioni nel corso del rapporto;
mentre l'opponente (convenuto in senso sostanziale) – sulla quale incombeva l'onere della contestazione chiara e specifica – si è limitata, senza peraltro negare l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto dall'attrice, a muovere generiche contestazioni in ordine ad un'asserita mancata esecuzione (senza specifiche indicazioni) ed assenza di prova (anch'essa solo genericamente dedotta senza ulteriori indicazioni).
5.2
In ogni caso, come detto, i testi indotti dall'opposta (testi , e Testimone_5 Testimone_6 [...]
) hanno confermato, con riguardo alle modifiche di alcune tempistiche originariamente pattuite e Tes_7 parzialmente delle prestazioni (dell'originario contratto) relativamente ai social media ed al sito e- pagina 8 di 12 commerce, che la legale rappresentante della società opponente (dott.ssa aveva Testimone_8 comunicato, nel mese di ottobre 2021, che il “lancio del brand sarebbe stato anticipato per l'inizio dell'anno successivo invece che a giugno” e che per tale motivo “aveva fretta di mettere on line il sito
e-commerce”, tanto che era stato consensualmente sostituito “il sito e-commerce alle attività di implementazione dei social media perché fino a quel momento non era stato possibile operare per i piani di sviluppo” (non essendo stati forniti dalla “dati per i contenuti” ed avendo quest'ultima Tes_1 pubblicato “di sua iniziativa contenuti sui social senza un piano”: teste : circostanze confermate Tes_5 anche dai testi e (cfr. deposizioni rese all'udienza del 19 marzo 2024). Tes_6 Tes_7
D'altro canto, l'opponente non ha neppure formulato domanda di risoluzione del contratto concluso dalle parti il 7 maggio 2021, essendosi limitata a formulare domanda di risarcimento dei danni, rimasta priva di riscontro probatorio sia in relazione all'an che con riguardo al quantum.
6.
Disattese le domande riconvenzionali proposte dall'opponente va allora esaminata la domanda tesa al pagamento del corrispettivo formulata dall'opposta con riguardo al periodo successivo alla prima scadenza contrattuale del 31 dicembre 2021, in relazione al quale l'opposta ha emesso le fatture n.ri
153, 186, 245 e 383 poste a fondamento del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Orbene, tali fatture attengono all'attività di accounting e consulenza (“Fee Gestione: accounting e consulenza”) svolta dall'opposta nei mesi da gennaio a maggio 2022 (cfr. citate fatture, prodotte con il ricorso monitorio).
6.1
Preliminare rispetto alla questione relativa all'adempimento delle relative prestazioni è, tuttavia,
l'esame della proroga o meno del contratto concluso in data 7 maggio 2021, affermata dall'opposta e contestata dall'opponente.
Al riguardo va premesso che l'accordo sottoscritto dall'opponente in data 7 maggio 2021 prevedeva che “le condizioni di gestione e consulenza” (ossia tale attività) si sarebbero rinnovate automaticamente in data 1 gennaio 2022, “salvo preavviso 60 giorni”.
L'opponente deduce la natura vessatoria della clausola (ossia della previsione della proroga dell'attività di “gestione e consulenza”) che non sarebbe stata, a suo dire, specificamente sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c..
La clausola in questione, tuttavia, non rientra tra le condizioni generali di contratto (che, al contrario,
pagina 9 di 12 non contemplano alcuna proroga salva disdetta), ma è contenuta nel contratto (cfr. doc. 2 prodotto dall'opponente) sottoscritto in calce dalla legale rappresentante della società opponente, che, peraltro, come riferito dal teste aveva lei stessa provveduto a correggere a penna la data di scadenza, Tes_5 errata, riportata nel contratto (1 gennaio 2021 anziché quella corretta dell'1 gennaio 2022). Sicché è evidente che tale clausola contrattuale (e non clausola inserita nelle condizioni generali di contratto) è stata oggetto di trattativa, non venendo, quindi, in rilievo la disciplina delle condizioni generali di contratto.
Né può ritenersi che l'offerta del 16 dicembre 2021 (cfr. doc. 7 prodotto dall'opponente) – offerta sulla quale non risulta sia mai intervenuto accordo tra le parti – determini il venir meno di un accordo
(comprensivo del rinnovo) sottoscritto dalle parti.
6.2
Accertata, pertanto, la proroga del rapporto con riguardo all'attività di gestione e consulenza, va osservato che, alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi provato, ad opera dell'opposta, lo svolgimento di tale attività sia pure limitatamente ai mesi da gennaio a marzo 2022.
Sul punto vanno richiamati non solo lo scambio di comunicazioni tra le parti (e segnatamente tra
, account manager della società , e la legale rappresentante della società Testimone_6 CP_1
, dott.ssa , ma altresì le deposizioni dei testi indotti dall'opposta, i quali hanno Pt_1 Tes_1 confermato:
- che alla fine del mese di dicembre 2021 il sito e-commerce era stato creato, strutturato e pronto per il lancio da parte della società mancando unicamente dati e informazioni che dovevano essere CP_1 forniti dalla dott.ssa e dalla stessa non forniti nonostante le sollecitazioni sia tramite mail che Tes_1 con contatti telefonici (testi ; Tes_5 Tes_6
- che fino al mese di marzo 2022 erano stati tenuti i contatti sia con la dott.ssa che con i suoi Tes_1 collaboratori (testi e;
Tes_5 Tes_6
- che fino al mese di marzo 2022 i rapporti, tramite telefonate, mail e contatti, avevano avuto prevalentemente ad oggetto la selezione delle foto e “l'assestamento dell'e-commerce” (testi e Tes_5
. Tes_6
D'altro canto, come detto, le predette circostanze trovano sicuro riscontro nello scambio di comunicazioni tra le parti: si vedano, in particolare, i doc.ti 15 e 17 di parte opposta, relativi ad intenso scambio di mail anche in relazione alla documentazione fotografica. Né le deposizioni dei testi indotti dall'opponente (sentiti a prova contraria) valgono a inficiare tali dichiarazioni, posto che la teste pagina 10 di 12 ha dichiarato di non avere avuto a che fare con l'e-commerce, mentre la teste Testimone_2 Tes_3 ha fatto riferimento a conversazioni telefoniche riferibili ad epoca antecedente a quella
[...] considerata.
6.3
Né, infine, appaiono ammissibili le istanze di prova orale riproposte dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni per le ragioni già ampiamente illustrate nell'ordinanza in data 17 gennaio 2024 che va in questa sede integralmente richiamata;
mentre la c.t.u. richiesta appare ad explorandum.
6.4
In conclusione, alla luce delle predette considerazioni e risultanze devono ritenersi accertati non solo la prosecuzione del rapporto dopo il 31 dicembre 2021 ma anche lo svolgimento dell'attività concordata – sia pure limitata dalla mancata collaborazione dell'opponente (il che non esclude la sussistenza del diritto al corrispettivo) – per i mesi successivi da gennaio a marzo 2022 (al corrispettivo pattuito) con esclusione, tuttavia, dei mesi seguenti.
Con l'effetto che, in parziale accoglimento dell'opposizione e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'opponente va condannata al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di complessivi
€ 25.620,00 (IVA compresa) a titolo di corrispettivo per l'attività svolta relativamente ai mesi da gennaio a marzo 2022 in relazione alle fatture n. 153/2022 (mesi gennaio e febbraio) e n. 186/2022
(mese marzo). Su tale somma spettano gli interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
Vanno, invece, rigettate le domande riconvenzionali proposte dall'opponente per le ragioni già sopra evidenziate.
7.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate – tenuto conto dei parametri medi relativamente alle cause di valore ricompreso nello scaglione da € 5.201 ad € 26.000 – in complessivi €
5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come e se dovute per legge.
Atteso l'esito del giudizio non ricorrono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione pagina 11 di 12 disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
5250/2022, emesso in data 5 dicembre 2022, e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di complessivi € 25.620,00, con gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
2) rigetta le domande riconvenzionali formulate dall'opponente;
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese processuali che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come e se dovute per legge.
Bologna, così deciso il 24 novembre 2025
IL GIUDICE
dott. Alessandra Cardarelli
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