TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5037 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da
, nata a [...] il [...] e ivi residente, al n. 2 della Parte_1
Via Campidano, (C.F. ) ed elettivamente dom.to in Cagliari, nella via C.F._1
Lunigiana n. 23, presso lo studio dell' Avv. Marianna Mei, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente
contro
nato a [...] il [...], C.F. residente in CP_1 C.F._2
Calasetta, elettivamente domiciliato in Sant'Antioco presso lo studio dell' avv. Flavio Locci, che lo rappresenta e difende i virtù di procura speciale in atti;
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “ Versamento mensile alla signora di euro 310 mensili a titolo di Pt_1
mantenimento della minore di cui euro 250,00 per contributo ordinario ed euro 60,00 forfettari a titolo di spese straordinarie oltre alla cessione della quota parte dell'assegno unico INPS che la potrà prelevare interamente anche per la quota parte di competenza del Data l'età Pt_1 CP_1
della minore, che ha ormai 15 anni, la medesima si accorderà direttamente con il padre per quanto riguarda i loro incontri in Sardegna e a Lodi dove risiede il padre come per le vacanze estive e le festività.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.08.2024, ha adito l'intesto Tribunale Parte_1
domandando, a parziale modifica di quanto stabilito nel decreto del Tribunale Ordinario di Cagliari
emesso in data 16.03.2021 nel procedimento rg. 478.2021, che il padre possa vedere e tenere con sé
la figlia quando vorrà previo accordo con la madre e che venga rideterminato l' assegno di mantenimento per la figlia a carico del resistente, nell'importo di euro 450,00, oltre alle spese straordinarie al 50%.
Con comparsa depositata in data 20.11.2024 si è costituito il resistente.
All'udienza di comparizione del 3.12.2024 parte ricorrente ha confermato il contenuto del ricorso dichiarando in particolare “Preciso preliminarmente che ho depositato il ricorso a seguito di una intimazione dell'Agenzia delle Entrate di pagamento di una sanzione di circa euro 600,00 perché il DE ha dichiarato che la figlia era anche a suo carico nella misura del 50% mentre in Per_1
sede di accordi era stato dichiarato che la ragazzina era completamente a mio carico. Era stato previsto comunque l'assegno di euro 230,00 mensili. Io lavoravo presso un Call Center a Cagliari.
Attualmente sono disoccupata dal 2 agosto scorso e percepisco la NASPI di euro 1020,00 mensili.
Lui lavora in Lombardia e io ho completamente a mio carico. frequenta la Per_1 Per_1
seconda Liceo a Iglesias con le spese di viaggio quotidiane da Carbonia. Lui pretende che io paghi le spese di viaggio per la Lombardia per andare a trovarlo. Da un mese percepisco per intero l'assegno unico di euro 220,00. mantiene un buon rapporto con il padre. “ Per_1
Il procuratore di parte resistente ha dato atto che il proprio assistito lavora in Lombardia per la ZF
Italia Srl con lo stipendio di euro 1800,00 mensili (comprensivi di straordinari). Ha due figli con la
nuova compagna. Gli esborsi per la conduzione della famiglia sono più alti in Lombardia. Potrebbe accordarsi per la determinazione in euro 250,00 oltre l'assegno unico da versare integralmente alla
ricorrente. Darebbe la disponibilità durante le vacanze e le principali festività a tenere con sé
anche per due settimane consecutive.resistente ha altresì dichiarato che la figlia Per_1 Per_2
non può essere considerata economicamente autonoma. Inoltre, dalla data della sentenza di
divorzio ad oggi il ricorrente non ha mai versato gli adeguamenti ISTAT per il mantenimento
rimanendo debitore di circa euro 16.000,00.
Il Giudice su accordo delle parti ha rinviato all'udienza del 14.3.2024 per un eventuale accordo.
Con note depositate in data 18.03.2025 i procuratori dele parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“Versamento mensile alla signora di euro 310 mensili a titolo di mantenimento della minore Pt_1
di cui euro 250,00 per contributo ordinario ed euro 60,00 forfettari a titolo di spese straordinarie oltre alla cessione della quota parte dell'assegno unico INPS che la potrà prelevare anche per Pt_1
la quota parte di competenza del Data l'età della minore, che ha ormai 15 anni, la CP_1
medesima si accorderà direttamente con il padre per quanto riguarda i loro incontri in Sardegna e a
Lodi dove risiede il padre come per le vacanze estive e le festività.”
Il Giudice all'udienza del 27.03.2025, tenutasi in modalità cartolare, ha trattenuto la causa in decisione. Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti, realizzano i motivi previsti dall'art. 92 del c.p.c. per la compensazione delle spese di questo procedimento.
Per questi motivi
Il Tribunale così dispone:
1) Omologa gli accordi raggiunti come sopra riportati.
2) Spese del Giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso, in Cagliari il 20.05.2025, nella Camera di Consiglio Civile del Tribunale.
Il Giudice est.
Mario Farina Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5037 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da
, nata a [...] il [...] e ivi residente, al n. 2 della Parte_1
Via Campidano, (C.F. ) ed elettivamente dom.to in Cagliari, nella via C.F._1
Lunigiana n. 23, presso lo studio dell' Avv. Marianna Mei, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente
contro
nato a [...] il [...], C.F. residente in CP_1 C.F._2
Calasetta, elettivamente domiciliato in Sant'Antioco presso lo studio dell' avv. Flavio Locci, che lo rappresenta e difende i virtù di procura speciale in atti;
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “ Versamento mensile alla signora di euro 310 mensili a titolo di Pt_1
mantenimento della minore di cui euro 250,00 per contributo ordinario ed euro 60,00 forfettari a titolo di spese straordinarie oltre alla cessione della quota parte dell'assegno unico INPS che la potrà prelevare interamente anche per la quota parte di competenza del Data l'età Pt_1 CP_1
della minore, che ha ormai 15 anni, la medesima si accorderà direttamente con il padre per quanto riguarda i loro incontri in Sardegna e a Lodi dove risiede il padre come per le vacanze estive e le festività.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.08.2024, ha adito l'intesto Tribunale Parte_1
domandando, a parziale modifica di quanto stabilito nel decreto del Tribunale Ordinario di Cagliari
emesso in data 16.03.2021 nel procedimento rg. 478.2021, che il padre possa vedere e tenere con sé
la figlia quando vorrà previo accordo con la madre e che venga rideterminato l' assegno di mantenimento per la figlia a carico del resistente, nell'importo di euro 450,00, oltre alle spese straordinarie al 50%.
Con comparsa depositata in data 20.11.2024 si è costituito il resistente.
All'udienza di comparizione del 3.12.2024 parte ricorrente ha confermato il contenuto del ricorso dichiarando in particolare “Preciso preliminarmente che ho depositato il ricorso a seguito di una intimazione dell'Agenzia delle Entrate di pagamento di una sanzione di circa euro 600,00 perché il DE ha dichiarato che la figlia era anche a suo carico nella misura del 50% mentre in Per_1
sede di accordi era stato dichiarato che la ragazzina era completamente a mio carico. Era stato previsto comunque l'assegno di euro 230,00 mensili. Io lavoravo presso un Call Center a Cagliari.
Attualmente sono disoccupata dal 2 agosto scorso e percepisco la NASPI di euro 1020,00 mensili.
Lui lavora in Lombardia e io ho completamente a mio carico. frequenta la Per_1 Per_1
seconda Liceo a Iglesias con le spese di viaggio quotidiane da Carbonia. Lui pretende che io paghi le spese di viaggio per la Lombardia per andare a trovarlo. Da un mese percepisco per intero l'assegno unico di euro 220,00. mantiene un buon rapporto con il padre. “ Per_1
Il procuratore di parte resistente ha dato atto che il proprio assistito lavora in Lombardia per la ZF
Italia Srl con lo stipendio di euro 1800,00 mensili (comprensivi di straordinari). Ha due figli con la
nuova compagna. Gli esborsi per la conduzione della famiglia sono più alti in Lombardia. Potrebbe accordarsi per la determinazione in euro 250,00 oltre l'assegno unico da versare integralmente alla
ricorrente. Darebbe la disponibilità durante le vacanze e le principali festività a tenere con sé
anche per due settimane consecutive.resistente ha altresì dichiarato che la figlia Per_1 Per_2
non può essere considerata economicamente autonoma. Inoltre, dalla data della sentenza di
divorzio ad oggi il ricorrente non ha mai versato gli adeguamenti ISTAT per il mantenimento
rimanendo debitore di circa euro 16.000,00.
Il Giudice su accordo delle parti ha rinviato all'udienza del 14.3.2024 per un eventuale accordo.
Con note depositate in data 18.03.2025 i procuratori dele parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“Versamento mensile alla signora di euro 310 mensili a titolo di mantenimento della minore Pt_1
di cui euro 250,00 per contributo ordinario ed euro 60,00 forfettari a titolo di spese straordinarie oltre alla cessione della quota parte dell'assegno unico INPS che la potrà prelevare anche per Pt_1
la quota parte di competenza del Data l'età della minore, che ha ormai 15 anni, la CP_1
medesima si accorderà direttamente con il padre per quanto riguarda i loro incontri in Sardegna e a
Lodi dove risiede il padre come per le vacanze estive e le festività.”
Il Giudice all'udienza del 27.03.2025, tenutasi in modalità cartolare, ha trattenuto la causa in decisione. Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti, realizzano i motivi previsti dall'art. 92 del c.p.c. per la compensazione delle spese di questo procedimento.
Per questi motivi
Il Tribunale così dispone:
1) Omologa gli accordi raggiunti come sopra riportati.
2) Spese del Giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso, in Cagliari il 20.05.2025, nella Camera di Consiglio Civile del Tribunale.
Il Giudice est.
Mario Farina Il Presidente